In questa pagina è disponibile un modello di contratto di cessione di know how in formato Doc, modificabile con Word o con programmi compatibili. Il fac simile è destinato a imprese e professionisti che intendono trasferire in modo definitivo un know-how precisamente identificato.
Il contratto può essere visualizzato prima del download e contiene i campi per descrivere il know-how, stabilire la data del trasferimento, il prezzo, le modalità di consegna, gli obblighi di riservatezza e gli eventuali diritti esclusi. Dopo il download trovi indicazioni pratiche per distinguere la cessione dalla licenza, predisporre gli allegati e verificare i limiti legati a segreti commerciali, diritti di terzi e dati personali.
A cosa serve il contratto di cessione di know how
Il contratto di cessione di know how serve a trasferire in via definitiva un insieme individuato di conoscenze e informazioni utilizzabili nell’attività economica. Possono rientrare nell’operazione procedure produttive, formule, parametri, metodi, disegni, istruzioni operative, specifiche, manuali, esperienze tecniche e informazioni commerciali, purché il contenuto ceduto sia identificabile e il cedente abbia il potere di trasferirlo.
La cessione deve essere distinta dalla licenza di know-how. Con la licenza il titolare conserva il know-how e concede a un’altra parte un diritto di utilizzo entro limiti di durata, territorio, settore o esclusiva; nella cessione, invece, l’obiettivo è trasferire stabilmente il know-how e disciplinare ciò che il cedente può ancora conservare o utilizzare dopo il trasferimento.
Questo fac simile è adatto quando l’operazione riguarda principalmente conoscenze non registrate. Se il pacchetto comprende anche brevetti, marchi, software, codice sorgente, banche dati o altri diritti autonomi, occorre verificare separatamente quali diritti sono compresi e quali formalità richiedono.
Fac simile contratto di cessione di know how
Il modello seguente deve essere completato con i dati reali delle parti e con una descrizione puntuale del know-how. Le alternative indicate nel testo devono essere risolte mantenendo soltanto quella coerente con l’accordo effettivamente raggiunto.
CONTRATTO DI CESSIONE DI KNOW-HOW
Tra
[DENOMINAZIONE CEDENTE], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], in persona di [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], PEC [PEC], di seguito “Cedente”;
e
[DENOMINAZIONE CESSIONARIO], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], in persona di [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], PEC [PEC], di seguito “Cessionario”.
Cedente e Cessionario sono di seguito congiuntamente indicati come le “Parti”.
PREMESSE
Il Cedente ha sviluppato e/o legittimamente acquisito e controlla un insieme identificato di conoscenze, informazioni, esperienze tecnico-industriali e/o commerciali relative a [SETTORE/PROCESSO/PRODOTTO/SERVIZIO].
Le informazioni oggetto della cessione sono descritte e delimitate nell’Allegato A e comprendono esclusivamente i materiali e le conoscenze ivi indicati.
Il Cessionario intende acquisire in via definitiva il Know-How per [FINALITÀ], alle condizioni del presente contratto.
Le Parti intendono preservare il carattere riservato delle informazioni che possiedono i requisiti di tutela previsti dalla normativa applicabile sui segreti commerciali.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.
ART. 1 – DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEL KNOW-HOW
Per “Know-How” si intende esclusivamente l’insieme di informazioni, procedure, specifiche, formule, metodi, parametri, disegni, manuali, dati tecnici o commerciali, istruzioni operative e altre conoscenze descritte nell’Allegato A.
L’Allegato A deve consentire di individuare il contenuto trasferito senza formule generiche. Ove opportuno, le Parti possono utilizzare documenti riservati separati, inventari, versioni, impronte digitali dei file, repertori o verbali di consegna per rendere identificabile il materiale senza divulgarlo nel corpo del contratto.
Sono esclusi dalla cessione i brevetti, marchi, disegni e modelli, software, banche dati, opere protette dal diritto d’autore e altri diritti di terzi o del Cedente, salvo espressa inclusione nell’Allegato B con indicazione del relativo titolo e dei diritti trasferiti o concessi.
ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELLA CESSIONE
Il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta, in via definitiva, il Know-How identificato nell’Allegato A e, nei limiti consentiti dalla natura delle informazioni e dai diritti di cui il Cedente dispone, le facoltà di utilizzazione e sfruttamento economico connesse al Know-How stesso.
A decorrere dalla Data di Efficacia, il Cessionario è legittimato a utilizzare, organizzare, adattare e integrare il Know-How nella propria attività e a consentirne l’accesso a dipendenti, collaboratori, consulenti e aventi causa nei limiti necessari, purché soggetti a obblighi di riservatezza adeguati.
La cessione non attribuisce al Cessionario un diritto di brevetto né garantisce che terzi non possano pervenire autonomamente a conoscenze identiche o equivalenti con mezzi leciti. Il presente contratto disciplina i rapporti tra le Parti e il trasferimento delle informazioni nella disponibilità del Cedente.
ART. 3 – DATA DI EFFICACIA E CONSEGNA
La cessione produce effetti a partire da [DATA DI EFFICACIA]. Se le Parti intendono subordinare l’efficacia al pagamento integrale del prezzo, devono mantenere esclusivamente la seguente alternativa: “La cessione produce effetti alla data di integrale pagamento del corrispettivo di cui all’Art. 7”.
Entro [TERMINE] dalla Data di Efficacia, il Cedente consegna al Cessionario i materiali elencati nell’Allegato A mediante [MODALITÀ DI CONSEGNA SICURA]. La consegna è documentata da un verbale sottoscritto dalle Parti, con elenco dei file, documenti, supporti, credenziali e ulteriori elementi trasferiti.
Le eventuali sessioni di spiegazione, affiancamento o trasferimento di conoscenze tacite sono descritte nell’Allegato C, con durata, persone coinvolte e condizioni economiche, se previste.
ART. 4 – OBBLIGHI DEL CEDENTE DOPO LA CESSIONE
Dalla Data di Efficacia il Cedente si astiene dall’utilizzare, divulgare, concedere in licenza o trasferire a terzi il Know-How ceduto, salvo quanto espressamente riservato nell’Allegato B.
Restano utilizzabili dal Cedente le conoscenze generali, le capacità professionali e l’esperienza non identificabili con il Know-How ceduto, nonché le informazioni già pubbliche o successivamente divenute pubbliche senza violazione del presente contratto.
Il presente articolo non costituisce un generale patto di non concorrenza. Il Cedente può continuare a operare nel proprio settore purché non utilizzi o divulghi il Know-How ceduto in violazione degli obblighi assunti.
ART. 5 – RISERVATEZZA E MISURE DI PROTEZIONE
Le Parti si impegnano a mantenere riservati il contenuto del Know-How e le ulteriori informazioni confidenziali conosciute durante negoziazione, consegna e assistenza, salvo quanto necessario per l’esecuzione del contratto o richiesto dalla legge o da un’autorità competente.
Il Cessionario adotta misure organizzative e tecniche ragionevoli per conservare il carattere segreto del Know-How, tra cui limitazione degli accessi secondo necessità, obblighi di riservatezza per il personale autorizzato, protezione dei supporti e tracciabilità delle copie quando proporzionata al rischio.
Il Cedente mantiene gli stessi obblighi sulle copie o conoscenze del Know-How che, per ragioni tecniche, non possano essere materialmente eliminate dalla propria organizzazione. Su richiesta del Cessionario, il Cedente restituisce o elimina i supporti e le copie non necessarie, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione.
Gli obblighi riferiti a informazioni qualificabili come segreti commerciali permangono finché tali informazioni conservano il carattere di segretezza, salvo che la perdita della segretezza derivi da violazione imputabile alla Parte obbligata.
ART. 6 – DICHIARAZIONI DEL CEDENTE E DIRITTI DI TERZI
Il Cedente dichiara di avere il legittimo controllo del Know-How e il potere di trasferirlo nei limiti indicati nel contratto.
Il Cedente indica nell’Allegato B ogni licenza, vincolo, precedente concessione, obbligo verso dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori o terzi che possa limitare il trasferimento o l’uso del Know-How.
Salvo diversa garanzia espressa, il Cedente non garantisce la brevettabilità del Know-How, il conseguimento di specifici risultati economici o tecnici, né l’assenza di conoscenze simili sviluppate indipendentemente da terzi.
Se una pretesa di terzi riguarda la legittimità del trasferimento o l’uso di materiali inclusi nel Know-How, la Parte che ne riceve notizia informa tempestivamente l’altra e le Parti cooperano per accertarne natura e conseguenze, restando ferme le responsabilità previste dalla legge e dalle specifiche dichiarazioni rese nel contratto.
ART. 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
A fronte della cessione, il Cessionario corrisponde al Cedente il prezzo complessivo di euro [IMPORTO], oltre IVA se dovuta.
Il pagamento avviene secondo il seguente piano: [ACCONTO/SCADENZE/SALDO]. Ogni pagamento è effettuato con modalità tracciabile indicata dalle Parti nella documentazione amministrativa o nella fattura.
Le imposte, gli oneri e gli eventuali adempimenti fiscali relativi al contratto sono assolti secondo la normativa applicabile e la posizione delle Parti. La presente clausola non determina in via generale l’obbligo o l’esenzione dalla registrazione fiscale dell’atto.
ART. 8 – ASSISTENZA TECNICA FACOLTATIVA
Le Parti devono mantenere una sola delle seguenti opzioni.
Opzione A: nessuna attività di assistenza tecnica è compresa nel prezzo di cessione. Eventuali servizi successivi saranno oggetto di separato accordo scritto.
Opzione B: il Cedente fornisce l’assistenza descritta nell’Allegato C per [PERIODO/ORE/GIORNI], compresa nel prezzo oppure al corrispettivo aggiuntivo di euro [IMPORTO].
L’assistenza non modifica la natura definitiva della cessione e non attribuisce al Cedente diritti di riutilizzo del Know-How trasferito oltre quanto strettamente necessario per eseguire l’attività concordata.
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE E DIRITTI INCORPORATI NEI MATERIALI
Il Cessionario può riprodurre e modificare la documentazione tecnica consegnata nella misura necessaria per utilizzare il Know-How. Qualora documenti, software, fotografie, disegni o altri materiali siano protetti da autonomi diritti di proprietà intellettuale, l’Allegato B deve specificare i diritti trasferiti o concessi e le eventuali limitazioni.
Componenti e materiali di terzi non sono trasferiti oltre i diritti che il Cedente è legittimato a concedere. Il Cedente consegna al Cessionario l’elenco delle condizioni di licenza o dei vincoli applicabili ai componenti di terzi inclusi nella documentazione.
ART. 10 – SVILUPPI E CONOSCENZE SUCCESSIVE
Il Know-How sviluppato autonomamente dal Cessionario dopo la Data di Efficacia appartiene al Cessionario, salvo diverso accordo scritto. Il Cedente non acquisisce automaticamente diritti su miglioramenti, adattamenti o sviluppi realizzati dal Cessionario.
Eventuali attività congiunte di ricerca, sviluppo o miglioramento successive alla cessione richiedono un accordo che stabilisca titolarità, accesso, riservatezza e sfruttamento dei nuovi risultati.
ART. 11 – DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SOGGETTE A LIMITI DI TRASFERIMENTO
Il Know-How non comprende dati personali, informazioni di terzi o documenti soggetti a vincoli legali o contrattuali di trasferimento, salvo che tali elementi siano espressamente identificati e il loro trasferimento sia effettuato su una base giuridica e con modalità compatibili con la normativa applicabile.
Se il contenuto include banche dati di clienti, dipendenti, contatti o altre informazioni personali, le Parti verificano separatamente i ruoli privacy, le informative, le basi giuridiche e gli eventuali obblighi contrattuali connessi al trattamento.
ART. 12 – INADEMPIMENTO E RIMEDI
In caso di violazione degli obblighi di pagamento, consegna, non uso o riservatezza, la Parte non inadempiente può esercitare i rimedi previsti dalla legge e dal contratto, inclusa la richiesta di cessazione dell’uso o della divulgazione illecita e il risarcimento del danno ove ne ricorrano i presupposti.
Il presente modello non inserisce automaticamente penali, limitazioni generali di responsabilità o clausole risolutive. Se le Parti desiderano prevederle, devono individuare con precisione gli inadempimenti rilevanti, gli importi e i limiti applicabili.
ART. 13 – LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa a interpretazione, validità, esecuzione o effetti della cessione è competente il Foro di [FORO], se la clausola è valida nel rapporto concreto e fatti salvi i fori inderogabili eventualmente applicabili.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
Il contratto e i suoi allegati rappresentano l’accordo delle Parti sulla cessione del Know-How. Ogni modifica deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
L’eventuale invalidità di una clausola non determina automaticamente l’invalidità dell’intero contratto, salvo che la disposizione colpita sia essenziale secondo la legge e la volontà delle Parti.
Le comunicazioni relative all’esecuzione del contratto sono inviate ai recapiti indicati in epigrafe o a quelli successivamente comunicati per iscritto.
Luogo [LUOGO], data [DATA]
Il Cedente
[FIRMA]
Il Cessionario
[FIRMA]
APPROVAZIONE SPECIFICA, SE NECESSARIA
Se il contratto è predisposto unilateralmente come modulo o condizioni generali, indicare qui soltanto le clausole che richiedono specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: [NUMERI E TITOLI DELLE CLAUSOLE].
Il Cessionario dichiara di approvare specificamente le clausole sopra indicate.
Firma del Cessionario: [FIRMA]
ALLEGATO A – IDENTIFICAZIONE DEL KNOW-HOW E VERBALE DI CONSEGNA
Denominazione interna del Know-How: [DENOMINAZIONE]
Settore, processo o prodotto: [DESCRIZIONE]
Finalità del trasferimento: [FINALITÀ]
Documenti tecnici: [ELENCO, VERSIONE, DATA]
Procedure e istruzioni operative: [ELENCO]
Formule, parametri o configurazioni: [ELENCO O RIFERIMENTO RISERVATO]
Dati commerciali o organizzativi: [ELENCO O RIFERIMENTO RISERVATO]
File elettronici: [NOME FILE/VERSIONE/HASH O IDENTIFICATIVO]
Supporti fisici consegnati: [ELENCO]
Credenziali o accessi trasferiti: [ELENCO/MODALITÀ SICURA]
Conoscenze trasmesse oralmente: [SESSIONI/PERSONE/DATE]
Elementi esclusi dalla cessione: [ELENCO]
Diritti di terzi o vincoli esistenti: [ELENCO]
Misure di segretezza adottate prima della cessione: [DESCRIZIONE]
Verbale di consegna
Data e ora: [DATA E ORA]
Modalità di consegna: [MODALITÀ]
Materiali effettivamente consegnati: [ELENCO]
Anomalie o elementi mancanti: [DESCRIZIONE]
Data prevista per eventuali integrazioni: [DATA]
Firma del Cedente: [FIRMA]
Firma del Cessionario: [FIRMA]
ALLEGATO B – DIRITTI ESCLUSI, VINCOLI E LICENZE
Brevetti o domande di brevetto collegati ma non compresi: [ELENCO]
Marchi, design o altri titoli non compresi: [ELENCO]
Software, opere o documentazione soggetti a diritti autonomi: [ELENCO]
Componenti o informazioni di terzi e relativi vincoli: [ELENCO]
Eventuali diritti che il Cedente si riserva espressamente: [ELENCO]
Precedenti licenze o obblighi contrattuali rilevanti: [ELENCO]
ALLEGATO C – ASSISTENZA TECNICA, SE PREVISTA
Attività comprese: [DESCRIZIONE]
Personale coinvolto: [NOMINATIVI/QUALIFICHE]
Durata o monte ore: [DURATA]
Sede o modalità di erogazione: [LUOGO/DA REMOTO]
Corrispettivo aggiuntivo, se previsto: [IMPORTO]
Documentazione finale da consegnare: [ELENCO]
Scarica il modello Word del contratto di cessione di know how
Il file disponibile contiene il fac simile in formato Doc e può essere modificato con Word o con software compatibili. Prima della firma devono essere completati i dati delle parti, l’Allegato A con l’identificazione del know-how, la data di efficacia, il prezzo, il piano di pagamento, i diritti esclusi e le eventuali attività di assistenza tecnica.
Il file è una base contrattuale e non sostituisce le formalità richieste per eventuali brevetti, marchi, software o altri diritti inclusi nell’operazione. Anche gli aspetti fiscali e l’eventuale registrazione dell’atto devono essere verificati in base alla struttura concreta dell’accordo.
Come descrivere il know-how da cedere
La clausola più delicata è quella che identifica ciò che viene trasferito. Scrivere soltanto “conoscenze tecniche dell’azienda” o “metodo produttivo” rende incerto l’oggetto dell’accordo e complica sia la consegna sia la prova di eventuali violazioni. È preferibile predisporre un allegato riservato con un inventario delle procedure, dei file, delle versioni, dei parametri, dei manuali e delle conoscenze trasmesse oralmente.
Il know-how può comprendere informazioni tecniche e commerciali, ma non tutto ciò che un’impresa conosce è automaticamente protetto come segreto commerciale. Gli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale tutelano le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quando sono segrete, hanno valore economico proprio perché segrete e sono sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali.
Per questo il contratto dovrebbe permettere di ricostruire non soltanto il contenuto del know-how, ma anche le misure con cui è stato protetto prima della cessione. Accessi limitati, accordi di riservatezza, archivi protetti, classificazione dei documenti e controllo delle copie sono esempi di misure operative, non formule obbligatorie uguali per ogni impresa.
Differenza tra cessione e licenza di know-how
La distinzione incide direttamente sulle clausole da utilizzare. Se il titolare vuole continuare a sfruttare il know-how e consentirne l’uso a un’altra impresa per un periodo, un territorio o un determinato prodotto, la struttura corretta è normalmente quella di una licenza. In quel caso hanno senso durata, esclusiva, territorio e sublicenza.
Una cessione, invece, è costruita come trasferimento definitivo. Per questo il fac simile non prevede un rinnovo annuale e stabilisce che il cedente, dopo la data di efficacia, non utilizzi o trasferisca nuovamente il know-how ceduto, salvo i diritti espressamente riservati. Le capacità professionali generali e l’esperienza personale che non coincidono con le informazioni cedute restano invece utilizzabili.
La tutela del segreto commerciale non crea un monopolio identico a quello brevettuale. La Direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali e la disciplina italiana proteggono contro acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti, ma tengono conto anche delle conoscenze conseguite legittimamente e in modo indipendente. Una clausola che prometta al cessionario l’assoluta unicità futura della conoscenza sarebbe quindi eccessiva.
Consegna del know-how e verbale
Se il know-how è contenuto in file, manuali, formule, disegni, repository, supporti fisici o credenziali, il contratto deve indicare come e quando vengono consegnati. Il verbale allegato serve a documentare ciò che il cessionario ha effettivamente ricevuto e a registrare eventuali elementi mancanti.
Una parte del know-how può essere tacita, cioè incorporata nell’esperienza delle persone e difficile da trasmettere soltanto con documenti. In questi casi è utile prevedere sessioni di affiancamento, formazione tecnica o dimostrazione pratica, indicando durata, personale coinvolto e compenso. L’assistenza successiva non deve però trasformare involontariamente la cessione in una licenza temporanea.
Come mantenere la segretezza dopo la cessione
La cessione non elimina l’esigenza di riservatezza. Il cessionario che vuole continuare a beneficiare della tutela dei segreti commerciali deve gestire le informazioni con misure coerenti con il rischio e con l’organizzazione aziendale. Nel fac simile l’obbligo di protezione delle informazioni qualificabili come segreti commerciali resta collegato al periodo in cui esse conservano effettivamente il carattere segreto, senza inventare un termine legale fisso di tre, cinque o dieci anni.
Anche il cedente può conservare inevitabilmente conoscenze nella memoria del personale o copie che non possono essere eliminate immediatamente per ragioni tecniche o legali. Il contratto disciplina quindi il non uso e la non divulgazione, oltre alla restituzione o cancellazione dei supporti non più necessari. Se la condivisione di informazioni avviene già durante le trattative, prima di decidere se procedere alla cessione, può essere utile un separato accordo di segretezza.
Diritti di terzi, software e altri beni da tenere separati
Know-how sviluppato con partner, ricevuto da clienti, utilizzato in base a licenza o creato da consulenti può essere soggetto a limiti contrattuali che impediscono una cessione libera. L’Allegato B serve proprio a dichiarare questi vincoli e a evitare che il cessionario presuma di ricevere diritti più ampi di quelli realmente disponibili.
Lo stesso controllo serve quando la documentazione incorpora software, fotografie, disegni o altri materiali protetti da diritti autonomi. La consegna di un manuale o di un file non comporta automaticamente il trasferimento di ogni diritto di proprietà intellettuale sul relativo contenuto. Se l’operazione comprende il trasferimento di software può essere utile confrontare il contratto di cessione del codice sorgente; se comprende un segno registrato, occorre invece disciplinare separatamente la cessione del marchio.
Particolare cautela richiedono gli elenchi di clienti, contatti, dipendenti e altre informazioni personali. La qualificazione di un insieme di dati come know-how non rende automaticamente lecito trasferire dati personali: occorre verificare separatamente base giuridica, informative, ruoli privacy e gli eventuali vincoli contrattuali verso gli interessati o verso terzi.
Prezzo, efficacia della cessione e assistenza
Il corrispettivo può essere pagato in unica soluzione o in più scadenze. Il punto da definire con maggiore precisione è la data in cui la cessione produce effetti, soprattutto se il trasferimento dei materiali avviene prima del saldo. Nel modello è prevista un’alternativa che consente di collegare l’efficacia al pagamento integrale, ma questa opzione deve essere mantenuta solo se corrisponde all’accordo delle parti.
Se il cedente deve formare il personale del cessionario, trasferire competenze tacite o assistere nell’avvio del processo, conviene indicare queste attività in un allegato separato. Devono essere specificati il numero di giornate o ore, le persone coinvolte, la modalità di erogazione e l’eventuale prezzo aggiuntivo. In questo modo il prezzo della cessione resta distinguibile dal compenso per servizi successivi.
Errori da evitare nel contratto di cessione di know how
- chiamare l’accordo “cessione” ma usare clausole tipiche di una licenza, come durata, rinnovo, territorio e sublicenza;
- descrivere il know-how con formule generiche che non consentono di capire cosa è stato realmente trasferito;
- omettere i materiali, i diritti di terzi, le precedenti licenze o gli elementi espressamente esclusi;
- non stabilire da quale data il cedente deve cessare l’uso e la divulgazione delle informazioni cedute;
- limitare la riservatezza a un periodo arbitrario senza verificare se le informazioni restano segrete più a lungo;
- confondere la cessione del know-how con la cessione automatica di brevetti, marchi, software o diritti d’autore incorporati nei documenti;
- includere banche dati personali senza una verifica autonoma della disciplina privacy applicabile.
Domande frequenti sul contratto di cessione di know how
Il contratto di cessione di know how deve essere registrato?
Il know-how tutelato come segreto commerciale non è un titolo che nasce da una registrazione presso l’UIBM. La registrazione fiscale del contratto è una questione diversa e può dipendere dalla forma dell’atto, dal contenuto dell’operazione e dal trattamento fiscale applicabile alle parti. Il solo fac simile non consente quindi di stabilire in astratto se e con quali modalità il contratto debba essere registrato.
Serve il notaio o una firma autenticata?
Per la sola cessione di know-how non è prevista in via generale una forma notarile costitutiva. La forma scritta è però particolarmente utile per provare oggetto, prezzo, data del trasferimento e obblighi di riservatezza. Se l’operazione comprende anche diritti registrati, cessioni aziendali o altri atti soggetti a formalità specifiche, occorre verificare separatamente la forma richiesta.
Il cedente può continuare a usare il know-how dopo la cessione?
Dipende dall’accordo. In un modello impostato come cessione definitiva, il cedente cessa di utilizzare e divulgare il know-how trasferito, salvo i diritti espressamente riservati. Se le parti vogliono invece consentire al cedente di continuare a sfruttare stabilmente le stesse informazioni, occorre descrivere con precisione tale riserva e valutare se l’operazione assomigli più a una licenza che a una vera cessione.
Quanto dura l’obbligo di riservatezza?
Non esiste un unico termine standard valido per ogni know-how. La protezione come segreto commerciale dipende dal permanere dei requisiti di segretezza, valore economico e misure ragionevoli di protezione. Il modello collega quindi la riservatezza sul know-how tutelabile al periodo in cui l’informazione resta segreta, mentre eventuali altre informazioni confidenziali possono essere disciplinate con un termine contrattuale specifico.
Il modello Word può essere modificato?
Sì. Il file Doc è modificabile e deve essere adattato eliminando le clausole non pertinenti e compilando gli allegati. Per operazioni di valore elevato, trasferimenti internazionali, know-how collegato a brevetti o software, precedenti licenze, vincoli con dipendenti o consulenti e pacchetti che includono dati personali, è opportuno far verificare il testo prima della firma.