In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di consulenza finanziaria indipendente in formato Word. Il modello è destinato principalmente al rapporto tra un cliente e un consulente finanziario autonomo oppure una società di consulenza finanziaria iscritti nella pertinente sezione dell’Albo unico tenuto dall’OCF, per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Il fac simile può essere consultato integralmente prima del download e deve essere completato con gli estremi di iscrizione del consulente, il perimetro del servizio, le modalità di comunicazione, la frequenza della rendicontazione, il compenso e le condizioni di durata e recesso. Dopo il modello sono indicate le verifiche da effettuare su adeguatezza, indipendenza, attività escluse, contratto fuori sede e gestione dei reclami.
A cosa serve il contratto di consulenza finanziaria indipendente
Il contratto disciplina il rapporto nel quale vengono formulate raccomandazioni personalizzate su operazioni di investimento tenendo conto delle caratteristiche del singolo cliente. Non si tratta quindi di una generica attività informativa sui mercati o della pubblicazione di analisi rivolte indistintamente al pubblico.
L’esercizio professionale della consulenza in materia di investimenti è un’attività regolamentata. Come riepilogato dalla Consob nella descrizione degli operatori finanziari, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono svolgere il servizio nei limiti previsti dagli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico della Finanza e devono risultare iscritti nell’apposita sezione dell’Albo OCF.
Questi soggetti non devono essere confusi con il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che opera per conto di un intermediario. Per il consulente autonomo e la SCF l’indipendenza costituisce un elemento caratterizzante del servizio e il rapporto economico deve essere impostato senza trasformare il consulente in distributore dei prodotti consigliati.
Fac simile contratto di consulenza finanziaria indipendente
Il modello seguente è predisposto per un consulente finanziario autonomo o una società di consulenza finanziaria e contiene alternative da selezionare in base al servizio effettivamente offerto. Prima della firma devono essere eliminate tutte le opzioni non utilizzate e coordinati contratto, informativa precontrattuale, profilazione e tariffario.
CONTRATTO DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
TRA
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE CLIENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], residente o con sede in [INDIRIZZO], eventualmente in persona di [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE], nella qualità di [QUALIFICA], recapito [PEC / EMAIL], classificato ai fini del servizio come [CLIENTE AL DETTAGLIO / CLIENTE PROFESSIONALE, SE APPLICABILE], di seguito “Cliente”;
E
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE CONSULENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], con domicilio eletto o sede legale in [INDIRIZZO], iscritto/a nella sezione [CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI / SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA] dell’Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF con [NUMERO / DATA / ESTREMI DI ISCRIZIONE], recapito [PEC / EMAIL], di seguito “Consulente”.
SE IL CONSULENTE È UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA: il servizio per il Cliente è prestato tramite [NOME E COGNOME DEL CONSULENTE INCARICATO], iscritto nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell’Albo OCF con [ESTREMI]. ELIMINARE IL PARAGRAFO SE NON APPLICABILE.
Cliente e Consulente sono congiuntamente indicati come “Parti”.
PREMESSE
a) il Consulente dichiara di essere iscritto nella sezione pertinente dell’Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF e di essere legittimato a prestare il servizio nei limiti consentiti dalla normativa applicabile;
b) il Cliente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione, le informazioni precontrattuali, le informazioni sulla natura indipendente del servizio, sui costi e oneri, sulla politica relativa ai conflitti di interesse, sulla procedura dei reclami e sull’ACF, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali;
c) le Parti intendono disciplinare un servizio di consulenza in materia di investimenti senza conferire al Consulente poteri di gestione, esecuzione di ordini, custodia o disponibilità di denaro e strumenti finanziari appartenenti al Cliente;
d) le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Cliente incarica il Consulente, che accetta, di prestare in modo indipendente il servizio di consulenza in materia di investimenti mediante raccomandazioni personalizzate formulate sulla base delle caratteristiche del Cliente e riferite alle operazioni e agli strumenti rientranti nell’ambito consentito al Consulente.
Il perimetro concordato comprende: [VALORI MOBILIARI / QUOTE O AZIONI DI OICR / PORTAFOGLIO COMPLESSIVO LIMITATAMENTE AGLI STRUMENTI CONSENTITI / ALTRO AMBITO CONSENTITO].
Le eventuali attività informative o di pianificazione patrimoniale che non costituiscono consulenza in materia di investimenti sono indicate separatamente nell’Allegato A e non ampliano i poteri o le autorizzazioni del Consulente.
2. NATURA INDIPENDENTE DELLA CONSULENZA
Il Consulente presta il servizio su base indipendente e fonda le raccomandazioni su una gamma sufficientemente ampia e diversificata di strumenti disponibili sul mercato, secondo criteri oggettivi e coerenti con il profilo del Cliente.
Il Consulente non percepisce né trattiene commissioni, provvigioni o altri benefici monetari o non monetari da emittenti, intermediari o produttori di strumenti in relazione alle raccomandazioni rese, salvo quanto eventualmente consentito dalla disciplina vigente e specificamente comunicato al Cliente.
3. ASSENZA DI GESTIONE, CUSTODIA ED ESECUZIONE
Il Consulente non riceve disponibilità di somme o strumenti finanziari del Cliente, non esegue ordini e non dispone del patrimonio del Cliente. Le operazioni che il Cliente decide di effettuare vengono impartite direttamente agli intermediari presso i quali intrattiene i propri rapporti.
Eventuali accessi informativi a piattaforme o rendicontazioni del Cliente sono [NON PREVISTI / PREVISTI IN SOLA LETTURA CON LE SEGUENTI MODALITÀ: DESCRIZIONE]. Il Cliente non consegna al Consulente credenziali dispositive.
4. INFORMAZIONI SUL CLIENTE E VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA
Prima di formulare raccomandazioni il Consulente acquisisce le informazioni necessarie sulle conoscenze ed esperienze del Cliente, sulla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, sugli obiettivi di investimento, sull’orizzonte temporale, sulla tolleranza al rischio e, quando applicabile, sulle preferenze di sostenibilità.
Il Cliente si impegna a fornire informazioni complete e corrette e a comunicare le variazioni rilevanti. Se le informazioni necessarie non sono disponibili o non sono sufficientemente attendibili, il Consulente si astiene dal formulare le raccomandazioni personalizzate per le quali non possa essere svolta la valutazione prevista.
5. RACCOMANDAZIONI E DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
Per il Cliente al dettaglio, le raccomandazioni personalizzate sono accompagnate dalla dichiarazione o relazione di adeguatezza prevista dalla normativa, fornita su supporto durevole e contenente le ragioni per cui la raccomandazione risulta coerente con il profilo del Cliente.
Eventuali comunicazioni di carattere generale o non personalizzato sono [NON PREVISTE / PREVISTE] e, quando inviate, vengono chiaramente identificate come non personalizzate e non basate sulla situazione individuale del Cliente.
6. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI E MONITORAGGIO
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE.
OPZIONE A – Il Cliente comunica al Consulente, entro [NUMERO] giorni, se e in quale misura ha eseguito le operazioni oggetto di raccomandazione, mediante [PORTALE / EMAIL / ALTRO].
OPZIONE B – Il Cliente non è tenuto a comunicare l’esecuzione delle raccomandazioni; in tal caso il Consulente non può svolgere attività di monitoraggio che presuppongano la conoscenza delle operazioni effettivamente realizzate.
La valutazione periodica dell’adeguatezza è [NON PREVISTA / PREVISTA CON FREQUENZA ALMENO ANNUALE: INDICARE FREQUENZA]. Se prevista, il Consulente fornisce al Cliente il relativo aggiornamento su supporto durevole.
Eventuale comunicazione di perdite oltre una soglia concordata, se compatibile con il servizio e con le informazioni disponibili: [NON PREVISTA / SOGLIA, MODALITÀ E TERMINE].
7. COMUNICAZIONI E SUPPORTO DUREVOLE
La lingua utilizzata per il rapporto è [ITALIANO / ALTRA LINGUA CONCORDATA]. Le comunicazioni ordinarie avvengono mediante [PEC / EMAIL / PORTALE RISERVATO / POSTA].
Documenti contrattuali, raccomandazioni, relazioni di adeguatezza e rendicontazioni sono forniti su supporto durevole secondo le modalità concordate e consentite dalla normativa.
8. RENDICONTAZIONE
Il Consulente invia al Cliente una rendicontazione con frequenza [TRIMESTRALE / SEMESTRALE / ANNUALE / ALTRA FREQUENZA], contenente almeno le informazioni previste dalla disciplina applicabile e quelle ulteriori indicate nell’Allegato B.
Se viene prestata la valutazione periodica dell’adeguatezza, la rendicontazione comprende l’aggiornamento richiesto per tale servizio.
9. COMPENSO, COSTI E SPESE
MANTENERE UNA SOLA MODALITÀ PRINCIPALE O DEFINIRE CHIARAMENTE LA COMBINAZIONE CONCORDATA.
OPZIONE A – Compenso fisso: euro [IMPORTO] per [MESE / TRIMESTRE / ANNO / INCARICO].
OPZIONE B – Compenso percentuale: [PERCENTUALE] % annuo calcolato su [BASE DI CALCOLO OGGETTIVA E METODO DI VALORIZZAZIONE].
OPZIONE C – Compenso orario: euro [IMPORTO] per ora, con un massimo di [NUMERO] ore per [PERIODO], salvo preventiva autorizzazione del Cliente.
Gli importi si intendono [IVA INCLUSA / OLTRE IVA SE DOVUTA] e [COMPRENSIVI / OLTRE] gli ulteriori oneri fiscali o previdenziali applicabili. Le modalità e le scadenze di pagamento sono: [DESCRIZIONE].
Le spese straordinarie sono rimborsabili soltanto se preventivamente autorizzate dal Cliente e documentate. L’Allegato C riporta in modo analitico compensi, costi, oneri e relativi criteri di calcolo.
10. DURATA, RINNOVO E RECESSO ORDINARIO
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE.
OPZIONE A – Il contratto decorre dal [DATA] e termina il [DATA], senza rinnovo automatico salvo nuovo accordo scritto.
OPZIONE B – Il contratto decorre dal [DATA] ed è stipulato a tempo indeterminato.
Fatti salvi gli eventuali diritti inderogabili del Cliente, ciascuna Parte può recedere mediante comunicazione su supporto durevole con preavviso di [NUMERO] giorni. Alla cessazione sono dovuti esclusivamente i compensi maturati per le prestazioni effettivamente rese e le spese autorizzate fino alla data di efficacia del recesso.
11. RECESSO DI SETTE GIORNI PER CONTRATTO CONCLUSO FUORI SEDE
MANTENERE QUESTO ARTICOLO SOLO SE IL CLIENTE È AL DETTAGLIO E IL CONTRATTO È CONCLUSO IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO ELETTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO O DALLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA.
L’efficacia del presente contratto è sospesa per sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione da parte del Cliente. Entro tale termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo mediante comunicazione inviata a [RECAPITO]. Il servizio non ha esecuzione durante il periodo di sospensione.
12. CONFLITTI DI INTERESSE
Il Consulente adotta misure organizzative e procedure per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse e opera nel migliore interesse del Cliente. Le informazioni sulla relativa politica sono state consegnate al Cliente e sono disponibili secondo le modalità indicate nell’Allegato D.
Ogni conflitto che non possa essere adeguatamente evitato o gestito viene comunicato al Cliente secondo la disciplina applicabile prima di prestare il servizio interessato.
13. RESPONSABILITÀ E RISCHI DI INVESTIMENTO
Il Consulente svolge il servizio con la diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità richieste dalla normativa applicabile. Nessuna clausola del presente contratto limita responsabilità inderogabili previste dalla legge o dalla disciplina di settore.
Le raccomandazioni non costituiscono garanzia di rendimento né eliminano il rischio di perdita. Il Cliente decide autonomamente se eseguire ciascuna operazione, fermo restando l’obbligo del Consulente di formulare raccomandazioni adeguate sulla base delle informazioni disponibili e degli obblighi applicabili.
14. ATTIVITÀ ESCLUSE E SERVIZI ULTERIORI
Salvo separato incarico e possesso delle specifiche autorizzazioni richieste, il presente contratto non comprende distribuzione o intermediazione assicurativa, consulenza legale o fiscale riservata, mediazione creditizia, consulenza indipendente sul credito immobiliare, gestione di portafogli, ricezione o trasmissione di ordini, collocamento di prodotti o altre attività riservate.
Eventuali servizi professionali ulteriori legalmente svolgibili dal Consulente sono descritti in un contratto o allegato distinto, con separata indicazione del compenso e della disciplina applicabile.
15. COLLABORATORI E PERSONE CHE PRESTANO IL SERVIZIO
Se il Consulente è una Società di consulenza finanziaria, il servizio è prestato attraverso i soggetti abilitati e indicati al Cliente secondo la disciplina applicabile. Eventuali collaboratori amministrativi o tecnici non svolgono attività riservate se privi dei necessari requisiti.
L’impiego di collaboratori o fornitori non riduce gli obblighi e le responsabilità del Consulente nei confronti del Cliente.
16. DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
I dati personali sono trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche indicate nell’informativa privacy consegnata separatamente. Il presente contratto non contiene un consenso generale al trattamento di categorie particolari di dati o alla comunicazione indiscriminata a soggetti terzi.
Il Consulente mantiene riservate le informazioni sul Cliente, fatti salvi gli obblighi di legge, di vigilanza e quelli necessari all’esecuzione del servizio secondo quanto indicato nell’informativa.
17. RECLAMI E ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
I reclami possono essere inviati a [PEC / EMAIL / INDIRIZZO] secondo le modalità descritte nell’Allegato E. Il Consulente gestisce i reclami secondo le disposizioni applicabili e comunica l’esito al Cliente.
Quando ne ricorrono i presupposti, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie secondo il relativo regolamento e le informazioni fornite dal Consulente. Il ricorso all’ACF non sostituisce i diritti del Cliente di adire l’autorità giudiziaria nei casi consentiti.
18. LEGGE APPLICABILE E FORO
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dalla disciplina applicabile al servizio di consulenza in materia di investimenti.
Per le controversie è competente il foro individuato dalle norme applicabili. Se il Cliente riveste la qualità di consumatore resta fermo il foro inderogabile previsto dalla disciplina a sua tutela. Eventuale foro convenzionale valido negli altri casi: [FORO / NESSUNO].
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le modifiche del servizio, del compenso o delle altre condizioni contrattuali sono comunicate e formalizzate secondo la normativa applicabile. Nessuna modifica può ridurre diritti inderogabili del Cliente o ampliare le attività del Consulente oltre quelle consentite dalla sua autorizzazione o iscrizione.
20. ALLEGATI
Allegato A – perimetro del servizio e attività incluse/escluse;
Allegato B – frequenza e contenuto della rendicontazione;
Allegato C – compensi, costi e oneri;
Allegato D – informazioni sulla natura indipendente del servizio e politica sui conflitti di interesse;
Allegato E – procedura reclami e informazioni sull’ACF;
Allegato F – informativa precontrattuale e informazioni sul Consulente;
Allegato G – informativa privacy;
Allegato H – questionario del Cliente e documentazione relativa alla profilazione, ove separata dal contratto;
[ULTERIORI ALLEGATI].
SOTTOSCRIZIONE
Luogo: [LUOGO]
Data: [DATA]
Il Cliente
[FIRMA]
Il Consulente / Legale rappresentante della SCF
[FIRMA]
APPROVAZIONE SPECIFICA, SOLO SE APPLICABILE
Se il presente testo è utilizzato come condizioni generali o modulo predisposto unilateralmente, occorre verificare quali clausole richiedano specifica approvazione scritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile. Indicare soltanto le clausole effettivamente soggette a tale requisito.
Clausole specificamente approvate: [NUMERI E OGGETTO DELLE CLAUSOLE, SE APPLICABILE].
Il Cliente
[FIRMA, SE APPLICABILE]
Scarica il modello Word del contratto di consulenza finanziaria indipendente
Il file disponibile per il download è in formato Doc e può essere aperto e modificato con Word o con programmi compatibili. Il modello contiene i campi per identificare Cliente e Consulente, indicare gli estremi OCF, delimitare gli strumenti oggetto della consulenza, scegliere il sistema di remunerazione e stabilire frequenza di rendicontazione, durata, recesso e modalità di comunicazione.
Prima della firma devono essere eliminati i blocchi alternativi non utilizzati e verificata la corrispondenza tra contratto, informativa precontrattuale, tariffario e questionario di profilazione. Il fac simile non sostituisce gli obblighi informativi e organizzativi previsti dalla disciplina applicabile al Consulente.
Chi può offrire consulenza finanziaria indipendente
La prima verifica riguarda il soggetto che sottoscrive il contratto come Consulente. Per il modello proposto deve trattarsi di un consulente finanziario autonomo persona fisica oppure di una società di consulenza finanziaria, normalmente costituita in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, regolarmente iscritti nella rispettiva sezione dell’Albo OCF.
L’iscrizione non dovrebbe essere sostituita da qualifiche generiche come “consulente patrimoniale”, “financial advisor” o dal semplice possesso di una laurea. Prima di sottoscrivere il contratto il cliente può verificare categoria e posizione del professionista attraverso l’Albo indicato dalla Consob nella pagina dedicata agli operatori finanziari.
Il perimetro dei consulenti finanziari autonomi e delle SCF non coincide inoltre con qualsiasi attività definita commercialmente “consulenza finanziaria”. Il servizio disciplinato dal modello riguarda le raccomandazioni personalizzate consentite dalla loro disciplina, mentre altri servizi riservati richiedono titoli e autorizzazioni differenti.
Cosa deve contenere il contratto con il cliente
Per il cliente al dettaglio il Regolamento Intermediari prevede che la consulenza venga prestata sulla base di un contratto scritto. Non è quindi sufficiente un preventivo che riporti soltanto parcella e durata. Il documento deve permettere di capire che cosa farà il Consulente, quali strumenti saranno trattati, quali diritti spettano al cliente e come verranno gestiti comunicazioni, aggiornamenti e rendicontazioni.
Tra gli aspetti da definire vi sono anche l’eventuale obbligo del cliente di comunicare quali raccomandazioni ha effettivamente eseguito, la presenza o meno di un aggiornamento delle raccomandazioni e l’eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza. La disciplina aggiornata è consultabile nella sezione Consob dedicata alla normativa degli intermediari, che comprende il Regolamento n. 20307/2018.
Il contratto deve essere affiancato dalle informazioni precontrattuali. In questa documentazione vengono normalmente indicati, tra l’altro, estremi del Consulente e dell’iscrizione, lingua e modalità di comunicazione, natura del servizio, criteri di selezione degli strumenti, costi, conflitti di interesse, frequenza delle informazioni e ulteriori attività professionali eventualmente esercitate.
Profilazione del cliente e valutazione di adeguatezza
La consulenza indipendente non consiste nel consegnare al cliente un elenco di prodotti ritenuti migliori in assoluto. Prima di formulare una raccomandazione personalizzata, il Consulente deve disporre delle informazioni necessarie a valutare se l’operazione sia adeguata a quella specifica persona.
La profilazione considera conoscenza ed esperienza negli investimenti, situazione finanziaria e capacità di sostenere perdite, obiettivi, orizzonte temporale e tolleranza al rischio. Quando previsto dalla disciplina applicabile vengono considerate anche le preferenze di sostenibilità. Se il cliente non fornisce le informazioni necessarie, non è corretto sostituire l’adeguatezza con una semplice dichiarazione con cui egli afferma di assumersi ogni rischio.
Per il cliente al dettaglio la raccomandazione deve essere accompagnata dalla relativa dichiarazione di adeguatezza su supporto durevole, nella quale vengono spiegate le ragioni per cui l’indicazione fornita è coerente con il suo profilo. Se il contratto include una valutazione periodica dell’adeguatezza, occorre indicarne la frequenza e organizzare anche la relativa rendicontazione.
Come stabilire il compenso del consulente indipendente
L’indipendenza richiede una particolare attenzione alla remunerazione. Il modello non ripropone la vecchia formula basata automaticamente sul valore nominale di ogni movimentazione né un premio collegato alla crescita del portafoglio, perché il compenso deve essere descritto in modo trasparente e coerente con la struttura effettiva del servizio.
Le parti possono stabilire, per esempio, una parcella fissa periodica, un compenso orario oppure una percentuale calcolata su una base patrimoniale definita in modo oggettivo. Se si utilizza quest’ultima soluzione devono essere precisati patrimonio incluso nel calcolo, data o frequenza di valorizzazione e trattamento di versamenti e prelievi.
Nel modello è inoltre separato il compenso dovuto dal cliente da eventuali benefici provenienti da terzi. Il Consulente indipendente non deve essere remunerato come un collocatore dei prodotti che raccomanda. Anche eventuali spese per trasferte o attività straordinarie dovrebbero essere preventivamente autorizzate e documentate anziché addebitate genericamente a fine rapporto.
Cosa non può fare il consulente con questo contratto
Il contratto non conferisce al Consulente il potere di comprare o vendere titoli per conto del Cliente. È quest’ultimo a impartire gli eventuali ordini alla propria banca, SIM o altro intermediario abilitato. Il Consulente finanziario autonomo o la SCF non possono utilizzare la consulenza come se fosse un mandato di gestione del patrimonio e non possono detenere denaro o strumenti finanziari dei clienti.
Per la stessa ragione, l’eventuale accesso alle piattaforme del cliente dovrebbe essere configurato, se utilizzato, soltanto con modalità informative coerenti con il servizio. Credenziali dispositive, codici OTP e strumenti che consentano di eseguire operazioni non dovrebbero essere consegnati al Consulente.
Il contratto non comprende automaticamente consulenza assicurativa, fiscale, legale, previdenziale, mutui o mediazione creditizia. Alcune di queste attività sono soggette a discipline professionali o autorizzative proprie. Se il professionista possiede anche altri titoli e presta legittimamente ulteriori servizi, è preferibile individuarli separatamente, specificando natura dell’attività e relativo compenso.
Contratto fuori sede, recesso e reclami
Per il cliente al dettaglio esiste una regola specifica quando il contratto di consulenza viene concluso in un luogo diverso dal domicilio eletto del consulente finanziario autonomo o dalla sede legale della SCF. In questo caso l’efficacia del contratto rimane sospesa per sette giorni dalla sottoscrizione e, durante tale periodo, il cliente può recedere senza spese né corrispettivo. La relativa informazione deve comparire nei moduli consegnati al cliente.
Questa previsione non deve essere inserita meccanicamente in qualsiasi contratto firmato presso lo studio o la sede del Consulente. Allo stesso modo, se l’incarico viene concluso interamente a distanza con un consumatore, devono essere verificate separatamente le specifiche regole applicabili ai servizi finanziari conclusi a distanza.
Il contratto deve inoltre indicare come presentare un reclamo. Quando ricorrono i relativi presupposti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria rientrano nel sistema dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie; le modalità sono riportate sul sito ufficiale dell’ACF. In caso di mancato accoglimento del reclamo devono essere fornite al cliente le informazioni utili per l’eventuale ricorso.
Quando questo fac simile non è adatto
Il modello non deve essere utilizzato per una semplice consulenza economica o aziendale che non comporta raccomandazioni personalizzate su investimenti. Se l’incarico riguarda analisi finanziaria d’impresa, budgeting, pianificazione economica o altre attività professionali non riservate, può essere più coerente utilizzare il fac simile di contratto di consulenza professionale.
Non è adatto neppure al rapporto tra una banca, SIM o altro intermediario e la propria clientela, né al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che opera nell’interesse di un intermediario. Questi soggetti seguono un diverso assetto autorizzativo e contrattuale.
Serve infine una verifica specifica quando l’incarico comprende servizi transfrontalieri, strutture societarie complesse, clientela professionale con condizioni particolari o attività ulteriori sottoposte a diversa autorizzazione. In tali casi il perimetro non dovrebbe essere ampliato modificando soltanto la clausola sull’oggetto.
Errori da evitare nel contratto di consulenza finanziaria indipendente
- indicare come Consulente un professionista senza verificare la relativa iscrizione OCF;
- confondere il consulente finanziario autonomo con il consulente abilitato all’offerta fuori sede di un intermediario;
- inserire automaticamente consulenza assicurativa, fiscale, previdenziale o creditizia nello stesso incarico;
- omettere la profilazione e sostituirla con una dichiarazione del cliente di assumersi ogni rischio;
- attribuire al Consulente il potere di eseguire operazioni o ricevere denaro e strumenti finanziari del Cliente;
- non precisare come viene calcolato il compenso e quali servizi siano compresi;
- utilizzare una clausola con cui il Consulente esclude ogni responsabilità per le raccomandazioni formulate;
- omettere la relazione di adeguatezza prevista per il cliente al dettaglio;
- lasciare nel contratto la clausola di recesso di sette giorni senza verificare se il contratto sia realmente concluso fuori sede;
- utilizzare un consenso privacy generico come autorizzazione indiscriminata al trattamento e alla comunicazione dei dati;
- omettere procedura reclami e informazioni sull’ACF;
- lasciare alternative e campi non compilati nella versione sottoscritta.
Domande frequenti sul contratto di consulenza finanziaria indipendente
Il consulente finanziario indipendente deve essere iscritto all’OCF?
Per esercitare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio regolamentato di consulenza in materia di investimenti come consulente finanziario autonomo o società di consulenza finanziaria, il soggetto deve risultare iscritto nella corrispondente sezione dell’Albo unico OCF. Una qualifica professionale generica, una laurea o un’esperienza nel settore finanziario non sostituiscono tale requisito.
Il contratto con un cliente al dettaglio deve essere scritto?
Sì. La disciplina applicabile ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria prevede per il cliente al dettaglio un contratto scritto che descriva almeno contenuto e modalità del servizio, diritti del cliente, strumenti trattati, compenso, durata, comunicazioni e rendicontazione. Il contratto va inoltre coordinato con le informazioni precontrattuali consegnate prima che il cliente sia vincolato.
Il consulente può acquistare titoli direttamente per conto del cliente?
No, non in forza di questo contratto. Il consulente indipendente formula raccomandazioni, mentre la decisione finale e l’ordine vengono gestiti dal cliente attraverso l’intermediario presso il quale sono depositati denaro e strumenti finanziari. Il modello esclude espressamente gestione del patrimonio, esecuzione di ordini, detenzione delle disponibilità del cliente e consegna di credenziali dispositive.
Il cliente ha sempre sette giorni per recedere?
No. Il particolare diritto di recesso di sette giorni disciplinato per la consulenza indipendente riguarda il cliente al dettaglio che conclude il contratto in un luogo diverso dal domicilio eletto del consulente finanziario autonomo o dalla sede legale della SCF. Per contratti conclusi in sede oppure interamente a distanza devono essere verificate le regole specificamente applicabili a quella modalità di stipulazione.
Il consulente può essere pagato dalle società che emettono i prodotti consigliati?
L’impostazione della consulenza indipendente richiede che il Consulente operi nell’interesse del cliente e non venga remunerato come distributore degli strumenti raccomandati. Il contratto deve quindi indicare in modo trasparente il compenso dovuto dal cliente e rispettare i divieti e i limiti previsti dalla disciplina sui compensi, commissioni e benefici provenienti da soggetti terzi.