In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di commissione di vendita in formato Word. Il modello serve a regolare il rapporto con cui il committente incarica il commissionario di vendere determinati beni in nome proprio, ma per conto del committente, definendo prezzi, provvigione, modalità di vendita, rendiconto e gestione delle somme incassate.
Il contratto completo può essere consultato prima del download e deve essere personalizzato con i dati delle parti, l’elenco dei beni, le condizioni economiche e le istruzioni operative effettivamente concordate. Dopo il modello sono indicate le clausole che richiedono maggiore attenzione, in particolare quelle relative alle dilazioni di pagamento, allo star del credere, alla revoca dell’incarico e alla distinzione rispetto ad agenzia e conto vendita.
A cosa serve il contratto di commissione di vendita
Il contratto di commissione è una particolare forma di mandato disciplinata dagli articoli 1731 e seguenti del Codice civile. Nella commissione di vendita il commissionario conclude la vendita con il cliente in nome proprio, mentre opera economicamente per conto del committente. Il compratore conclude quindi il contratto con il commissionario e non direttamente con il proprietario o produttore che gli ha conferito l’incarico.
Il modello è adatto, per esempio, quando un’impresa affida a un altro operatore beni da commercializzare stabilendo prezzi, margini di trattativa, modalità di pagamento e compenso per le vendite effettuate. Può essere utilizzato per una singola partita di beni oppure come accordo continuativo, purché siano definiti con precisione durata, modalità di rendicontazione e gestione dei beni invenduti.
Non è invece il modello corretto quando l’intermediario si limita a promuovere affari senza vendere in nome proprio, situazione che può ricadere nell’agenzia o nel procacciamento d’affari. Deve inoltre essere distinto dal contratto estimatorio, nel quale chi riceve le cose assume l’obbligo di pagarne il prezzo salvo restituirle nel termine concordato.
Fac simile contratto di commissione di vendita
Il fac simile seguente deve essere completato con i dati reali del rapporto. Le alternative indicate nel testo devono essere selezionate o eliminate prima della firma e le clausole facoltative devono essere mantenute soltanto se effettivamente concordate.
CONTRATTO DI COMMISSIONE DI VENDITA
Tra
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE DEL COMMITTENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], con residenza o sede in [INDIRIZZO], rappresentato/a da [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominato/a “Committente”
e
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE DEL COMMISSIONARIO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], con residenza o sede in [INDIRIZZO], rappresentato/a da [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominato/a “Commissionario”.
PREMESSE
Il Committente intende affidare al Commissionario l’incarico di vendere i beni descritti nel presente contratto e nell’eventuale Allegato A.
Il Commissionario accetta l’incarico e concluderà le vendite in nome proprio e per conto del Committente, secondo le istruzioni e i limiti stabiliti nel presente accordo.
Le premesse e gli allegati espressamente richiamati costituiscono parte integrante del contratto.
ARTICOLO 1 – OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
1.1 Il Committente conferisce al Commissionario, che accetta, l’incarico di vendere in nome proprio e per conto del Committente i seguenti beni: [DESCRIZIONE DEI BENI, CODICI, QUANTITÀ, CARATTERISTICHE E STATO], come meglio specificati nell’Allegato A, se utilizzato.
1.2 Il Commissionario conclude i contratti di vendita con i terzi in nome proprio. Nei rapporti interni tra le Parti egli opera per conto del Committente nei limiti dell’incarico ricevuto.
1.3 Il presente contratto non attribuisce al Commissionario poteri di rappresentanza del Committente. Eventuali poteri ulteriori devono risultare da separata procura o autorizzazione.
ARTICOLO 2 – CONSEGNA, INVENTARIO E CUSTODIA DEI BENI
2.1 I beni sono consegnati al Commissionario in data [DATA] mediante [DOCUMENTO / VERBALE / DDT], nel quale sono indicati quantità, identificativi, condizioni apparenti ed eventuali difetti conosciuti.
2.2 La consegna materiale dei beni al Commissionario non comporta, nei rapporti interni tra le Parti, trasferimento della proprietà a suo favore.
2.3 Il Commissionario custodisce i beni ricevuti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, adotta le ordinarie cautele di conservazione e informa tempestivamente il Committente in caso di perdita, danneggiamento, deterioramento, sequestro o altra circostanza rilevante.
2.4 Le modalità di deposito, esposizione, imballaggio e spedizione sono le seguenti: [MODALITÀ].
L’eventuale assicurazione dei beni è regolata come segue: [NESSUNA / POLIZZA E RIPARTIZIONE DEL COSTO].
ARTICOLO 3 – PREZZI E ISTRUZIONI DI VENDITA
3.1 Il prezzo o il prezzo minimo di vendita di ciascun bene è indicato nell’Allegato A oppure nelle successive istruzioni scritte del Committente.
3.2 Il Commissionario non può praticare prezzi inferiori ai limiti comunicati né modificare condizioni essenziali della vendita senza preventiva autorizzazione del Committente, salvo quanto eventualmente consentito dalla legge o dalle istruzioni già ricevute.
3.3 Sono autorizzati i seguenti sconti o margini di trattativa: [DESCRIZIONE / PERCENTUALE MASSIMA]. In assenza di indicazioni, non sono autorizzate riduzioni del prezzo fissato.
ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E VENDITE A CREDITO
4.1 Le vendite ai terzi saranno concluse con le seguenti modalità di pagamento: [PAGAMENTO IMMEDIATO / BONIFICO / CARTA / ALTRO].
4.2 Mantenere una sola delle seguenti opzioni:
[IL COMMISSIONARIO NON È AUTORIZZATO A CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO]
oppure
[IL COMMISSIONARIO È AUTORIZZATO A CONCEDERE DILAZIONI FINO A [NUMERO] GIORNI, NEI LIMITI DI [CONDIZIONI]].
4.3 Quando concede una dilazione autorizzata, il Commissionario indica nel rendiconto l’identità del contraente, il termine concesso e l’importo ancora da riscuotere.
4.4 Restano ferme le conseguenze previste dalla disciplina applicabile qualora il Commissionario conceda una dilazione in violazione delle istruzioni del Committente.
ARTICOLO 5 – PROVVIGIONE
5.1 Per l’attività svolta il Commissionario ha diritto a una provvigione pari al [PERCENTUALE]% del [PREZZO DI VENDITA / PREZZO AL NETTO DI IVA, RESI, SCONTI E SPESE SPECIFICATE].
5.2 La provvigione è liquidata sulla base del rendiconto di cui all’articolo 7 ed è pagata entro [NUMERO] giorni dal ricevimento del rendiconto. Eventuali contestazioni devono essere specifiche e comunicate entro [NUMERO] giorni; la parte non contestata resta dovuta secondo il termine pattuito.
5.3 Se le Parti intendono subordinare l’esigibilità della provvigione all’incasso del prezzo da parte dell’acquirente, devono inserire espressamente la seguente pattuizione: [TESTO DELLA CONDIZIONE DI INCASSO]. In mancanza di tale pattuizione, il presente contratto non introduce automaticamente questa condizione.
5.4 Eventuali premi, minimi garantiti o maggiorazioni sono regolati come segue: [NESSUNO / DESCRIZIONE].
ARTICOLO 6 – STAR DEL CREDERE
6.1 Salvo espressa pattuizione contraria, il Commissionario non assume lo star del credere e non garantisce al Committente l’adempimento delle obbligazioni del compratore per il solo fatto di avere concluso la vendita, ferme le responsabilità che derivano dalla legge o da propri inadempimenti.
6.2 CLAUSOLA FACOLTATIVA, DA MANTENERE SOLO SE CONCORDATA: il Commissionario assume lo star del credere per [TUTTE LE VENDITE / LE VENDITE INDICATE] entro il limite di [IMPORTO / PERCENTUALE / ALTRO CRITERIO]. Per tale obbligo aggiuntivo gli spetta, oltre alla provvigione ordinaria, [COMPENSO / MAGGIORE PROVVIGIONE] pari a [IMPORTO O PERCENTUALE].
ARTICOLO 7 – RENDICONTO, INCASSI E RIMESSE
7.1 Entro il giorno [GIORNO] di ogni [MESE / PERIODO], il Commissionario trasmette al Committente un rendiconto delle operazioni compiute.
7.2 Il rendiconto indica almeno: beni venduti, data della vendita, prezzo, eventuali sconti autorizzati, identità del contraente quando necessaria per la gestione del rapporto, termini di pagamento, somme incassate, somme ancora da incassare, provvigione, spese autorizzate, resi e rimborsi.
7.3 Il Commissionario rimette al Committente le somme riscosse per suo conto entro [NUMERO] giorni dall’incasso o dalla chiusura del rendiconto, secondo la seguente modalità: [MODALITÀ]. Sono ammesse compensazioni con provvigioni e spese soltanto nei limiti espressamente concordati: [DESCRIZIONE].
7.4 Il Commissionario conserva e mette a disposizione la documentazione relativa alle operazioni secondo gli obblighi applicabili e quanto concordato tra le Parti.
ARTICOLO 8 – SPESE
8.1 Sono a carico del [COMMITTENTE / COMMISSIONARIO] le seguenti spese ordinarie: [ELENCO].
8.2 Le spese ulteriori sostenute dal Commissionario sono rimborsabili se necessarie per l’esecuzione dell’incarico e autorizzate secondo le condizioni concordate. Per spese superiori a euro [IMPORTO] è richiesta preventiva autorizzazione scritta del Committente.
8.3 Il rimborso è effettuato contro presentazione della documentazione disponibile entro [NUMERO] giorni dal rendiconto.
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
9.1 Il Committente mette a disposizione i beni nei tempi concordati e fornisce informazioni corrette e aggiornate su caratteristiche, provenienza, condizioni, eventuali difetti, limitazioni alla vendita e documentazione che deve accompagnare i prodotti.
9.2 Il Committente garantisce, nei rapporti interni con il Commissionario, di avere titolo per disporre dei beni e comunica tempestivamente vincoli o diritti di terzi che possano incidere sulla vendita.
9.3 Il Committente fornisce al Commissionario le istruzioni necessarie per gestire garanzie, assistenza, documentazione tecnica, resi e reclami relativi ai beni, fermo restando che i diritti inderogabili del compratore nei confronti del venditore non possono essere limitati dal presente contratto.
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL COMMISSIONARIO
10.1 Il Commissionario esegue l’incarico con diligenza, nel rispetto delle istruzioni ricevute e dei limiti previsti dal presente contratto.
10.2 Il Commissionario informa tempestivamente il Committente delle circostanze sopravvenute che possano rendere opportuno modificare o revocare le istruzioni di vendita.
10.3 Il Commissionario non altera, sostituisce o utilizza i beni per finalità estranee all’incarico e non assume obbligazioni in nome del Committente senza specifica autorizzazione.
10.4 I documenti fiscali e commerciali relativi alle vendite e ai rapporti tra le Parti sono emessi secondo la normativa applicabile e il rispettivo regime fiscale. Il presente contratto non sostituisce la verifica contabile e fiscale richiesta dalla concreta operazione.
ARTICOLO 11 – RESI, RECLAMI E RAPPORTI CON GLI ACQUIRENTI
11.1 Poiché il Commissionario vende in nome proprio, gestisce verso l’acquirente le comunicazioni relative alla vendita nei limiti imposti dalla legge e dalle condizioni contrattuali applicabili.
11.2 Il Commissionario informa senza ritardo il Committente dei reclami riguardanti difetti, non conformità o caratteristiche dei beni e trasmette la documentazione utile alla gestione del caso.
11.3 Nei rapporti interni tra le Parti, costi e conseguenze economiche di resi, sostituzioni o rimborsi sono ripartiti come segue: [CRITERI], tenendo conto della causa effettiva del reclamo e delle responsabilità di ciascuna Parte.
ARTICOLO 12 – DURATA, REVOCA DEI SINGOLI ORDINI E CESSAZIONE
12.1 Il contratto decorre dal [DATA] e ha durata [FINO AL [DATA] / A TEMPO INDETERMINATO]. Mantenere una sola opzione.
12.2 Il Committente può revocare l’ordine di concludere una specifica vendita fino a quando il Commissionario non abbia concluso l’affare. Per l’attività già svolta in relazione all’ordine revocato resta dovuta la parte di provvigione determinata tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.
12.3 Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna Parte può recedere mediante comunicazione scritta con preavviso di [NUMERO] giorni, ferme le conseguenze previste dalla disciplina del mandato oneroso e salvo giusta causa.
12.4 Se il contratto è a tempo determinato, l’eventuale cessazione anticipata senza giusta causa è regolata dalla legge e dalle seguenti pattuizioni, se presenti: [PATTUIZIONI].
12.5 Alla cessazione il Commissionario rende il conto finale, rimette quanto ricevuto per conto del Committente e restituisce i beni invenduti entro [NUMERO] giorni, secondo le modalità [MODALITÀ], salvo diversa destinazione scritta.
ARTICOLO 13 – CONTRATTAZIONE IN PROPRIO, CONFLITTI ED EVENTUALE ESCLUSIVA
13.1 Il Commissionario non acquista per sé i beni oggetto della commissione salvo nei casi consentiti dalla legge o previa autorizzazione scritta del Committente.
13.2 Il Commissionario comunica al Committente eventuali interessi propri o di terzi che possano incidere sull’esecuzione dell’incarico.
13.3 Il presente contratto non attribuisce alcuna esclusiva, salvo che le Parti mantengano e completino la seguente clausola facoltativa: [ESCLUSIVA A FAVORE DI [PARTE], TERRITORIO / CANALE / CLIENTI, DURATA E LIMITI].
ARTICOLO 14 – COMUNICAZIONI
14.1 Le comunicazioni relative a prezzi, autorizzazioni, revoche, contestazioni e cessazione del rapporto sono inviate ai recapiti indicati nel contratto mediante [PEC / EMAIL / RACCOMANDATA / ALTRO MEZZO CONCORDATO].
14.2 Ogni variazione dei recapiti deve essere comunicata senza ritardo all’altra Parte.
ARTICOLO 15 – LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
15.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
15.2 Per le controversie è competente il giudice individuato secondo le norme applicabili. CLAUSOLA FACOLTATIVA, DA MANTENERE SOLO SE VALIDA PER LE PARTI E PER IL RAPPORTO: le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di [FORO], fatti salvi i fori inderogabili previsti dalla legge.
ARTICOLO 16 – ALLEGATI E DISPOSIZIONI FINALI
16.1 Costituiscono allegati al presente contratto, se utilizzati:
Allegato A – elenco beni, quantità e prezzi;
Allegato B – condizioni commerciali e limiti alle dilazioni;
Allegato C – verbale di consegna / inventario;
[ALTRI ALLEGATI].
16.2 Le modifiche alle condizioni economiche, ai limiti di prezzo, all’esclusiva o allo star del credere devono risultare da accordo o comunicazione tracciabile secondo quanto previsto nel contratto.
16.3 L’eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola non comporta automaticamente l’invalidità dell’intero contratto, nei limiti consentiti dalla legge.
[LUOGO], [DATA]
Il Committente
[NOME / DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
Il Commissionario
[NOME / DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
APPROVAZIONE SPECIFICA, SE APPLICABILE
Qualora il contratto sia predisposto unilateralmente come condizioni generali o mediante modulo o formulario, verificare quali clausole richiedano specifica approvazione scritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
Clausole specificamente approvate: [INDICARE SOLTANTO LE CLAUSOLE EFFETTIVAMENTE SOGGETTE A SPECIFICA APPROVAZIONE]
[NOME DEL SOGGETTO CHE APPROVA]
[FIRMA SPECIFICA]
Scarica il modello Word del contratto di commissione di vendita
Il file disponibile contiene un contratto di commissione di vendita modificabile in formato Word, con clausole dedicate a beni, prezzi, dilazioni, provvigione, star del credere, rendiconto, incassi, spese, resi, durata e cessazione. È presente anche un allegato per indicare in modo ordinato beni, quantità e condizioni economiche.
Prima della firma occorre sostituire tutti i segnaposto, scegliere le alternative applicabili ed eliminare quelle non utilizzate. Il modello non sostituisce eventuali verifiche fiscali o contrattuali richieste dalla particolare categoria di beni, dal canale di vendita o dalla qualifica delle parti.
Come compilare il contratto di commissione di vendita
Il primo controllo riguarda la struttura effettiva dell’operazione. Nel contratto di commissione il cliente finale acquista dal commissionario, che compare come parte della vendita, mentre il rapporto economico interno resta con il committente. Se invece l’intermediario deve soltanto trovare clienti o raccogliere ordini per conto dell’impresa, questo modello può non essere appropriato.
Prima della firma è opportuno definire almeno i seguenti elementi:
- beni affidati: descrizione, codici, quantità, stato, eventuali difetti conosciuti e documentazione consegnata;
- prezzo: prezzo fisso o minimo, eventuale margine di sconto e condizioni che il commissionario può negoziare autonomamente;
- pagamenti: modalità di incasso e possibilità o divieto di concedere dilazioni agli acquirenti;
- provvigione: percentuale o importo, base di calcolo, termine di pagamento e trattamento di resi e rimborsi;
- rendiconto: periodicità, dati da comunicare, somme da rimettere e documentazione da conservare;
- beni invenduti: termine e modalità di restituzione alla cessazione del rapporto.
Quando i beni sono numerosi conviene utilizzare un allegato separato. In questo modo si possono aggiornare quantità e prezzi senza rendere poco leggibile il testo contrattuale e si riduce il rischio di contestazioni sull’identificazione della merce effettivamente affidata.
Provvigione e star del credere
La provvigione dovrebbe essere definita espressamente nel contratto. Se le parti non ne stabiliscono la misura, l’articolo 1733 del Codice civile rinvia agli usi del luogo in cui viene compiuto l’affare e, in mancanza di usi, alla determinazione secondo equità da parte del giudice. Indicare percentuale, base di calcolo e scadenza evita quindi una delle principali fonti di incertezza.
Non è corretto presumere che il commissionario perda automaticamente la provvigione ogni volta che l’acquirente non paga. La responsabilità per l’adempimento del terzo e il diritto al compenso sono questioni distinte e devono essere coordinate con le regole del mandato e con le clausole effettivamente concordate.
Lo star del credere è un’obbligazione ulteriore con cui il commissionario assume nei confronti del committente la responsabilità per l’esecuzione dell’affare. Non va inserito come formula standard. Se viene previsto, il contratto deve identificare chiaramente le operazioni coperte, gli eventuali limiti e il compenso o la maggiore provvigione riconosciuta al commissionario.
Come regolare le vendite con pagamento dilazionato
La disciplina della commissione contiene una regola specifica sulle operazioni a credito. In mancanza di diverse istruzioni del committente, il commissionario è presunto autorizzato a concedere dilazioni conformi agli usi del luogo in cui viene compiuta l’operazione. Per evitare dubbi il contratto dovrebbe quindi dire espressamente se la vendita a credito è vietata oppure entro quali limiti è consentita.
Quando viene concessa una dilazione, il commissionario deve rendere identificabili il compratore e il termine accordato. Se invece concede una dilazione non autorizzata o espressamente vietata, possono prodursi conseguenze economiche direttamente nei suoi rapporti con il committente.
Il modello non attribuisce automaticamente al commissionario la responsabilità per qualsiasi insolvenza del compratore. Restano però ferme le responsabilità previste dalla disciplina generale del mandato, compreso il caso nel quale l’insolvenza del terzo fosse o dovesse essere nota al mandatario al momento della conclusione del contratto.
Revoca dell’ordine e cessazione del rapporto
Occorre distinguere la revoca del singolo ordine di vendita dalla cessazione di un rapporto continuativo. L’articolo 1734 consente al committente di revocare l’ordine fino a quando il commissionario non abbia concluso l’affare. In questo caso, però, al commissionario spetta una parte della provvigione determinata tenendo conto delle spese sostenute e dell’attività già prestata.
Per un contratto quadro che dura mesi o anni devono essere disciplinati separatamente durata, recesso e preavviso. Nei mandati onerosi a tempo determinato la revoca anticipata senza giusta causa può comportare conseguenze risarcitorie; nei rapporti a tempo indeterminato assume invece rilievo anche la congruità del preavviso. Per questo il vecchio schema che consentiva una revoca generale in qualsiasi momento senza distinguere le due situazioni era troppo ampio.
Alla fine del rapporto è utile prevedere un rendiconto finale con indicazione delle vendite concluse, delle somme incassate, delle provvigioni ancora dovute e dei beni rimasti invenduti. Il contratto dovrebbe specificare anche entro quando e con quali modalità questi ultimi devono essere restituiti.
Differenza tra commissione, agenzia e conto vendita
Nella commissione il commissionario vende in nome proprio e per conto del committente. Questo elemento la distingue dal normale contratto di agenzia, nel quale l’agente svolge stabilmente attività di promozione dei contratti per conto del preponente e, salvo specifici poteri, non diventa personalmente parte delle vendite concluse con i clienti.
Anche l’espressione “conto vendita” può creare ambiguità. Nella pratica viene utilizzata per rapporti differenti. Se chi riceve la merce è obbligato a pagarne il prezzo salvo restituire le cose nel termine stabilito, può essere più appropriato lo schema del contratto estimatorio. Se invece vende in nome proprio per conto del proprietario e successivamente rende conto dell’operazione, lo schema della commissione può risultare più coerente.
Su EsempioDoc è disponibile anche il fac simile di contratto conto vendita per hobbisti, destinato a una fattispecie più specifica nella quale beni di un privato vengono affidati a un’attività commerciale per la successiva vendita.
Vendite ai consumatori e documenti fiscali
Se il commissionario vende a un consumatore, il contratto interno con il committente non può eliminare i diritti che la legge riconosce al cliente nei confronti del soggetto che gli vende il bene. È quindi utile stabilire internamente chi fornisce documentazione sul prodotto e come vengono ripartite le conseguenze economiche di resi, difetti o rimborsi, senza presentare tali accordi come limitazioni opponibili al consumatore.
Non è opportuno inserire nel fac simile una regola fiscale generica secondo cui il commissionario deve sempre emettere un determinato documento “per ogni operazione”. Fatturazione, IVA e documentazione commerciale dipendono dalla natura dei soggetti e dell’operazione. Il contratto deve quindi disciplinare i flussi economici tra le parti, mentre il trattamento fiscale va verificato in relazione al caso concreto.
Errori da evitare nel contratto di commissione
- scrivere che il commissionario vende “in nome e per conto” del committente, trasformando il rapporto in qualcosa di diverso dalla commissione;
- subordinare automaticamente la provvigione all’incasso senza avere realmente concordato questa condizione;
- imporre lo star del credere senza definire compenso, operazioni interessate e limiti;
- lasciare indefinita la possibilità di concedere pagamenti dilazionati;
- prevedere un divieto generale di concorrenza o un’esclusiva senza definirne ambito e durata;
- confondere la revoca di un singolo ordine non ancora concluso con il recesso dall’intero rapporto continuativo;
- omettere l’inventario dei beni e le regole per la restituzione della merce invenduta;
- inserire un foro esclusivo in un modulo standard senza verificare la validità della clausola e l’eventuale necessità di approvazione specifica.
Domande frequenti sul contratto di commissione di vendita
Il contratto di commissione deve essere necessariamente scritto?
Per una normale commissione avente a oggetto la vendita di beni mobili non esiste una regola generale che imponga sempre la forma scritta. Un accordo scritto è comunque molto utile per dimostrare quali beni sono stati affidati, quali prezzi devono essere rispettati, quanto spetta al commissionario e quali dilazioni sono autorizzate. Restano ferme eventuali forme richieste dalla particolare operazione o dal tipo di bene.
Il commissionario può concedere al cliente una dilazione di pagamento?
Il Codice civile presume il commissionario autorizzato a concedere dilazioni conformi agli usi del luogo se il committente non dispone diversamente. Per rendere il rapporto più chiaro, il contratto può vietarle espressamente oppure stabilire durata massima, importo e condizioni. In caso di vendita a credito il rendiconto deve identificare il contraente e il termine accordato.
Il commissionario risponde sempre se il compratore non paga?
No. La sola conclusione della vendita non comporta automaticamente una garanzia generale sulla solvibilità dell’acquirente. Una responsabilità più ampia può derivare dallo star del credere espressamente pattuito o dagli altri casi previsti dalla disciplina del mandato. Per questo il modello separa la normale commissione dall’eventuale clausola con cui il commissionario garantisce l’esecuzione dell’affare.
Il committente può revocare l’incarico prima della vendita?
Il singolo ordine può essere revocato finché il commissionario non ha concluso l’affare. La revoca non significa però che l’attività già svolta diventi automaticamente gratuita: per l’ordine revocato spetta al commissionario una parte della provvigione determinata considerando spese sostenute e opera prestata. La cessazione anticipata di un contratto continuativo richiede invece una valutazione distinta della durata e del preavviso.
Commissione di vendita e agenzia sono la stessa cosa?
No. Il commissionario stipula la vendita in nome proprio e per conto del committente. L’agente, invece, svolge tipicamente attività stabile di promozione dei contratti per conto del preponente e non diventa per questo parte di ogni compravendita conclusa con i clienti. Se il rapporto consiste soprattutto nella ricerca di clienti o raccolta di ordini, il contratto di commissione può quindi non essere il modello adatto.