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In questa pagina troverai un modello editabile di contratto di consignment stock, pronto per il download e da utilizzare come riferimento. Questo documento è facilmente personalizzabile: basta inserire i dati mancanti per completarlo e, una volta fatto, potrai stamparlo senza difficoltà.
Esempio di contratto consignment stock
Di seguito si presenta un esempio di contratto di consignment stock, che può servire come un utile punto di partenza per coloro che desiderano redigere un documento di questo genere. Quest’esempio offre indicazioni pratiche e spunti preziosi per garantire che tutti gli aspetti rilevanti siano considerati e ben delineati.
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[Fornitore] [ragione sociale], con sede legale in [indirizzo completo], C.F./P.IVA [•], in persona del legale rappresentante pro tempore [•] (di seguito anche il “Fornitore”);
e
[Acquirente] [ragione sociale], con sede legale in [indirizzo completo], C.F./P.IVA [•], in persona del legale rappresentante pro tempore [•] (di seguito anche l’“Acquirente” o il “Destinatario”);
congiuntamente le “Parti”.
Art. 1 – Oggetto, definizioni e area di magazzino
Il Fornitore istituisce presso i locali dell’Acquirente un deposito di merci in conto consignazione, composto dai prodotti individuati nell’Inventario iniziale allegato e aggiornato periodicamente (di seguito i “Prodotti”). Ai soli fini del presente contratto, per “Magazzino” si intende l’area fisica sita in [indirizzo], di proprietà o nella piena disponibilità dell’Acquirente, nella quale i Prodotti saranno stoccati in modo segregato, identificati con idonea etichettatura riportante gli estremi del presente contratto, il nominativo del Fornitore e la dicitura “Merce in conto consignazione”. Le Parti convengono che i Prodotti restino di proprietà del Fornitore sino al prelievo da parte dell’Acquirente, secondo l’art. 5.
Art. 2 – Disponibilità, prelievi e rifornimenti
L’Acquirente ha la disponibilità materiale dei Prodotti custoditi nel Magazzino e può prelevarli, a propria discrezione, per la successiva vendita a terzi o per l’impiego nel proprio ciclo produttivo. I prelievi avvengono con cadenza [giornaliera/settimanale/mensile] e sono registrati dall’Acquirente su un sistema di rilevazione condiviso o su appositi moduli concordati, con invio al Fornitore entro il [•] di ogni [giorno/settimana/mese] dell’elenco dei prelievi eseguiti, comprensivo di codici articolo, lotti, quantità e data di prelievo. Il Fornitore provvede al rifornimento del Magazzino ricostituendo i livelli concordati, compatibilmente con le disponibilità e i tempi tecnici di consegna, nel rispetto degli articoli 3 e 6.
Art. 3 – Stock minimo e massimo; pianificazione
Le Parti fissano uno Stock Minimo e uno Stock Massimo per ciascun Prodotto come da Allegato [•]. L’Acquirente non potrà richiedere la giacenza oltre lo Stock Massimo e il Fornitore non potrà mantenere giacenze inferiori allo Stock Minimo, fatti salvi eventi di forza maggiore o cause non imputabili. L’Acquirente condividerà previsioni rolling del fabbisogno su orizzonte [mensile/trimestrale] al fine di consentire al Fornitore un’adeguata pianificazione produttiva e logistica.
Art. 4 – Custodia, oneri, assicurazioni e ispezioni
L’Acquirente custodisce i Prodotti con la diligenza del buon imprenditore, garantendone la separazione fisica da altre merci, condizioni di stoccaggio conformi alle specifiche del Fornitore e accessi controllati. Restano a carico dell’Acquirente i costi ordinari di custodia e mantenimento. L’Acquirente mantiene in essere idonee polizze assicurative a copertura dei rischi di danneggiamento, furto, incendio e simili gravanti sui Prodotti durante la giacenza; a prima richiesta fornirà al Fornitore copia delle relative coperture. Il Fornitore può, previo ragionevole preavviso e negli orari lavorativi, accedere al Magazzino per verificare giacenze, condizioni di stoccaggio e registri di carico/scarico; l’Acquirente fornirà la necessaria collaborazione.
Art. 5 – Proprietà, rischio e contrassegno
La proprietà dei Prodotti rimane del Fornitore sino al momento del prelievo da parte dell’Acquirente; con il prelievo si perfeziona il trasferimento della proprietà dei soli pezzi prelevati. Il rischio per perdita o danno imputabile a fatto o colpa dell’Acquirente durante la giacenza è a carico dell’Acquirente; resta salvo l’ordinario deperimento tecnico se tollerato dalle specifiche del Prodotto. Ogni collo dovrà recare etichetta identificativa: “Consignment Stock Agreement n. [•] del [•] – Fornitore: [•] – Acquirente: [•]”.
Art. 6 – Prezzi, listini e variazioni
Il prezzo dei Prodotti è quello risultante dal listino del Fornitore in vigore al momento del prelievo, salvo diverso accordo scritto. Le variazioni di listino saranno comunicate con un preavviso minimo di [•] giorni e avranno efficacia per i prelievi successivi all’entrata in vigore; eventuali offerte o condizioni speciali dovranno risultare per iscritto.
Art. 7 – Fatturazione e pagamenti
Il prelievo costituisce fatto generatore del pagamento. Il Fornitore emetterà fattura riepilogativa dei prelievi effettuati nel periodo di riferimento [mensile], sulla base dei report trasmessi e/o dei riscontri inventariali. I pagamenti saranno eseguiti dall’Acquirente entro [•] giorni data fattura, mediante [bonifico/altro], senza compensazioni non autorizzate. In caso di ritardo si applicheranno gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, fatto salvo il maggior danno.
Art. 8 – Inventari e riconciliazione
L’Acquirente eseguirà inventari fisici con cadenza [•] e trasmetterà i risultati al Fornitore entro il [•] del mese di riferimento. Il Fornitore potrà eseguire inventari congiunti. Eventuali differenze inventariali saranno analizzate e, ove imputabili all’Acquirente, da questo regolate mediante acquisto dei pezzi mancanti o rimborso del valore, fermo quanto previsto dall’art. 4 in tema di rischi e assicurazioni. Al 31 dicembre di ogni anno sarà redatto inventario di fine esercizio ai fini della riconciliazione contabile.
Art. 9 – Qualità, non conformità e resi
L’Acquirente è tenuto a conservare i Prodotti in condizioni idonee a preservarne qualità e conformità. Eventuali non conformità qualitative imputabili al Fornitore dovranno essere denunciate per iscritto entro [•] giorni dalla scoperta e saranno gestite secondo la procedura di reso/ sostituzione concordata; resta esclusa ogni responsabilità del Fornitore per deterioramenti derivanti da custodia impropria. L’Acquirente non potrà alterare, reimballare o etichettare i Prodotti senza consenso scritto del Fornitore, salvo esigenze di legge.
Art. 10 – Divieti di disposizione e garanzie
Sino al prelievo, i Prodotti restano beni di proprietà altrui: l’Acquirente non potrà costituirvi diritti di garanzia, concederli in pegno, cederli o comunque disporne, né confonderli con altri beni, salvo quanto necessario per la corretta gestione del Magazzino. In caso di pignoramenti o pretese di terzi, l’Acquirente dovrà dichiarare l’altrui proprietà e informare immediatamente il Fornitore.
Art. 11 – Durata, recesso e cessazione
Il presente contratto ha durata di [•] mesi/anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Ciascuna Parte potrà recedere con preavviso scritto di [•] giorni. In caso di grave inadempimento non sanato entro [•] giorni dalla diffida, la Parte adempiente potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Alla cessazione, l’Acquirente restituirà al Fornitore i Prodotti non prelevati, a spese [del Fornitore/dell’Acquirente], nelle condizioni originarie salvo normale usura da giacenza; in alternativa, su richiesta del Fornitore, l’Acquirente acquisterà i Prodotti residui al prezzo in vigore.
Art. 12 – Corrispettivi accessori, spese e imposte
Salvo diverso accordo, sono a carico dell’Acquirente i costi interni di gestione del Magazzino e della reportistica; restano a carico del Fornitore i costi di trasporto per il rifornimento e quelli di eventuale ritiro a fine rapporto se così convenuto. Imposte e oneri sono ripartiti secondo legge.
Art. 13 – Forza maggiore
Nessuna Parte risponderà dell’inadempimento per eventi di forza maggiore non prevedibili né evitabili, quali a titolo esemplificativo calamità naturali, atti dell’autorità, guerre, scioperi generali, indisponibilità generalizzata di materie prime o trasporti. La Parte che invoca la forza maggiore ne darà pronta comunicazione, indicando durata stimata e misure di mitigazione.
Art. 14 – Riservatezza e dati
Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell’altra conosciute in occasione del presente rapporto e le utilizza solo ai fini della sua esecuzione. Eventuali trattamenti di dati personali avverranno nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; ciascuna Parte agirà quale autonomo titolare per i propri trattamenti.
Art. 15 – Cessione e subappalto
Il contratto non può essere ceduto senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, fatto salvo il trasferimento nell’ambito di cessione o conferimento di azienda o di ramo. Il Fornitore potrà avvalersi di vettori e terzi per la logistica, restando responsabile dell’adempimento.
Art. 16 – Legge applicabile e disciplina di rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, e in quanto compatibile con la funzione del deposito in conto consignazione, si applicano le norme sul contratto estimatorio di cui agli artt. 1556 e seguenti c.c., fermo restando l’accordo delle Parti sul mantenimento della proprietà in capo al Fornitore sino al prelievo.
Art. 17 – Risoluzione delle controversie
Ogni controversia nascente dal presente contratto o ad esso connessa, ivi comprese validità, interpretazione, esecuzione e cessazione, sarà definita in via definitiva mediante arbitrato rituale di diritto, con arbitro unico nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di [•]. Sede dell’arbitrato: [•]. Lingua: [•]. Resta salva la facoltà delle Parti di adire l’autorità giudiziaria per i provvedimenti d’urgenza.
Art. 18 – Comunicazioni
Le comunicazioni rilevanti ai fini del presente contratto saranno effettuate per iscritto e inviate a mezzo PEC o raccomandata A/R agli indirizzi qui indicati o a quelli che verranno successivamente comunicati.
Art. 19 – Spese contrattuali
Le spese del presente contratto, ivi incluse quelle fiscali, sono ripartite tra le Parti in misura paritaria, salvo diversi obblighi di legge.
Art. 20 – Disposizioni finali
Il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa scritta o orale avente medesimo oggetto. Eventuali modifiche o deroghe avranno efficacia solo se redatte per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti. L’eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non pregiudica la validità delle restanti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo [•], data [•]
Il Fornitore ___________________________
L’Acquirente ___________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente e il Fornitore dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Stock minimo e massimo), Art. 4 (Custodia, oneri, assicurazioni e ispezioni), Art. 5 (Proprietà, rischio e contrassegno), Art. 6 (Prezzi, listini e variazioni), Art. 7 (Fatturazione e pagamenti), Art. 8 (Inventari e riconciliazione), Art. 10 (Divieti di disposizione), Art. 11 (Durata, recesso e cessazione), Art. 13 (Forza maggiore), Art. 14 (Riservatezza e dati), Art. 16 (Legge applicabile e disciplina di rinvio), Art. 17 (Risoluzione delle controversie).
Il Fornitore ___________________________
L’Acquirente ___________________________
Fac simile contratto consignment stock
Il modello di contratto per il consignment stock è disponibile in formato Doc, consentendo così l’apertura con Word o con qualsiasi altro programma compatibile. Per completare il fac-simile, sarà necessario inserire i dati mancanti, ma il modulo è completamente modificabile, permettendo un facile adattamento alle specifiche esigenze di ciascuno. Una volta effettuata la compilazione, è possibile convertire il contratto in formato PDF o procedere con la stampa.