In questa pagina è disponibile un modello Word di contratto di compartecipazione agraria stagionale. Il fac simile è destinato a soggetti che intendono partecipare congiuntamente alla coltivazione di una singola coltura stagionale, definendo terreni interessati, apporti di ciascuna parte, ripartizione del prodotto, spese e modalità di gestione.
Il testo completo può essere consultato prima del download e deve essere personalizzato indicando la coltura, le particelle interessate, il periodo, le lavorazioni, i costi sostenuti dalle parti e le quote di prodotto. Dopo il modello sono riportate le indicazioni per distinguerlo dall’affitto agrario e dall’appalto, oltre alle regole pratiche su fascicolo aziendale, registrazione e adempimenti previdenziali.
A cosa serve il contratto di compartecipazione agraria
La compartecipazione agraria stagionale è una forma di collaborazione associativa riferita a una singola coltivazione di durata limitata. La Legge 3 maggio 1982, n. 203 vieta in via generale la stipula di nuovi contratti di compartecipazione agraria, ma mantiene l’eccezione per quelli stagionali; l’articolo 56 esclude infatti dall’applicazione della legge le compartecipazioni limitate a singole coltivazioni stagionali.
Il rapporto non consiste nella semplice consegna di un terreno a un altro soggetto in cambio di un canone. Le parti devono partecipare realmente al ciclo produttivo, mettendo a disposizione lavoro, terreni, mezzi, materiali o altre risorse e condividendo il rischio dell’attività. La coltura e il risultato produttivo, non il godimento autonomo del fondo, costituiscono il centro dell’accordo.
Il modello non è quindi adatto a concedere stabilmente un fondo, a stabilire un prezzo fisso per il suo utilizzo, a organizzare una mera prestazione di manodopera o a regolare genericamente la gestione di colture permanenti senza un preciso ciclo stagionale.
Fac simile contratto di compartecipazione agraria
Il fac simile seguente deve essere completato con i dati effettivi delle parti e della coltivazione. Apporti, spese e percentuali devono corrispondere al rapporto realmente attuato e non essere inseriti soltanto formalmente nel contratto.
CONTRATTO DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA STAGIONALE
Limitato a una singola coltivazione stagionale ai sensi degli artt. 45 e 56 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Tra
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE CONCEDENTE], C.F. [CODICE FISCALE], P. IVA [PARTITA IVA], con residenza o sede in [INDIRIZZO], nella persona di [NOME E COGNOME RAPPRESENTANTE] in qualità di [QUALIFICA], titolare del fondo in forza di [TITOLO DI DISPONIBILITÀ], di seguito “Concedente”;
e
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE COMPARTECIPANTE], C.F. [CODICE FISCALE], P. IVA [PARTITA IVA], con residenza o sede in [INDIRIZZO], nella persona di [NOME E COGNOME RAPPRESENTANTE] in qualità di [QUALIFICA], di seguito “Compartecipante”.
Premesso che:
il Concedente esercita attività agricola e dispone legittimamente dei terreni indicati nel presente contratto;
il Compartecipante esercita attività agricola e intende partecipare alla realizzazione della singola coltivazione stagionale indicata nel presente contratto, apportando in prevalenza lavoro e le ulteriori risorse espressamente concordate;
le Parti intendono gestire congiuntamente il ciclo produttivo della coltura, condividendo apporti, spese, prodotto e rischio di impresa secondo le quote e le modalità qui stabilite, senza costituire un rapporto di affitto del fondo né un rapporto di lavoro subordinato;
le premesse e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante del contratto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.
Art. 1 – Oggetto e terreni interessati
1.1 La compartecipazione ha per oggetto esclusivamente la coltivazione stagionale di [COLTURA], relativa al ciclo produttivo [ANNO / CAMPAGNA], sui terreni siti nel Comune di [COMUNE], località [LOCALITÀ].
1.2 I terreni interessati sono identificati al Catasto Terreni come segue: [FOGLIO], [PARTICELLA / MAPPALE], [SUPERFICIE CATASTALE], per una superficie effettivamente interessata alla coltura pari a [SUPERFICIE].
1.3 Il presente accordo riguarda la singola coltura sopra indicata e non attribuisce al Compartecipante il godimento esclusivo del fondo. La gestione della superficie resta comune alle Parti per la durata del contratto.
Art. 2 – Durata e carattere stagionale
2.1 Il contratto decorre dal [DATA INIZIO] e termina con la conclusione del ciclo colturale e della raccolta della coltura indicata all’art. 1, e comunque non oltre il [DATA FINE].
2.2 Alla scadenza il rapporto cessa senza rinnovo tacito. Un’eventuale nuova coltivazione stagionale richiede un nuovo accordo scritto riferito alla relativa coltura e al relativo periodo.
Art. 3 – Apporti e attività del Concedente
3.1 Il Concedente mette a disposizione, nell’ambito della gestione congiunta, i terreni indicati all’art. 1 e assume i seguenti apporti, lavorazioni e costi: [DESCRIZIONE APPORTI, LAVORAZIONI, MEZZI, MATERIALI E COSTI A CARICO DEL CONCEDENTE].
3.2 Il Concedente mantiene la propria partecipazione effettiva alla gestione della coltura e al rischio dell’attività; non si limita alla mera concessione del terreno in cambio di un corrispettivo fisso o garantito.
Art. 4 – Apporti e attività del Compartecipante
4.1 Il Compartecipante apporta in prevalenza il proprio lavoro alla coltura e assume i seguenti ulteriori apporti, lavorazioni e costi: [DESCRIZIONE LAVORO, MEZZI, MATERIALI E COSTI A CARICO DEL COMPARTECIPANTE].
4.2 Il Compartecipante partecipa al rischio economico della coltivazione e non ha diritto a un compenso minimo, fisso o garantito indipendente dal risultato produttivo, salvo rimborsi di spese espressamente documentati e concordati che non alterino la natura associativa del rapporto.
Art. 5 – Gestione della coltura e decisioni operative
5.1 Le Parti coordinano le principali decisioni relative alla coltura, nel rispetto delle rispettive competenze e degli obblighi applicabili. Il programma delle lavorazioni è il seguente: [PROGRAMMA / CALENDARIO DELLE LAVORAZIONI].
5.2 Per gli adempimenti relativi a prodotti fitosanitari, fertilizzazioni, irrigazione, tracciabilità, quaderno di campagna e altri registri obbligatori, le Parti individuano quale soggetto operativo [CONCEDENTE / COMPARTECIPANTE / ALTRO SOGGETTO], ferma restando la responsabilità di ciascuna Parte per gli obblighi che la legge pone direttamente a suo carico.
5.3 Le modifiche rilevanti al programma, agli apporti o alle quote di ripartizione devono essere concordate per iscritto.
Art. 6 – Ripartizione del prodotto e commercializzazione
6.1 Il prodotto ottenuto dalla coltivazione è ripartito tra le Parti in natura nelle seguenti quote: [PERCENTUALE]% al Concedente e [PERCENTUALE]% al Compartecipante. Le percentuali devono complessivamente essere pari al 100%.
6.2 Le quote sono riferite alla produzione effettivamente ottenuta e risentono dell’andamento della coltura, delle perdite e degli altri rischi produttivi. Nessuna Parte garantisce all’altra una quantità minima di prodotto o un valore economico minimo.
6.3 Se le Parti concordano che il prodotto sia commercializzato unitariamente da [CONCEDENTE / COMPARTECIPANTE / ALTRO SOGGETTO], il soggetto incaricato provvede alla vendita anche per la quota dell’altra Parte, rende conto delle quantità e dei corrispettivi e attribuisce a ciascuna Parte il risultato economico corrispondente alla propria quota, al netto delle sole spese comuni indicate nel presente contratto.
Art. 7 – Spese comuni, perdite e rendiconto
7.1 Le spese a carico di ciascuna Parte sono quelle indicate agli artt. 3 e 4. Le ulteriori spese comuni sono ripartite come segue: [CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI].
7.2 Le perdite di prodotto, le riduzioni di resa e le variazioni di prezzo incidono sulle rispettive quote secondo l’effettivo risultato della coltivazione e della commercializzazione, senza trasformare la partecipazione di una Parte in un credito fisso verso l’altra.
7.3 Al termine della campagna le Parti redigono un rendiconto contenente almeno quantità raccolte, eventuali scarti, quantità ripartite o vendute, ricavi della commercializzazione unitaria, spese comuni imputate e saldo spettante a ciascuna Parte.
Art. 8 – Fascicolo aziendale, aiuti e titoli amministrativi
8.1 Le Parti provvedono agli aggiornamenti dei rispettivi fascicoli aziendali secondo le istruzioni AGEA e dell’Organismo Pagatore territorialmente competente vigenti al momento dell’adempimento.
8.2 Il presente contratto non attribuisce automaticamente al Compartecipante il diritto a richiedere pagamenti o aiuti sulla superficie oggetto di compartecipazione. L’eventuale disciplina di contributi, premi, titoli, carburante agricolo agevolato o altri benefici resta quella prevista dalle disposizioni e dalle procedure amministrative applicabili alla singola campagna.
8.3 Qualsiasi ripartizione economica tra le Parti connessa ad aiuti o benefici deve essere espressamente concordata e risultare compatibile con la disciplina vigente.
Art. 9 – Personale, mezzi e rapporti con terzi
9.1 Ciascuna Parte risponde dell’organizzazione delle persone e dei mezzi che impiega direttamente, nonché degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, fiscali e di sicurezza che la normativa pone a suo carico.
9.2 L’eventuale ricorso a terzi per specifiche lavorazioni deve essere compatibile con la natura della compartecipazione e non deve ridurre il rapporto a una mera fornitura di manodopera o a una mera concessione del fondo.
9.3 Restano ferme le responsabilità che la legge attribuisce direttamente a ciascun soggetto e che non possono essere escluse con accordo tra le Parti.
Art. 10 – Registrazione e adempimenti previdenziali
10.1 Qualora il contratto debba essere utilizzato per l’inserimento della compartecipazione nel fascicolo aziendale, le Parti provvedono alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate secondo le modalità applicabili.
10.2 Le Parti verificano gli eventuali adempimenti previdenziali connessi alla concreta configurazione del rapporto. Ove ricorrano i presupposti della disciplina previdenziale della compartecipazione familiare o di altri rapporti associativi agricoli, sono effettuate le comunicazioni e prodotti i documenti richiesti dalla normativa vigente.
10.3 Le spese di registrazione e gli altri costi amministrativi comuni sono ripartiti come segue: [RIPARTIZIONE DELLE SPESE].
Art. 11 – Eventi che impediscono o compromettono la coltivazione
11.1 In caso di eventi climatici, fitopatie, provvedimenti dell’autorità o altri fatti non imputabili alle Parti che rendano impossibile o fortemente compromessa la coltivazione, le Parti ne documentano gli effetti e concordano per iscritto le conseguenze sulle lavorazioni ancora da eseguire e sulle spese comuni.
11.2 Resta fermo che il rischio normale della coltivazione è condiviso dalle Parti secondo la struttura associativa del rapporto e le quote stabilite nel presente contratto.
Art. 12 – Cessazione anticipata per inadempimento
12.1 Se una Parte viola in modo rilevante gli obblighi assunti, l’altra può contestare per iscritto l’inadempimento e assegnare un termine congruo per porvi rimedio, quando la natura dell’inadempimento lo consente.
12.2 Se l’inadempimento non viene sanato o rende impossibile la prosecuzione della coltura, restano applicabili i rimedi previsti dalla legge. Le Parti redigono comunque un rendiconto delle attività svolte, delle spese sostenute e del prodotto eventualmente già ottenuto.
Art. 13 – Controversie
13.1 In caso di controversia le Parti cercano preliminarmente una soluzione documentata per iscritto.
13.2 Restano ferme la competenza dell’autorità giudiziaria e le eventuali procedure preventive di conciliazione previste dalla normativa vigente per le controversie in materia di contratti agrari.
Art. 14 – Allegati e disposizioni finali
14.1 Formano parte integrante del contratto i seguenti allegati: [PLANIMETRIA / ELENCO PARTICELLE], [PROGRAMMA COLTURALE], [PROSPETTO DEGLI APPORTI E DELLE SPESE], [EVENTUALE MANDATO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE], [ALTRI ALLEGATI].
14.2 Ogni modifica del presente contratto deve risultare da accordo scritto delle Parti e deve restare coerente con il carattere stagionale e associativo della compartecipazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
IL CONCEDENTE
[FIRMA]
IL COMPARTECIPANTE
[FIRMA]
Scarica il modello Word del contratto di compartecipazione agraria
Il file disponibile in formato Doc contiene un fac simile modificabile del contratto di compartecipazione agraria stagionale. Prima della firma devono essere completati i dati delle parti, l’identificazione catastale delle superfici, la coltura, il periodo, gli apporti, la ripartizione delle spese, le quote del prodotto e gli eventuali allegati.
Il modello contrattuale non sostituisce la registrazione quando questa è necessaria per l’utilizzo amministrativo del contratto, né gli aggiornamenti del fascicolo aziendale o gli eventuali adempimenti previdenziali collegati alla concreta organizzazione del rapporto.
Come compilare il contratto di compartecipazione agraria
La prima verifica riguarda le parti. Nelle procedure AGEA la terminologia utilizzata è “Concedente” per il soggetto che dispone del fondo in forza di un diritto reale o personale di godimento e “Compartecipante” per il soggetto che apporta il proprio lavoro alla coltura. È preferibile utilizzare queste denominazioni anche nel contratto, evitando formule come “compartecipato”, che possono rendere meno immediata la corrispondenza con la documentazione amministrativa.
I principali dati da completare sono:
- dati anagrafici o societari, codice fiscale, partita IVA e qualifica delle parti;
- titolo in forza del quale il Concedente dispone del terreno;
- Comune, foglio, particella o mappale e superficie effettivamente interessata;
- singola coltura stagionale oggetto dell’accordo;
- data di inizio e termine collegato al ciclo della coltura;
- lavorazioni, materiali, mezzi e spese sostenuti da ciascuna parte;
- percentuali di ripartizione del prodotto;
- modalità di commercializzazione e rendiconto finale.
La descrizione catastale deve consentire di individuare senza ambiguità la superficie interessata. Se soltanto una parte della particella viene utilizzata per la coltura, è utile allegare una planimetria o altro documento che permetta di delimitare l’area effettiva.
La durata non dovrebbe essere indicata come un periodo generico indipendente dall’attività agricola. Il contratto deve nascere e terminare con la specifica coltivazione stagionale, riportando comunque una data finale che consenta di individuare senza incertezze il periodo del rapporto.
Come dividere lavorazioni, spese, prodotto e rischio
La struttura economica è il punto che distingue maggiormente la compartecipazione dall’affitto o da una prestazione di lavoro. La Circolare INPS n. 21 del 2 marzo 2026 descrive il rapporto come esercizio associato dell’attività agricola, con ripartizione dei prodotti e degli utili e assunzione del rischio da parte di entrambi i soggetti.
Per questo il contratto dovrebbe specificare cosa mette a disposizione il Concedente e cosa apporta il Compartecipante. Non basta scrivere genericamente che uno fornisce il terreno e l’altro esegue tutte le lavorazioni. Possono essere distribuiti tra le parti preparazione del terreno, sementi o piantine, concimi, irrigazione, trattamenti, mezzi meccanici, raccolta, trasporto e altri costi, purché la ripartizione corrisponda all’organizzazione effettiva.
Anche la produzione deve essere collegata al risultato reale. Il fac simile prevede una percentuale del prodotto in natura per ciascuna parte, senza un minimo garantito. Se il raccolto è inferiore alle attese, la diminuzione incide sulle rispettive quote; se la produzione aumenta, entrambe beneficiano dell’incremento secondo le percentuali pattuite.
La vendita può essere organizzata unitariamente. In questo caso conviene precisare chi conferisce o vende il prodotto anche per la quota dell’altra parte e prevedere un rendiconto che riporti quantità, prezzo ottenuto, eventuali costi comuni e importo da attribuire a ciascun partecipante. Questa soluzione è diversa dal riconoscere preventivamente al Compartecipante un compenso fisso per il lavoro svolto.
Fascicolo aziendale, PAC, registrazione e INPS
Il testo originario faceva riferimento al pagamento unico aziendale e al Regolamento CE 73/2009. Questi riferimenti non sono più adatti alla disciplina corrente. Le Istruzioni operative AGEA per il fascicolo aziendale 2026 disciplinano espressamente la compartecipazione stagionale nel quadro attuale della PAC.
Secondo tali istruzioni, durante il periodo del contratto la superficie è dichiarata in conduzione da entrambi i contraenti senza che ciò determini un supero di conduzione. Il Concedente può continuare a percepire sulla superficie i contributi FEAGA e FEASR previsti dalle regole applicabili, mentre il Compartecipante non può utilizzare quella stessa superficie per richiedere tali contributi. Non è quindi opportuno inserire nel modello una generica clausola che attribuisca automaticamente all’altra parte una percentuale dei vecchi “titoli PUA”.
Per l’inserimento della compartecipazione nel fascicolo aziendale, le istruzioni AGEA richiedono un contratto di compartecipazione stagionale registrato. La registrazione deve però essere distinta dalla validità civilistica dell’accordo: la circolare INPS del 2026 precisa che il contratto può essere civilisticamente valido anche senza registrazione, ferma la necessità dell’adempimento quando richiesto per l’uso che se ne deve fare.
Il profilo previdenziale richiede una verifica separata. Quando la concreta organizzazione del rapporto rientra nella disciplina previdenziale della compartecipazione familiare, INPS prevede specifiche comunicazioni telematiche e requisiti documentali. La stessa circolare indica, per tali rapporti, il contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate oppure quello stipulato con l’assistenza delle organizzazioni sindacali come documentazione rilevante ai fini previdenziali.
Quando non usare il contratto di compartecipazione stagionale
Se il proprietario o altro titolare del fondo intende soltanto concederne il godimento a un altro agricoltore dietro pagamento di un canone, il rapporto presenta le caratteristiche dell’affitto. In questo caso è più coerente utilizzare un contratto di affitto di terreno agricolo, tenendo conto della specifica disciplina dei fondi rustici.
Se invece un’impresa mantiene la gestione della propria azienda e incarica un’altra impresa di effettuare aratura, semina, trattamenti, raccolta o altre lavorazioni contro un prezzo, senza partecipazione comune al prodotto e al rischio della coltura, può risultare più adatto il contratto di appalto in agricoltura.
La compartecipazione stagionale non deve essere utilizzata neppure come semplice strumento per spostare formalmente superfici tra fascicoli aziendali o per ottenere contributi. Le istruzioni AGEA qualificano infatti il rapporto come gestione comune della superficie e non come trasferimento della conduzione da un soggetto all’altro.
Un’ulteriore cautela riguarda le colture permanenti e i rapporti destinati a ripetersi senza una reale interruzione. L’eccezione prevista dalla legge riguarda una singola coltivazione stagionale. Se l’accordo ha in realtà per oggetto la conduzione stabile di un fondo o una collaborazione senza un ciclo stagionale chiaramente delimitato, il modello non è sufficiente.
Errori da evitare nel contratto
- indicare come Compartecipante il soggetto che mette a disposizione il terreno, invertendo le qualifiche utilizzate nelle procedure AGEA;
- descrivere genericamente l’oggetto come “coltivazione del fondo” senza individuare una singola coltura stagionale;
- attribuire al Compartecipante un compenso fisso o minimo garantito indipendente dal raccolto;
- lasciare tutte le spese e tutto il rischio a una sola parte nonostante il contratto sia presentato come associativo;
- prevedere che l’intera produzione appartenga fin dall’origine a una sola parte senza disciplinare una reale quota di prodotto dell’altra;
- utilizzare riferimenti superati al pagamento unico aziendale o a regolamenti PAC non più attuali;
- scrivere soltanto che il contratto è registrabile “in caso d’uso” senza verificare che, per il fascicolo aziendale, AGEA richieda il contratto registrato.
Domande frequenti sul contratto di compartecipazione agraria
Si può stipulare ancora un contratto di compartecipazione agraria?
Sì, ma l’eccezione riguarda la compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali. La Legge 203/1982 mantiene invece il divieto generale di stipulare nuovi contratti di compartecipazione agraria non rientranti in questa fattispecie. Per questo nel modello devono risultare chiaramente la coltura interessata, il ciclo stagionale e la cessazione del rapporto al termine della raccolta.
Il contratto deve essere registrato?
Non va confusa la validità civilistica con gli adempimenti necessari per utilizzare il documento. La circolare INPS del 2026 riconosce che il contratto può essere civilisticamente valido anche senza registrazione, salvo gli effetti collegati all’uso. Per inserire la compartecipazione nel fascicolo aziendale, però, le istruzioni AGEA 2026 richiedono espressamente un contratto di compartecipazione stagionale registrato.
Chi può chiedere i contributi PAC sulla superficie?
Secondo le istruzioni AGEA per il fascicolo aziendale 2026, la superficie rimane indicata nei fascicoli di entrambi i contraenti durante il periodo di compartecipazione. Il Concedente può percepire i contributi FEAGA e FEASR sulla superficie, mentre il Compartecipante non può utilizzarla per chiedere gli stessi contributi. Le regole devono comunque essere verificate sulla campagna e sull’Organismo Pagatore interessato.
Il Concedente può vendere tutto il raccolto?
Sì, le parti possono organizzare una commercializzazione unitaria, ma il contratto dovrebbe distinguere la quota di prodotto spettante a ciascuna parte. Il soggetto che vende anche la quota dell’altro dovrebbe rendere conto delle quantità, del prezzo ottenuto e delle spese comuni. Il risultato attribuito al Compartecipante deve dipendere dalla produzione effettiva e non diventare un compenso fisso garantito.
Serve l’assistenza delle organizzazioni agricole?
L’assistenza delle organizzazioni professionali non costituisce una condizione generale per stipulare la compartecipazione stagionale contemplata dall’articolo 56. Può però assumere rilievo per specifici adempimenti: la disciplina previdenziale richiamata dall’INPS ammette, nei casi interessati, il contratto registrato oppure quello stipulato con l’assistenza delle organizzazioni sindacali quale documentazione del rapporto.