In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di concessione per la rivendita di gioielli e preziosi. Il documento serve a regolare il rapporto continuativo tra il produttore o fornitore e il concessionario che acquista i prodotti per rivenderli in nome proprio, attraverso uno o più punti vendita oppure tramite canali online.
Il modello è destinato principalmente a imprese del settore orafo, gioiellerie, produttori, importatori, distributori e rivenditori autorizzati. Comprende clausole su territorio, eventuale esclusiva, ordini, prezzi di fornitura, libertà del prezzo di rivendita, marchi, conformità dei prodotti, garanzie, sicurezza, recesso e gestione delle scorte alla fine del rapporto. Prima del fac simile sono illustrate le differenze rispetto ad altri contratti commerciali e le regole che richiedono maggiore attenzione nel settore dei preziosi. Il testo va adattato una sola volta alle caratteristiche effettive della rete distributiva, dei prodotti e dei canali di vendita utilizzati.
Che cos’è il contratto di concessione di vendita
Il contratto di concessione di vendita, chiamato anche contratto di distribuzione commerciale, è l’accordo con cui un fornitore affida a un’impresa indipendente la commercializzazione continuativa dei propri prodotti. Il concessionario acquista i beni, li rivende in nome e per conto proprio e sopporta il rischio economico della propria attività.
La concessione di vendita non è regolata in ogni suo aspetto da una disciplina unitaria. Il contenuto del rapporto deriva quindi dalle clausole concordate, dalle norme generali sui contratti e, per le singole operazioni di fornitura, dalle disposizioni applicabili alla vendita o alla somministrazione. La forma scritta permette di provare gli accordi e di coordinare ordini, listini, obiettivi commerciali e uso dei marchi.
Il concessionario resta un imprenditore autonomo. Non rappresenta il produttore, non conclude contratti in suo nome e ricava il proprio margine dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita. Questi elementi devono risultare chiaramente dal testo per evitare che l’esecuzione concreta del rapporto assuma caratteristiche diverse da quelle dichiarate.
Differenze tra distribuzione, agenzia, franchising e conto vendita
| Contratto | Funzione del soggetto incaricato | Proprietà e rischio sui prodotti |
|---|---|---|
| Concessione di vendita | Il concessionario acquista e rivende in nome proprio. | I prodotti vengono acquistati dal concessionario, che assume il rischio della rivendita. |
| Agenzia | L’agente promuove stabilmente contratti per conto del preponente e riceve una provvigione. | Di regola l’agente non acquista i prodotti per rivenderli. |
| Franchising | L’affiliato utilizza una formula commerciale organizzata, segni distintivi e know-how del franchisor. | Dipende dal modello di affiliazione, ma il rapporto comporta normalmente un’integrazione commerciale più intensa. |
| Conto vendita | Il rivenditore riceve prodotti che restano del fornitore fino alla vendita o al diverso momento concordato. | Proprietà, resi e rischio sulle rimanenze seguono le regole specifiche del conto vendita. |
Se il collaboratore deve limitarsi a promuovere ordini senza acquistare la merce, è più coerente utilizzare un contratto di agenzia a tempo indeterminato. Se, invece, la merce rimane del fornitore fino al prelievo o alla vendita, può essere più appropriato il contratto di consignment stock.
Per una distribuzione ordinaria non limitata ai preziosi può essere consultato anche il fac simile di contratto di concessione di vendita. Il modello presente in questa pagina aggiunge le clausole necessarie per descrivere gioielli, titoli dei metalli, certificati, marchi, custodia e tracciabilità delle forniture.
Quando usare questo contratto
Il contratto è adatto quando il produttore desidera creare una relazione stabile con una gioielleria o un distributore che acquista periodicamente i prodotti e li rivende alla propria clientela. Può prevedere un territorio assegnato, una rete selezionata di punti vendita, standard espositivi, obiettivi di acquisto e l’autorizzazione a usare il marchio per presentare i prodotti.
Non è sufficiente quando il concessionario deve replicare l’intera formula commerciale del produttore, utilizzare un’insegna comune e ricevere un complesso organizzato di know-how e assistenza continuativa. In presenza di questi elementi deve essere valutata la disciplina dell’affiliazione commerciale. Non è adatto neppure se il collaboratore opera sostanzialmente come agente oppure se i gioielli restano di proprietà del fornitore fino alla vendita al cliente finale.
Quali clausole deve contenere il contratto
Il documento deve identificare le parti, i prodotti e il territorio nel quale il concessionario svolgerà l’attività promozionale. La semplice espressione “gioielli e preziosi” non basta quando il catalogo comprende collezioni, metalli, pietre o marchi differenti. È preferibile allegare un elenco aggiornabile con codici, descrizioni, materiali, titoli dichiarati, certificati forniti e prezzi di acquisto.
- dati del produttore o fornitore e del concessionario;
- prodotti, collezioni e marchi oggetto della distribuzione;
- territorio, clientela riservata e canali di vendita autorizzati;
- natura esclusiva o non esclusiva dell’incarico;
- modalità di invio, accettazione e annullamento degli ordini;
- prezzi di fornitura, sconti, pagamenti e interessi di mora;
- eventuali quantitativi minimi e procedura per aggiornarli;
- consegna, trasporto, assicurazione e passaggio del rischio;
- requisiti di conservazione, esposizione e sicurezza;
- uso dei marchi, immagini, cataloghi e materiali promozionali;
- garanzie, reclami, riparazioni e richiami dei prodotti;
- durata, recesso, risoluzione e trattamento delle rimanenze.
Gli obiettivi di vendita e i minimi di acquisto devono essere determinati o determinabili. Se dipendono da allegati annuali, il contratto dovrebbe indicare chi li propone, entro quale data vengono concordati e cosa accade se le parti non raggiungono un accordo. Una modifica unilaterale del territorio o dei minimi può alterare sensibilmente l’equilibrio economico del rapporto e non dovrebbe essere inserita come facoltà generica del produttore.
Prezzi di rivendita, esclusiva e vendite online
Il concessionario acquista i prodotti e determina autonomamente il prezzo praticato ai propri clienti. Il produttore può comunicare prezzi raccomandati o massimi, purché non diventino prezzi fissi o minimi attraverso pressioni, minacce, ritardi nelle forniture, revoca di sconti o altri incentivi. Anche una clausola che vieta politiche di prezzo ritenute lesive dell’immagine del marchio può diventare problematica se viene usata per controllare gli sconti.
Le restrizioni territoriali richiedono una formulazione altrettanto accurata. In una distribuzione esclusiva possono essere disciplinate determinate vendite attive verso territori o gruppi di clienti riservati, ma non è corretto inserire automaticamente un divieto assoluto di accettare richieste spontanee provenienti da fuori territorio. Il contratto non dovrebbe neppure impedire l’uso effettivo di internet.
Il quadro europeo di riferimento è contenuto nel Regolamento UE 2022/720 sugli accordi verticali. L’applicazione dell’esenzione dipende, tra gli altri elementi, dalle quote di mercato delle parti e dal contenuto concreto delle restrizioni. Prezzi imposti, esclusiva, divieti di concorrenza, clienti riservati e limitazioni delle vendite online devono quindi essere valutati nel loro insieme.
Per i gioielli di marca è possibile stabilire criteri qualitativi relativi alla presentazione del sito, alla sicurezza del pagamento, alla qualità delle immagini, all’assistenza e alla protezione del marchio. I criteri non devono essere utilizzati per rendere impossibile la vendita online o per imporre indirettamente il prezzo finale.
Obblighi specifici per gioielli e metalli preziosi
La disciplina italiana considera metalli preziosi il platino, il palladio, l’oro e l’argento. Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sui titoli e marchi dei metalli preziosi, insieme al relativo regolamento di attuazione, disciplina titolo legale, marchio di identificazione, oggetti importati ed esenzioni.
Gli oggetti devono recare le indicazioni richieste nei casi previsti dalla normativa. Non è corretto affermare che ogni gioiello debba sempre riportare i marchi nello stesso punto o con identiche modalità, perché esistono regole tecniche ed eccezioni legate al tipo, al peso, alla struttura e alla provenienza dell’oggetto. Il contratto può attribuire al produttore o importatore l’obbligo di fornire prodotti correttamente marcati e documentati, senza liberare il rivenditore dai controlli che gli competono prima dell’esposizione e della vendita.
Chi fabbrica, commercia o svolge intermediazione nel settore degli oggetti preziosi deve verificare gli adempimenti autorizzativi applicabili alla propria attività. La Polizia di Stato descrive la licenza in materia di oggetti preziosi prevista dalla normativa di pubblica sicurezza. Il contratto non sostituisce la licenza né gli altri adempimenti amministrativi richiesti alla singola impresa.
Per prodotti con diamanti, gemme, perle o materiali sintetici è utile allegare le specifiche descrittive concordate, indicando quali certificati vengono consegnati e chi risponde della corrispondenza tra prodotto, etichetta e documentazione. Il contratto non dovrebbe presentare una norma tecnica volontaria come un obbligo legale generale se la sua applicazione non è stata verificata per quella specifica categoria di prodotto.
Garanzie, reclami e richiami dei prodotti
Il concessionario che vende al cliente finale opera come venditore indipendente e deve gestire gli obblighi derivanti dalla vendita. Il contratto con il produttore può regolare la riparazione, la sostituzione, l’accredito e il rimborso dei costi quando il problema dipende da un difetto originario, da un errore di marcatura o dalla mancata conformità della fornitura.
Questa ripartizione interna non può ridurre i diritti inderogabili riconosciuti al consumatore nei confronti del venditore. Per questo motivo non è corretta una clausola che impedisca sempre al concessionario di offrire riparazione o sostituzione senza l’autorizzazione del produttore. È preferibile prevedere una procedura rapida, lasciando impregiudicati gli interventi che il concessionario deve effettuare per adempiere ai propri obblighi verso il cliente.
Il contratto dovrebbe disciplinare anche i richiami e le misure correttive. Il concessionario deve poter identificare i lotti o i codici interessati, sospendere la vendita, separare i prodotti e collaborare con il produttore nelle comunicazioni ai clienti e alle autorità quando richiesto dalla disciplina applicabile.
Durata, recesso e rimanenze di magazzino
Le parti possono scegliere un contratto a tempo determinato oppure indeterminato. Nel primo caso devono indicare la scadenza, l’eventuale rinnovo e le condizioni per il recesso anticipato. Nel secondo caso è opportuno stabilire un preavviso coerente con gli investimenti, il volume degli acquisti, la durata del rapporto e il tempo necessario per riorganizzare la distribuzione.
La cessazione non dovrebbe essere accompagnata da una rinuncia preventiva e indiscriminata a qualsiasi diritto o indennizzo. Occorre invece regolare gli effetti concreti: ordini già accettati, pagamenti, garanzie ancora in corso, uso del marchio, restituzione dei materiali, dati dei clienti e prodotti rimasti in magazzino.
Per le rimanenze si può concedere un periodo di esaurimento, purché i gioielli siano integri, conformi e presentati secondo gli standard del marchio. In alternativa, il produttore può ottenere un diritto di riacquisto alle condizioni stabilite dal contratto. Il riacquisto non è automatico se le parti non lo hanno previsto.
Allegati utili al contratto
- elenco dei prodotti, delle collezioni e dei relativi codici;
- listino dei prezzi di fornitura e condizioni di sconto;
- descrizione del territorio e dei clienti riservati;
- obiettivi di acquisto o vendita concordati;
- standard dei punti vendita e dei canali online;
- manuale per l’uso del marchio e delle immagini;
- procedura per reclami, riparazioni e richiami;
- requisiti di trasporto, custodia e assicurazione;
- modello dei report commerciali, preferibilmente con dati aggregati;
- elenco dei certificati e dei documenti consegnati con i prodotti.
Errori da evitare nel contratto
- confondere il concessionario con un agente o un commissionario;
- imporre prezzi fissi o minimi di rivendita;
- vietare in modo assoluto le vendite fuori territorio o su internet;
- prevedere un divieto di concorrenza generico, illimitato o non collegato ai prodotti;
- modificare unilateralmente territorio, minimi e assortimento senza criteri;
- trasferire al concessionario ogni responsabilità per difetti originari dei prodotti;
- omettere le regole su marchio di identificazione, titolo e certificati;
- richiedere la consegna indiscriminata dei dati personali della clientela;
- escludere preventivamente qualsiasi diritto alla cessazione del rapporto;
- approvare in blocco tutti gli articoli ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
Fac simile di contratto di concessione per la rivendita di gioielli e preziosi
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA RIVENDITA DI GIOIELLI E PREZIOSI
Tra
[DENOMINAZIONE PRODUTTORE O FORNITORE], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], PEC [PEC], in persona di [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], di seguito “Produttore”,
e
[DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], PEC [PEC], in persona di [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], di seguito “Concessionario”.
Premesso che
il Produttore produce, importa o commercializza i gioielli e gli oggetti preziosi contraddistinti dai marchi [MARCHI];
il Concessionario esercita l’attività di [ATTIVITÀ] attraverso [PUNTI VENDITA E CANALI ONLINE];
le parti intendono disciplinare l’acquisto e la rivendita continuativa dei prodotti nel territorio e secondo le condizioni previste dal presente contratto;
le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.
Articolo 1. Definizioni e allegati
Per “Prodotti” si intendono i gioielli, gli oggetti preziosi e gli eventuali accessori indicati nell’Allegato [NUMERO]. Per “Territorio” si intende [DESCRIZIONE PRECISA]. Per “Clienti riservati” si intendono esclusivamente i soggetti o i gruppi individuati nell’Allegato [NUMERO]. Per “Marchi” si intendono i marchi e gli altri segni distintivi elencati nell’Allegato [NUMERO]. Gli allegati possono essere modificati solo con accordo scritto delle parti.
Articolo 2. Oggetto e autonomia delle parti
Il Produttore concede al Concessionario, che accetta, il diritto di acquistare e rivendere i Prodotti nei limiti e secondo le condizioni del presente contratto. Il Concessionario acquista e rivende i Prodotti in nome e per conto proprio, sopporta il rischio della propria attività e determina autonomamente la propria organizzazione. Il Concessionario non ha il potere di rappresentare o assumere obbligazioni in nome del Produttore.
Articolo 3. Prodotti e assortimento
I Prodotti sono descritti nell’Allegato [NUMERO], con indicazione di [CODICI, COLLEZIONI, MATERIALI, TITOLI DICHIARATI, PIETRE, CERTIFICATI E CONFEZIONI]. Il Produttore può aggiornare l’assortimento dandone comunicazione con [TERMINE] di preavviso. La soppressione di una linea non incide sugli ordini già accettati, salvo accordo scritto o impossibilità non imputabile al Produttore. Il Concessionario manterrà l’assortimento minimo indicato nell’Allegato [NUMERO], se espressamente concordato.
Articolo 4. Territorio, esclusiva e clienti riservati
La concessione è attribuita con carattere [ESCLUSIVO/NON ESCLUSIVO] nel Territorio. In caso di esclusiva, il Produttore si impegna a non nominare altri concessionari nel Territorio e a non effettuare vendite attive alla clientela assegnata, fatti salvi i Clienti riservati e le eccezioni indicate nell’Allegato [NUMERO]. Il Concessionario concentrerà le proprie attività promozionali nel Territorio. Qualsiasi limitazione delle vendite attive, passive o online si applica esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa sulla concorrenza.
Articolo 5. Canali di vendita
Il Concessionario venderà i Prodotti attraverso [PUNTI VENDITA FISICI], [SITO INTERNET], [PIATTAFORME ONLINE] e [ALTRI CANALI]. I canali dovranno rispettare i criteri qualitativi indicati nell’Allegato [NUMERO], relativi a presentazione, sicurezza, autenticità delle informazioni, assistenza e uso dei Marchi. Tali criteri non potranno essere interpretati come divieto generale di vendita online o come imposizione del prezzo di rivendita.
Articolo 6. Ordini e accettazione
Il Concessionario trasmetterà gli ordini mediante [MODALITÀ]. Ogni ordine indicherà Prodotti, quantità, luogo di consegna e termine richiesto. L’ordine vincola il Produttore solo dopo la conferma scritta, che specificherà disponibilità, prezzo, data prevista di consegna e condizioni particolari. Modifiche e annullamenti successivi richiedono l’accordo scritto delle parti.
Articolo 7. Prezzi di fornitura e prezzi di rivendita
I prezzi dovuti dal Concessionario sono quelli del listino allegato o della conferma d’ordine, al netto degli sconti concordati. Il Produttore comunicherà le variazioni del listino con almeno [TERMINE] di preavviso; le variazioni non si applicano agli ordini già accettati, salvo diverso accordo. Il Concessionario determina liberamente i prezzi e gli sconti praticati ai clienti. Eventuali prezzi raccomandati o massimi comunicati dal Produttore non sono vincolanti e non saranno accompagnati da pressioni o incentivi diretti a trasformarli in prezzi fissi o minimi.
Articolo 8. Pagamenti
Il pagamento sarà effettuato mediante [MODALITÀ] entro [TERMINE] dalla data di [FATTURA O ALTRO EVENTO]. L’eventuale acconto è pari a [PERCENTUALE] del valore dell’ordine. In caso di ritardo si applicano gli interessi moratori previsti dalla disciplina vigente sulle transazioni commerciali, salvo il diverso accordo ammesso dalla legge. Restano a carico del Concessionario le spese bancarie espressamente indicate nella conferma d’ordine.
Articolo 9. Minimi di acquisto e obiettivi
Il Concessionario si impegna ad acquistare, nel periodo [PERIODO], Prodotti per un valore minimo netto pari a [IMPORTO] oppure nelle quantità indicate nell’Allegato [NUMERO]. Entro [DATA] le parti esamineranno vendite, disponibilità dei Prodotti, andamento del mercato e investimenti promozionali per concordare gli obiettivi del periodo successivo. La mancata accettazione di nuovi obiettivi non modifica automaticamente quelli già concordati e produce gli effetti indicati nell’articolo [NUMERO].
Articolo 10. Consegna, trasporto e passaggio del rischio
La consegna avverrà presso [LUOGO] entro il termine indicato nella conferma d’ordine. Il trasporto sarà organizzato da [PARTE] e i relativi costi saranno sostenuti da [PARTE]. Il rischio di perdita o danneggiamento passerà al Concessionario nel momento in cui [DESCRIZIONE PRECISA DEL MOMENTO DI PASSAGGIO DEL RISCHIO]. La parte incaricata del trasporto stipulerà la copertura assicurativa [TIPO DI COPERTURA], con costi a carico di [PARTE], se prevista nell’Allegato [NUMERO].
Articolo 11. Controllo alla consegna e reclami tra le parti
Il Concessionario controllerà numero dei colli, integrità esterna, sigilli e corrispondenza con i documenti di consegna. Le anomalie visibili saranno annotate sul documento del vettore e comunicate al Produttore con la relativa documentazione. I difetti non immediatamente riconoscibili saranno segnalati entro i termini previsti dalla legge e dal presente contratto. La procedura interna di segnalazione non riduce i diritti che non possono essere limitati contrattualmente.
Articolo 12. Conformità, marcatura e documentazione dei Prodotti
Il Produttore garantisce che i Prodotti forniti corrispondano alle descrizioni contrattuali e siano immessi in commercio nel rispetto delle disposizioni applicabili. Per gli oggetti in metallo prezioso assicura, nei casi previsti, la presenza del titolo e del marchio di identificazione, nonché la regolarità dei documenti relativi ai prodotti importati o esenti da marcatura. Il Concessionario controllerà la presenza delle indicazioni visibili, conserverà i documenti ricevuti e non rimuoverà, modificherà o renderà illeggibili marchi, titoli, codici e sigilli.
Articolo 13. Pietre, certificati e autenticità
Per i Prodotti contenenti diamanti, gemme, perle o materiali sintetici, il Produttore consegnerà le informazioni e i certificati indicati nell’Allegato [NUMERO]. Il Produttore garantisce la corrispondenza tra il Prodotto e la documentazione fornita. Il Concessionario utilizzerà nelle vendite esclusivamente le descrizioni veritiere e aggiornate e non modificherà i certificati né attribuirà ai Prodotti caratteristiche non documentate.
Articolo 14. Autorizzazioni e adempimenti di settore
Ciascuna parte dichiara di possedere e si impegna a mantenere le autorizzazioni, iscrizioni e requisiti richiesti per le attività effettivamente svolte. La perdita, sospensione o limitazione di un titolo necessario sarà comunicata immediatamente all’altra parte. Nessuna disposizione del contratto autorizza lo svolgimento di attività per le quali manchino i requisiti previsti dalla legge.
Articolo 15. Marchi e materiali promozionali
Il Produttore autorizza il Concessionario a utilizzare i Marchi esclusivamente per promuovere e rivendere i Prodotti durante la validità del contratto e secondo il manuale allegato. Il Concessionario non potrà registrare Marchi o segni confondibili, inserirli nella propria denominazione, registrarli come dominio o profilo social né concederne l’uso a terzi senza autorizzazione scritta. Immagini, cataloghi e materiali promozionali resteranno di proprietà dei rispettivi titolari.
Articolo 16. Presentazione e promozione dei Prodotti
Il Concessionario curerà l’esposizione, la descrizione e la promozione dei Prodotti secondo i criteri qualitativi concordati, mantenendo la propria autonomia commerciale. Le campagne che utilizzano materiali modificati o associano i Marchi a prodotti di terzi richiedono l’autorizzazione scritta del Produttore. Costi, durata e canali delle iniziative comuni saranno definiti di volta in volta per iscritto.
Articolo 17. Informazioni commerciali e riservatezza
Il Concessionario fornirà con periodicità [PERIODICITÀ] report aggregati su vendite, rimanenze e andamento del mercato. La trasmissione di dati personali della clientela avverrà soltanto se necessaria, lecita e disciplinata in modo conforme alla normativa applicabile. Le parti manterranno riservate le informazioni tecniche, commerciali e organizzative non pubbliche ricevute durante il rapporto e le useranno esclusivamente per l’esecuzione del contratto.
Articolo 18. Garanzie e assistenza ai clienti
Il Concessionario gestirà i rapporti con i propri clienti e adempirà agli obblighi che gli competono come venditore. In presenza di un difetto originario o di una non conformità imputabile al Prodotto, il Produttore fornirà al Concessionario [RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE, ACCREDITO O RIMBORSO] secondo la procedura dell’Allegato [NUMERO]. La procedura non limita gli interventi che il Concessionario deve eseguire per rispettare i diritti inderogabili del cliente.
Articolo 19. Sicurezza, custodia e assicurazione
Il Concessionario custodirà i Prodotti con misure proporzionate al loro valore, comprendenti [SISTEMI DI SICUREZZA, INVENTARIO, CONTROLLO ACCESSI E MODALITÀ DI TRASPORTO]. Il Concessionario stipulerà e manterrà, se concordato, una polizza per [FURTO, RAPINA, INCENDIO, TRASPORTO E ALTRI RISCHI] con massimale di [IMPORTO]. Furti, sottrazioni, manomissioni o perdite rilevanti saranno comunicati al Produttore senza ritardo.
Articolo 20. Richiami e misure correttive
Se un Prodotto presenta un rischio, un errore di marcatura o una non conformità che richieda il ritiro, il Produttore comunicherà al Concessionario i codici interessati e le misure da adottare. Il Concessionario sospenderà la vendita, separerà le unità coinvolte, collaborerà alla loro tracciabilità e seguirà le istruzioni compatibili con la disciplina applicabile. Costi e responsabilità saranno attribuiti in base alla causa dell’intervento e agli accordi contenuti nell’Allegato [NUMERO].
Articolo 21. Divieto di concorrenza
Per la durata di [DURATA], il Concessionario si impegna a non acquistare, distribuire o rivendere i prodotti concorrenti specificamente individuati nell’Allegato [NUMERO], nel Territorio e attraverso i canali ivi indicati. L’obbligo si applica nei limiti consentiti dalla normativa sulla concorrenza. Non è previsto alcun divieto successivo alla cessazione, salvo diverso accordo scritto conforme ai requisiti applicabili.
Articolo 22. Durata e recesso
Il contratto decorre dal [DATA] ed è concluso [A TEMPO DETERMINATO FINO AL DATA/A TEMPO INDETERMINATO]. In caso di contratto a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di [TERMINE]. In caso di contratto a tempo determinato, il rinnovo avverrà soltanto secondo la modalità [RINNOVO ESPRESSO/RINNOVO TACITO CON PREAVVISO PER LA DISDETTA], se scelta dalle parti.
Articolo 23. Sospensione e risoluzione
Il Produttore può sospendere l’accettazione di nuovi ordini in caso di pagamenti scaduti, previa comunicazione scritta e concessione del termine di [TERMINE], salvo i casi che giustificano un intervento immediato. Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la parte interessata può dichiarare per iscritto di volersi avvalere della risoluzione in caso di grave violazione degli articoli [ARTICOLI RELATIVI A PAGAMENTI, MARCHI, CONCORRENZA, CONFORMITÀ, AUTORIZZAZIONI O RISERVATEZZA]. Per gli inadempimenti rimediabili sarà assegnato il termine di [TERMINE], salvo che la gravità del fatto renda incompatibile la prosecuzione.
Articolo 24. Effetti della cessazione e rimanenze
Alla cessazione il Concessionario interromperà l’uso dei Marchi, salvo il periodo di esaurimento delle scorte previsto dal presente articolo, e restituirà i materiali riservati ricevuti in comodato. Gli ordini già accettati saranno [ESEGUITI/ANNULLATI] secondo le condizioni concordate. Il Concessionario potrà vendere le rimanenze integre e conformi per [PERIODO], rispettando gli standard del marchio. In alternativa, il Produttore avrà la facoltà di riacquistarle entro [TERMINE] al prezzo determinato secondo [CRITERIO]. Restano dovuti i pagamenti maturati e operanti le garanzie relative ai Prodotti già venduti.
Articolo 25. Forza maggiore
La parte che non può eseguire una prestazione per un evento fuori dal proprio ragionevole controllo ne informerà tempestivamente l’altra, descrivendo l’impedimento e la durata prevedibile. Le prestazioni interessate resteranno sospese nella misura e per il tempo dell’impedimento. Se la sospensione supera [PERIODO], ciascuna parte potrà sciogliere gli ordini interessati o recedere secondo quanto concordato, senza pregiudizio per le prestazioni già eseguite.
Articolo 26. Trattamento dei dati personali
Ciascuna parte tratterà i dati personali dei referenti e collaboratori dell’altra quale autonomo titolare, per finalità connesse alla conclusione e all’esecuzione del rapporto e nel rispetto della normativa applicabile. Le parti si scambieranno le rispettive informative e disciplineranno separatamente eventuali trattamenti svolti per conto dell’altra parte. Il presente articolo non costituisce una richiesta di consenso generalizzato.
Articolo 27. Comunicazioni e modifiche
Le comunicazioni relative a recesso, risoluzione, contestazioni e modifiche contrattuali saranno inviate tramite PEC o altro mezzo scritto concordato ai recapiti indicati dalle parti. Ogni variazione del contratto richiede un accordo scritto, salvo gli aggiornamenti espressamente disciplinati dagli articoli precedenti. L’eventuale inefficacia di una clausola non comporta l’inefficacia delle altre disposizioni.
Articolo 28. Legge applicabile e controversie
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente il Foro di [FORO], salvo che le parti concordino per iscritto una procedura di mediazione o arbitrato e ferme le competenze inderogabili previste dalla legge.
Allegati
Allegato [NUMERO]: Prodotti, collezioni e certificati.
Allegato [NUMERO]: Territorio e Clienti riservati.
Allegato [NUMERO]: Listino e condizioni economiche.
Allegato [NUMERO]: Obiettivi e minimi di acquisto.
Allegato [NUMERO]: Standard di vendita e uso dei Marchi.
Allegato [NUMERO]: Garanzie, reclami e richiami.
Allegato [NUMERO]: Sicurezza, trasporto e assicurazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: [LUOGO], [DATA]
Il Produttore: [FIRMA]
Il Concessionario: [FIRMA]
Qualora ricorrano i presupposti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole relative a [INDICARE SOLTANTO LE CLAUSOLE CHE RICHIEDONO APPROVAZIONE SPECIFICA, TRA CUI EVENTUALI LIMITAZIONI, RECESSO, SOSPENSIONE, RESTRIZIONI VERSO TERZI, RINNOVO TACITO E FORO ESCLUSIVO].
Il Concessionario: [FIRMA SPECIFICA]
Scarica il modello Word del contratto di rivendita gioielli e preziosi
Il file Word contiene il contratto modificabile con le clausole relative a prodotti, territorio, esclusiva, ordini, prezzi, marchi, conformità dei metalli preziosi, garanzie, sicurezza e cessazione del rapporto. Prima dell’uso devono essere completati i dati delle imprese, le opzioni alternative e i riferimenti agli allegati.
Il documento può essere aperto e personalizzato con i comuni programmi di videoscrittura. Le clausole su concorrenza, vendite online, esclusiva e rimanenze devono essere coordinate con la struttura commerciale effettivamente adottata dalle parti.
Domande frequenti sul contratto di rivendita di gioielli
Il concessionario è un agente del produttore?
No, se il rapporto viene eseguito secondo lo schema della concessione di vendita. Il concessionario acquista i gioielli e li rivende in nome proprio, determinando il prezzo al cliente e assumendo il rischio dell’attività. L’agente, invece, promuove contratti per conto del preponente e riceve normalmente una provvigione. Conta comunque il modo in cui il rapporto viene concretamente svolto, non soltanto il titolo attribuito al documento.
Il produttore può imporre il prezzo di vendita dei gioielli?
Il produttore non dovrebbe imporre prezzi fissi o minimi al concessionario. Può comunicare prezzi raccomandati o massimi, purché restino realmente non vincolanti e non siano accompagnati da pressioni, minacce, revoca di sconti o incentivi diretti a controllare il prezzo finale. Anche le limitazioni agli sconti e ai prezzi pubblicizzati richiedono attenzione perché possono produrre un effetto equivalente.
Serve una licenza per rivendere oggetti preziosi?
Il commercio, la fabbricazione e l’intermediazione di oggetti preziosi rientrano nella disciplina di pubblica sicurezza richiamata dalla Polizia di Stato. L’impresa deve verificare con gli uffici competenti la licenza e gli altri adempimenti applicabili alla propria attività, sede e organizzazione. La firma del contratto di concessione non sostituisce tali titoli e non autorizza da sola l’apertura o la gestione del punto vendita.
Il contratto può vietare tutte le vendite online o fuori territorio?
Un divieto assoluto può entrare in conflitto con la disciplina europea degli accordi verticali. Il produttore può definire criteri qualitativi per il sito e, in determinate strutture distributive, regolare alcune vendite attive verso territori o clienti riservati. Non dovrebbe però impedire automaticamente le richieste spontanee dei clienti o l’uso effettivo di internet. La clausola va valutata considerando l’intera rete distributiva.
Cosa succede ai gioielli invenduti alla cessazione?
Dipende dal contratto. Le parti possono concedere al concessionario un periodo per esaurire le scorte, prevedere un diritto del produttore di riacquistarle oppure combinare le due soluzioni. Conviene indicare prodotti ammessi, durata, prezzo di riacquisto, stato delle confezioni, certificati e regole sull’uso del marchio. Senza una clausola specifica, il riacquisto delle rimanenze non può essere dato per scontato.