In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi, destinato al fornitore di servizi di media audiovisivi che affida a una società specializzata la raccolta e la commercializzazione del proprio inventario pubblicitario. Il modello può essere utilizzato da emittenti nazionali o locali e da concessionarie dotate di un’organizzazione commerciale adeguata.
Il documento disciplina il rapporto tra l’emittente e la concessionaria, non il singolo contratto concluso con l’inserzionista. Permette di stabilire quali canali e formati rientrano nell’incarico, se la raccolta è esclusiva, chi negozia e fattura le campagne, come vengono ripartiti i ricavi e quali procedure si applicano alla consegna, al controllo e alla messa in onda degli spot. La guida chiarisce anche come gestire modifiche del palinsesto, messaggi non conformi, passaggi non eseguiti, insoluti, minimo garantito e ordini ancora in corso alla cessazione. Il modello va adattato alla tipologia del servizio audiovisivo, al piano commerciale e alle responsabilità effettivamente assunte dalle parti.
Che cos’è la concessione pubblicitaria televisiva
Con il contratto di concessione pubblicitaria un’emittente affida a un’impresa specializzata il compito di promuovere e vendere agli inserzionisti gli spazi o i tempi pubblicitari disponibili nel proprio palinsesto. La concessionaria mantiene rapporti con aziende, agenzie e centri media, negozia le campagne e coordina gli ordini con l’inventario comunicato dall’emittente.
Nel modello più diffuso la concessionaria conclude i contratti con gli inserzionisti in nome proprio, emette le fatture e incassa i corrispettivi. Versa poi all’emittente la quota stabilita nel contratto, trattenendo il compenso destinato a coprire l’attività di vendita, la struttura commerciale e gli altri costi concordati.
Le parti possono adottare una struttura diversa, nella quale i contratti pubblicitari vengono conclusi direttamente dall’emittente e la concessionaria svolge soltanto attività promozionale o di intermediazione. Questa scelta modifica fatturazione, rischio di credito, responsabilità verso l’inserzionista e calcolo del compenso, quindi deve risultare espressamente dal documento.
Differenza tra concessione pubblicitaria e vendita di uno spazio TV
| Documento | Parti principali | Funzione |
|---|---|---|
| Concessione pubblicitaria | Emittente e concessionaria | Affida stabilmente la raccolta e la commercializzazione degli spazi disponibili |
| Ordine pubblicitario | Concessionaria o emittente e inserzionista | Definisce una singola campagna, con spot, periodo, passaggi, prezzo e condizioni |
| Contratto con agenzia o centro media | Inserzionista e operatore pubblicitario | Regola pianificazione, acquisto degli spazi e altri servizi svolti per il cliente |
| Sponsorizzazione televisiva | Sponsor e titolare o produttore del programma | Collega il contributo dello sponsor a un programma o servizio audiovisivo |
| Product placement | Produttore, emittente o avente diritto e impresa interessata | Regola la presenza di un prodotto, servizio o marchio all’interno di un programma |
Il contratto di concessione crea la struttura commerciale entro la quale vengono raccolti gli ordini. La singola campagna deve essere descritta separatamente mediante un ordine, una conferma o un piano mezzi che specifichi durata dello spot, numero di passaggi, periodo, fasce, programmi, prezzo e condizioni di modifica.
Per spazi diversi dall’inventario televisivo può essere più adatto il contratto di concessione di spazi pubblicitari. Se l’operazione riguarda invece il finanziamento promozionale di un’opera audiovisiva, può risultare pertinente il contratto di sponsorizzazione di un film.
Chi sono l’emittente e la concessionaria
Nel contratto conviene indicare come emittente il soggetto che assume la responsabilità editoriale del servizio di media audiovisivo e dispone del titolo necessario per esercitarlo. Non basta identificare genericamente il canale o il marchio televisivo, perché questi potrebbero essere gestiti da una società diversa dal titolare del rapporto contrattuale.
La concessionaria è l’impresa incaricata della raccolta pubblicitaria. Deve disporre di personale, strumenti, rapporti commerciali e procedure adatti alla vendita degli spazi, alla gestione degli ordini, alla verifica preliminare dei materiali e alla rendicontazione delle somme incassate.
La concessionaria non assume la responsabilità editoriale sul palinsesto e non può impegnare l’emittente oltre i poteri attribuiti dal contratto. L’emittente conserva il controllo sulla programmazione e sulla decisione finale relativa alla messa in onda.
Quali canali e spazi rientrano nel contratto
L’oggetto deve identificare i marchi editoriali, i canali, le versioni regionali e gli eventuali servizi collegati. Una formula che richiama indistintamente “tutti gli spazi televisivi” non chiarisce se siano comprese le repliche, il simulcast online, i servizi a richiesta, le applicazioni per smart TV o altri ambienti digitali.
Il contratto può riguardare spot tabellari, sponsorizzazioni, telepromozioni, televendite, sovraimpressioni, billboard, iniziative speciali e altri formati consentiti. Ciascuna tipologia deve essere commercializzata soltanto se compatibile con la disciplina applicabile e con le possibilità tecniche ed editoriali dell’emittente.
L’inventario disponibile può essere descritto in un allegato aggiornato periodicamente. L’emittente indica fasce, quantità, durate, programmi interessati e limitazioni, mentre la concessionaria evita di promettere agli inserzionisti disponibilità non confermate.
Esclusiva della raccolta pubblicitaria
L’esclusiva non è automatica. Se viene concessa, il documento deve specificare i canali, i territori, le categorie di inserzionisti e le forme di comunicazione commerciale interessate. Può riguardare l’intera raccolta oppure soltanto una parte, come la pubblicità nazionale, quella locale o determinati formati.
È necessario regolare le richieste ricevute direttamente dall’emittente. Le parti possono stabilire che vengano trasferite alla concessionaria, che siano gestite dall’emittente con riconoscimento di una percentuale oppure che restino escluse dall’incarico quando riguardano clienti riservati.
Possono essere escluse dall’esclusiva l’autopromozione, le comunicazioni istituzionali, i messaggi imposti dalla legge, le iniziative senza corrispettivo e gli accordi indicati nominativamente. Le esclusioni devono essere determinate per evitare che svuotino l’incarico o alterino il calcolo del minimo garantito.
Come vengono raccolti gli ordini degli inserzionisti
Il contratto deve precisare se la concessionaria opera in nome proprio oppure in nome dell’emittente. Nel primo caso conclude autonomamente i contratti pubblicitari entro i limiti concordati, fattura ai clienti e risponde verso di loro dell’esecuzione degli ordini, salvo gli obblighi che dipendono direttamente dalla messa in onda.
Le condizioni generali utilizzate dalla concessionaria devono essere coerenti con il contratto principale. Devono informare l’inserzionista sulle procedure di approvazione, sui termini di consegna, sulla possibilità di modificare il palinsesto, sui rimedi per i passaggi mancanti e sulle ipotesi di rifiuto o sospensione.
Prima di confermare una campagna, la concessionaria deve verificare la disponibilità dell’inventario. Un’offerta commerciale non dovrebbe diventare vincolante per l’emittente se i passaggi non sono stati prenotati o confermati secondo la procedura concordata.
Regole applicabili alla pubblicità televisiva
Le comunicazioni commerciali audiovisive devono rispettare il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i regolamenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre norme applicabili al prodotto, al servizio e al contenuto promosso. La pagina dell’AGCOM sulle comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche raccoglie i principali riferimenti istituzionali.
La pubblicità televisiva deve essere riconoscibile e distinta dal contenuto editoriale. La pianificazione deve inoltre rispettare i limiti di affollamento, le regole sulle interruzioni e le disposizioni specifiche relative a programmi, minori, sponsorizzazioni, televendite e categorie merceologiche soggette a restrizioni.
Gli obblighi non sono identici per ogni servizio e formato. Il contratto non dovrebbe quindi riportare percentuali o autorizzazioni generiche destinate a rimanere immutate, ma attribuire all’emittente il controllo della collocazione effettiva degli spazi nel rispetto della disciplina vigente.
Chi controlla la liceità degli spot
La concessionaria deve effettuare un controllo preliminare sui materiali ricevuti e ottenere dall’inserzionista le dichiarazioni e i documenti necessari. Deve verificare almeno l’identità del committente, la categoria del prodotto, la presenza delle avvertenze richieste e la disponibilità dei diritti su immagini, musiche, marchi, voci e interpretazioni.
L’emittente conserva la decisione finale sulla trasmissione. Può richiedere modifiche o rifiutare un messaggio contrario alla legge, ai provvedimenti delle autorità, alle regole applicabili o ai criteri editoriali comunicati alla concessionaria.
La ripartizione interna dei controlli non elimina le responsabilità previste dalla legge. Un’autorità o un terzo danneggiato non è vincolato dalla clausola con cui le parti attribuiscono tra loro costi, obblighi di manleva o procedure di gestione della contestazione.
Pubblicità ingannevole e dichiarazioni dell’inserzionista
La concessionaria dovrebbe richiedere all’inserzionista di garantire la veridicità e dimostrabilità delle affermazioni pubblicitarie. Prezzi, sconti, prestazioni, risultati, confronti e caratteristiche del prodotto devono essere supportati da informazioni adeguate prima della messa in onda.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può intervenire sulle pratiche commerciali scorrette e sulla pubblicità ingannevole o comparativa illecita. Le indicazioni istituzionali sono disponibili nella pagina dell’AGCM dedicata alla pubblicità ingannevole e alle pratiche scorrette.
Il contratto può obbligare la concessionaria a sospendere immediatamente la commercializzazione di un messaggio contestato e a collaborare con l’emittente nella raccolta dei documenti. Non dovrebbe invece presumere che la semplice approvazione tecnica dell’emittente certifichi la veridicità di tutte le dichiarazioni formulate dall’inserzionista.
Consegna e caratteristiche tecniche dei materiali
La scheda tecnica allegata deve indicare formato del file, risoluzione, rapporto d’immagine, codec, caratteristiche audio, durata, metodo di trasferimento e termine di consegna. Se l’emittente utilizza una piattaforma di caricamento, la concessionaria deve rispettarne le credenziali e le procedure.
Il materiale consegnato in ritardo, incompleto o tecnicamente inutilizzabile può impedire la messa in onda. Il contratto deve stabilire se i passaggi vengono ripianificati, annullati o addebitati, distinguendo il ritardo imputabile alla concessionaria o all’inserzionista dai problemi tecnici dell’emittente.
Eventuali attività di adattamento, sottotitolazione, montaggio, conversione o controllo supplementare devono essere autorizzate e valorizzate separatamente. L’emittente non dovrebbe modificare il contenuto creativo dello spot senza consenso, salvo gli interventi tecnici che non ne alterano il significato.
Diritti su musica, immagini e contenuti dello spot
La concessionaria deve ottenere dall’inserzionista la conferma che il materiale può essere trasmesso nei territori, nei periodi e sui canali previsti. La garanzia deve comprendere diritti d’autore, diritti connessi, marchi, immagini delle persone, musiche, registrazioni, opere audiovisive e ogni altra componente utilizzata.
Se la campagna viene diffusa anche in streaming, su servizi a richiesta o mediante applicazioni, le autorizzazioni devono coprire tali modalità. Un diritto concesso per la sola televisione lineare non può essere esteso automaticamente ad ambienti digitali differenti.
In caso di contestazione, le parti devono scambiarsi tempestivamente i documenti e sospendere il materiale quando la prosecuzione della diffusione espone a un rischio concreto. La manleva può regolare i rapporti economici interni, ma deve essere collegata alla violazione effettivamente imputabile alla parte che ha fornito il materiale o le informazioni.
Modifiche del palinsesto e spostamento degli spot
L’emittente deve poter modificare il palinsesto per esigenze editoriali, tecniche, normative o legate ad avvenimenti non programmabili. Questa facoltà non dovrebbe però trasformarsi nel diritto di spostare liberamente una campagna in fasce prive di valore equivalente senza informare la concessionaria.
Il contratto può distinguere gli ordini legati a una fascia da quelli collegati a un programma specifico. Per i primi può essere ammesso lo spostamento all’interno della stessa fascia; per i secondi deve essere prevista una soluzione concordata se il programma viene rinviato, cancellato o modificato in modo rilevante.
Le informazioni su variazioni significative devono essere trasmesse in tempo utile. La concessionaria comunica a sua volta la modifica all’inserzionista e raccoglie l’eventuale accettazione quando l’ordine o le condizioni commerciali la richiedono.
Cosa succede se uno spot non viene trasmesso correttamente
Il contratto deve prevedere rimedi proporzionati per mancata trasmissione, durata errata, collocazione difforme o problema tecnico che riduca in modo rilevante l’utilità del passaggio. Non è equilibrato escludere ogni conseguenza anche quando l’irregolarità dipende dall’emittente.
Il primo rimedio può consistere in un passaggio compensativo, chiamato anche makegood, collocato in una fascia e in un periodo comparabili. Se il recupero non è possibile o non è più utile per la campagna, si può applicare uno storno, una nota di credito o il rimborso della parte di corrispettivo riferita alla prestazione non eseguita.
Non costituisce necessariamente irregolarità una differenza minima priva di incidenza sulla campagna. Il contratto deve indicare come vengono accertati i passaggi, entro quale termine vengono segnalati gli errori e quali registrazioni prevalgono in caso di contestazione.
Report di messa in onda e dati di ascolto
L’emittente deve mettere a disposizione della concessionaria un report delle trasmissioni effettuate, con data, ora, canale, durata e identificativo dello spot. Il rendiconto tecnico permette di verificare l’esecuzione degli ordini e di gestire fatturazione, reclami e passaggi compensativi.
Se vengono utilizzati dati di ascolto, il contratto deve indicare la fonte, il periodo e il metodo di elaborazione. Le previsioni di audience non costituiscono normalmente una garanzia di risultato, salvo che l’ordine preveda espressamente un obiettivo misurabile e il relativo meccanismo di recupero.
La concessionaria non dovrebbe utilizzare dati non aggiornati o presentarli come risultati certi. L’emittente deve comunicare tempestivamente eventi tecnici o variazioni della distribuzione del segnale che possano incidere in misura significativa sulla copertura dichiarata.
Ripartizione dei ricavi pubblicitari
Il contratto può attribuire all’emittente una percentuale dei ricavi e lasciare alla concessionaria la parte residua. Prima di indicare le percentuali è necessario definire la base di calcolo, distinguendo fatturato lordo, ricavo netto, somme fatturate e importi effettivamente incassati.
Devono essere regolati sconti, commissioni riconosciute ad agenzie e centri media, premi, note di credito, imposte, rimborsi, passaggi gratuiti e costi di produzione. Senza una definizione dettagliata, due percentuali identiche possono generare risultati economici molto diversi.
La quota dell’emittente può essere calcolata sugli importi incassati oppure su quelli fatturati. La prima soluzione trasferisce in parte all’emittente il rischio degli insoluti; la seconda lascia tale rischio principalmente alla concessionaria. La scelta deve essere coerente con chi seleziona i clienti, concede il credito e svolge il recupero.
Minimo garantito e anticipi
Il minimo garantito è una clausola commerciale facoltativa con cui la concessionaria assicura all’emittente un importo minimo per un determinato periodo, indipendentemente dal risultato della raccolta. Non costituisce un elemento necessario di ogni concessione pubblicitaria.
Il documento deve indicare ammontare, scadenze, rapporto con la quota percentuale e trattamento degli importi già versati. Occorre chiarire se il minimo viene semplicemente confrontato con la quota maturata oppure se funziona come anticipo con conguaglio.
Se la disponibilità degli spazi diminuisce in modo rilevante per cause imputabili all’emittente, può essere prevista una revisione proporzionale. Analogamente, le parti possono disciplinare eventi che modificano stabilmente copertura, palinsesto o possibilità di commercializzazione.
Fatturazione, incassi e insoluti
Nel modello in cui la concessionaria opera in nome proprio, questa fattura agli inserzionisti, gestisce gli incassi e svolge le attività di recupero. L’emittente emette nei confronti della concessionaria i documenti fiscali relativi alla propria quota secondo la disciplina applicabile e il rendiconto approvato.
La concessionaria deve applicare procedure ragionevoli per valutare l’affidabilità dei clienti e non può concedere dilazioni anomale che riducano la quota dell’emittente senza autorizzazione. Gli accordi transattivi, gli storni commerciali e le rinunce rilevanti devono essere comunicati quando incidono sulla base di calcolo.
Il rendiconto dovrebbe separare fatture emesse, somme incassate, insoluti, note di credito, commissioni, sconti e imposte. Le contestazioni non devono sospendere il pagamento della parte già riconosciuta dalle parti.
Controllo dei rendiconti
L’emittente può avere il diritto di verificare i dati relativi alla propria raccolta mediante documenti contabili, estratti e contratti commerciali pertinenti. La verifica deve svolgersi con un preavviso ragionevole, senza accedere a informazioni estranee al rapporto o a condizioni riservate riguardanti altri mezzi.
Il contratto può stabilire periodicità, soggetto incaricato, regole di riservatezza e ripartizione dei costi. Se emerge uno scostamento superiore alla soglia concordata, i costi della verifica possono essere attribuiti alla concessionaria responsabile dell’errore.
Il controllo non sostituisce gli obblighi ordinari di rendicontazione. La concessionaria deve conservare i documenti necessari per il periodo previsto dalla legge e dagli accordi applicabili.
Dati degli inserzionisti e portafoglio commerciale
Il contratto deve distinguere il portafoglio commerciale dai dati personali di referenti, clienti e collaboratori. I nominativi non diventano automaticamente proprietà di una parte e possono essere utilizzati soltanto per finalità compatibili con la base giuridica e con le informazioni fornite agli interessati.
Quando emittente e concessionaria decidono autonomamente finalità e mezzi dei rispettivi trattamenti, operano come titolari autonomi. Se una parte tratta dati esclusivamente per conto dell’altra, può essere necessario un accordo conforme all’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
Alla cessazione devono essere regolate la gestione degli ordini pendenti, la conservazione dei documenti, l’accesso alle informazioni necessarie e l’eventuale trasferimento dei rapporti commerciali. Una clausola generica che attribuisce tutti i clienti a una sola parte può non essere sufficiente per legittimare l’uso dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
Il contratto può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Deve indicare decorrenza, scadenza, eventuale rinnovo, modalità della disdetta e termine di preavviso.
Un recesso anticipato può essere previsto in favore di entrambe le parti oppure collegato a eventi specifici, come perdita del titolo necessario, cessazione del canale, modifica rilevante della copertura o mancato raggiungimento degli obiettivi concordati. Le conseguenze devono tenere conto degli ordini già acquisiti e degli investimenti ancora in corso.
La variazione della compagine societaria non dovrebbe determinare automaticamente la cessazione se non incide sul rapporto. Può invece essere previsto un obbligo di comunicare i cambiamenti di controllo che compromettano affidabilità, indipendenza o assenza di conflitti di interesse.
Risoluzione per inadempimento
La clausola risolutiva deve richiamare obblighi specifici, come mancato versamento delle quote, rendiconti falsi, commercializzazione di spazi non disponibili, reiterata trasmissione di materiali non conformi, violazione dell’esclusiva o uso illecito dei dati.
Per le violazioni rimediabili è opportuno prevedere una contestazione scritta e un termine adeguato per correggere l’inadempimento. La cessazione immediata può essere riservata alle condotte che rendono irragionevole la prosecuzione del rapporto.
La risoluzione non cancella gli obblighi già maturati. Restano da definire rendiconti, somme riscosse, campagne in corso, materiali, accessi tecnici, dati e comunicazioni agli inserzionisti.
Come gestire gli ordini pendenti alla cessazione
Le parti devono stabilire se gli ordini già confermati continueranno a essere eseguiti. La soluzione più lineare consiste nel mantenere efficaci le campagne già accettate, salvo impossibilità tecnica, editoriale o normativa.
Occorre indicare chi mantiene il rapporto con l’inserzionista, chi emette le fatture, chi incassa e come viene calcolata la quota dell’emittente. Un trasferimento diretto dei contratti alla stessa emittente non può essere dato per scontato, perché può richiedere il consenso o l’applicazione delle regole sulla cessione del contratto.
Dopo la cessazione la concessionaria deve smettere di presentarsi come incaricata per nuovi ordini. Può tuttavia utilizzare le informazioni e i materiali strettamente necessari per completare e rendicontare le campagne rimaste in corso.
Quali allegati predisporre
- elenco dei canali, servizi e territori compresi nell’incarico;
- inventario dei formati pubblicitari commercializzabili;
- listino, politiche di sconto e clienti riservati;
- procedura per prenotazione e conferma degli spazi;
- condizioni generali destinate agli inserzionisti;
- specifiche tecniche per la consegna degli spot;
- elenco delle categorie escluse o sottoposte a controllo specifico;
- procedura di approvazione e sospensione dei materiali;
- regole per modifiche di palinsesto e passaggi compensativi;
- modello di report delle messe in onda;
- criteri di calcolo dei ricavi e del minimo garantito;
- procedura per rendicontazione, incassi e insoluti;
- eventuale accordo sul trattamento dei dati personali.
Quali errori evitare
- richiamare come disciplina principale la legge n. 223/1990 senza verificare il quadro normativo vigente;
- confondere la concessionaria con il soggetto titolare della responsabilità editoriale;
- non precisare se la concessionaria opera in nome proprio o in rappresentanza dell’emittente;
- concedere un’esclusiva senza indicare canali, formati, clienti e vendite riservate;
- consentire la vendita di spazi prima della conferma dell’inventario;
- attribuire all’emittente un potere di modifica senza rimedi per passaggi di valore inferiore;
- far pagare integralmente ogni spazio non trasmesso, anche se l’omissione dipende dall’emittente;
- calcolare le percentuali senza definire ricavo lordo, ricavo netto e incassato;
- non disciplinare commissioni dei centri media, sconti, note di credito e insoluti;
- trasferire contrattualmente alla concessionaria tutti gli obblighi pubblicistici dell’emittente;
- omettere i diritti su musiche, immagini, interpreti e contenuti degli spot;
- lasciare senza regole gli ordini pendenti alla cessazione.
Fac simile contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi
Il modello seguente configura un incarico nel quale la concessionaria opera in nome proprio nei rapporti con gli inserzionisti, fattura le campagne e versa all’emittente la quota concordata.
CONTRATTO DI CONCESSIONE PUBBLICITARIA PER SPAZI TELEVISIVI
Tra
[DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese di [LUOGO] con numero REA [NUMERO REA], rappresentata da [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominata “Emittente”,
e
[DENOMINAZIONE DELLA CONCESSIONARIA], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese di [LUOGO] con numero REA [NUMERO REA], rappresentata da [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominata “Concessionaria”.
PREMESSE
L’Emittente è il soggetto responsabile del servizio o dei servizi di media audiovisivi identificati nell’Allegato [NUMERO O LETTERA] e dichiara di disporre dei titoli necessari per il loro esercizio.
L’Emittente intende affidare la promozione e la commercializzazione degli spazi pubblicitari disponibili nei servizi indicati.
La Concessionaria dichiara di disporre di un’organizzazione commerciale adeguata alla raccolta pubblicitaria, alla gestione degli ordini e alla rendicontazione dei relativi ricavi.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.
ARTICOLO 1, DEFINIZIONI
Ai fini del contratto:
“Servizi” indica i canali e i servizi audiovisivi elencati nell’Allegato [NUMERO O LETTERA];
“Spazi” indica i tempi e i formati pubblicitari commercializzabili;
“Inserzionista” indica il soggetto che acquista la campagna, anche per il tramite di un’agenzia o di un centro media;
“Ordine” indica il documento che descrive la singola campagna;
“Materiale” indica spot, audio, immagini, grafiche, testi, marchi e istruzioni destinati alla messa in onda;
“Ricavi Netti Incassati” indica gli importi effettivamente riscossi, al netto delle voci specificate nell’Articolo 14.
ARTICOLO 2, OGGETTO
L’Emittente conferisce alla Concessionaria, che accetta, l’incarico di promuovere e commercializzare gli Spazi disponibili nei Servizi indicati nell’Allegato [NUMERO O LETTERA].
L’incarico comprende la ricerca degli inserzionisti, la negoziazione degli Ordini, la gestione commerciale, la fatturazione, l’incasso e il rendiconto, secondo i limiti del contratto.
Non rientrano nell’incarico servizi, canali, piattaforme o formati non espressamente indicati.
ARTICOLO 3, MODALITÀ DI OPERATO DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria conclude gli Ordini in nome proprio e senza rappresentanza dell’Emittente.
La Concessionaria non può assumere obblighi in nome dell’Emittente, garantire la disponibilità di spazi non confermati, modificare il palinsesto o rilasciare dichiarazioni vincolanti sull’attività editoriale.
La Concessionaria risponde verso gli inserzionisti degli obblighi assunti nei propri Ordini, ferme le responsabilità dell’Emittente per le attività di propria competenza.
ARTICOLO 4, AUTONOMIA DELLE PARTI
Le parti operano come imprese autonome e organizzano indipendentemente personale, mezzi e attività.
Il contratto non costituisce società, associazione, rapporto di lavoro subordinato, agenzia commerciale o rappresentanza generale.
ARTICOLO 5, ESCLUSIVA
L’incarico è conferito con modalità [ESCLUSIVA O NON ESCLUSIVA].
In caso di esclusiva, questa riguarda esclusivamente [CANALI, TERRITORI, FORMATI E CATEGORIE DI INSERZIONISTI].
Sono esclusi dall’esclusiva:
[CLIENTI RISERVATI];
[AUTOPROMOZIONE];
[COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI O OBBLIGATORIE];
[INIZIATIVE SENZA CORRISPETTIVO];
[ULTERIORI ESCLUSIONI].
Le richieste ricevute direttamente dall’Emittente vengono gestite secondo la seguente procedura: [PROCEDURA E TRATTAMENTO ECONOMICO].
ARTICOLO 6, SPAZI E INVENTARIO
L’Emittente comunica periodicamente alla Concessionaria gli Spazi disponibili, specificando formati, fasce, durate, programmi, quantità e limitazioni.
La disponibilità indicata ha natura [VINCOLANTE O PREVISIONALE] secondo quanto specificato nella relativa comunicazione.
La Concessionaria può confermare un Ordine soltanto dopo avere verificato la disponibilità mediante [PORTALE, EMAIL O ALTRA PROCEDURA].
L’Emittente conserva la responsabilità della predisposizione del palinsesto e della collocazione finale degli Spazi nel rispetto delle norme applicabili.
ARTICOLO 7, FORMATI COMMERCIALIZZABILI
La Concessionaria può commercializzare i seguenti formati:
[SPOT TABELLARI];
[SPONSORIZZAZIONI];
[TELEPROMOZIONI];
[TELEVENDITE];
[BILLBOARD E SOVRAIMPRESSIONI];
[ALTRI FORMATI].
Ogni formato è utilizzabile soltanto se ammesso dalla normativa, dalle condizioni tecniche e dalle scelte editoriali dell’Emittente.
Le iniziative speciali non comprese nell’inventario richiedono un’approvazione scritta specifica.
ARTICOLO 8, ORDINI PUBBLICITARI
Ogni Ordine deve indicare almeno:
identità dell’inserzionista e dell’eventuale agenzia o centro media;
prodotto o servizio pubblicizzato;
identificativo e durata del Materiale;
canale, periodo, fascia e numero dei passaggi;
prezzo, sconti, commissioni e condizioni di pagamento;
eventuali programmi o posizionamenti richiesti;
termini di consegna e condizioni di modifica.
L’Ordine diventa vincolante per la messa in onda soltanto dopo la conferma della disponibilità secondo l’Articolo 6.
La Concessionaria utilizza condizioni generali coerenti con il presente contratto e informa gli inserzionisti delle facoltà dell’Emittente relative a controllo, rifiuto, sospensione e modifica del palinsesto.
ARTICOLO 9, POLITICHE COMMERCIALI
Il listino di riferimento è riportato nell’Allegato [NUMERO O LETTERA].
La Concessionaria può applicare sconti entro i seguenti limiti: [CRITERI E LIMITI].
Sconti superiori, omaggi, barter, passaggi gratuiti, accordi plurimezzo o altre condizioni che riducano la quota dell’Emittente richiedono la preventiva autorizzazione scritta nei casi indicati nell’Allegato [NUMERO O LETTERA].
Le commissioni destinate ad agenzie e centri media sono regolate secondo [CRITERIO].
ARTICOLO 10, CONTROLLO PRELIMINARE DEL MATERIALE
La Concessionaria verifica preliminarmente che il Materiale sia completo, identificabile, tecnicamente conforme e accompagnato dalle dichiarazioni richieste.
La Concessionaria acquisisce dall’inserzionista la garanzia relativa a liceità del messaggio, veridicità delle affermazioni, autorizzazioni amministrative e disponibilità dei diritti.
Il controllo della Concessionaria non limita il diritto e il dovere dell’Emittente di effettuare le verifiche di propria competenza.
ARTICOLO 11, APPROVAZIONE, RIFIUTO E SOSPENSIONE
L’Emittente può rifiutare o sospendere un Materiale quando:
risulta contrario alla legge, ai regolamenti o ai provvedimenti delle autorità;
non rispetta i requisiti tecnici comunicati;
mancano documenti o autorizzazioni richiesti;
presenta un rischio concreto per diritti di terzi;
contrasta con criteri editoriali preventivamente comunicati;
la trasmissione può compromettere il rispetto dei limiti o delle regole applicabili al palinsesto.
L’Emittente comunica la decisione e, quando possibile, indica le modifiche necessarie.
La Concessionaria informa tempestivamente l’inserzionista e coordina sostituzione, modifica o ripianificazione.
Il rifiuto dovuto a un Materiale imputabile all’inserzionista o alla Concessionaria produce le conseguenze economiche previste nell’Ordine. Se dipende da una scelta dell’Emittente non fondata sulle condizioni comunicate, le parti concordano un passaggio alternativo o il relativo storno.
ARTICOLO 12, CONSEGNA TECNICA
Il Materiale deve essere consegnato entro [NUMERO] giorni lavorativi prima della data prevista per il primo passaggio.
Formati, canali di trasferimento, parametri audio e video e procedure di denominazione sono descritti nell’Allegato [NUMERO O LETTERA].
L’Emittente segnala difetti tecnici rilevati entro un termine compatibile con la pianificazione.
Le attività di conversione, montaggio, adattamento o correzione sono eseguite soltanto previa autorizzazione e secondo il corrispettivo concordato.
ARTICOLO 13, DIRITTI SUI MATERIALI
La Concessionaria garantisce di avere ottenuto dall’inserzionista le autorizzazioni necessarie alla trasmissione del Materiale nei territori, nei periodi e sui Servizi previsti.
La garanzia comprende, per quanto pertinente, immagini, musica, interpretazioni, registrazioni, marchi, opere protette e immagine delle persone rappresentate.
La trasmissione su piattaforme o servizi diversi dalla televisione lineare è consentita soltanto se compresa nelle autorizzazioni acquisite.
La parte che riceve una contestazione informa immediatamente l’altra e trasmette i documenti disponibili. Il Materiale viene sospeso quando ciò sia richiesto dalla legge, da un’autorità o da un rischio concreto e documentato.
ARTICOLO 14, DEFINIZIONE DEI RICAVI
Per Ricavi Netti Incassati si intendono gli importi effettivamente riscossi dalla Concessionaria per gli Ordini relativi ai Servizi, al netto di:
IVA e altre imposte applicate in fattura;
note di credito e rimborsi effettivamente riconosciuti;
commissioni di agenzia o centro media entro il limite di [PERCENTUALE O CRITERIO];
sconti autorizzati e risultanti dall’Ordine;
[ULTERIORI VOCI AMMESSE].
Non sono deducibili costi generali, personale, promozione, recupero crediti o altre spese della Concessionaria, salvo espressa previsione scritta.
ARTICOLO 15, RIPARTIZIONE DEI RICAVI
All’Emittente spetta una quota pari al [PERCENTUALE] per cento dei Ricavi Netti Incassati.
Alla Concessionaria spetta la quota residua, quale compenso per le attività svolte e per i costi posti a proprio carico.
Per campagne, formati o clienti ai quali si applicano percentuali diverse, valgono i criteri riportati nell’Allegato [NUMERO O LETTERA].
ARTICOLO 16, MINIMO GARANTITO
Il minimo garantito è [PREVISTO O NON PREVISTO].
Se previsto, la Concessionaria riconosce all’Emittente, per il periodo [PERIODO], un minimo pari a euro [IMPORTO], da versare mediante [RATE E SCADENZE].
Le somme versate vengono conguagliate con la quota percentuale maturata secondo il seguente criterio: [CRITERIO DI CONGUAGLIO].
Il minimo viene riesaminato se, per cause imputabili all’Emittente, l’inventario disponibile o la copertura dei Servizi diminuisce in misura superiore a [SOGLIA O CRITERIO].
ARTICOLO 17, FATTURAZIONE E INCASSI
La Concessionaria emette in nome proprio le fatture agli inserzionisti e cura gli incassi.
Il rischio degli insoluti è attribuito secondo il seguente criterio: [CRITERIO].
La Concessionaria svolge le attività ragionevoli di recupero e informa l’Emittente degli insoluti rilevanti.
Dilazioni eccezionali, transazioni o rinunce che incidono sulla quota dell’Emittente richiedono [INFORMAZIONE O AUTORIZZAZIONE] secondo i limiti indicati nell’Allegato.
L’Emittente emette i documenti fiscali relativi alla propria quota sulla base del rendiconto, secondo la normativa applicabile.
ARTICOLO 18, RENDICONTAZIONE
Entro il [GIORNO] del mese successivo a ogni [MESE O TRIMESTRE], la Concessionaria trasmette un rendiconto contenente:
Ordini acquisiti;
fatture emesse;
somme incassate;
insoluti;
sconti e commissioni;
note di credito e rimborsi;
calcolo della quota dell’Emittente;
confronto con l’eventuale minimo garantito.
L’Emittente comunica eventuali contestazioni entro [NUMERO] giorni dal ricevimento.
La parte non contestata viene pagata entro [NUMERO] giorni dalla ricezione del documento fiscale dell’Emittente.
ARTICOLO 19, VERIFICA DEI RENDICONTI
Con un preavviso di almeno [NUMERO] giorni, l’Emittente può incaricare un professionista vincolato alla riservatezza di verificare i documenti strettamente pertinenti alla raccolta dei Servizi.
La verifica si svolge durante l’orario di attività e non può riguardare dati estranei al contratto.
I costi sono a carico dell’Emittente, salvo che emerga uno scostamento a suo danno superiore al [PERCENTUALE] per cento, nel qual caso sono a carico della Concessionaria responsabile dell’errore.
ARTICOLO 20, PROGRAMMAZIONE E AFFOLLAMENTO
L’Emittente predispone il palinsesto e colloca le comunicazioni commerciali nel rispetto delle disposizioni applicabili, incluse quelle relative a riconoscibilità, interruzioni, affollamento, minori e categorie sottoposte a restrizioni.
La Concessionaria non può promettere collocazioni incompatibili con tali obblighi.
La ripartizione contrattuale dei compiti non modifica le responsabilità attribuite dalla legge ai soggetti vigilati.
ARTICOLO 21, MODIFICHE DEL PALINSESTO
L’Emittente può modificare il palinsesto per esigenze editoriali, tecniche, normative, di sicurezza o connesse a eventi non programmabili.
Quando la modifica incide in modo rilevante su una campagna confermata, l’Emittente ne informa la Concessionaria appena possibile.
Gli spostamenti avvengono, quando disponibile, in una collocazione comparabile per canale, fascia, periodo e valore commerciale.
Se non esiste una soluzione comparabile, si applicano il passaggio compensativo, lo storno o il rimborso concordato con l’inserzionista secondo l’Ordine.
ARTICOLO 22, PASSAGGI NON ESEGUITI O IRREGOLARI
L’Emittente fornisce il report delle messe in onda con [PERIODICITÀ].
Le irregolarità vengono segnalate dalla Concessionaria entro [NUMERO] giorni dal ricevimento del report o dalla conoscenza del fatto.
Se un passaggio non viene eseguito correttamente per causa imputabile all’Emittente, viene programmato un passaggio compensativo di valore comparabile.
Se il recupero non è possibile o non conserva utilità per la campagna, la parte di corrispettivo relativa alla prestazione non eseguita viene stornata o rimborsata.
Se l’omissione dipende dalla consegna tardiva, incompleta o non conforme del Materiale, si applicano le condizioni economiche previste nell’Ordine.
ARTICOLO 23, DATI DI ASCOLTO
I dati di ascolto utilizzati nelle offerte provengono da [FONTE] e si riferiscono al periodo [PERIODO].
Le previsioni e le stime non costituiscono garanzia di audience, salvo che l’Ordine stabilisca uno specifico obiettivo misurabile e i relativi rimedi.
La Concessionaria presenta i dati indicando correttamente fonte, periodo, target e metodo di elaborazione.
ARTICOLO 24, OBBLIGHI DELL’EMITTENTE
L’Emittente si impegna a:
comunicare l’inventario disponibile e le sue variazioni;
effettuare i controlli e le decisioni di propria competenza;
trasmettere i Materiali approvati secondo gli Ordini confermati;
fornire i report delle messe in onda;
informare la Concessionaria delle modifiche rilevanti dei Servizi;
collaborare nella gestione di contestazioni e passaggi compensativi.
ARTICOLO 25, OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria si impegna a:
promuovere gli Spazi con diligenza e correttezza;
rispettare listini, limiti e procedure concordati;
non confermare inventario non disponibile;
acquisire le dichiarazioni e i diritti necessari per i Materiali;
informare gli inserzionisti delle condizioni applicabili;
fatturare, incassare e rendicontare secondo il contratto;
segnalare reclami, contestazioni e provvedimenti rilevanti;
tutelare i dati e le informazioni ricevuti.
ARTICOLO 26, COLLABORATORI E TERZI
La Concessionaria può avvalersi di dipendenti, agenti, procacciatori, agenzie e centri media, restando responsabile verso l’Emittente delle attività affidate.
Il contratto non può essere ceduto integralmente senza il consenso scritto dell’altra parte, salvo [EVENTUALI ECCEZIONI].
ARTICOLO 27, DATI PERSONALI
Ciascuna parte tratta i dati personali per le finalità di propria competenza nel rispetto della normativa applicabile.
Le parti definiscono in un allegato i flussi di dati relativi a inserzionisti, referenti, ordini, reclami e fatturazione.
Se una parte tratta dati esclusivamente per conto dell’altra, le parti sottoscrivono l’accordo richiesto prima dell’inizio del trattamento.
ARTICOLO 28, RISERVATEZZA
Le parti mantengono riservati listini, sconti, dati commerciali, strategie, informazioni tecniche e altri elementi identificati come confidenziali o riservati per loro natura.
Le informazioni vengono utilizzate soltanto per l’esecuzione del contratto e comunicate ai soggetti che ne abbiano necessità e siano vincolati alla riservatezza.
L’obbligo prosegue per [NUMERO] anni dalla cessazione, fatti salvi gli obblighi più lunghi previsti per specifiche informazioni dalla normativa applicabile.
ARTICOLO 29, DURATA E RINNOVO
Il contratto decorre dal [DATA] e termina il [DATA], oppure è stipulato a tempo [DETERMINATO O INDETERMINATO].
Alla scadenza [CESSA SENZA RINNOVO AUTOMATICO O SI RINNOVA PER IL PERIODO DI NUMERO MESI O ANNI], salvo disdetta comunicata con almeno [NUMERO] mesi di preavviso.
La disdetta viene inviata mediante [PEC, RACCOMANDATA O ALTRA MODALITÀ].
ARTICOLO 30, RECESSO
Ciascuna parte può recedere nei casi previsti dal contratto con un preavviso di [NUMERO] mesi.
L’Emittente informa la Concessionaria della perdita o sospensione del titolo necessario, della cessazione di un Servizio o di una modifica che impedisca stabilmente la commercializzazione degli Spazi.
La Concessionaria informa l’Emittente di eventi che compromettano in modo rilevante la propria capacità di svolgere la raccolta.
Il recesso non pregiudica rendiconti, pagamenti e campagne già confermate, salvo quanto previsto dall’Articolo 32.
ARTICOLO 31, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La parte interessata contesta per iscritto l’inadempimento e assegna un termine di [NUMERO] giorni per porvi rimedio, quando la violazione sia rimediabile.
Possono giustificare la risoluzione, in base alla loro gravità concreta:
mancato pagamento reiterato delle somme dovute;
rendicontazione falsa o gravemente incompleta;
commercializzazione reiterata di spazi non disponibili;
violazione rilevante dell’esclusiva;
uso illecito di dati o informazioni riservate;
trasmissione consapevole di Materiali illeciti;
rifiuto ingiustificato di eseguire campagne confermate;
perdita dei requisiti necessari alla prosecuzione.
La risoluzione immediata resta possibile quando la gravità dell’inadempimento non consenta ragionevolmente la prosecuzione o un termine per rimediare.
ARTICOLO 32, ORDINI PENDENTI
Gli Ordini validamente confermati prima della cessazione continuano a essere eseguiti fino alla loro conclusione, salvo impossibilità tecnica, editoriale o normativa.
La Concessionaria mantiene i rapporti contrattuali con gli inserzionisti, fattura e incassa secondo le condizioni originarie e versa all’Emittente la quota prevista.
Il trasferimento di un Ordine all’Emittente o a una nuova concessionaria richiede il rispetto delle condizioni dell’Ordine e delle regole applicabili alla cessione.
Dalla cessazione la Concessionaria non può raccogliere nuovi Ordini per i Servizi né presentarsi come concessionaria incaricata, salvo il tempo strettamente necessario per completare le campagne pendenti.
ARTICOLO 33, FORZA MAGGIORE
La parte impedita da un evento fuori dal proprio ragionevole controllo informa l’altra senza ritardo, indicando gli obblighi coinvolti e la durata prevedibile.
Le parti collaborano per riprogrammare le campagne e limitare le conseguenze.
Se l’impedimento continua per oltre [NUMERO] giorni e compromette la funzione del contratto, ciascuna parte può cessare il rapporto mediante comunicazione scritta, restando dovute le prestazioni già eseguite.
ARTICOLO 34, COMUNICAZIONI
Le comunicazioni contrattuali vengono inviate ai seguenti recapiti:
Emittente: [PEC O ALTRO RECAPITO];
Concessionaria: [PEC O ALTRO RECAPITO].
Le variazioni devono essere comunicate per iscritto. In mancanza, restano validi i recapiti indicati.
ARTICOLO 35, ALLEGATI E MODIFICHE
Sono allegati al contratto:
[ELENCO DEI SERVIZI];
[INVENTARIO E FORMATI];
[LISTINO E POLITICHE COMMERCIALI];
[CLIENTI E ATTIVITÀ ESCLUSI DALL’ESCLUSIVA];
[PROCEDURA DI PRENOTAZIONE];
[CONDIZIONI GENERALI PER GLI INSERZIONISTI];
[SPECIFICHE TECNICHE];
[PROCEDURA DI CONTROLLO DEI MATERIALI];
[MODELLO DI RENDICONTO];
[PROCEDURA PER PASSAGGI COMPENSATIVI];
[ACCORDO SUI DATI PERSONALI];
[ULTERIORI ALLEGATI].
Ogni modifica deve risultare da un accordo scritto, salvo gli aggiornamenti espressamente consentiti secondo la procedura prevista.
ARTICOLO 36, LEGGE APPLICABILE E FORO
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di [LUOGO], salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.
Il contratto viene redatto in [NUMERO] copie.
[LUOGO], [DATA]
L’Emittente
[FIRMA]
La Concessionaria
[FIRMA]
Ove ricorrano i presupposti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la parte interessata dichiara di approvare specificamente le clausole relative a esclusiva, politiche commerciali, rifiuto e sospensione, rischio degli insoluti, verifica dei rendiconti, modifica del palinsesto, recesso, risoluzione, forza maggiore e foro esclusivo.
La parte interessata
[FIRMA PER APPROVAZIONE SPECIFICA]
Scarica il modello Word del contratto di concessione pubblicitaria TV
Il file Word contiene il fac simile completo del contratto tra emittente e concessionaria, con campi dedicati a canali, spazi, esclusiva, ordini, controlli, ricavi, minimo garantito, rendicontazione e campagne pendenti.
Il documento è modificabile con i comuni programmi di videoscrittura. Prima della firma devono essere eliminate le opzioni non utilizzate e devono essere completati gli allegati relativi all’inventario, alle condizioni commerciali, alle specifiche tecniche e alla procedura di approvazione degli spot.
Domande frequenti sulla concessione pubblicitaria televisiva
La concessionaria può firmare i contratti con gli inserzionisti?
Sì, se il contratto stabilisce che opera in nome proprio. In questo caso la concessionaria conclude gli ordini, fattura e incassa direttamente, assumendo gli obblighi contrattuali verso i clienti. Se deve invece agire in nome dell’emittente, occorre attribuirle espressamente i necessari poteri di rappresentanza e adeguare fatturazione, incassi e responsabilità.
L’emittente può rifiutare uno spot già venduto?
Può rifiutarlo quando il messaggio è illecito, tecnicamente inidoneo, privo dei documenti richiesti o incompatibile con regole editoriali comunicate in anticipo. Il contratto deve però disciplinare le conseguenze economiche. Se il rifiuto dipende da un difetto del materiale, il costo può restare a carico dell’inserzionista; se deriva da una scelta dell’emittente, può spettare un passaggio alternativo o uno storno.
Chi risponde del contenuto illecito della pubblicità?
Dipende dalla violazione e dal ruolo svolto. Inserzionista e concessionaria possono rispondere delle dichiarazioni, dei diritti e dei materiali forniti, mentre l’emittente conserva gli obblighi collegati alla trasmissione, alla riconoscibilità, alla collocazione e al rispetto del palinsesto. Le clausole di garanzia e manleva regolano i rapporti interni, ma non eliminano le responsabilità stabilite dalla legge.
Cosa accade se lo spot non va in onda?
Quando l’omissione dipende dall’emittente, il rimedio normale può essere un passaggio compensativo di valore comparabile. Se il recupero non è possibile o non è più utile, si può applicare lo storno o il rimborso della prestazione non eseguita. Se lo spot non viene trasmesso perché consegnato tardi o in formato inutilizzabile, valgono invece le condizioni previste per l’inadempimento dell’inserzionista.
Il minimo garantito è obbligatorio?
No. È una scelta commerciale con cui la concessionaria assicura all’emittente un ricavo minimo per un periodo determinato. Se viene inserito, occorre indicare importo, rate, conguaglio con le percentuali maturate e conseguenze di una riduzione dell’inventario. Senza una clausola espressa, il compenso può essere calcolato esclusivamente sui ricavi prodotti dalla raccolta.