In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto conto vendita orologi in formato Word. Il modello è pensato per il proprietario di uno o più orologi che li affida a un negozio, boutique o altro rivenditore professionale per fare in modo che li venda in nome proprio per conto del proprietario, trattenendo la provvigione concordata.
Il fac simile può essere consultato integralmente prima del download e deve essere completato con i dati delle parti e una scheda dettagliata per ogni orologio. Particolare attenzione va dedicata a numero di serie, condizioni, componenti non originali, documenti, accessori, provenienza, prezzo minimo autorizzato, percentuale di commissione e regole applicabili in caso di reso o mancata vendita.
A cosa serve il contratto conto vendita orologi
La formula commerciale chiamata conto vendita può essere costruita con meccanismi giuridici differenti. Il modello di questa pagina utilizza lo schema della commissione alla vendita: il proprietario, denominato Mandante, affida l’orologio a un commerciante, denominato Commissionario, che conclude l’eventuale vendita con il cliente in nome proprio ma per conto del Mandante.
Questo assetto è coerente con l’art. 1731 del Codice civile, che disciplina la commissione come una particolare forma di mandato per l’acquisto o la vendita di beni. Il compenso del Commissionario può essere una percentuale sul prezzo effettivamente realizzato oppure una somma fissa concordata dalle parti.
Il modello non va confuso con il contratto estimatorio. Se il commerciante deve al proprietario un prezzo prestabilito per l’orologio e può liberarsi dall’obbligo soltanto restituendo il bene entro un termine, senza che il compenso dipenda dal prezzo incassato dal cliente finale, occorre utilizzare uno schema contrattuale diverso.
Fac simile contratto conto vendita orologi
Il modello deve essere completato con le condizioni reali dell’incarico. Le clausole indicate come facoltative e le alternative non utilizzate devono essere eliminate prima della firma.
CONTRATTO DI COMMISSIONE PER LA VENDITA DI OROLOGI – CONTO VENDITA
TRA
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE DEL MANDANTE], con residenza / sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], in persona di [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA, SE PERTINENTE], di seguito “Mandante”
E
[DENOMINAZIONE DEL COMMISSIONARIO], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE / PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese di [REGISTRO IMPRESE] al n. [NUMERO, SE PERTINENTE], in persona di [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], di seguito “Commissionario”.
Mandante e Commissionario sono di seguito congiuntamente denominati “Parti”.
PREMESSE
Il Mandante dichiara di essere proprietario degli orologi indicati nell’Allegato A oppure di avere pieno titolo per affidarli alla vendita.
Il Commissionario esercita professionalmente attività di vendita di orologi e dispone di [NEGOZIO FISICO / SITO INTERNET / MARKETPLACE / ALTRI CANALI AUTORIZZATI].
Le Parti intendono regolare un rapporto di commissione alla vendita nel quale il Commissionario vende gli orologi in nome proprio e per conto del Mandante, trattenendo la provvigione concordata.
L’Allegato A identifica ciascun orologio e gli accessori consegnati, le condizioni del bene, il prezzo minimo autorizzato, la provvigione e la documentazione disponibile.
Le premesse e gli allegati sottoscritti costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 1 – OGGETTO E NATURA DEL RAPPORTO
Il Mandante conferisce al Commissionario l’incarico di promuovere e concludere la vendita degli orologi descritti nell’Allegato A. Il Commissionario agisce in nome proprio e per conto del Mandante.
Il Mandante conserva la titolarità degli orologi fino alla vendita al cliente finale, salvo diverso effetto derivante dalla legge o da un successivo accordo scritto. Il Commissionario ne riceve la detenzione per esposizione, promozione, prova e vendita.
Il presente contratto non disciplina un rapporto estimatorio nel quale il Rivenditore deve al proprietario un prezzo predeterminato indipendentemente dal ricavo effettivo della vendita.
ART. 2 – IDENTIFICAZIONE E STATO DEGLI OROLOGI
Per ogni orologio l’Allegato A indica, se disponibili, marca, modello, referenza, numero di serie, materiale, movimento, anno o periodo, misura, condizioni estetiche e funzionali, eventuali interventi noti, scatola, documenti, maglie, cinturini e altri accessori.
Le Parti possono allegare fotografie datate e una scheda di condizione sottoscritta. L’apertura della cassa, l’autenticazione tecnica o la verifica presso laboratori o centri assistenza sono effettuate soltanto se concordate, precisando chi sostiene i costi.
Il Mandante dichiara eventuali modifiche, sostituzioni di componenti, restauri, lucidature, difetti o malfunzionamenti a lui noti e consegna la documentazione disponibile relativa all’acquisto, provenienza e autenticità.
ART. 3 – CONSEGNA, CUSTODIA E SICUREZZA
La consegna avviene in data [DATA] presso [LUOGO] ed è documentata dall’Allegato A o da un verbale di presa in carico sottoscritto dalle Parti.
Il Commissionario custodisce gli orologi con diligenza professionale e adotta misure di sicurezza coerenti con la natura e il valore dei beni.
MANTENERE SOLO SE PERTINENTE: gli orologi sono coperti dalla polizza [ESTREMI POLIZZA], con massimale pari a EURO [IMPORTO] e franchigia / scoperto [CONDIZIONI].
Furto, rapina, smarrimento, danneggiamento o altri eventi rilevanti devono essere comunicati senza ritardo al Mandante. Le conseguenze economiche sono determinate in base alla responsabilità concretamente applicabile e alle eventuali coperture assicurative, senza presumere un obbligo automatico di sostituzione in ogni circostanza.
ART. 4 – PREZZO E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
Per ciascun orologio l’Allegato A indica il prezzo di esposizione e il prezzo minimo autorizzato.
Il Commissionario può concludere la vendita a un prezzo pari o superiore al minimo indicato senza ulteriore autorizzazione del Mandante.
Una proposta inferiore al prezzo minimo può essere accettata soltanto dopo autorizzazione scritta o altra autorizzazione tracciabile del Mandante.
Le eventuali spese per autenticazione, revisione, riparazione, fotografia professionale, pubblicità, piattaforme, spedizione o assicurazione sono deducibili dal ricavato soltanto se preventivamente concordate.
ART. 5 – PROVVIGIONE E PAGAMENTO AL MANDANTE
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE.
OPZIONE A: per ogni vendita il Commissionario ha diritto a una provvigione pari al [PERCENTUALE] per cento del prezzo effettivamente incassato dal cliente.
OPZIONE B: per ogni vendita il Commissionario ha diritto a una provvigione fissa pari a EURO [IMPORTO].
Entro [NUMERO] giorni dall’incasso disponibile della vendita, il Commissionario trasmette al Mandante un rendiconto contenente almeno identificazione dell’orologio, data della vendita, prezzo incassato, provvigione, spese autorizzate ed eventuali rettifiche.
Il saldo netto spettante al Mandante è versato entro [NUMERO] giorni mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
MANTENERE SOLO PER VENDITE CON PAGAMENTI REVOCABILI O CONTESTABILI: in caso di chargeback, storno o revoca del pagamento del cliente, le Parti applicano la seguente regola: [REGOLA CONCORDATA].
ART. 6 – DURATA E RECESSO
Il contratto decorre dal [DATA] e termina il [DATA].
MANTENERE SOLO SE VOLUTO: alla scadenza il contratto si rinnova per [PERIODO], salvo disdetta comunicata almeno [NUMERO] giorni prima.
Ciascuna Parte può recedere anticipatamente con un preavviso di [NUMERO] giorni.
Durante il preavviso il Commissionario può completare le trattative già avviate soltanto nel rispetto del prezzo minimo e delle condizioni autorizzate, salvo diversa istruzione scritta del Mandante.
Alla cessazione, gli orologi invenduti e i relativi accessori vengono restituiti entro [NUMERO] giorni mediante verbale di riconsegna. Le spese di restituzione sono a carico di [MANDANTE / COMMISSIONARIO / RIPARTIZIONE].
ART. 7 – PROPRIETÀ, PROVENIENZA E AUTENTICITÀ
Il Mandante dichiara di avere pieno titolo per affidare gli orologi alla vendita e che, per quanto a sua conoscenza, essi non sono gravati da diritti di terzi, vincoli, sequestri o contestazioni incompatibili con la commercializzazione.
Il Mandante dichiara che le informazioni fornite su autenticità, componenti, provenienza, manutenzioni e difetti corrispondono alla documentazione e alle conoscenze disponibili.
Eventuali elementi non verificati devono essere indicati nell’Allegato A come tali e non devono essere descritti come certi.
Se un reclamo o una pretesa del cliente deriva da documenti non autentici, provenienza illecita, contraffazione, componenti non dichiarati o difetti preesistenti imputabili al Mandante, quest’ultimo ne risponde nei rapporti interni con il Commissionario nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, restando fermi gli obblighi inderogabili del venditore verso il cliente.
ART. 8 – VENDITA AL CLIENTE FINALE E GARANZIA
Il Commissionario conclude il contratto di vendita con il cliente finale in nome proprio e rilascia la documentazione commerciale e fiscale richiesta dalla normativa applicabile.
Se l’acquirente è un consumatore e il Commissionario agisce come professionista, restano applicabili i diritti inderogabili previsti dalla disciplina sulla garanzia legale di conformità.
Per gli orologi usati, l’eventuale accordo con il consumatore che riduce la durata della responsabilità del venditore deve rispettare il limite minimo previsto dalla normativa vigente.
Il presente contratto disciplina esclusivamente i rapporti interni tra Mandante e Commissionario e non può essere utilizzato per escludere o ridurre i diritti inderogabili dell’acquirente finale.
ART. 9 – VENDITE ONLINE, SPEDIZIONE E RESI
MANTENERE SOLO SE PERTINENTE: il Commissionario può offrire gli orologi attraverso [SITO / MARKETPLACE / ALTRO CANALE]. Le descrizioni e le fotografie pubblicate devono essere coerenti con le caratteristiche documentate nell’Allegato A.
Le spedizioni sono effettuate mediante [VETTORE / SERVIZIO], con copertura assicurativa [CONDIZIONI / NON PREVISTA]. Le relative spese sono imputate secondo [REGOLA].
Gli eventuali diritti di recesso del consumatore, i resi, i rimborsi e le restituzioni sono gestiti dal Commissionario secondo la disciplina applicabile alla vendita. Nei rapporti interni tra le Parti, le conseguenze economiche sono attribuite tenendo conto della causa del reso e delle condizioni indicate nell’Allegato B.
ART. 10 – ATTIVITÀ SU OROLOGI PREZIOSI
Il Commissionario dichiara di disporre dei titoli, delle autorizzazioni e delle procedure richieste per l’attività concretamente esercitata.
Se un orologio è costituito in tutto o in parte da oro, argento, platino, palladio, pietre preziose o altri elementi che lo fanno rientrare nella disciplina degli oggetti preziosi, il Commissionario verifica gli specifici adempimenti di pubblica sicurezza applicabili all’attività di commercio o intermediazione.
Il presente contratto non sostituisce licenze, registri, identificazioni, comunicazioni o altri adempimenti eventualmente richiesti all’esercente.
ART. 11 – TRATTAMENTO FISCALE
Ciascuna Parte assolve gli obblighi fiscali coerenti con la propria qualifica e con la struttura effettiva dell’operazione.
Per il commercio professionale di orologi usati può risultare applicabile, quando ricorrono i relativi presupposti, il regime IVA previsto per i beni usati. Il trattamento fiscale non dipende dal semplice utilizzo dell’espressione “conto vendita” e deve essere verificato considerando provenienza dell’orologio, qualifica delle Parti e modalità della vendita.
ART. 12 – RISERVATEZZA E DATI PERSONALI
Le Parti trattano i dati personali acquisiti per la gestione del rapporto e per gli adempimenti connessi secondo i ruoli e le basi giuridiche concretamente applicabili.
Il prezzo minimo riservato, i dati del Mandante e i documenti di provenienza non vengono comunicati a soggetti terzi oltre quanto necessario per la vendita, per le verifiche tecniche, per gli obblighi di legge o per la tutela delle Parti.
ART. 13 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE
Restano applicabili i rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento.
MANTENERE SOLO SE LE PARTI DESIDERANO UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: costituiscono obblighi rilevanti ai fini dell’art. 1456 c.c. [OBBLIGHI SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI]. La Parte interessata dichiara per iscritto di volersi avvalere della clausola.
La cessazione non pregiudica il diritto al rendiconto, il pagamento delle somme già maturate, la restituzione degli orologi invenduti e la gestione dei reclami relativi a vendite già concluse.
ART. 14 – COMUNICAZIONI, MODIFICHE E CONTROVERSIE
Le comunicazioni operative sono inviate ai seguenti recapiti:
Mandante: [EMAIL / TELEFONO]
Commissionario: [EMAIL / TELEFONO]
Recesso, contestazioni formali e dichiarazioni di risoluzione sono comunicati mediante [PEC / RACCOMANDATA / ALTRA MODALITÀ TRACCIABILE] ai recapiti [INDICARE].
Modifiche al prezzo minimo, alla provvigione, alla durata, alla ripartizione delle spese o ad altre condizioni essenziali devono risultare per iscritto o da altra comunicazione tracciabile espressamente accettata.
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE:
[FORO DETERMINATO SECONDO LE REGOLE ORDINARIE]
OPPURE
[FORO ESCLUSIVO DI LUOGO, SE VALIDAMENTE PATTUITO]
ART. 15 – ALLEGATI E SPESE
Costituiscono parte integrante del contratto:
Allegato A – Inventario, stato degli orologi e condizioni economiche;
Allegato B – Vendite online, resi e spese, se utilizzato;
Allegato C – Fotografie e documentazione di autenticità o provenienza, se utilizzato.
Imposta di registro, bollo e altri eventuali oneri sono assolti secondo la disciplina applicabile alla forma e al contenuto dell’atto. Le relative spese, se dovute, sono sostenute da [PARTE / RIPARTIZIONE].
[LUOGO], [DATA]
Il Mandante
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Il Commissionario
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
ALLEGATO A – INVENTARIO E CONDIZIONI ECONOMICHE
Identificativo interno: [NUMERO / CODICE]
Marca: [MARCA]
Modello: [MODELLO]
Referenza: [REFERENZA]
Numero di serie: [NUMERO DI SERIE / NON PRESENTE / NON RILEVATO]
Materiale cassa e bracciale: [MATERIALE]
Movimento: [MOVIMENTO, SE NOTO]
Anno / periodo: [ANNO / PERIODO, SE NOTO]
Condizioni estetiche: [DESCRIZIONE]
Condizioni funzionali: [DESCRIZIONE / TEST ESEGUITI]
Interventi o parti sostituite: [DESCRIZIONE / NON NOTI]
Scatola: [SI / NO / DESCRIZIONE]
Documenti / garanzia: [DESCRIZIONE / ASSENTI]
Accessori: [MAGLIE / CINTURINI / CHIUSURE / ALTRO]
Provenienza documentata da: [FATTURA / RICEVUTA / ALTRO / NON DISPONIBILE]
Prezzo di esposizione: EURO [IMPORTO]
Prezzo minimo autorizzato: EURO [IMPORTO]
Provvigione del Commissionario: [PERCENTUALE / IMPORTO FISSO]
Spese autorizzate: [DESCRIZIONE / NESSUNA]
Valore dichiarato ai fini della custodia: EURO [IMPORTO / NON PREVISTO]
Canali di vendita autorizzati: [NEGOZIO / E-COMMERCE / MARKETPLACE / ALTRO]
Data della consegna: [DATA]
Termine / data di restituzione: [DATA / TERMINE]
Documentazione consegnata: [ELENCO DOCUMENTI / CERTIFICATI / FOTO / PROVE DI ACQUISTO / RAPPORTI DI AUTENTICAZIONE]
Osservazioni sullo stato del bene: [GRAFFI / SEGNI / LUCIDATURE / DIFETTI / PARTI NON ORIGINALI / ALTRO]
[LUOGO], [DATA]
Il Mandante
[FIRMA]
Il Commissionario
[FIRMA]
Scarica il contratto conto vendita orologi Word
Il file disponibile contiene il fac simile completo in formato Doc e un Allegato A predisposto per identificare in modo analitico l’orologio affidato al rivenditore. Il modello può essere modificato con Word o con altri programmi compatibili con il formato.
Prima della firma occorre eliminare le clausole alternative non utilizzate e completare almeno numero di serie o altro identificativo disponibile, stato del bene, accessori, documentazione, prezzo minimo, provvigione, spese autorizzate, durata dell’incarico e modalità di restituzione.
Commissione o contratto estimatorio: quale modello usare
La distinzione è importante perché l’espressione “conto vendita” non identifica da sola un unico schema giuridico. Nel modello presente in questa pagina il negozio riceve l’incarico di vendere l’orologio in nome proprio per conto del proprietario e viene remunerato mediante una provvigione. Si tratta quindi di un’impostazione coerente con la commissione prevista dall’art. 1731 c.c.
Se invece le parti stabiliscono che il negozio deve al proprietario un importo predeterminato e può evitare il pagamento soltanto restituendo il bene entro una determinata scadenza, il rapporto è più vicino allo schema estimatorio. Le due strutture non dovrebbero essere sovrapposte nello stesso contratto senza precisare con chiarezza quale meccanismo economico prevale.
Per beni diversi dagli orologi è disponibile anche il fac simile di contratto conto vendita di oggetti usati. Per l’affidamento occasionale di un bene da parte di un consumatore o altro proprietario non professionale può essere utile confrontare anche il contratto conto vendita con un privato.
Come descrivere correttamente l’orologio consegnato
Per un orologio, soprattutto se di valore elevato, una descrizione generica come “orologio marca X” non è sufficiente. L’Allegato A dovrebbe permettere di distinguere senza dubbi il bene consegnato da qualsiasi altro esemplare dello stesso modello.
- Marca, modello e referenza: identificano la specifica versione dell’orologio.
- Numero di serie: va indicato quando presente e verificabile.
- Materiali: specificare almeno cassa e bracciale, soprattutto in presenza di metalli preziosi.
- Stato estetico: annotare graffi, lucidature, ammaccature, usura di quadrante, vetro, lunetta, cinturino e chiusura.
- Stato funzionale: indicare i controlli effettivamente eseguiti senza promettere precisione o impermeabilità se non sono state verificate.
- Componenti: segnalare parti sostituite, non originali o di epoca differente quando conosciute.
- Corredo: riportare scatola, documenti, certificati, maglie aggiuntive, cinturini e altri accessori.
Per evitare contestazioni al momento della riconsegna è utile aggiungere fotografie datate. Questa è una cautela probatoria, non un requisito generale di validità del contratto.
Autenticità e provenienza dell’orologio
La formula secondo cui il proprietario “garantisce l’autenticità” deve essere utilizzata con attenzione. Per orologi vintage o modificati può essere difficile affermare che ogni componente sia coevo e originale senza una verifica tecnica. È preferibile distinguere ciò che è documentato, ciò che è stato verificato e ciò che deriva soltanto dalle informazioni ricevute dal precedente proprietario.
Il Mandante dovrebbe consegnare i documenti di provenienza disponibili e dichiarare eventuali vincoli o contestazioni incompatibili con la vendita. Il contratto non deve però trasformare una semplice ricevuta di acquisto in un certificato di autenticità.
Quando il valore lo giustifica, le parti possono concordare una verifica presso un centro assistenza, un laboratorio o un esperto indipendente, specificando preventivamente costo, autorizzazione all’apertura della cassa e conseguenze dell’eventuale esito negativo.
Prezzo minimo, provvigione e rendiconto
Il prezzo di esposizione e il prezzo minimo autorizzato non sono necessariamente la stessa cifra. Il primo può lasciare un margine di trattativa; il secondo indica invece il limite sotto il quale il Commissionario deve ottenere una nuova autorizzazione dal Mandante.
La provvigione deve indicare chiaramente la base di calcolo. Se viene stabilita in percentuale, il contratto dovrebbe precisare che cosa si intende per prezzo effettivamente incassato e quali spese possono essere detratte prima di determinare il saldo spettante al proprietario.
Il rendiconto permette di documentare la vendita e di ricostruire il calcolo. Per un singolo orologio può essere molto semplice, ma dovrebbe comunque indicare prezzo finale, provvigione, spese precedentemente autorizzate e somma netta versata al Mandante.
Chi risponde della garanzia verso il cliente
Nel modello il Commissionario vende l’orologio al cliente in nome proprio. Se il cliente è un consumatore e il negozio opera come professionista, è quindi il venditore professionale a essere il referente per la garanzia legale prevista dal Codice del consumo.
La disciplina illustrata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prevede in generale due anni di responsabilità del venditore; per i beni usati venditore e consumatore possono accordarsi per una durata inferiore, che non può comunque scendere sotto un anno.
Il contratto di conto vendita può stabilire come distribuire internamente tra proprietario e negozio i costi di un reclamo provocato, per esempio, da una provenienza non corretta o da un difetto preesistente non dichiarato. Tale accordo interno non può però eliminare i diritti inderogabili del consumatore verso il venditore.
Custodia, furto e assicurazione dell’orologio
Il testo originario collegava la responsabilità del negozio quasi esclusivamente a dolo o colpa. Per un bene di valore è più utile descrivere prima le condizioni di custodia e, se esiste, la copertura assicurativa. Il contratto può riportare valore dichiarato, massimale, franchigia e categorie di eventi coperte.
Non conviene promettere automaticamente che qualsiasi furto o perdita comporti la sostituzione dell’orologio con uno identico. La conseguenza economica dipende dalla responsabilità applicabile, dal valore dimostrabile del bene, dalle condizioni contrattuali e dall’eventuale assicurazione.
Al momento della restituzione è utile predisporre un breve verbale nel quale vengono verificati orologio, documenti, scatola e accessori rispetto a quanto indicato nella scheda iniziale.
Orologi in oro o con altri materiali preziosi
Non tutti gli orologi rientrano nella disciplina degli oggetti preziosi. La questione deve però essere verificata quando il bene è costituito in tutto o in parte da oro, argento, platino, palladio o presenta pietre preziose.
La Polizia di Stato indica che chi commercia, fabbrica o svolge intermediazione di oggetti preziosi deve essere in possesso della relativa licenza e precisa quali materiali fanno rientrare un oggetto in tale categoria. Un normale fac simile contrattuale non sostituisce quindi le verifiche amministrative richieste all’esercente.
Per l’usato possono inoltre rilevare specifiche procedure di identificazione e registrazione delle operazioni in base al tipo di attività e di bene. Questi adempimenti riguardano l’esercizio professionale e non devono essere trasformati in una clausola standard applicabile indistintamente a qualsiasi orologio.
Come gestire le vendite online e i resi
Se il Commissionario pubblica l’orologio su un proprio e-commerce o su un marketplace, l’Allegato A dovrebbe indicare espressamente che il canale è autorizzato. Anche fotografie, descrizione dello stato e accessori inclusi devono coincidere con le informazioni concordate con il Mandante.
Per un bene di valore è utile stabilire chi sostiene spedizione e assicurazione e fino a quale momento il rischio della spedizione viene gestito dal Commissionario. Se la vendita è conclusa a distanza con un consumatore, devono inoltre essere gestiti gli eventuali diritti di recesso e gli obblighi propri del canale di vendita utilizzato.
Il contratto dovrebbe disciplinare anche cosa accade nei rapporti interni se l’orologio torna indietro dopo che il Mandante ha già ricevuto il saldo. Una soluzione può dipendere dalla causa del reso: diritto del consumatore, difetto, descrizione inesatta, problema di autenticità oppure semplice contestazione del pagamento.
Regime fiscale degli orologi usati
La presenza di un proprietario privato e di un rivenditore professionale non consente di stabilire soltanto dal contratto quale trattamento fiscale debba essere adottato. Per la rivendita professionale di beni mobili usati può risultare applicabile il regime IVA del margine se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina vigente.
Il regime non va quindi inserito automaticamente nel fac simile. Occorre verificare da chi proviene l’orologio, quale soggetto effettua la vendita, come è strutturata l’operazione e quale documentazione deve essere emessa. Lo stesso vale se il Mandante agisce professionalmente e non come privato.
Quando questo fac simile non è adatto
Il modello non è adatto se il negozio acquista immediatamente l’orologio dal proprietario a un prezzo definitivo. In quel caso si tratta di una vendita tra proprietario e commerciante e non di un incarico a vendere per conto del proprietario.
Occorre utilizzare una struttura diversa anche se le parti vogliono un vero contratto estimatorio, nel quale al rivenditore viene attribuita l’alternativa tra pagamento di un prezzo predeterminato e restituzione del bene entro una scadenza.
Il fac simile non sostituisce inoltre autorizzazioni amministrative, procedure per il commercio di oggetti preziosi, verifiche fiscali, perizie di autenticità o condizioni di vendita al consumatore utilizzate dal negozio.
Errori da evitare nel conto vendita di un orologio
- indicare soltanto marca e modello senza numero di serie, referenza o altri dati identificativi disponibili;
- confondere commissione e contratto estimatorio all’interno dello stesso testo;
- non distinguere prezzo di esposizione e prezzo minimo autorizzato;
- calcolare la provvigione senza precisare la base sulla quale viene applicata;
- omettere scatola, documenti, maglie, cinturini e altri accessori consegnati;
- dichiarare un orologio completamente originale senza una base documentale o tecnica sufficiente;
- non descrivere graffi, lucidature, componenti sostituiti o altri elementi già presenti alla consegna;
- attribuire automaticamente al Mandante tutti gli obblighi di garanzia verso il consumatore quando la vendita viene conclusa dal negozio in nome proprio;
- non stabilire come vengono trattati resi, chargeback e vendite online;
- considerare l’assicurazione implicita senza verificare massimale, franchigia e rischi realmente coperti;
- ignorare gli eventuali adempimenti specifici quando l’orologio costituisce un oggetto prezioso;
- applicare automaticamente il regime IVA del margine senza verificarne i presupposti.
Domande frequenti sul contratto conto vendita orologi
Chi rimane proprietario dell’orologio durante il conto vendita?
Nel modello basato sulla commissione il Mandante resta proprietario dell’orologio mentre il Commissionario lo detiene per promuoverlo e venderlo. La vendita viene poi conclusa dal Commissionario in nome proprio per conto del Mandante. La struttura deve essere modificata se le parti vogliono invece che il negozio acquisti direttamente il bene o utilizzino un contratto estimatorio.
Il negozio può abbassare liberamente il prezzo?
Dipende da quanto stabilito nel contratto. Il fac simile prevede un prezzo minimo autorizzato, così il Commissionario può trattare liberamente sopra tale soglia. Se riceve un’offerta inferiore deve invece chiedere al Mandante una nuova autorizzazione tracciabile. In questo modo non occorre richiedere conferma per ogni normale trattativa, ma il proprietario conserva il controllo sul ricavo minimo.
Chi risponde al consumatore se l’orologio usato presenta un difetto?
Se il negozio vende in nome proprio come professionista, nei confronti del consumatore è il negozio a rivestire il ruolo di venditore e a dover gestire la garanzia legale. Il contratto con il Mandante può regolare un eventuale rimborso interno quando il problema dipende da un difetto preesistente non dichiarato, da documentazione falsa o da altre circostanze imputabili al proprietario.
Serve un certificato di autenticità?
Non esiste un unico certificato obbligatorio per qualsiasi orologio usato. Se sono disponibili garanzia originale, fattura, certificati, rapporti di assistenza o verifiche di autenticità, è utile elencarli nell’Allegato A. Se invece un’informazione non è stata verificata, il contratto dovrebbe dichiararlo chiaramente senza attribuire al documento un valore tecnico che non possiede.
Il contratto deve essere registrato?
La denominazione “conto vendita” non comporta da sola un obbligo uniforme di registrazione. Occorre verificare forma del documento, contenuto delle pattuizioni e trattamento fiscale delle operazioni. Nel fac simile si prevede quindi soltanto che imposta di registro, bollo e altri eventuali oneri siano assolti quando effettivamente dovuti secondo la disciplina applicabile.