In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto per la cessione della partecipazione in una società semplice. Il documento può essere utilizzato quando un socio trasferisce, in tutto o in parte, la propria posizione a un altro socio oppure a un soggetto che entra per la prima volta nella società.
La cessione non riguarda direttamente i singoli beni appartenenti alla società, ma la posizione contrattuale del socio, con i relativi diritti amministrativi e patrimoniali. Per questo motivo il testo deve essere coordinato con i patti sociali, con le regole sul consenso degli altri soci e con la situazione economica e debitoria esistente alla data del trasferimento.
La guida spiega quando occorre il consenso unanime, come determinare il prezzo, quali responsabilità assumono cedente e cessionario e come aggiornare il Registro delle imprese. Il fac simile deve essere adattato alla forma originaria dei patti sociali, ai beni posseduti dalla società e alle eventuali clausole che regolano la circolazione delle partecipazioni.
Che cos’è la cessione di quota di una società semplice
La cessione della quota è il contratto con cui un socio, denominato cedente, trasferisce a un altro soggetto, denominato cessionario, la propria partecipazione nella società semplice. Il trasferimento può riguardare l’intera posizione del socio oppure soltanto una sua parte.
La partecipazione comprende un insieme di rapporti. Ne fanno parte il diritto agli utili, la partecipazione alle perdite, i poteri amministrativi eventualmente attribuiti, il diritto di informazione e gli obblighi derivanti dai conferimenti e dai patti sociali.
Nella società semplice non è sempre presente un capitale suddiviso in quote nominali come avviene in una società a responsabilità limitata. Il contratto deve quindi descrivere la partecipazione mediante il conferimento effettuato, la percentuale negli utili e nelle perdite, gli eventuali diritti particolari e ogni altro elemento necessario per individuarla.
Il trasferimento della quota modifica i patti sociali
L’ingresso di un nuovo socio o la sostituzione di un socio uscente modifica la composizione soggettiva del contratto sociale. L’articolo 2252 del Codice civile stabilisce che il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, salvo che sia stato convenuto diversamente.
La disciplina della società semplice è contenuta negli articoli 2251 e seguenti del Codice civile. Prima di preparare l’atto occorre leggere i patti vigenti per verificare se prevedono libera trasferibilità, diritto di prelazione, gradimento, maggioranze particolari o divieti temporanei di cessione.
In mancanza di una clausola diversa, tutti i soci devono consentire al trasferimento. Il consenso può essere espresso nello stesso atto sottoscritto da cedente e cessionario, soluzione che consente anche di aggiornare contestualmente le clausole relative alla compagine, ai conferimenti e alla ripartizione degli utili.
Quando non serve il consenso unanime
I patti sociali possono derogare alla regola dell’unanimità. Possono, per esempio, consentire la cessione con una determinata maggioranza, renderla libera tra i soci già presenti oppure subordinare l’ingresso di un estraneo all’approvazione di una percentuale prestabilita.
La clausola deve essere interpretata con attenzione. Una disposizione che consente la cessione tra soci non autorizza necessariamente il trasferimento a un soggetto esterno, mentre una clausola di prelazione non equivale a un divieto assoluto di vendita.
Anche quando il consenso degli altri soci non è richiesto, il trasferimento deve essere comunicato alla società e coordinato con gli adempimenti pubblicitari. Il nuovo socio deve inoltre aderire ai patti sociali e riceverne una copia aggiornata.
Differenza tra cessione della quota e recesso del socio
| Elemento | Cessione della quota | Recesso del socio |
|---|---|---|
| Soggetti coinvolti | Il socio trasferisce la partecipazione a un cessionario | Il socio comunica alla società la volontà di uscire nei casi consentiti |
| Corrispettivo | Il prezzo viene pagato dal cessionario al cedente | La società liquida al socio il valore della partecipazione |
| Ingresso di un nuovo socio | Può verificarsi se il cessionario è un soggetto esterno | Non avviene automaticamente |
| Consenso degli altri soci | Di regola necessario, salvo diversa previsione dei patti | Non è richiesto quando sussiste un diritto di recesso |
| Effetto sui patti sociali | La partecipazione passa al cessionario e la compagine viene aggiornata | La partecipazione viene liquidata e può accrescersi quella degli altri soci |
Il socio che non ha individuato un acquirente non può utilizzare una finta cessione per imporre agli altri soci la liquidazione della partecipazione. Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge o dal contratto sociale può utilizzare una comunicazione di recesso dalla società semplice.
La distinzione incide anche sulla determinazione dell’importo. Nella cessione il prezzo è negoziato tra venditore e acquirente, mentre nel recesso la liquidazione viene determinata secondo le regole applicabili al rapporto tra socio e società.
Cessione a un nuovo socio o a un socio già presente
Se il cessionario è un soggetto esterno, acquista la qualità di socio e aderisce al contratto sociale. Il documento deve specificare i diritti e gli obblighi che gli vengono attribuiti, compresa l’eventuale amministrazione o rappresentanza.
Se la partecipazione viene acquistata da un socio già presente, la compagine si riduce e aumenta la posizione del cessionario. Devono essere aggiornate le percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite e, quando previsto, il valore dei conferimenti attribuito a ciascun socio.
Se la società è composta da due soci e uno trasferisce l’intera quota all’altro, viene meno la pluralità. L’articolo 2272 del Codice civile prevede lo scioglimento della società quando la pluralità non viene ricostituita entro sei mesi. La vendita al socio superstite deve quindi essere valutata insieme alla possibile entrata di un nuovo partecipante o alla diversa sistemazione del patrimonio sociale.
Cessione totale o parziale della partecipazione
Con la cessione totale il cedente esce dalla società alla data stabilita nel contratto. Se ricopriva cariche amministrative o disponeva della firma sociale, l’atto deve regolare anche la cessazione di tali poteri e l’eventuale nomina di un sostituto.
Con la cessione parziale il cedente rimane socio, ma la sua partecipazione viene ridotta. Il contratto deve indicare la situazione precedente e quella successiva, evitando formule generiche come “cede una parte della quota”.
Per ogni socio devono risultare, dopo l’operazione, almeno:
- il conferimento attribuito alla partecipazione;
- la percentuale negli utili;
- la percentuale nelle perdite;
- gli eventuali diritti particolari;
- i poteri di amministrazione e rappresentanza;
- le prestazioni d’opera ancora dovute;
- le eventuali limitazioni di responsabilità ammesse e rese conoscibili ai terzi.
La cessione della quota non trasferisce i beni sociali
Il cessionario non acquista direttamente una percentuale di ciascun immobile, terreno, titolo o altro bene della società. Acquista la partecipazione nel contratto sociale e il complesso dei diritti che ne deriva.
Se la società semplice possiede un immobile, la cessione della quota non equivale alla vendita di una corrispondente porzione dell’edificio. Il proprietario del bene rimane la società, mentre cambia uno dei soggetti che partecipano al rapporto sociale.
Questa distinzione deve essere considerata anche nella valutazione economica. Il valore della partecipazione dipende dal patrimonio netto, dai debiti, dalle imposte potenziali, dalle regole dei patti sociali e dalla possibilità concreta di utilizzare o liquidare i beni.
Serve il notaio per cedere una quota di società semplice
Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. La validità della cessione deve però essere distinta dalla forma necessaria per aggiornare la pubblicità della società e rendere conoscibile la modifica ai terzi.
La semplice scrittura privata non autenticata può documentare gli obblighi assunti tra le parti, ma potrebbe non essere idonea per il deposito e l’aggiornamento del Registro delle imprese. La forma deve essere verificata in relazione ai patti originari, alle modifiche deliberate, ai beni coinvolti e alle regole applicate dall’ufficio competente.
Il Consiglio Nazionale del Notariato sulla società semplice ricorda che le modifiche dei patti richiedono, salvo diversa previsione, il consenso di tutti i soci. Quando l’atto deve essere reso pubblico o coinvolge ulteriori operazioni soggette a forma speciale, è opportuno predisporre il testo con il notaio prima della sottoscrizione definitiva.
Il fac simile presente nella pagina può essere utilizzato per raccogliere le condizioni concordate e preparare la scrittura. Non deve essere trasformato in un falso atto notarile inserendo formule come “avanti a me notaio” senza l’effettivo intervento del pubblico ufficiale.
Iscrizione della modifica nel Registro delle imprese
Le società semplici sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. Le modificazioni del contratto sociale, comprese l’entrata e l’uscita dei soci, devono essere comunicate dagli amministratori entro trenta giorni.
Il portale ufficiale del Registro delle imprese per le società di persone indica che le pratiche vengono presentate telematicamente mediante Comunicazione Unica. Forma dell’atto, modelli, allegati e soggetti firmatari devono essere verificati presso la Camera di commercio competente o con il professionista incaricato.
L’aggiornamento non è un adempimento meramente descrittivo. La conoscibilità dell’uscita del socio assume rilievo anche per rendere opponibile ai terzi la cessazione del rapporto e delimitare la responsabilità per le obbligazioni successive.
Quali documenti verificare prima della cessione
Il cessionario non dovrebbe limitarsi a leggere l’atto costitutivo originario. Deve verificare le modifiche intervenute, la situazione patrimoniale e le obbligazioni che potranno incidere sul valore della partecipazione.
- atto costitutivo e patti sociali vigenti;
- visura camerale aggiornata e fascicolo della società;
- atti di modifica e precedenti cessioni;
- rendiconti e situazioni patrimoniali disponibili;
- elenco dei beni sociali e relativi titoli di provenienza;
- finanziamenti, mutui, garanzie e altri debiti;
- contratti di locazione, affitto, gestione o assicurazione;
- contenziosi in corso e contestazioni ricevute;
- dichiarazioni fiscali e tributi ancora da definire;
- vincoli, pegni, sequestri o accordi relativi alla partecipazione;
- prestazioni d’opera o ulteriori conferimenti ancora dovuti;
- eventuali diritti di prelazione o gradimento.
La società semplice non è sempre obbligata a redigere un bilancio con le regole previste per le società di capitali. Le parti possono quindi allegare una situazione patrimoniale predisposta per l’operazione, indicando criteri di valutazione, data di riferimento e soggetto che l’ha elaborata.
Come identificare la partecipazione ceduta
Il contratto deve indicare la partecipazione posseduta dal cedente prima del trasferimento. Non è sufficiente riportare un importo definito come valore nominale se i patti sociali non attribuiscono alla quota tale caratteristica.
La descrizione può comprendere il conferimento iniziale, le successive variazioni, la percentuale di partecipazione agli utili e alle perdite e gli eventuali diritti connessi alla persona del socio. Se alcuni diritti sono personali e non trasferibili, devono essere esclusi dall’oggetto della cessione.
Per una cessione parziale è utile inserire una tabella con la compagine precedente e quella successiva.
| Socio | Partecipazione prima della cessione | Partecipazione dopo la cessione | Quota negli utili e nelle perdite |
|---|---|---|---|
| [SOCIO CEDENTE] | [DATI PRECEDENTI] | [DATI SUCCESSIVI] | [PERCENTUALE] |
| [SOCIO CESSIONARIO] | [DATI PRECEDENTI O NESSUNA] | [DATI SUCCESSIVI] | [PERCENTUALE] |
| [ALTRO SOCIO] | [DATI PRECEDENTI] | [DATI SUCCESSIVI] | [PERCENTUALE] |
Come determinare il prezzo della quota
Il prezzo viene concordato tra cedente e cessionario e non deve necessariamente coincidere con il conferimento originario. Una partecipazione costituita con un apporto di modesto valore può valere di più se la società possiede immobili o altri beni rivalutati, oppure meno se esistono debiti e passività.
La valutazione può considerare il valore corrente dei beni, la liquidità, i finanziamenti, i debiti fiscali, i costi di gestione, le passività potenziali e le limitazioni contenute nei patti. Per una società che svolge attività agricola o professionale possono assumere rilievo anche autorizzazioni, qualifiche e rapporti personali.
Una perizia non è richiesta in via generale per ogni cessione di partecipazione in una società semplice. Può però essere commissionata volontariamente quando il patrimonio è complesso, il prezzo è elevato, le parti sono legate da rapporti familiari o occorre documentare i criteri utilizzati.
EsempioDoc mette a disposizione anche un modello di perizia di stima delle partecipazioni, che deve essere adattato allo scopo concreto e alla disciplina fiscale applicabile.
Pagamento del prezzo e quietanza
Il contratto deve indicare importo, scadenza e modalità di pagamento. Se il prezzo viene versato alla firma, il cedente può rilasciare quietanza soltanto dopo avere ricevuto effettivamente la somma.
Se è previsto un pagamento rateale, occorre stabilire numero delle rate, scadenze, interessi eventualmente pattuiti e conseguenze del mancato pagamento. La qualità di socio può essere trasferita immediatamente oppure subordinata al pagamento integrale, ma la scelta deve essere coordinata con il consenso degli altri soci e con la pubblicità della modifica.
Per operazioni complesse può essere previsto il deposito del prezzo presso un soggetto incaricato fino all’avveramento di determinate condizioni. Questa soluzione richiede una disciplina specifica e non deve essere simulata con una generica clausola del fac simile.
Utili, perdite e rapporti economici alla data della cessione
Le parti devono stabilire da quale data gli effetti economici della partecipazione spettano al cessionario. Possono prevedere che gli utili maturati e deliberati prima del trasferimento restino al cedente e che quelli successivi competano all’acquirente.
La stessa attenzione serve per perdite, versamenti richiesti ai soci e finanziamenti effettuati dal cedente. Un credito del socio verso la società non passa automaticamente al cessionario insieme alla partecipazione, salvo che il contratto lo comprenda espressamente.
Il criterio economico concordato tra le parti non determina necessariamente l’imputazione fiscale del reddito della società. Gli effetti tributari della variazione della compagine e delle quote di partecipazione agli utili devono essere verificati con il professionista che segue la società.
Responsabilità del nuovo socio per i debiti precedenti
L’articolo 2269 del Codice civile stabilisce che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Il cessionario deve quindi valutare anche debiti e impegni sorti prima della firma.
Una dichiarazione del cedente secondo cui non esistono passività può attribuire al cessionario un diritto contrattuale nei confronti del venditore se risulta falsa. Non elimina però automaticamente i diritti dei creditori della società.
Le parti possono prevedere che il cedente indennizzi il cessionario per passività non dichiarate riferibili al periodo precedente. La clausola deve stabilire durata, limite massimo, franchigia, modalità di contestazione e gestione delle richieste dei terzi.
Responsabilità del socio che cede l’intera quota
Il socio uscente resta responsabile per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si scioglie il suo rapporto con la società. La cessione non lo libera automaticamente nei confronti dei creditori per i debiti già esistenti.
Il cedente non dovrebbe quindi dichiarare nel contratto di essere completamente liberato da ogni obbligazione sociale. Gli altri soci e il cessionario possono assumere internamente l’impegno di tenerlo indenne, ma tale accordo non vincola i creditori che non lo abbiano accettato.
La modifica deve essere resa conoscibile ai terzi con gli adempimenti previsti. In mancanza della pubblicità o di un altro mezzo idoneo, l’uscita può non essere opponibile al creditore che l’abbia ignorata senza colpa.
Garanzie del cedente sulla partecipazione
Il cedente dovrebbe dichiarare di essere titolare della partecipazione, di poterla trasferire e di non averla già ceduta o promessa ad altri. Devono essere indicati eventuali pegni, sequestri, pignoramenti, opzioni o diritti di terzi.
Le garanzie relative alla società devono essere calibrate sulle informazioni effettivamente disponibili. Il cedente può dichiarare, per esempio, che la situazione patrimoniale allegata rappresenta correttamente i dati comunicati e che non gli sono note passività ulteriori rispetto a quelle elencate.
Non è opportuno inserire garanzie assolute su qualsiasi evento passato e futuro senza stabilire limiti, conoscenza del cedente e periodo di efficacia. Per patrimoni immobiliari, attività agricole o operazioni di valore rilevante, le garanzie devono essere negoziate separatamente.
Amministrazione e rappresentanza dopo la cessione
L’acquisto della partecipazione non attribuisce automaticamente al cessionario gli stessi poteri amministrativi del cedente. Occorre verificare se l’amministrazione spetta a tutti i soci, soltanto ad alcuni oppure a persone nominate con una clausola separata.
Se il cedente era amministratore o rappresentante, l’atto deve indicare se cessa anche da tali funzioni. Se il cessionario viene nominato amministratore, devono essere descritti poteri, modalità di firma, limiti e decorrenza.
La variazione delle cariche deve essere inserita nei patti aggiornati e comunicata al Registro delle imprese. Deve essere aggiornata anche l’operatività presso banche, assicurazioni, clienti e altri soggetti con i quali la società intrattiene rapporti.
Modifica delle quote di utili e perdite
Il trasferimento richiede di aggiornare la ripartizione degli utili e delle perdite. Se il cessionario acquista l’intera partecipazione, può subentrare nella percentuale del cedente, salvo diversa decisione concordata da tutti i soci.
In una cessione parziale le percentuali devono essere rideterminate in modo che il totale sia coerente. La ripartizione non è necessariamente identica al valore dei conferimenti, ma non può escludere completamente un socio dagli utili o dalle perdite in violazione del divieto di patto leonino.
Le modifiche con effetti fiscali devono essere predisposte nella forma e nei tempi richiesti dalla disciplina tributaria. La sola indicazione di una nuova percentuale in un accordo interno può non essere sufficiente per ottenere il trattamento fiscale desiderato.
Cessione di quota di società semplice immobiliare
La società semplice viene spesso utilizzata per la gestione di immobili familiari. Prima della cessione occorre verificare proprietà, mutui, ipoteche, contratti di locazione, spese straordinarie, contenziosi e fiscalità potenziale dei beni.
Il cessionario non deve limitarsi a confrontare il prezzo con il valore di mercato degli immobili. Deve considerare la quota di debito, i costi per una futura vendita, le regole che limitano lo scioglimento e la possibilità di ottenere la liquidazione della partecipazione.
Se i patti devono essere ricostruiti o aggiornati integralmente può essere utile confrontare il testo con un atto costitutivo di società semplice immobiliare. La cessione della partecipazione non sostituisce gli atti necessari per trasferire direttamente gli immobili.
Cessione di quota di società semplice agricola
Nelle società agricole l’ingresso o l’uscita di un socio può incidere su qualifiche soggettive, agevolazioni, autorizzazioni, titoli di conduzione e rapporti con gli enti competenti. Prima della firma devono essere verificati oggetto sociale, attività effettivamente svolta e requisiti dei partecipanti.
Il contratto può richiamare l’atto costitutivo della società semplice agricola, ma non deve dichiarare automaticamente che il cessionario possiede una qualifica professionale o agricola non verificata.
Se il cedente ha prestato garanzie personali per finanziamenti, contributi o contratti agrari, la sua uscita dalla società non determina da sola la liberazione. Serve il consenso del creditore o del diverso soggetto titolare del rapporto garantito.
Imposte e conseguenze fiscali della cessione
L’atto di cessione può essere soggetto a registrazione e il corrispettivo può generare una plusvalenza imponibile per il cedente. Il trattamento dipende dalla natura del cedente, dalla partecipazione, dal costo fiscale e dalle caratteristiche dell’operazione.
Il prezzo indicato nel contratto non deve essere confuso con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Quest’ultimo può dipendere dai conferimenti, dagli acquisti precedenti, dalle successioni, dalle donazioni e da eventuali rideterminazioni effettuate secondo la normativa applicabile.
La ripartizione delle spese tra le parti è una scelta contrattuale, ma non modifica il soggetto al quale la legge attribuisce uno specifico obbligo fiscale. Prima della firma devono essere verificati imposta di registro, plusvalenza, eventuali dichiarazioni e modalità di pagamento con il notaio o il consulente fiscale.
Quali allegati possono servire
- patti sociali vigenti;
- visura camerale aggiornata;
- situazione patrimoniale alla data concordata;
- elenco dei beni e dei debiti sociali;
- prospetto della compagine prima e dopo la cessione;
- calcolo o relazione di valutazione della partecipazione;
- elenco delle garanzie personali prestate dai soci;
- autorizzazioni, gradimenti o rinunce alla prelazione;
- documentazione relativa al pagamento del prezzo;
- testo aggiornato dei patti sociali;
- eventuale procura del rappresentante di una parte;
- eventuali dichiarazioni fiscali richieste dal professionista.
Errori da evitare nella cessione della quota
- utilizzare un modello per quote di Srl senza adattarlo alla società semplice;
- descrivere sempre la partecipazione mediante un valore nominale inesistente nei patti;
- firmare senza verificare le clausole di prelazione, gradimento o intrasferibilità;
- omettere il consenso degli altri soci quando è necessario;
- confondere la cessione della partecipazione con la vendita dei beni sociali;
- rilasciare quietanza prima dell’effettivo pagamento del prezzo;
- non distinguere crediti personali del cedente e diritti compresi nella partecipazione;
- dichiarare liberato il socio uscente da ogni debito verso i creditori sociali;
- ignorare la responsabilità del cessionario per le obbligazioni anteriori;
- non aggiornare quote di utili, perdite e conferimenti;
- attribuire automaticamente al nuovo socio i poteri amministrativi del cedente;
- lasciare una società con un unico socio senza considerare il termine di sei mesi;
- non predisporre una situazione patrimoniale di riferimento;
- omettere la registrazione e la comunicazione al Registro delle imprese;
- utilizzare una scrittura privata non autenticata senza verificarne l’idoneità per la pubblicità richiesta.
Fac simile di contratto di cessione di quota di società semplice
SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE E MODIFICA DEI PATTI SOCIALI
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CEDENTE], nato/a o costituito/a in [LUOGO] il [DATA], codice fiscale o partita IVA [CODICE], residente o con sede in [INDIRIZZO], di seguito denominato/a “Cedente”
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CESSIONARIO], nato/a o costituito/a in [LUOGO] il [DATA], codice fiscale o partita IVA [CODICE], residente o con sede in [INDIRIZZO], di seguito denominato/a “Cessionario”
con l’intervento e il consenso dei seguenti soci della società:
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL SOCIO], nato/a o costituito/a in [LUOGO] il [DATA], codice fiscale o partita IVA [CODICE], residente o con sede in [INDIRIZZO];
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL SOCIO], nato/a o costituito/a in [LUOGO] il [DATA], codice fiscale o partita IVA [CODICE], residente o con sede in [INDIRIZZO];
[AGGIUNGERE GLI ALTRI SOCI].
Il Cedente, il Cessionario e gli altri soci sono di seguito denominati congiuntamente “Parti”.
Premesso che
in data [DATA] è stata costituita la società semplice denominata [DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE], iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di [CAMERA DI COMMERCIO] con numero [NUMERO] e numero REA [NUMERO], di seguito denominata “Società”;
la Società è regolata dai patti sociali stipulati in data [DATA] e successivamente modificati con atti del [DATE DELLE MODIFICHE];
la compagine sociale, prima della presente cessione, è composta come segue:
[SOCIO], conferimento o partecipazione [DATI], quota negli utili [PERCENTUALE], quota nelle perdite [PERCENTUALE];
[SOCIO], conferimento o partecipazione [DATI], quota negli utili [PERCENTUALE], quota nelle perdite [PERCENTUALE];
[AGGIUNGERE GLI ALTRI SOCI];
il Cedente è titolare della seguente partecipazione: [DESCRIZIONE DEL CONFERIMENTO, PERCENTUALE NEGLI UTILI E NELLE PERDITE, DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI];
il Cedente intende trasferire al Cessionario [L’INTERA PARTECIPAZIONE O LA SEGUENTE PARTE DELLA PARTECIPAZIONE: DESCRIZIONE];
il Cessionario dichiara di avere ricevuto e letto i patti sociali vigenti, la visura camerale, la situazione patrimoniale riferita al [DATA] e gli altri documenti indicati negli allegati;
i soci diversi dal Cedente esprimono il consenso alla cessione secondo quanto previsto dall’articolo 2252 del Codice civile e dai patti sociali;
[OPPURE, SE IL CONSENSO UNANIME NON È RICHIESTO]
la cessione è consentita dall’articolo [NUMERO] dei patti sociali con le seguenti modalità: [DESCRIZIONE DELLA CLAUSOLA E DEL CONSENSO OTTENUTO];
tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.
Articolo 1. Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.
1.2 In caso di contrasto tra il presente contratto e i patti sociali, le Parti provvederanno a coordinare i documenti mediante la modifica espressamente approvata da tutti i soggetti il cui consenso è necessario.
Articolo 2. Oggetto della cessione
2.1 Il Cedente cede al Cessionario, che accetta e acquista, [L’INTERA O LA PARTE DELLA] propria partecipazione nella Società, così identificata:
conferimento attribuito: [IMPORTO O DESCRIZIONE];
partecipazione agli utili: [PERCENTUALE];
partecipazione alle perdite: [PERCENTUALE];
diritti amministrativi: [DESCRIZIONE];
prestazioni o obblighi ancora dovuti: [DESCRIZIONE O NESSUNO];
altri diritti e obblighi trasferiti: [DESCRIZIONE].
2.2 Sono esclusi dalla cessione i seguenti crediti personali del Cedente verso la Società: [DESCRIZIONE O NESSUNO].
2.3 Sono compresi nella cessione i seguenti crediti del Cedente verso la Società, trasferiti con separato e specifico consenso: [DESCRIZIONE, IMPORTO E CONDIZIONI O NESSUNO].
2.4 I diritti attribuiti personalmente al Cedente e non trasferibili sono esclusi dalla cessione e vengono regolati come segue: [DESCRIZIONE O NESSUNO].
Articolo 3. Consenso dei soci e adesione del Cessionario
3.1 I soci intervenuti approvano la cessione e la conseguente modifica della compagine sociale.
3.2 Il Cessionario aderisce integralmente ai patti sociali vigenti, come modificati dal presente atto, e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.
3.3 La Società, per mezzo dei soci e degli amministratori intervenuti, prende atto del trasferimento e riconosce al Cessionario la qualità di socio con decorrenza dal [DATA].
3.4 Il consenso espresso con il presente articolo riguarda esclusivamente la cessione descritta e non costituisce autorizzazione preventiva per successivi trasferimenti.
Articolo 4. Prezzo
4.1 Il prezzo della partecipazione è convenuto in euro [IMPORTO IN CIFRE], [IMPORTO IN LETTERE].
4.2 Il prezzo è stato determinato considerando [SITUAZIONE PATRIMONIALE, VALUTAZIONE DEI BENI, DEBITI, DIRITTI E ALTRI CRITERI].
4.3 Il pagamento avverrà secondo la seguente modalità:
euro [IMPORTO] alla firma;
euro [IMPORTO] entro il [DATA];
euro [IMPORTO] entro il [DATA];
[ULTERIORI RATE O CONDIZIONI].
4.4 Il pagamento sarà effettuato mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
4.5 Il Cedente rilascia quietanza esclusivamente per gli importi effettivamente ricevuti. La sottoscrizione del contratto non costituisce quietanza per le rate non ancora pagate.
4.6 In caso di ritardo superiore a [NUMERO] giorni, si applicheranno [INTERESSI, TERMINE PER ADEMPIERE O ALTRA CONSEGUENZA CONCORDATA], fatti salvi i rimedi previsti dalla legge.
Articolo 5. Decorrenza ed effetti economici
5.1 La cessione ha effetto tra le Parti e nei confronti della Società dal [DATA], subordinatamente a [EVENTUALI CONDIZIONI].
5.2 Gli utili deliberati prima della data di efficacia spettano a [CEDENTE O CESSIONARIO] secondo il seguente criterio: [DESCRIZIONE].
5.3 Gli utili e le perdite relativi ai periodi successivi alla data di efficacia spettano al Cessionario nella misura prevista dai patti sociali aggiornati.
5.4 Versamenti, richiami di conferimenti e altre obbligazioni deliberati prima della data di efficacia sono a carico di [SOGGETTO] secondo il seguente criterio: [DESCRIZIONE].
5.5 La ripartizione economica concordata non modifica gli effetti fiscali che la legge attribuisce ai soggetti interessati.
Articolo 6. Dichiarazioni del Cedente
6.1 Il Cedente dichiara:
di essere titolare della partecipazione ceduta e di avere il potere di disporne;
che la partecipazione non è stata precedentemente ceduta o promessa a terzi;
che sulla partecipazione [NON ESISTONO VINCOLI, PEGNI, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPZIONI O DIRITTI DI TERZI, OPPURE DESCRIVERE QUELLI ESISTENTI];
che sono state rispettate le clausole di prelazione, gradimento o autorizzazione indicate nei patti sociali;
che i documenti consegnati al Cessionario sono quelli elencati nell’Allegato [RIFERIMENTO];
che le passività della Società di cui il Cedente è a conoscenza sono riportate nella situazione patrimoniale e nell’elenco allegato, salvo le seguenti precisazioni: [DESCRIZIONE].
6.2 Le dichiarazioni del Cedente restano efficaci per [PERIODO], salvo i diversi termini inderogabili previsti dalla legge.
Articolo 7. Dichiarazioni del Cessionario
7.1 Il Cessionario dichiara:
di avere esaminato i patti sociali e di accettarli;
di avere ricevuto la documentazione elencata negli allegati;
di conoscere l’attività, la composizione e la situazione patrimoniale dichiarata della Società;
di possedere gli eventuali requisiti richiesti per l’ingresso nella Società, come indicato nell’Allegato [RIFERIMENTO];
di essere consapevole che l’acquisto della partecipazione non comporta l’acquisto diretto dei singoli beni appartenenti alla Società;
di essere consapevole della responsabilità prevista dall’articolo 2269 del Codice civile per le obbligazioni sociali anteriori al proprio ingresso, nei limiti applicabili.
Articolo 8. Passività anteriori e indennizzo
8.1 Fermi i diritti dei creditori e la disciplina della responsabilità sociale, il Cedente si impegna a tenere indenne il Cessionario dalle seguenti passività anteriori non dichiarate: [DESCRIZIONE E LIMITI].
8.2 L’indennizzo è soggetto alle seguenti condizioni:
limite massimo: euro [IMPORTO];
franchigia: euro [IMPORTO];
durata: fino al [DATA];
termine per la contestazione: [NUMERO] giorni dalla conoscenza;
modalità di gestione delle richieste di terzi: [DESCRIZIONE].
8.3 Nessuna clausola del presente articolo limita i diritti dei creditori della Società.
Articolo 9. Responsabilità del Cedente dopo l’uscita
9.1 In caso di cessione totale, il Cedente cessa di essere socio dal [DATA], ma resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino a tale momento secondo la disciplina applicabile.
9.2 La Società, gli altri soci e il Cessionario si impegnano, nei loro rapporti interni, a tenere indenne il Cedente dalle obbligazioni sorte dopo la data di efficacia, salvo quelle derivanti da condotte o garanzie personali del Cedente.
9.3 L’impegno interno non libera il Cedente nei confronti di creditori o garanti che non abbiano prestato il proprio consenso.
9.4 Le Parti provvederanno agli adempimenti necessari per rendere conoscibile ai terzi l’uscita del Cedente.
Articolo 10. Garanzie personali e rapporti separati
10.1 Le garanzie personali prestate dal Cedente in favore della Società sono:
[FIDEIUSSIONI, IPOTECHE, PEGNI O ALTRE GARANZIE];
[INDICAZIONE “NESSUNA” SE NON PRESENTI].
10.2 La cessione non determina la liberazione automatica del Cedente dalle garanzie indicate.
10.3 Le Parti si impegnano a richiedere ai rispettivi creditori, entro il [DATA], [LIBERAZIONE, SOSTITUZIONE O MODIFICA DELLA GARANZIA].
10.4 I finanziamenti o crediti personali del Cedente verso la Società sono regolati separatamente come segue: [RIMBORSO, CESSIONE DEL CREDITO, MANTENIMENTO O ALTRA SOLUZIONE].
Articolo 11. Modifica della compagine e dei patti sociali
11.1 A seguito della cessione, la compagine sociale è così composta:
[SOCIO], conferimento o partecipazione [DATI], quota negli utili [PERCENTUALE], quota nelle perdite [PERCENTUALE];
[SOCIO], conferimento o partecipazione [DATI], quota negli utili [PERCENTUALE], quota nelle perdite [PERCENTUALE];
[AGGIUNGERE GLI ALTRI SOCI].
11.2 L’articolo [NUMERO] dei patti sociali è sostituito dal seguente testo: [NUOVO TESTO SULLA COMPAGINE E SUI CONFERIMENTI].
11.3 L’articolo [NUMERO] relativo alla ripartizione degli utili e delle perdite è sostituito dal seguente testo: [NUOVO TESTO].
11.4 Restano invariati gli altri patti sociali, salvo le ulteriori modifiche espressamente indicate nel presente contratto.
Articolo 12. Amministrazione e rappresentanza
[MANTENERE SOLTANTO LE CLAUSOLE PERTINENTI]
12.1 Il Cedente cessa dalla carica di amministratore e dai poteri di rappresentanza con effetto dal [DATA].
12.2 Il Cessionario viene nominato amministratore con effetto dal [DATA] e dispone dei seguenti poteri: [DESCRIZIONE].
12.3 La firma sociale spetta a [SOGGETTO] con modalità [DISGIUNTA, CONGIUNTA O ALTRA MODALITÀ].
12.4 I poteri amministrativi restano invariati e il Cessionario acquista la qualità di socio senza assumere cariche o poteri di rappresentanza.
12.5 L’articolo [NUMERO] dei patti sociali è modificato come segue: [NUOVO TESTO SULL’AMMINISTRAZIONE].
Articolo 13. Consegna dei documenti e delle chiavi di accesso
13.1 Entro il [DATA] il Cedente consegnerà alla Società o al soggetto incaricato i seguenti documenti e beni riferibili alla carica eventualmente ricoperta:
[DOCUMENTI SOCIALI];
[CONTRATTI];
[CHIAVI];
[DISPOSITIVI DI FIRMA O ACCESSO];
[CREDENZIALI DA SOSTITUIRE SECONDO PROCEDURE SICURE];
[ALTRI BENI].
13.2 La consegna sarà documentata con apposito verbale.
13.3 Le Parti provvederanno a modificare firme autorizzate, deleghe bancarie, recapiti e accessi informatici senza utilizzare o comunicare credenziali personali non trasferibili.
Articolo 14. Registrazione e Registro delle imprese
14.1 Le Parti incaricano [NOTAIO, PROFESSIONISTA O AMMINISTRATORE] di curare, nei limiti del mandato conferito, la registrazione dell’atto e la presentazione della modifica al Registro delle imprese.
14.2 Gli amministratori forniranno dati, firme e documenti necessari affinché la variazione della compagine e dei patti sociali venga comunicata entro il termine applicabile.
14.3 Se per il deposito è necessaria l’autenticazione delle sottoscrizioni o una diversa forma, le Parti si impegnano a riprodurre le condizioni concordate nell’atto idoneo, senza modificarne il contenuto economico salvo accordo scritto.
14.4 L’efficacia verso i terzi resta soggetta alle forme di pubblicità previste dalla disciplina applicabile.
Articolo 15. Imposte e spese
15.1 Le imposte e le spese dell’atto sono ripartite come segue: [DESCRIZIONE].
15.2 Ciascuna Parte sostiene i costi dei propri consulenti, salvo diverso accordo scritto.
15.3 Ogni Parte provvede agli obblighi fiscali personali derivanti dalla cessione.
15.4 La ripartizione contrattuale delle spese non modifica gli obblighi che la legge pone direttamente a carico di uno specifico soggetto.
Articolo 16. Comunicazioni
16.1 Le comunicazioni relative al contratto saranno inviate ai seguenti recapiti:
Cedente: [EMAIL O PEC];
Cessionario: [EMAIL O PEC];
Società: [EMAIL O PEC].
16.2 Ogni variazione dei recapiti deve essere comunicata per iscritto.
Articolo 17. Riservatezza
17.1 Le Parti si impegnano a non divulgare documenti e informazioni riservate della Società, salvo quanto necessario per adempimenti di legge, attività professionali o tutela dei propri diritti.
17.2 Il Cessionario può utilizzare i documenti ricevuti esclusivamente per valutare, acquistare e gestire la partecipazione.
17.3 Restano escluse le informazioni già pubbliche o legittimamente conosciute senza obbligo di riservatezza.
Articolo 18. Inadempimento e risoluzione
18.1 In caso di grave inadempimento, la Parte adempiente può assegnare per iscritto un termine di [NUMERO] giorni per rimediare, quando l’inadempimento sia sanabile.
18.2 La risoluzione del contratto dopo l’ingresso del Cessionario deve essere coordinata con i patti sociali, con il consenso dei soci e con gli adempimenti già eseguiti.
18.3 La restituzione della partecipazione non può essere effettuata mediante una semplice dichiarazione unilaterale quando richiede una nuova modifica del contratto sociale.
18.4 Restano dovuti gli importi maturati e il risarcimento degli eventuali danni accertati.
Articolo 19. Legge applicabile e controversie
19.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
19.2 Per le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di [FORO], salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.
19.3 La presente clausola non sostituisce gli eventuali procedimenti o tentativi di mediazione richiesti dalla legge per la specifica controversia.
Articolo 20. Disposizioni finali
20.1 Il contratto e i suoi allegati contengono l’accordo raggiunto dalle Parti sulla cessione.
20.2 Ogni modifica deve risultare da atto scritto sottoscritto dai soggetti il cui consenso è necessario.
20.3 L’eventuale invalidità di una clausola non determina l’invalidità delle altre disposizioni, se queste possono conservare autonoma efficacia.
20.4 Gli allegati sono:
Allegato A, patti sociali vigenti;
Allegato B, visura camerale;
Allegato C, situazione patrimoniale al [DATA];
Allegato D, elenco dei beni e delle passività;
Allegato E, compagine precedente e successiva;
Allegato F, garanzie e finanziamenti dei soci;
Allegato G, documentazione sul consenso o sulla prelazione;
Allegato H, [ALTRO ALLEGATO].
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Cedente
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
Il Cessionario
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
I soci che esprimono il consenso e approvano la modifica dei patti sociali
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
[AGGIUNGERE GLI ALTRI SOCI E LE RELATIVE FIRME]
Ove il contratto sia predisposto unilateralmente come modulo o condizioni generali, la Parte aderente approva specificamente, quando necessario ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole relative a pagamento rateale, indennizzi, responsabilità, garanzie personali, riservatezza, risoluzione e foro competente.
La Parte aderente
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA PER APPROVAZIONE SPECIFICA]
Scarica il modello Word del contratto di cessione di quota di società semplice
Il file Word contiene un fac simile modificabile per la cessione totale o parziale della partecipazione, con consenso degli altri soci e contestuale aggiornamento dei patti sociali. Il modello comprende prezzo, pagamento, responsabilità per i debiti, garanzie, utili, poteri amministrativi, allegati e adempimenti successivi.
Prima dell’utilizzo devono essere eliminati gli articoli alternativi non pertinenti e devono essere completati dati della società, partecipazioni precedenti e successive, condizioni economiche e modifiche dei patti. La forma definitiva e l’idoneità al deposito devono essere verificate con il notaio o il professionista incaricato.
Domande frequenti sulla cessione di quota di società semplice
La quota di una società semplice può essere ceduta liberamente?
Di regola il trasferimento richiede il consenso di tutti i soci, perché modifica il contratto sociale. I patti possono però prevedere libera trasferibilità, una maggioranza diversa, prelazione o gradimento. Prima di firmare occorre quindi consultare il testo vigente e verificare che siano state rispettate tutte le procedure previste.
È sempre necessario un atto notarile?
La validità civilistica e l’idoneità dell’atto alla pubblicità devono essere valutate separatamente. Una scrittura privata può documentare l’accordo, ma può non essere sufficiente per aggiornare il Registro delle imprese. La forma dipende dai patti, dalle modifiche effettuate e dagli adempimenti richiesti. Per la sottoscrizione definitiva è quindi opportuno verificare il testo con un notaio.
Il nuovo socio risponde dei vecchi debiti?
Sì, come regola generale chi entra in una società già costituita risponde anche delle obbligazioni sociali anteriori al proprio ingresso. Una clausola con cui il cedente promette di sostenere tali passività regola i rapporti interni, ma non elimina automaticamente i diritti dei creditori. Per questo il cessionario deve esaminare attentamente situazione patrimoniale e debiti.
Il socio uscente viene liberato dai debiti della società?
Non per il solo fatto della cessione. Il cedente resta responsabile per le obbligazioni sorte fino alla data in cui cessa la sua partecipazione. Per le garanzie personali, come fideiussioni o ipoteche, serve inoltre il consenso del creditore alla liberazione o alla sostituzione del garante.
Come si calcola il valore della quota?
Il prezzo viene concordato tra le parti considerando patrimonio, debiti, valore corrente dei beni, crediti, passività potenziali e limiti contenuti nei patti sociali. Non coincide necessariamente con il conferimento iniziale. Una perizia non è sempre obbligatoria, ma può essere utile quando la società possiede immobili, partecipazioni o altri beni di valore rilevante.