In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto per affidare la scrittura di un soggetto o di una sceneggiatura e trasferire al produttore i relativi diritti di utilizzazione economica. Il modello può essere utilizzato da società di produzione, produttori indipendenti, sceneggiatori e autori che intendono definire consegne, revisioni, compensi, diritti ceduti, crediti e modalità di sfruttamento dell’opera.
Il documento distingue il compenso per l’attività creativa dal corrispettivo relativo alla cessione o licenza dei diritti. Questa separazione evita di confondere la prestazione professionale dello sceneggiatore con l’autorizzazione a produrre, distribuire, adattare e sfruttare economicamente il film o l’opera audiovisiva. Il modello disciplina anche i diritti morali, che non vengono trasferiti, le utilizzazioni derivate, il coinvolgimento di coautori, le informazioni sullo sfruttamento e le conseguenze della mancata produzione. Deve essere adattato alla natura del progetto, agli accordi collettivi eventualmente applicabili, alla posizione fiscale e previdenziale dell’autore e ai compensi che la legge riserva agli autori delle opere audiovisive.
Che cos’è il contratto di cessione dei diritti sulla sceneggiatura
Il contratto di cessione dei diritti sulla sceneggiatura è l’accordo con cui l’autore trasferisce o concede al produttore uno o più diritti di utilizzazione economica relativi al soggetto, al trattamento, alla scaletta, alla sceneggiatura e agli altri elaborati creativi individuati nel documento.
L’accordo può riguardare un’opera già scritta oppure comprendere anche l’incarico di realizzarla. Nel secondo caso il contratto contiene due rapporti collegati: la prestazione creativa richiesta allo sceneggiatore e la successiva disponibilità economica degli elaborati consegnati.
La cessione non trasferisce la qualità di autore. Lo sceneggiatore conserva i diritti morali previsti dalla legge, mentre il produttore acquista soltanto le facoltà patrimoniali espressamente indicate e nei limiti di durata, territorio, media e utilizzazioni stabiliti.
Differenza tra incarico di scrittura, cessione e licenza
| Accordo | Funzione | Effetto sui diritti |
|---|---|---|
| Incarico di scrittura | Affida all’autore la realizzazione di soggetto, trattamento o sceneggiatura. | Non definisce da solo tutti i diritti di sfruttamento spettanti al produttore. |
| Cessione dei diritti | Trasferisce al produttore le facoltà economiche specificamente indicate. | Il produttore diventa titolare dei diritti ceduti nei limiti del contratto. |
| Licenza esclusiva | Autorizza il produttore a sfruttare l’opera in esclusiva senza trasferire necessariamente la titolarità. | L’autore conserva la titolarità ma non può concedere gli stessi usi ad altri durante la licenza. |
| Licenza non esclusiva | Autorizza determinate utilizzazioni senza impedire altre concessioni. | L’autore può continuare a usare l’opera e concedere diritti compatibili a terzi. |
| Opzione | Attribuisce per un periodo al produttore il diritto di decidere se acquisire i diritti. | La cessione si perfeziona soltanto con l’esercizio dell’opzione alle condizioni pattuite. |
Se il produttore non ha ancora deciso se realizzare il progetto, un’opzione può risultare più adatta di una cessione definitiva immediata. Il contratto deve indicare durata dell’opzione, corrispettivo, modalità di esercizio e prezzo dell’eventuale acquisizione.
Quando invece il produttore commissiona direttamente la sceneggiatura e intende avviare la produzione, incarico e cessione possono essere contenuti nello stesso documento, purché gli effetti di ciascuna parte risultino distinti.
Quali opere e materiali devono essere identificati
Il contratto deve indicare con precisione gli elaborati commissionati o ceduti. Il termine sceneggiatura non dovrebbe essere utilizzato per comprendere automaticamente qualsiasi idea, appunto o proposta formulata dall’autore nel corso delle trattative.
- concept o idea di base descritta in un allegato;
- soggetto breve o soggetto esteso;
- trattamento;
- scaletta o outline degli episodi;
- prima versione della sceneggiatura;
- revisioni e riscritture comprese nel compenso;
- dialoghi o adattamenti;
- bibbia dei personaggi e della serie;
- sinossi e materiali di presentazione;
- ulteriori elaborati espressamente indicati.
Ogni versione dovrebbe essere identificata con data, numero progressivo e titolo del file. Questa pratica permette di stabilire quale testo sia stato consegnato, approvato o successivamente modificato.
Il contratto può includere anche materiali non utilizzati nel film, ma non dovrebbe appropriarsi genericamente di ogni futura idea dell’autore. Devono essere compresi soltanto gli apporti creativi sviluppati per il progetto e consegnati secondo l’incarico.
Chi è autore dell’opera cinematografica
L’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633 individua come coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico. La qualifica dipende dal contributo creativo effettivamente apportato e non può essere attribuita o eliminata soltanto mediante una formula contrattuale.
Una persona può essere autore sia del soggetto sia della sceneggiatura, oppure condividere uno o entrambi i contributi con altri sceneggiatori. Il contratto deve indicare il ruolo previsto e, quando possibile, le quote o i criteri che saranno utilizzati nelle dichiarazioni agli organismi di gestione collettiva.
La cessione dei diritti patrimoniali non cancella la qualità di coautore del film. Il produttore acquisisce l’esercizio dei diritti necessari allo sfruttamento dell’opera prodotta secondo la disciplina applicabile e gli accordi conclusi con gli aventi diritto.
Diritti morali e diritti di utilizzazione economica
| Categoria | Contenuto | Trasferibilità |
|---|---|---|
| Diritti morali | Paternità dell’opera e opposizione a modifiche o atti pregiudizievoli per onore o reputazione. | Restano all’autore anche dopo la cessione dei diritti economici. |
| Diritti di utilizzazione economica | Riproduzione, elaborazione, comunicazione, distribuzione e altre forme di sfruttamento. | Possono essere ceduti o concessi separatamente nei limiti del contratto. |
| Compensi previsti dalla legge | Remunerazioni spettanti agli autori per determinate utilizzazioni audiovisive. | Devono essere conservati quando la legge li qualifica come irrinunciabili o li pone a carico di altri utilizzatori. |
Una clausola con cui l’autore rinuncia a ogni diritto morale presente e futuro non è corretta. Il contratto può autorizzare modifiche necessarie alla produzione e allo sfruttamento, ma deve far salvo il diritto dell’autore di opporsi agli interventi che risultino pregiudizievoli per il suo onore o la sua reputazione.
È possibile disciplinare il diritto al credito, la consultazione sulle modifiche e l’eventuale richiesta di non essere menzionato in determinate versioni. Queste previsioni devono essere formulate come modalità operative, non come trasferimento della paternità dell’opera.
La disciplina vigente può essere consultata nella legge sul diritto d’autore pubblicata su Normattiva.
La cessione dei diritti deve risultare per iscritto
L’articolo 110 della legge sul diritto d’autore stabilisce che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Il contratto dovrebbe quindi identificare le parti, l’opera e le facoltà trasferite con un testo sottoscritto.
Non è necessario utilizzare un atto notarile per ogni cessione di una sceneggiatura. Un successivo atto confermativo può essere richiesto da finanziatori, distributori, assicuratori o acquirenti internazionali come elemento della catena dei diritti, ma non deve essere presentato come formalità sempre obbligatoria.
Se viene prevista la firma di ulteriori documenti, questi devono essere coerenti con l’accordo originario. L’autore non dovrebbe obbligarsi in anticipo a sottoscrivere qualsiasi testo futuro contenente diritti, rinunce o garanzie ulteriori non già concordati.
Quando si trasferiscono i diritti
Le parti possono stabilire che la cessione produca effetti alla firma, alla consegna dell’opera, all’approvazione oppure al pagamento del corrispettivo. Il momento deve essere indicato espressamente.
Una soluzione protettiva per entrambe le parti consiste nel concedere al produttore, fino al pagamento, una licenza limitata alle attività di sviluppo e finanziamento. La cessione definitiva può diventare efficace con il saldo del compenso previsto per i diritti.
Se la cessione è immediata e il produttore non paga, l’autore conserva i rimedi contrattuali e legali, ma la gestione dei diritti già trasferiti può risultare più complessa. Il modello propone quindi un meccanismo nel quale l’effetto definitivo è collegato all’adempimento economico, salvo diversa scelta consapevole.
Quali diritti indicare nel contratto
I diritti di utilizzazione economica sono indipendenti tra loro. Il contratto deve elencare quelli necessari al progetto senza affidarsi soltanto a formule come “tutti i diritti presenti e futuri”.
- adattamento cinematografico e audiovisivo;
- riproduzione e fissazione dell’opera;
- produzione di uno o più film o episodi;
- distribuzione cinematografica e non cinematografica;
- comunicazione al pubblico e messa a disposizione online;
- trasmissione televisiva lineare e non lineare;
- home video e supporti fisici;
- streaming, video on demand e download;
- traduzione, doppiaggio e sottotitolazione;
- modifica, riduzione e adattamento audiovisivo;
- utilizzo di estratti per trailer e promozione;
- realizzazione di sequel, prequel, remake e spin-off, se compresi;
- adattamento seriale o episodico;
- edizione letteraria, teatrale, radiofonica o audio, se compresa;
- merchandising e utilizzazioni derivate, se espressamente ceduti;
- uso del titolo e degli elementi caratterizzanti nei limiti disponibili.
Non tutti i progetti richiedono ogni categoria. Se il produttore acquista soltanto i diritti per realizzare un singolo lungometraggio, sequel, serie, edizione letteraria e spettacolo teatrale possono rimanere all’autore oppure essere oggetto di opzioni separate.
Una delimitazione precisa consente anche di attribuire compensi differenti. I diritti derivati possono avere un valore autonomo e non devono essere inclusi senza distinzione in un corrispettivo riferito alla sola realizzazione del primo film.
Diritti su sequel, remake e opere derivate
Il diritto di realizzare il film tratto dalla sceneggiatura non comprende necessariamente ogni successiva opera basata sugli stessi personaggi o sulla medesima ambientazione. Il contratto deve specificare se sono ceduti sequel, prequel, remake, spin-off, serie, podcast, videogiochi, opere teatrali e pubblicazioni letterarie.
Le parti possono adottare soluzioni differenti. Il produttore può acquisire subito tali diritti, ottenere un’opzione temporanea oppure riconoscere all’autore un compenso aggiuntivo quando una specifica opera derivata viene effettivamente prodotta.
È utile definire il significato di ciascuna categoria. Un sequel prosegue la vicenda, un remake realizza una nuova versione della stessa storia e uno spin-off sviluppa personaggi o elementi secondari. Una formula generale su “qualsiasi opera futura” non consente di comprendere con precisione ciò che è stato ceduto.
Durata e territorio della cessione
La cessione può essere limitata a determinati anni oppure estesa alla durata legale di protezione dei diritti acquistati. Il contratto deve evitare espressioni prive di contenuto giuridico, come il riferimento all’intero universo o a un periodo superiore alla protezione riconosciuta dalla legge.
Il territorio può comprendere l’Italia, specifici Paesi o il mondo intero. Una produzione destinata al mercato internazionale richiede normalmente una disponibilità territoriale ampia, perché distributori e piattaforme devono poter acquisire i diritti per più mercati.
Se alcuni diritti vengono ceduti soltanto per determinati territori, il contratto deve regolare conflitti tra sfruttamenti online, segnali satellitari e piattaforme accessibili da più Paesi. Le limitazioni territoriali devono essere compatibili con le modalità tecniche previste.
Compenso per la scrittura e compenso per i diritti
Il corrispettivo dovrebbe distinguere almeno il compenso per l’attività di scrittura da quello previsto per la cessione o licenza dei diritti. Questa suddivisione facilita la gestione di consegne, revisioni, risoluzione e trattamento fiscale.
| Voce | Che cosa remunera |
|---|---|
| Compenso per il soggetto | Ideazione e redazione del soggetto nelle versioni concordate. |
| Compenso per la sceneggiatura | Scrittura della sceneggiatura e revisioni comprese. |
| Corrispettivo per la cessione | Acquisizione dei diritti di sfruttamento indicati. |
| Compensi per riscritture ulteriori | Versioni aggiuntive non comprese nell’incarico iniziale. |
| Compensi per opere derivate | Sequel, serie, remake o altri sfruttamenti attivati successivamente. |
| Compensi e remunerazioni di legge | Somme spettanti all’autore in base alle disposizioni inderogabili applicabili. |
Le modalità fiscali e previdenziali non devono essere cristallizzate mediante riferimenti superati o formule standard. Il contratto può indicare che gli importi sono al lordo delle ritenute e maggiorati degli oneri applicabili, rinviando alla posizione effettiva dell’autore e alla normativa vigente al momento del pagamento.
È preferibile stabilire rate collegate a eventi verificabili: firma, consegna del soggetto, approvazione, prima versione della sceneggiatura, versione finale e perfezionamento della cessione.
Remunerazione adeguata e proporzionata
La legge sul diritto d’autore riconosce agli autori il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi o trasferiti e commisurata ai ricavi derivanti dal loro sfruttamento, tenendo conto delle particolarità del settore e degli accordi collettivi pertinenti.
Un compenso forfettario può essere previsto quando risulta coerente con il valore dell’operazione e con la disciplina applicabile. Non dovrebbe però essere accompagnato da una rinuncia generale a ogni remunerazione presente o futura, comprese somme irrinunciabili o dovute da soggetti diversi dal produttore.
Il contratto può riconoscere una parte fissa e una partecipazione collegata a ricavi, incassi o sfruttamenti derivati. In tal caso deve definire base di calcolo, deduzioni, periodicità del rendiconto, diritto di verifica e data di pagamento.
Compensi riservati agli autori audiovisivi
Gli autori di opere cinematografiche e assimilate possono avere diritto a compensi previsti direttamente dalla legge per specifiche utilizzazioni. Il contratto non dovrebbe dichiarare che ogni possibile somma è compresa nel corrispettivo se la relativa remunerazione è irrinunciabile o posta a carico di emittenti, piattaforme o altri utilizzatori.
L’articolo 46-bis disciplina compensi adeguati e proporzionati per determinate forme di comunicazione e utilizzazione dell’opera audiovisiva. Restano inoltre rilevanti le disposizioni sul noleggio e le altre remunerazioni previste dalla normativa vigente.
La SIAE tutela nella sezione Cinema i contributi di soggetto, sceneggiatura e regia e gestisce compensi relativi a utilizzazioni delle opere cinematografiche e audiovisive. Le informazioni operative sono disponibili nella sezione dedicata alla tutela delle opere cinematografiche presso SIAE.
Consegna, approvazione e revisioni
Il contratto deve definire numero e contenuto delle fasi di scrittura. È utile indicare una data per il soggetto, una per la prima sceneggiatura e una per la versione finale, oltre ai termini entro cui il produttore deve comunicare osservazioni.
Le richieste di modifica comprese nel compenso devono essere limitate per numero o per fase. Una clausola che obbliga l’autore a eseguire indefinitamente qualsiasi modifica può rendere incerta l’estensione dell’incarico.
Le osservazioni dovrebbero essere coerenti con il progetto concordato. Se il produttore modifica radicalmente genere, formato, durata, pubblico o struttura narrativa, le parti possono concordare un compenso aggiuntivo e un nuovo calendario.
Il silenzio del produttore può valere come approvazione soltanto se il contratto lo prevede espressamente. In alternativa, l’autore può inviare un sollecito e considerare conclusa la fase dopo un ulteriore termine.
Come gestire modifiche e riscritture da parte di altri autori
Il produttore può avere necessità di incaricare altri sceneggiatori per revisioni, adattamenti o interventi richiesti da regista, finanziatori e distributori. Questa possibilità deve essere conciliata con i diritti morali del primo autore e con la corretta attribuzione dei crediti.
Il contratto può autorizzare il produttore a modificare gli elaborati per realizzare e sfruttare il film, nei limiti della legge. Non dovrebbe però imporre all’autore una rinuncia preventiva a opporsi a qualsiasi modifica, anche gravemente pregiudizievole per la sua reputazione.
Se l’intervento di altri autori diventa sostanziale, i crediti e le quote devono essere determinati secondo gli accordi applicabili e gli apporti effettivi. Il primo autore può chiedere di non essere menzionato in una versione che non riconosce più come propria, secondo modalità e termini concordati.
Coautori e scrittura in gruppo
Quando soggetto o sceneggiatura sono scritti da più persone, ogni autore deve essere identificato e deve trasferire i diritti relativi al proprio contributo. Il produttore non può acquisire dall’autore firmatario i diritti appartenenti a un altro coautore.
Il contratto dovrebbe indicare chi coordina la scrittura, come vengono approvate le versioni e come sono ripartiti compensi e crediti. Se le quote non sono ancora determinate, può essere previsto un accordo separato da concludere prima della dichiarazione dell’opera.
La sostituzione o l’aggiunta di un autore non dovrebbe ridurre automaticamente il compenso già pattuito per il lavoro svolto. Le parti devono invece verificare quali prestazioni restano affidate al primo sceneggiatore e quali vengono assegnate al nuovo collaboratore.
Opere preesistenti e diritti di adattamento
Se la sceneggiatura deriva da un romanzo, un articolo, una biografia, un format o un’altra opera preesistente, il produttore deve acquisire separatamente i diritti necessari dal relativo titolare. Lo sceneggiatore non può garantire diritti che non gli appartengono.
Il contratto deve identificare l’opera originaria, il titolare e l’accordo che autorizza l’adattamento. Lo sceneggiatore può dichiarare di avere rispettato i materiali e i limiti ricevuti, ma la disponibilità dei diritti cinematografici rimane responsabilità di chi li acquisisce.
Per un’opera letteraria già esistente può essere pertinente il contratto di cessione dei diritti cinematografici, distinto dal contratto con cui viene commissionata la sceneggiatura.
Originalità e utilizzo di materiali di terzi
L’autore può dichiarare che gli elaborati sono originali e che, per quanto a sua conoscenza, non violano diritti di terzi. La garanzia deve però essere limitata agli elementi creati o autonomamente selezionati dallo sceneggiatore.
Non dovrebbe rispondere di materiali, istruzioni, personaggi, marchi o contenuti imposti dal produttore. Se il testo contiene citazioni, opere protette, fatti biografici, dati personali o elementi potenzialmente diffamatori, le parti devono individuarli e stabilire chi svolge le verifiche e acquisisce le autorizzazioni.
Una manleva illimitata per qualsiasi contestazione, anche derivante da modifiche successive o scelte produttive, è squilibrata. La responsabilità dovrebbe essere collegata alla violazione delle dichiarazioni effettivamente rese dall’autore e ai danni imputabili al suo contributo originario.
Personaggi reali, biografie e fatti di cronaca
Una sceneggiatura ispirata a persone reali può coinvolgere reputazione, riservatezza, immagine e protezione dei dati personali. Il fatto che una vicenda sia stata raccontata dai giornali non autorizza automaticamente qualsiasi rappresentazione audiovisiva.
Il produttore dovrebbe prevedere un controllo legale del testo, soprattutto quando vengono attribuiti comportamenti illeciti, dialoghi inventati o dettagli della vita privata. Lo sceneggiatore deve segnalare fonti, ricostruzioni e parti di fantasia secondo le modalità concordate.
L’acquisizione di una liberatoria o di un accordo sui diritti biografici può ridurre alcuni rischi, ma non sostituisce la verifica della liceità del contenuto. Questi aspetti richiedono una clausola o un allegato specifico.
Product placement e richieste promozionali
Il produttore può chiedere l’inserimento di prodotti o marchi nella narrazione, ma il contratto deve distinguere gli interventi previsti fin dall’incarico dalle modifiche promozionali richieste successivamente.
Lo sceneggiatore può impegnarsi a integrare inserimenti compatibili con trama, personaggi e regole applicabili. Se le richieste comportano una riscrittura significativa, devono essere concordati tempi e compensi ulteriori.
La clausola non dovrebbe obbligare l’autore ad accettare qualsiasi inserimento senza possibilità di valutare legalità, coerenza creativa e impatto sull’opera. Il produttore conserva la decisione produttiva finale, ma rimangono applicabili i diritti morali dell’autore.
Crediti dello sceneggiatore
Il contratto deve indicare la qualifica con cui l’autore sarà menzionato, come “soggetto di”, “sceneggiatura di” o altra dicitura coerente con il contributo. Occorre precisare anche l’eventuale presenza di coautori.
I crediti possono essere previsti nei titoli del film e nei materiali promozionali principali nei quali vengono citati gli altri autori della medesima categoria. Non è realistico garantire la menzione in ogni post, banner, teaser o annuncio di dimensioni ridotte.
Il produttore dovrebbe comunicare gli obblighi sui crediti ai propri aventi causa. Non è prudente escludere ogni responsabilità per distributori e piattaforme se il produttore può contrattualmente richiedere il rispetto della menzione.
Gli errori materiali possono essere corretti nelle copie e nei materiali futuri senza imporre il ritiro di copie già distribuite, salvo il risarcimento o altri rimedi applicabili per violazioni rilevanti.
Diritto di chiedere la non menzione
L’autore può chiedere di non essere menzionato quando la versione finale è stata modificata in modo sostanziale da altri e non desidera esservi associato. Il contratto può stabilire una procedura di visione o comunicazione della versione destinata ai crediti.
Il termine deve consentire una decisione effettiva. Se non è possibile mostrare l’intero film, il produttore può fornire la versione finale della sceneggiatura, una descrizione degli interventi o altro materiale sufficiente.
La mancata risposta può essere interpretata secondo il criterio concordato. È preferibile prevedere un sollecito prima di considerare confermata la menzione o la rinuncia al credito.
Modifica del titolo
Il titolo provvisorio può cambiare per ragioni creative, promozionali, distributive o per evitare conflitti con opere precedenti. Il produttore deve quindi poter scegliere il titolo definitivo del film.
La cessione del soggetto e della sceneggiatura non attribuisce automaticamente al produttore la titolarità di marchi, domini e segni distintivi non ancora creati. Il contratto può però consentire l’uso e la registrazione del titolo del progetto nei limiti dei diritti disponibili.
Se il titolo è stato ideato dall’autore ed è protetto come elemento autonomo, la relativa utilizzazione deve essere compresa espressamente. Il produttore non dovrebbe acquisire genericamente ogni futuro titolo proposto dall’autore per opere diverse.
Rendicontazione sullo sfruttamento
La disciplina vigente prevede obblighi di trasparenza a favore degli autori. Il soggetto che ha acquisito o ricevuto in licenza i diritti deve fornire informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento dell’opera e sulla remunerazione dovuta, secondo la frequenza e le eccezioni previste dalla legge.
Il contratto può rendere operativo tale obbligo indicando il contenuto dei rendiconti: utilizzazioni effettuate, territori, ricavi rilevanti, compensi maturati, sublicenze e informazioni disponibili presso distributori o piattaforme.
Una clausola che esclude preventivamente qualsiasi rendiconto può risultare incompatibile con i diritti riconosciuti all’autore. Le parti possono invece stabilire modalità proporzionate al contributo e ai costi amministrativi, nel rispetto delle disposizioni inderogabili.
Adeguamento del compenso in caso di successo
Quando il compenso inizialmente concordato diventa sproporzionatamente basso rispetto ai proventi derivanti dallo sfruttamento, la legge prevede strumenti di adeguamento nei casi e alle condizioni stabiliti. Il contratto non dovrebbe contenere una rinuncia preventiva e assoluta a tali tutele.
Le parti possono ridurre il rischio di squilibrio prevedendo fin dall’inizio bonus o percentuali collegati a risultati verificabili. È necessario definire ricavi, incassi netti, costi deducibili, soglie, periodicità e diritto di controllo.
Un bonus può essere collegato all’inizio delle riprese, alla distribuzione, al rinnovo per una stagione successiva, alla produzione di un remake o al superamento di determinati ricavi. Questi importi si aggiungono ai compensi inderogabili eventualmente spettanti.
Mancata produzione e diritto di riutilizzare l’opera
L’articolo 50 della legge sul diritto d’autore prevede che, se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica entro tre anni dalla consegna della parte letteraria o musicale, oppure non fa proiettare l’opera compiuta entro tre anni dal completamento, gli autori di tali parti possano disporre liberamente dell’opera.
Il contratto non dovrebbe derogare automaticamente a questa disciplina imponendo un vincolo illimitato. Può invece prevedere termini più brevi, obblighi di aggiornamento o un meccanismo di restituzione dei diritti se il progetto rimane inattivo.
Le parti devono stabilire che cosa accade agli anticipi, ai compensi già maturati e alle versioni commissionate. Il ritorno dei diritti non dovrebbe obbligare l’autore a restituire somme dovute per il lavoro effettivamente svolto, salvo una specifica causa di inadempimento.
Cessione a distributori e produttori associati
Il produttore deve poter trasferire o concedere i diritti acquisiti a co-produttori, finanziatori, distributori, emittenti e piattaforme per realizzare e sfruttare il progetto. Questa facoltà deve restare entro l’ambito della cessione originaria.
Il trasferimento a terzi non dovrebbe cancellare gli obblighi economici già assunti verso l’autore. Il contratto può prevedere che il produttore rimanga responsabile dei pagamenti maturati prima della cessione e comunichi agli aventi causa crediti, compensi e obblighi di rendicontazione.
Una cessione a un soggetto del medesimo gruppo o a un produttore associato può essere consentita senza approvazione preventiva. La sostituzione integrale del produttore obbligato ai pagamenti può invece richiedere il consenso dell’autore o l’assunzione espressa degli obblighi da parte del nuovo soggetto.
Registrazione e deposito della sceneggiatura
Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera che presenti carattere creativo e non dipende da un deposito costitutivo. Conservare una copia datata può però essere utile per documentare contenuto e anteriorità.
L’autore può utilizzare strumenti di deposito o marcatura temporale e, dopo la prima pubblicazione dell’opera audiovisiva definitiva, seguire le procedure previste dall’organismo di gestione collettiva al quale ha conferito mandato. Questi adempimenti non sostituiscono il contratto di cessione.
Il produttore dovrebbe conservare tutte le versioni, i verbali di consegna, le accettazioni e gli accordi con ciascun autore. Tale documentazione costituisce la catena dei diritti richiesta abitualmente da distributori, finanziatori e assicuratori.
Trattamento dei dati personali
Il contratto non richiede un generico consenso dell’autore per ogni trattamento. Il produttore può utilizzare i dati necessari alla conclusione, esecuzione, amministrazione e tutela del rapporto secondo le basi giuridiche applicabili.
Deve essere fornita l’informativa prevista dalla normativa quando richiesta. Eventuali utilizzi promozionali di fotografia, biografia, interviste o contatti dell’autore devono essere disciplinati separatamente rispetto ai normali dati amministrativi.
Il consenso deve essere richiesto soltanto per finalità che effettivamente lo richiedono e non deve essere inserito come condizione indistinta per ricevere il compenso contrattuale.
Quando questo fac simile non è adatto
Il modello non è adatto senza modifiche a un semplice contratto di opzione, a una cessione di diritti cinematografici su un romanzo già pubblicato o a un accordo per una serie televisiva con writers’ room e numerosi autori. Questi rapporti richiedono strutture specifiche.
Non è sufficiente neppure per opere basate su format, personaggi protetti, biografie, videogiochi o proprietà intellettuali appartenenti a più titolari. In tali casi la catena dei diritti deve comprendere tutti gli accordi necessari.
Una verifica professionale è opportuna quando il progetto coinvolge co-produzioni internazionali, accordi collettivi, finanziamenti pubblici, piattaforme estere, partecipazioni ai ricavi o una cessione molto ampia di diritti derivati.
Errori da evitare nella cessione dei diritti
- confondere il compenso per la scrittura con quello per i diritti;
- non allegare o identificare gli elaborati ceduti;
- trasferire genericamente qualsiasi idea futura dell’autore;
- pretendere la cessione dei diritti morali;
- imporre la rinuncia a compensi irrinunciabili previsti dalla legge;
- indicare diritti senza precisare durata, territorio e utilizzazioni;
- comprendere sequel, remake e serie senza attribuire loro un contenuto preciso;
- obbligare l’autore a revisioni illimitate comprese nel compenso;
- non distinguere modifiche editoriali e riscritture sostanziali;
- trasferire diritti appartenenti a coautori non firmatari;
- attribuire all’autore la responsabilità per materiali forniti dal produttore;
- prevedere manleve illimitate anche per modifiche successive del film;
- omettere crediti e procedura per la non menzione;
- escludere qualsiasi rendicontazione sullo sfruttamento;
- vincolare l’opera senza limiti se il film non viene prodotto;
- obbligare l’autore a firmare futuri documenti non coerenti con l’accordo;
- utilizzare riferimenti fiscali o previdenziali non aggiornati;
- dichiarare che la trattativa è avvenuta senza che ciò corrisponda ai fatti.
Il contratto deve essere coordinato con gli accordi relativi all’opera originaria, agli altri sceneggiatori, alla regia, alla musica e agli interpreti. Una catena dei diritti incompleta può impedire la distribuzione anche quando il contratto con un singolo autore è stato correttamente sottoscritto.
Fac simile di contratto di cessione dei diritti sulla sceneggiatura
Il modello seguente comprende l’incarico di scrittura e la cessione dei diritti. Le parti che dispongono già di una sceneggiatura definitiva possono eliminare gli articoli relativi alle consegne e mantenere soltanto quelli pertinenti al trasferimento.
CONTRATTO DI INCARICO E CESSIONE DEI DIRITTI SU SOGGETTO E SCENEGGIATURA
Tra
[DENOMINAZIONE DEL PRODUTTORE], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [DATI FISCALI], PEC [PEC], rappresentata da [NOME E COGNOME E QUALIFICA], di seguito denominata “Produttore”,
e
[NOME E COGNOME DELL’AUTORE], nato a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], PEC [PEC, SE PRESENTE], di seguito denominato “Autore”.
Premesso che
a. il Produttore intende sviluppare un’opera audiovisiva provvisoriamente intitolata [TITOLO PROVVISORIO], di seguito denominata “Progetto”;
b. il Progetto è destinato alla realizzazione di [LUNGOMETRAGGIO, CORTOMETRAGGIO, DOCUMENTARIO, SERIE O ALTRA OPERA];
c. l’Autore possiede le competenze creative necessarie e accetta di realizzare gli elaborati descritti nel presente contratto;
d. le parti intendono regolare separatamente l’attività di scrittura, il relativo compenso e la cessione dei diritti di utilizzazione economica;
e. [IL PROGETTO È ORIGINALE O DERIVA DALL’OPERA PREESISTENTE INDICATA NELL’ALLEGATO A].
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del contratto.
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico
Il Produttore affida all’Autore, che accetta, la realizzazione dei seguenti elaborati, di seguito congiuntamente denominati “Elaborati”:
a. [CONCEPT O SOGGETTO BREVE];
b. [SOGGETTO ESTESO];
c. [TRATTAMENTO];
d. [SCALETTA];
e. [SCENEGGIATURA];
f. [BIBBIA DEI PERSONAGGI O DELLA SERIE];
g. [ULTERIORI MATERIALI].
Contenuto, formato, durata indicativa e caratteristiche sono descritti nell’allegato B.
Articolo 2 – Ruolo dell’Autore
L’Autore viene incaricato quale [AUTORE DEL SOGGETTO, AUTORE DELLA SCENEGGIATURA O COAUTORE].
Gli eventuali altri autori coinvolti sono:
[NOMI, RUOLI E CONTRIBUTI, SE GIÀ NOTI].
La qualifica definitiva e le quote relative ai contributi creativi vengono determinate secondo gli apporti effettivi, gli accordi applicabili e la disciplina vigente.
Articolo 3 – Calendario delle consegne
L’Autore consegna:
prima versione del soggetto entro il [DATA];
versione revisionata del soggetto entro [NUMERO] giorni dalle osservazioni;
prima versione della sceneggiatura entro il [DATA];
seconda versione entro [NUMERO] giorni dalle osservazioni;
versione finale entro il [DATA];
[ULTERIORE ELABORATO] entro il [DATA].
La consegna avviene in formato [FORMATO] mediante [EMAIL, PIATTAFORMA O ALTRO SISTEMA].
Ogni file deve indicare titolo, numero della versione e data.
Articolo 4 – Osservazioni e approvazione
Il Produttore comunica osservazioni motivate entro [NUMERO] giorni lavorativi dalla consegna di ciascuna versione.
Le osservazioni devono essere coerenti con le caratteristiche del Progetto indicate nell’allegato B.
Se il Produttore non risponde entro il termine, l’Autore invia un sollecito concedendo ulteriori [NUMERO] giorni. Decorso anche tale termine, la versione si considera [APPROVATA AI FINI DELLA FASE O IN ATTESA DI UN ACCORDO ESPRESSO].
L’approvazione di una fase determina la maturazione del relativo compenso.
Articolo 5 – Revisioni comprese
Il compenso comprende:
[NUMERO] revisione o revisioni del soggetto;
[NUMERO] revisione o revisioni della sceneggiatura;
[NUMERO] interventi di correzione non sostanziale.
Sono considerate revisioni sostanziali le richieste che modificano [GENERE, FORMATO, STRUTTURA, NUMERO DI EPISODI, PERSONAGGI PRINCIPALI O ALTRO ELEMENTO].
Le revisioni ulteriori o sostanziali richiedono un accordo scritto su compenso e calendario.
Articolo 6 – Collaborazione con altri autori
Il Produttore può coinvolgere altri autori, informando l’Autore del relativo ruolo.
L’Autore collabora secondo le modalità indicate nell’allegato C e consegna materiali e informazioni necessari alla continuità del lavoro.
L’intervento di altri autori non modifica il compenso maturato dall’Autore per le prestazioni già eseguite.
Crediti e quote vengono determinati in base ai contributi effettivi e agli accordi applicabili.
Articolo 7 – Compenso per l’attività di scrittura
Per l’attività creativa il Produttore corrisponde all’Autore:
euro [IMPORTO] per il soggetto;
euro [IMPORTO] per il trattamento;
euro [IMPORTO] per la sceneggiatura;
euro [IMPORTO] per le revisioni comprese;
euro [IMPORTO] per [ULTERIORE ATTIVITÀ].
I pagamenti avvengono come segue:
[IMPORTO O PERCENTUALE] alla firma;
[IMPORTO O PERCENTUALE] alla consegna del soggetto;
[IMPORTO O PERCENTUALE] all’approvazione del soggetto;
[IMPORTO O PERCENTUALE] alla consegna della prima sceneggiatura;
[IMPORTO O PERCENTUALE] alla consegna della versione finale.
Gli importi sono [AL LORDO O AL NETTO] delle ritenute applicabili e vengono maggiorati degli oneri fiscali e previdenziali dovuti secondo la posizione dell’Autore e la normativa vigente.
Articolo 8 – Corrispettivo per la cessione dei diritti
Per la cessione dei diritti indicati negli articoli successivi, il Produttore corrisponde euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]).
Il corrispettivo viene pagato:
[ALLA FIRMA, ALL’APPROVAZIONE DELLA VERSIONE FINALE O SECONDO LE SEGUENTI RATE].
Il presente importo non comprende i compensi e le remunerazioni irrinunciabili o posti dalla legge a carico di emittenti, piattaforme, organismi di utilizzazione o altri soggetti.
Articolo 9 – Remunerazioni ulteriori
Oltre ai compensi fissi, all’Autore spettano:
a. euro [IMPORTO] all’inizio delle riprese;
b. euro [IMPORTO] alla prima distribuzione commerciale;
c. euro [IMPORTO O PERCENTUALE] per la produzione di un sequel;
d. euro [IMPORTO O PERCENTUALE] per un remake;
e. euro [IMPORTO O PERCENTUALE] per una serie o spin-off;
f. [PERCENTUALE] per cento dei [RICAVI O PROVENTI DEFINITI NELL’ALLEGATO D];
g. [ULTERIORI BONUS].
Base di calcolo, deduzioni ammesse, rendicontazione e scadenze sono indicate nell’allegato D.
Restano salvi i diritti dell’Autore a remunerazioni adeguate e proporzionate e agli eventuali adeguamenti previsti dalle disposizioni inderogabili applicabili.
Articolo 10 – Cessione dei diritti
L’Autore cede al Produttore, che accetta, in via [ESCLUSIVA O NON ESCLUSIVA], i diritti di utilizzazione economica sugli Elaborati espressamente indicati negli articoli 11 e 12.
La cessione riguarda soltanto gli Elaborati creati e consegnati nell’esecuzione del presente contratto. Sono escluse idee, opere e materiali dell’Autore estranei al Progetto.
Articolo 11 – Diritti audiovisivi ceduti
La cessione comprende:
a. adattamento e trasformazione degli Elaborati in un’opera cinematografica o audiovisiva;
b. fissazione e riproduzione dell’opera prodotta;
c. distribuzione cinematografica e non cinematografica;
d. comunicazione al pubblico e messa a disposizione;
e. trasmissione televisiva lineare e non lineare;
f. sfruttamento mediante piattaforme digitali, streaming e video on demand;
g. sfruttamento home video e su supporti fisici;
h. traduzione, doppiaggio e sottotitolazione;
i. adattamenti tecnici richiesti da formati, durata, classificazione e distribuzione;
j. uso di estratti, personaggi e dialoghi per trailer, teaser e promozione;
k. [ULTERIORI DIRITTI AUDIOVISIVI].
I diritti non espressamente ceduti restano all’Autore.
Articolo 12 – Diritti derivati
Le parti scelgono i diritti effettivamente compresi:
a. sequel: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
b. prequel: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
c. remake: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
d. spin-off: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
e. serie e serializzazioni: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
f. edizione letteraria: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
g. adattamento teatrale: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
h. podcast e opere audio: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
i. videogiochi e opere interattive: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE];
j. merchandising: [CEDUTO, RISERVATO O SOGGETTO A OPZIONE].
Per ogni diritto ceduto o esercitato si applicano i compensi indicati nell’articolo 9 e nell’allegato D.
Articolo 13 – Efficacia della cessione
Le parti scelgono una delle seguenti alternative ed eliminano l’altra.
ALTERNATIVA A – CESSIONE EFFICACE CON IL PAGAMENTO
La cessione diventa definitiva con il pagamento integrale del corrispettivo previsto dall’articolo 8.
Fino a tale momento il Produttore dispone di una licenza esclusiva limitata alle attività di sviluppo, ricerca di finanziamenti, presentazione, preparazione e produzione preliminare del Progetto.
ALTERNATIVA B – CESSIONE EFFICACE ALLA FIRMA
La cessione produce effetti dalla firma. In caso di mancato pagamento restano salvi i rimedi contrattuali e legali dell’Autore.
Articolo 14 – Durata e territorio
I diritti sono ceduti per [NUMERO] anni dalla data di efficacia oppure per la durata legale della protezione riconosciuta ai diritti ceduti.
Il territorio è [ITALIA, UNIONE EUROPEA O MONDO INTERO].
Le utilizzazioni online e satellitari sono consentite nei limiti tecnicamente necessari allo sfruttamento autorizzato.
Articolo 15 – Opere e materiali preesistenti
Il Progetto deriva dalla seguente opera preesistente:
[DESCRIZIONE, AUTORE E TITOLARE DEI DIRITTI O INDICAZIONE CHE NON ESISTE UN’OPERA PREESISTENTE].
Il Produttore dichiara di avere acquisito o di impegnarsi ad acquisire i diritti necessari sull’opera originaria.
L’Autore non trasferisce diritti appartenenti a terzi e rispetta i limiti e i materiali comunicati dal Produttore.
Articolo 16 – Dichiarazioni dell’Autore
L’Autore dichiara, limitatamente agli elementi creati autonomamente:
a. di essere autore del proprio contributo;
b. di non avere già ceduto a terzi diritti incompatibili;
c. che, per quanto a sua conoscenza, gli Elaborati non riproducono illecitamente opere protette;
d. di segnalare citazioni, materiali di terzi e fonti utilizzate;
e. di informare il Produttore di eventuali contestazioni ricevute.
Le dichiarazioni non riguardano materiali, istruzioni, modifiche o inserimenti forniti o imposti dal Produttore o da altri soggetti.
Articolo 17 – Contestazioni di terzi
La parte che riceve una contestazione ne informa tempestivamente l’altra e trasmette la documentazione disponibile.
L’Autore risponde dei danni direttamente derivanti dalla violazione colpevole delle dichiarazioni dell’articolo 16, nei limiti consentiti dalla legge.
Il Produttore risponde delle contestazioni derivanti da modifiche successive, materiali forniti da lui, impiego eccedente i diritti ceduti o modalità di sfruttamento non autorizzate.
Nessuna parte può assumere impegni o riconoscere pretese a carico dell’altra senza il suo consenso, salvo provvedimenti urgenti.
Articolo 18 – Modifiche degli Elaborati
Il Produttore può apportare o far apportare modifiche, adattamenti, tagli e integrazioni necessari alla realizzazione, produzione, classificazione, distribuzione e localizzazione dell’opera.
Resta salvo il diritto morale dell’Autore di opporsi alle modifiche e agli atti che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Quando ragionevolmente possibile, il Produttore informa l’Autore delle modifiche creative sostanziali e può invitarlo a eseguirle alle condizioni economiche concordate.
Se l’incarico viene affidato a terzi, si applicano le regole sui crediti previste dagli articoli 19 e 20.
Articolo 19 – Crediti
L’Autore viene menzionato con la dicitura:
[“SOGGETTO DI”, “SCENEGGIATURA DI” O ALTRA DICITURA].
Il credito compare:
a. nei titoli [DI TESTA O DI CODA];
b. nei principali materiali pubblicitari nei quali sono citati gli altri autori della stessa categoria;
c. nella documentazione destinata agli organismi di gestione collettiva;
d. [ULTERIORI SUPPORTI].
La dimensione e posizione sono equivalenti a quelle riconosciute agli altri autori del medesimo contributo, salvo accordi collettivi o esigenze tecniche.
La mancata menzione in materiali di formato ridotto, teaser, banner o comunicazioni che non citano alcun autore non costituisce violazione.
Articolo 20 – Non menzione
Se la versione finale contiene modifiche sostanziali eseguite da altri, l’Autore può chiedere di non essere menzionato, fatti salvi gli obblighi di legge e le dichiarazioni agli organismi competenti.
Il Produttore comunica all’Autore la versione dei crediti almeno [NUMERO] giorni prima della finalizzazione.
L’Autore risponde entro [NUMERO] giorni. In mancanza, il Produttore invia un sollecito concedendo ulteriori [NUMERO] giorni.
Decorso il termine, si applica [LA MENZIONE CONCORDATA O LA NON MENZIONE].
Articolo 21 – Product placement e inserimenti promozionali
L’Autore collabora agli inserimenti promozionali comunicati dal Produttore quando risultano leciti e compatibili con la struttura narrativa concordata.
Le richieste che comportano una riscrittura sostanziale sono oggetto di un accordo su compenso e termine.
Il presente articolo non comporta una rinuncia ai diritti morali né l’obbligo di accettare contenuti illeciti o estranei al Progetto.
Articolo 22 – Rendicontazione
Il Produttore fornisce all’Autore, con la periodicità prevista dalla legge e comunque almeno [SEMESTRALE O ALTRA PERIODICITÀ NON INFERIORE A QUELLA LEGALE], informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento degli Elaborati e dell’opera prodotta.
Il rendiconto comprende, nei limiti delle informazioni disponibili:
a. modalità e territori di sfruttamento;
b. ricavi rilevanti;
c. compensi maturati e pagati;
d. sublicenze o cessioni a terzi;
e. dati necessari a verificare bonus e percentuali.
Restano ferme le eccezioni e le modalità proporzionate previste dalla disciplina vigente.
Articolo 23 – Verifica dei rendiconti
Se l’Autore riceve compensi collegati ai ricavi, può chiedere chiarimenti e, non più di [NUMERO] volte per anno, far verificare i dati da un professionista vincolato alla riservatezza.
La verifica avviene con preavviso di [NUMERO] giorni e senza accesso a informazioni non pertinenti.
I costi sono a carico dell’Autore, salvo che emerga una differenza superiore al [PERCENTUALE] per cento a suo sfavore, nel qual caso sono sostenuti dal Produttore.
Articolo 24 – Mancata realizzazione o sfruttamento
Il Produttore informa l’Autore sullo stato del Progetto almeno ogni [NUMERO] mesi fino all’inizio delle riprese.
Restano fermi i diritti previsti dall’articolo 50 della legge sul diritto d’autore se l’opera cinematografica non viene completata o proiettata nei termini stabiliti dalla norma.
Le parti possono inoltre prevedere che i diritti ritornino all’Autore se:
a. le riprese non iniziano entro il [DATA O NUMERO DI MESI];
b. il Progetto viene definitivamente abbandonato;
c. il Produttore comunica di non voler più utilizzare gli Elaborati;
d. [ULTERIORE EVENTO].
Il ritorno dei diritti non impone la restituzione dei compensi maturati per il lavoro eseguito, salvo inadempimento imputabile all’Autore.
Articolo 25 – Cessione a terzi
Il Produttore può trasferire o concedere i diritti acquisiti a co-produttori, finanziatori, distributori, emittenti, piattaforme e altri soggetti coinvolti nella produzione o nello sfruttamento.
Il trasferimento non amplia i diritti originariamente ceduti e deve preservare i compensi, i crediti e gli obblighi di trasparenza applicabili.
Il Produttore rimane responsabile delle obbligazioni economiche già maturate, salvo che l’Autore accetti espressamente la sostituzione del debitore.
Articolo 26 – Documenti confermativi
L’Autore sottoscrive gli ulteriori documenti ragionevolmente necessari a confermare la cessione, purché siano coerenti con il presente contratto e non introducano nuovi diritti, rinunce, garanzie o obbligazioni economiche.
Eventuali traduzioni devono riprodurre fedelmente l’accordo. In caso di contrasto prevale la versione [ITALIANA O ALTRA VERSIONE INDICATA].
Le spese notarili o di autenticazione richieste dal Produttore sono a suo carico, salvo diverso accordo.
Articolo 27 – Riservatezza
L’Autore mantiene riservati sceneggiatura, materiali, cast non annunciato, informazioni produttive e dati economici non pubblici.
Il Produttore mantiene riservati i dati personali, i materiali non utilizzati e le informazioni dell’Autore non destinate alla diffusione.
L’obbligo non riguarda informazioni pubbliche, già legittimamente conosciute, ricevute da terzi senza vincoli o divulgate per obbligo di legge.
La riservatezza continua per [DURATA] dopo la cessazione.
Articolo 28 – Dati personali
Ciascuna parte tratta i dati necessari alla conclusione, esecuzione, amministrazione e tutela del contratto secondo la normativa applicabile.
Il Produttore fornisce l’informativa richiesta. Utilizzi promozionali di fotografia, biografia, interviste o recapiti dell’Autore vengono autorizzati separatamente quando necessario.
Articolo 29 – Durata dell’incarico e cessazione
L’incarico di scrittura termina con l’approvazione o la consegna della versione finale prevista dall’articolo 3, salvo revisioni ulteriori concordate.
In caso di grave inadempimento, la parte interessata invia una contestazione scritta e concede [NUMERO] giorni per rimediare, quando possibile.
La cessazione non pregiudica i compensi maturati, i diritti già validamente acquisiti, le remunerazioni di legge e gli obblighi destinati a sopravvivere.
Articolo 30 – Comunicazioni
Le comunicazioni relative a consegne, approvazioni, pagamenti, contestazioni e cessazione vengono inviate ai seguenti recapiti:
Produttore: [PEC O EMAIL];
Autore: [PEC O EMAIL].
Ciascuna parte comunica per iscritto ogni variazione.
Articolo 31 – Legge applicabile e controversie
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Prima di iniziare una controversia, le parti svolgono un tentativo di composizione mediante incontro entro [NUMERO] giorni dalla richiesta, salvo provvedimenti urgenti.
La competenza territoriale è determinata secondo [FORO CONCORDATO NEI LIMITI CONSENTITI O NORME APPLICABILI].
Articolo 32 – Allegati
Allegato A – opera preesistente e disponibilità dei diritti;
Allegato B – caratteristiche creative e tecniche degli Elaborati;
Allegato C – modalità di collaborazione con coautori;
Allegato D – bonus, percentuali e definizione dei ricavi;
Allegato E – elenco delle versioni consegnate;
Allegato F – materiali e fonti di terzi;
Allegato G – accordi sui crediti;
Allegato H – informativa sul trattamento dei dati personali.
Luogo e data: [LUOGO], [DATA]
Il Produttore
[DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
L’Autore
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
EVENTUALE APPROVAZIONE SPECIFICA
Ove richiesta dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la parte aderente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole, individuate per numero e contenuto essenziale:
articolo [NUMERO] – [CONTENUTO ESSENZIALE];
articolo [NUMERO] – [CONTENUTO ESSENZIALE];
articolo [NUMERO] – [CONTENUTO ESSENZIALE].
La Parte aderente
[FIRMA PER L’EVENTUALE APPROVAZIONE SPECIFICA]
Scarica il modello Word del contratto di cessione diritti sceneggiatura
Il file Word contiene un contratto modificabile che combina incarico di scrittura e cessione dei diritti su soggetto e sceneggiatura. Comprende campi per consegne, revisioni, compensi, efficacia della cessione, territorio, durata, opere derivate, crediti, rendicontazione, mancato sfruttamento e coinvolgimento di coautori.
Prima dell’utilizzo occorre eliminare le alternative non scelte, identificare gli elaborati negli allegati e indicare separatamente diritti audiovisivi e derivati. Devono inoltre essere verificati compensi di legge, eventuali accordi collettivi, posizione fiscale dell’autore e disponibilità dei diritti sull’opera preesistente.
Domande frequenti sulla cessione dei diritti di una sceneggiatura
Con la cessione lo sceneggiatore perde la qualità di autore?
No. La cessione riguarda i diritti di utilizzazione economica indicati nel contratto, non la qualità di autore. Lo sceneggiatore conserva i diritti morali, tra cui il diritto di rivendicare la paternità e di opporsi alle modifiche che possano arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
È necessario firmare il contratto davanti a un notaio?
Non per ogni cessione. La trasmissione dei diritti deve essere provata per iscritto, ma un atto notarile non costituisce una formalità generale obbligatoria per qualsiasi sceneggiatura. Un atto autenticato o confermativo può essere richiesto per esigenze produttive, finanziarie o internazionali e deve rimanere coerente con il contratto già sottoscritto.
Il produttore può modificare liberamente la sceneggiatura?
Il contratto può autorizzare adattamenti, tagli e riscritture necessari alla produzione e alla distribuzione. Questa facoltà non elimina i diritti morali dell’autore. È quindi preferibile disciplinare consultazione, intervento di altri sceneggiatori, crediti e possibilità di chiedere la non menzione quando la versione finale viene modificata in modo sostanziale.
Il compenso può essere interamente forfettario?
Un compenso fisso può essere concordato nei casi consentiti, ma deve risultare adeguato e proporzionato al valore dei diritti e alla particolarità del settore. Non comprende automaticamente i compensi irrinunciabili previsti dalla legge. Il contratto può inoltre prevedere bonus, percentuali o adeguamenti collegati allo sfruttamento e al successo dell’opera.
Che cosa accade se il film non viene realizzato?
L’articolo 50 della legge sul diritto d’autore riconosce agli autori delle parti letterarie il diritto di disporne liberamente se il produttore non completa o non fa proiettare l’opera nei termini previsti. Il contratto può stabilire anche termini più brevi per il ritorno dei diritti, lasciando acquisiti all’autore i compensi maturati per il lavoro svolto.