In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di affitto albergo in formato Doc, modificabile con Word o con programmi compatibili. Il modello è destinato principalmente al caso in cui il titolare conceda temporaneamente a un altro soggetto la gestione di un’azienda alberghiera organizzata, comprendente beni, attrezzature, rapporti e altri elementi necessari all’esercizio dell’attività.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati delle parti, la descrizione dell’azienda, l’inventario, il canone, la durata e le condizioni della gestione. Dopo il download sono indicate le verifiche da effettuare su personale, prenotazioni, contratti in corso, titoli amministrativi, forma dell’atto e riconsegna dell’azienda.
Quando utilizzare il contratto di affitto albergo
Il modello è appropriato quando l’operazione riguarda un’azienda alberghiera, cioè un complesso organizzato per l’esercizio dell’attività ricettiva. Possono farne parte, a seconda del caso, l’immobile o il diritto di utilizzarlo, arredi, camere attrezzate, impianti, attrezzature, insegna, sistemi di prenotazione, contratti, avviamento e altri beni destinati unitariamente alla gestione dell’albergo.
In questo caso è più preciso parlare di affitto di azienda alberghiera e utilizzare le qualifiche di concedente e affittuario. L’affittuario assume temporaneamente la gestione dell’azienda senza acquistarne la proprietà e deve esercitarla nel rispetto della destinazione dell’azienda e degli obblighi applicabili all’affitto d’azienda.
Se invece viene concesso soltanto un immobile, anche arredato, senza il trasferimento di un’organizzazione aziendale autonoma, il rapporto può essere una locazione alberghiera. La distinzione è sostanziale: per le locazioni di immobili destinati ad attività alberghiera la legge n. 392/1978 prevede, tra l’altro, una disciplina specifica della durata, mentre l’affitto d’azienda segue le norme del codice civile sull’azienda.
Fac simile contratto di affitto di azienda alberghiera
Il seguente modello presuppone l’affitto di un’azienda alberghiera organizzata e deve essere adattato alla composizione effettiva dell’azienda, alla disponibilità dei locali, ai rapporti di lavoro, alle prenotazioni e ai titoli necessari per l’esercizio dell’attività.
CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA
Tra
[DENOMINAZIONE O NOME E COGNOME DEL CONCEDENTE], con sede/residenza in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], eventualmente iscritta al Registro delle imprese di [REGISTRO IMPRESE], REA [NUMERO REA], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [CARICA], di seguito denominato “Concedente”,
e
[DENOMINAZIONE O NOME E COGNOME DELL’AFFITTUARIO], con sede/residenza in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], eventualmente iscritta al Registro delle imprese di [REGISTRO IMPRESE], REA [NUMERO REA], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [CARICA], di seguito denominato “Affittuario”.
PREMESSO CHE
il Concedente è titolare dell’azienda alberghiera esercitata con la denominazione o insegna [DENOMINAZIONE O INSEGNA], presso [INDIRIZZO DELLA STRUTTURA];
l’azienda comprende il complesso organizzato di beni e rapporti descritto nel presente contratto e nei relativi allegati;
[MANTENERE UNA SOLA OPZIONE: i locali nei quali viene esercitata l’azienda sono di proprietà del Concedente / i locali sono utilizzati dal Concedente in forza del seguente titolo: DESCRIZIONE DEL TITOLO E DEI RELATIVI ESTREMI];
le parti intendono concedere in affitto l’azienda alberghiera alle condizioni di seguito indicate.
Articolo 1 – Oggetto dell’affitto
Il Concedente concede in affitto all’Affittuario, che accetta, l’azienda alberghiera denominata [DENOMINAZIONE], esercitata presso [INDIRIZZO], con gli elementi indicati nell’inventario allegato.
Sono compresi nell’affitto, se indicati negli allegati: arredi e dotazioni delle camere e degli spazi comuni; impianti e attrezzature; macchinari; biancheria e dotazioni; attrezzature per cucina, bar, ristorante, lavanderia e servizi accessori; insegna e altri segni distintivi utilizzabili; sistemi informatici e gestionali nei limiti delle relative licenze; contratti trasferibili; prenotazioni e rapporti specificamente individuati; ogni altro elemento descritto nell’inventario.
Sono esclusi dall’affitto: [BENI, RAPPORTI, MARCHI, CREDITI, DISPONIBILITÀ O ALTRI ELEMENTI ESCLUSI].
Articolo 2 – Inventario e consegna
L’azienda sarà consegnata all’Affittuario in data [DATA]. Al momento della consegna le parti redigeranno un verbale nel quale saranno indicati lo stato dei locali, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature, le quantità delle scorte, le chiavi e gli eventuali dispositivi di accesso consegnati, nonché le anomalie già presenti.
L’inventario iniziale, sottoscritto dalle parti, costituisce allegato al presente contratto.
Articolo 3 – Durata
L’affitto ha durata dal [DATA INIZIO] al [DATA FINE].
[MANTENERE SOLO SE CONCORDATO: Alla scadenza il contratto si rinnoverà per [PERIODO] salvo disdetta comunicata almeno [TERMINE] prima mediante [MODALITÀ DI COMUNICAZIONE].]
[MANTENERE SOLO SE CONCORDATO: Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente nei seguenti casi e con il seguente preavviso: CONDIZIONI E TERMINE.]
Articolo 4 – Canone
[MANTENERE LA FORMULA EFFETTIVAMENTE CONCORDATA]
Canone fisso: il canone è stabilito in euro [IMPORTO] per [MESE/ANNO], da corrispondere entro il [GIORNO] mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
OPPURE
Canone variabile: il canone è pari al [PERCENTUALE] per cento di [DEFINIZIONE PRECISA DELLA BASE DI CALCOLO], con rendicontazione [PERIODICITÀ] e pagamento entro [TERMINE].
OPPURE
Canone misto: l’Affittuario corrisponderà una quota fissa di euro [IMPORTO] oltre a una quota pari al [PERCENTUALE] per cento di [BASE DI CALCOLO].
Le eventuali modalità di aggiornamento del canone sono le seguenti: [CRITERIO EVENTUALMENTE CONCORDATO].
Articolo 5 – Gestione dell’azienda
L’Affittuario si impegna a gestire l’azienda alberghiera secondo la sua destinazione, mantenendo l’efficienza dell’organizzazione, degli impianti e delle dotazioni comprese nell’affitto.
L’Affittuario organizza la gestione sotto la propria responsabilità imprenditoriale e osserva le disposizioni applicabili all’attività esercitata, nonché le prescrizioni derivanti dai titoli amministrativi, dalle autorizzazioni e dalla classificazione della struttura effettivamente applicabili.
Articolo 6 – Titoli amministrativi e avvio della gestione
Le parti cooperano per gli adempimenti necessari al subingresso o all’avvio della gestione da parte dell’Affittuario secondo la normativa regionale e locale applicabile e le procedure del SUAP competente.
L’Affittuario inizierà l’attività soltanto quando ricorrano i presupposti amministrativi necessari per l’esercizio.
Le parti stabiliscono che gli effetti del contratto rispetto all’avvio operativo saranno coordinati con [DESCRIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI O EVENTUALE CONDIZIONE CONCORDATA].
Articolo 7 – Personale
I rapporti di lavoro relativi all’azienda interessati dal trasferimento sono individuati nell’allegato [NUMERO O LETTERA]. Le parti adempiranno agli obblighi previsti dalla disciplina sul trasferimento d’azienda e forniranno reciprocamente le informazioni necessarie relative ai rapporti di lavoro.
Le pattuizioni interne tra Concedente e Affittuario relative a costi, debiti o responsabilità non pregiudicano i diritti riconosciuti ai lavoratori dalla legge.
Articolo 8 – Contratti, prenotazioni e somme già incassate
I contratti relativi all’esercizio dell’azienda sono elencati nell’allegato [NUMERO O LETTERA], con indicazione di quelli che le parti considerano compresi nell’operazione e delle eventuali formalità o consensi da verificare.
Le prenotazioni già confermate con soggiorno successivo alla data di consegna sono riportate nell’allegato [NUMERO O LETTERA]. Per ciascuna prenotazione saranno indicati gli eventuali acconti, caparre, pagamenti anticipati, voucher, commissioni e obblighi ancora da eseguire.
Le parti regolano tali importi e obblighi nel seguente modo: [CRITERIO DI RIPARTIZIONE E CONGUAGLIO].
Articolo 9 – Scorte e beni di consumo
Le scorte di alimenti, bevande, prodotti di cortesia, materiali di pulizia e altri beni di consumo presenti alla data di consegna saranno rilevate mediante inventario.
[MANTENERE LA SOLUZIONE CONCORDATA: le scorte sono comprese nel canone / le scorte sono cedute separatamente al prezzo risultante dall’inventario / le scorte restano escluse dall’affitto secondo quanto specificato nell’allegato].
Articolo 10 – Manutenzioni e riparazioni
L’Affittuario provvede agli interventi connessi alla normale gestione e all’uso dell’azienda secondo la ripartizione concordata nel presente contratto e negli allegati.
Sono a carico del Concedente i seguenti interventi: [DESCRIZIONE].
Sono a carico dell’Affittuario i seguenti interventi: [DESCRIZIONE].
In caso di intervento urgente necessario a evitare danni a persone, beni o attività, l’Affittuario informerà tempestivamente il Concedente secondo le modalità indicate nel presente contratto.
Articolo 11 – Modifiche, impianti e migliorie
L’Affittuario non potrà eseguire modifiche strutturali o interventi che alterino in modo sostanziale i beni compresi nell’azienda senza il preventivo consenso scritto del Concedente, salvo gli interventi urgenti consentiti dalla legge.
Per le migliorie e le nuove installazioni autorizzate le parti stabiliscono quanto segue: [DISCIPLINA DI COSTI, RIMOZIONE, ACQUISIZIONE O EVENTUALE INDENNIZZO].
Articolo 12 – Assicurazioni
L’Affittuario manterrà o stipulerà, quando richiesto dalla legge o dal presente contratto, le seguenti coperture assicurative: [TIPOLOGIE DI POLIZZA, MASSIMALI ED EVENTUALI BENEFICIARI].
Le polizze già esistenti comprese nell’operazione o da sostituire sono indicate nell’allegato [NUMERO O LETTERA].
Articolo 13 – Rendicontazione e controlli
[MANTENERE SE IL CANONE O ALTRI OBBLIGHI DIPENDONO DAI RISULTATI DELLA GESTIONE: L’Affittuario trasmetterà al Concedente con periodicità [PERIODICITÀ] i dati necessari a verificare la base di calcolo del canone variabile, secondo i criteri indicati nell’articolo 4.]
Il Concedente potrà verificare lo stato dei beni concessi in affitto previo ragionevole preavviso e con modalità che non interferiscano ingiustificatamente con l’attività alberghiera.
Articolo 14 – Cessione e subaffitto
[MANTENERE SOLO SE CONCORDATO: L’Affittuario non potrà cedere il presente contratto o concedere a terzi l’azienda o parte di essa senza il preventivo consenso scritto del Concedente, fatti salvi i casi e gli effetti previsti da norme inderogabili.]
Articolo 15 – Garanzia
[MANTENERE SOLO SE PREVISTA: A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Affittuario consegnerà entro [DATA] una garanzia di tipo [DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE/ALTRA GARANZIA] per l’importo di euro [IMPORTO], regolata dalle condizioni riportate nell’allegato [NUMERO O LETTERA].]
Articolo 16 – Eventuale clausola risolutiva espressa
[MANTENERE SOLO SE LE PARTI INTENDONO PREVEDERLA: Ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, le parti individuano espressamente come obblighi la cui violazione consente alla parte interessata di dichiarare di volersi avvalere della clausola risolutiva i seguenti: INDICARE IN MODO SPECIFICO GLI OBBLIGHI. La parte interessata dovrà comunicare per iscritto la volontà di avvalersi della presente clausola.]
Articolo 17 – Riconsegna dell’azienda
Alla cessazione del contratto l’Affittuario riconsegnerà l’azienda e i beni compresi nell’affitto secondo quanto previsto dal presente accordo, tenendo conto del normale deterioramento derivante dall’uso conforme.
Le parti redigeranno un verbale finale confrontando beni, attrezzature e scorte con l’inventario iniziale. Saranno inoltre riepilogati le prenotazioni future, le somme già riscosse, i contratti in corso, le chiavi, le credenziali trasferibili e gli altri elementi necessari al passaggio della gestione.
Articolo 18 – Spese, imposte e adempimenti
Le spese e gli oneri relativi alla stipula e agli adempimenti connessi al presente contratto saranno ripartiti tra le parti come segue: [RIPARTIZIONE CONCORDATA], fermo restando quanto previsto dalla legge nei rapporti con le amministrazioni competenti.
Il regime fiscale applicabile sarà determinato in base alle caratteristiche dell’operazione e dei soggetti contraenti.
Articolo 19 – Comunicazioni
Le comunicazioni previste dal contratto saranno inviate ai seguenti recapiti:
Concedente: [PEC O ALTRO RECAPITO CONCORDATO]
Affittuario: [PEC O ALTRO RECAPITO CONCORDATO]
Ciascuna parte comunicherà tempestivamente eventuali variazioni.
Articolo 20 – Allegati e modifiche
Formano parte del contratto, ove predisposti:
Allegato A – inventario dei beni, arredi, impianti e attrezzature;
Allegato B – verbale di consegna e stato dei beni;
Allegato C – elenco dei contratti interessati;
Allegato D – elenco del personale interessato dal trasferimento;
Allegato E – titoli amministrativi, classificazione e documentazione relativa alla struttura;
Allegato F – prenotazioni, acconti, voucher e pagamenti anticipati da regolare;
Allegato G – polizze assicurative e documentazione tecnica;
Allegato H – titolo relativo alla disponibilità dei locali;
Allegato [LETTERA] – [ALTRO DOCUMENTO].
Le modifiche del presente contratto dovranno risultare da accordo scritto delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Concedente
[DENOMINAZIONE O NOME E COGNOME]
[FIRMA]
L’Affittuario
[DENOMINAZIONE O NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Scarica il fac simile Word del contratto di affitto albergo
Il file disponibile contiene il modello di contratto di affitto albergo in formato Doc e può essere modificato con Word o con software compatibili. Prima dell’utilizzo devono essere personalizzati almeno l’oggetto dell’affitto, l’inventario, la durata, il canone, i rapporti trasferiti, gli eventuali dipendenti, le prenotazioni già acquisite e le modalità di riconsegna.
Il file costituisce una base di lavoro e non sostituisce la forma richiesta per il contratto definitivo né gli adempimenti presso Registro delle imprese, SUAP o altre amministrazioni eventualmente applicabili alla specifica azienda alberghiera.
Come compilare il contratto e descrivere l’azienda alberghiera
La prima verifica riguarda l’oggetto effettivo dell’operazione. Non basta scrivere che viene affittato un “albergo”: il contratto dovrebbe consentire di identificare il complesso aziendale trasferito e distinguere ciò che viene consegnato all’affittuario da ciò che rimane escluso. Per un modello generale sull’istituto è disponibile anche il fac simile di contratto di affitto d’azienda.
Un inventario dettagliato riduce le contestazioni sia alla consegna sia alla fine del rapporto. A seconda della struttura può comprendere camere e relative dotazioni, arredi delle aree comuni, cucina, ristorante, bar, lavanderia, impianti, attrezzature tecniche, biancheria, scorte, insegne e altri beni utilizzati nell’attività.
Devono inoltre essere separati i beni materiali dai rapporti giuridici. Contratti con fornitori, portali di prenotazione, software, servizi telefonici, manutenzioni, noleggi e licenze d’uso non devono essere indicati come automaticamente trasferiti senza verificare il relativo contratto e la disciplina applicabile.
Forma del contratto e deposito al Registro delle imprese
L’affitto d’azienda è soggetto alle regole degli articoli 2556 e seguenti del codice civile. Per le imprese soggette a registrazione, gli atti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata che trasferiscono il godimento dell’azienda devono essere depositati nel Registro delle imprese entro trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante, come riepilogato dalla Camera di Commercio di Torino sul trasferimento d’azienda.
Il fac simile Word consente quindi di predisporre e negoziare il contenuto dell’accordo, ma non deve indurre a considerare conclusi gli adempimenti formali con la sola firma di un documento scaricato. Anche la presenza di immobili, marchi, diritti particolari o altri beni può richiedere verifiche ulteriori sulla forma e sugli adempimenti collegati.
La durata va stabilita espressamente. Non è corretto importare automaticamente nell’affitto d’azienda le durate previste per le locazioni commerciali o alberghiere, perché si tratta di rapporti diversi. Rinnovo, disdetta e recesso devono quindi essere disciplinati in modo coerente con l’accordo raggiunto.
Come stabilire il canone di affitto dell’albergo
Il canone può essere fisso, variabile oppure composto da una parte fissa e una parte collegata ai risultati della gestione. Se si utilizza una percentuale, la semplice espressione “percentuale sugli affari” è troppo indeterminata: occorre definire la base di calcolo, la periodicità della rendicontazione e i dati che il concedente può verificare.
La clausola dovrebbe chiarire anche date di pagamento, eventuale aggiornamento e conseguenze dell’inadempimento. Una clausola risolutiva espressa non dovrebbe dichiarare genericamente essenziali tutti gli articoli del contratto: se le parti intendono utilizzare il meccanismo dell’art. 1456 c.c., è preferibile individuare gli obblighi specifici cui collegarlo.
Personale dell’albergo in caso di affitto d’azienda
Il personale non dovrebbe essere trattato come se il concedente potesse semplicemente licenziare tutti i dipendenti alla vigilia dell’affitto e lasciare all’affittuario la scelta di riassumerli. L’affitto rientra tra le operazioni che possono configurare un trasferimento d’azienda ai fini dell’art. 2112 c.c.; in tale situazione il rapporto di lavoro continua con il nuovo titolare e il trasferimento, di per sé, non costituisce motivo di licenziamento.
Il Ministero del Lavoro sulla disciplina del trasferimento d’azienda riepiloga la continuità dei rapporti e le tutele dei lavoratori. Se l’impresa occupa più di quindici dipendenti, sono inoltre previsti specifici adempimenti di informazione sindacale prima del trasferimento.
Per predisporre il contratto conviene quindi allegare un elenco del personale interessato, con i dati necessari a ricostruire i rapporti, e verificare separatamente trattamento economico, ferie, TFR, eventuali contenziosi, crediti dei lavoratori e applicazione del contratto collettivo. Le pattuizioni tra concedente e affittuario sulla ripartizione economica non possono eliminare i diritti che la legge riconosce ai dipendenti.
Come gestire prenotazioni, acconti e contratti già in corso
Un albergo può avere, alla data del passaggio, centinaia di prestazioni già promesse per date future. Per questo il contratto dovrebbe indicare come vengono gestite le prenotazioni confermate prima dell’affitto ma da eseguire durante la gestione dell’affittuario.
È utile predisporre un prospetto con data del soggiorno, importo, somme già riscosse, acconti o caparre, voucher emessi, commissioni dovute ai portali, eventuali richieste di rimborso e soggetto al quale economicamente compete ciascun importo. Una formula generica secondo cui l’affittuario “subentra in tutto” può lasciare irrisolto il problema delle somme già incassate dal precedente gestore.
Lo stesso controllo va svolto per i contratti con agenzie, tour operator, piattaforme di prenotazione, fornitori, manutentori, gestori dei software e altri partner. Il contratto di affitto può indicare l’assetto concordato tra le parti, ma occorre comunque verificare se e a quali condizioni il singolo rapporto possa proseguire con l’affittuario.
Autorizzazioni e subingresso nella gestione dell’albergo
Il contratto privato non trasferisce automaticamente tutti i titoli amministrativi necessari all’attività ricettiva. Le procedure dipendono anche dalla normativa regionale e dal Comune nel quale si trova la struttura. Prima della data prevista per l’inizio della nuova gestione occorre quindi individuare gli adempimenti richiesti dal SUAP competente.
Il portale ufficiale Impresa in un Giorno consente di individuare il SUAP e le procedure relative alle attività economiche, comprese quelle ricettive. Nel contratto è prudente coordinare la data di consegna e l’avvio operativo con il completamento delle pratiche necessarie, invece di attribuire contrattualmente all’affittuario la responsabilità di esercitare prima di averne i presupposti.
Devono essere verificati anche gli eventuali titoli relativi a somministrazione di alimenti e bevande, prevenzione incendi, insegne, occupazioni, piscine, centri benessere o altri servizi presenti nella specifica struttura. Non tutte queste attività sono necessariamente presenti in un albergo e il modello non deve trattarle come autorizzazioni universalmente richieste.
Quando serve invece un contratto di locazione alberghiera
Se l’operazione riguarda soltanto l’immobile destinato all’esercizio dell’albergo e non un’azienda organizzata, il modello di affitto d’azienda può essere inappropriato. Nelle locazioni di immobili destinati ad attività alberghiera trova applicazione la disciplina delle locazioni a uso diverso dall’abitazione e l’art. 27 della legge n. 392/1978 prevede una durata minima di nove anni per l’utilizzazione alberghiera.
La presenza di arredi non basta da sola a risolvere la qualificazione. Occorre considerare se viene trasferito un complesso già organizzato e funzionale all’esercizio dell’impresa oppure principalmente il godimento dell’immobile. Questa distinzione incide su durata, disciplina applicabile e struttura stessa del contratto.
Non va inoltre confuso l’affitto dell’azienda alberghiera con il contratto d’albergo: quest’ultimo regola il rapporto tra la struttura ricettiva e l’ospite che prenota il soggiorno, non il passaggio della gestione dell’impresa.
Riconsegna dell’albergo alla fine del contratto
La riconsegna dovrebbe essere programmata già nel contratto iniziale. Alla cessazione dell’affitto è utile confrontare l’inventario finale con quello predisposto alla consegna e registrare lo stato di arredi, attrezzature, impianti, chiavi, documentazione e altri beni aziendali.
Per un albergo bisogna inoltre gestire le prenotazioni con data successiva alla cessazione, gli acconti già riscossi, i voucher ancora utilizzabili e i contratti che devono proseguire o essere riconsegnati. Il passaggio può essere documentato con un verbale di riconsegna dell’azienda affittata separato dal contratto originario.
Errori da evitare nel contratto di affitto albergo
- utilizzare indistintamente locazione immobiliare e affitto d’azienda senza verificare quale sia l’oggetto reale dell’operazione;
- descrivere l’albergo senza allegare un inventario dei beni e delle attrezzature comprese;
- prevedere un canone percentuale senza definire la base di calcolo;
- considerare automaticamente trasferibili autorizzazioni, licenze d’uso, software e contratti con terzi;
- prevedere il licenziamento generalizzato dei dipendenti in occasione del passaggio di gestione;
- omettere la disciplina delle prenotazioni future e delle somme già incassate;
- consentire l’avvio dell’attività prima degli adempimenti amministrativi eventualmente necessari;
- attribuire qualsiasi manutenzione straordinaria al concedente senza definire meglio interventi, cause e procedure;
- riconoscere al concedente un diritto di ispezione senza preavviso e senza limiti compatibili con l’attività dell’albergo;
- prevedere che qualsiasi violazione di qualsiasi clausola comporti automaticamente la risoluzione del contratto;
- stabilire genericamente che ogni imposta e onere fiscale grava sull’affittuario senza verificare la disciplina applicabile;
- omettere un verbale di consegna e una procedura per la riconsegna finale.
Domande frequenti sul contratto di affitto albergo
Il contratto di affitto di azienda alberghiera deve essere stipulato dal notaio?
Per le imprese soggette a registrazione, l’atto destinato al deposito nel Registro delle imprese viene formalizzato in forma pubblica o per scrittura privata autenticata e il deposito è effettuato dal notaio entro trenta giorni. Il modello Word è quindi utile per definire clausole, dati e allegati, ma la semplice sottoscrizione del file non esaurisce gli adempimenti previsti per il definitivo.
Quanto deve durare l’affitto di un’azienda alberghiera?
Per l’affitto d’azienda non va applicata automaticamente la durata minima prevista per la locazione dell’immobile alberghiero. Le parti devono stabilire nel contratto durata, eventuale rinnovo, disdetta e possibili ipotesi di recesso. Se l’operazione riguarda invece soltanto l’immobile utilizzato per attività alberghiera, la legge n. 392/1978 prevede una disciplina diversa e una durata minima di nove anni.
I dipendenti dell’albergo devono essere riassunti dal nuovo gestore?
Se l’operazione integra un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro continuano con il nuovo titolare senza che il passaggio debba essere costruito come licenziamento seguito da nuova assunzione. Vanno comunque verificati il personale effettivamente interessato, i crediti maturati, il contratto collettivo applicato e gli eventuali obblighi sindacali collegati alle dimensioni dell’impresa.
Le autorizzazioni dell’albergo passano automaticamente all’affittuario?
No. Il contratto può prevedere la cooperazione tra le parti per il passaggio della gestione, ma non sostituisce le procedure amministrative previste per la struttura. Subingressi, comunicazioni e altri adempimenti dipendono dalla normativa regionale, comunale e dalle attività effettivamente esercitate. Prima dell’avvio della nuova gestione occorre verificare le procedure applicabili presso il SUAP competente.
Il modello Word può essere utilizzato se viene affittato soltanto l’immobile?
Non è la scelta corretta se l’operazione consiste esclusivamente nella concessione dell’immobile destinato ad albergo e manca il trasferimento di un’azienda organizzata. In quel caso può essere necessario un contratto di locazione alberghiera, soggetto a regole diverse. Prima di scegliere il modello conviene quindi verificare se vengono trasferiti insieme locali, attrezzature, organizzazione e altri elementi aziendali oppure soltanto gli spazi.