In questa pagina è disponibile un fac simile Word di contratto per l’acquisto di un’auto usata da un concessionario. Il modello è pensato soprattutto per la vendita tra un professionista e un consumatore e permette di indicare caratteristiche del veicolo, stato d’uso, prezzo, pagamenti, consegna, passaggio di proprietà e garanzia.
Il fac simile può essere visualizzato integralmente prima del download e deve essere completato con i dati reali dell’auto e delle parti. Dopo il modello trovi le indicazioni per compilare correttamente la scheda del veicolo, distinguere acconto e caparra, verificare la garanzia sull’usato e coordinare il contratto con la pratica di passaggio di proprietà.
A cosa serve il contratto di acquisto di un’auto usata dal concessionario
Il documento serve a fissare per iscritto le condizioni della compravendita prima della consegna dell’auto. Permette di identificare senza ambiguità il veicolo tramite marca, modello, targa e numero di telaio e di precisare il prezzo complessivo, le somme già versate, la data di consegna e le caratteristiche dell’auto dichiarate dal venditore.
Il modello è impostato per il caso in cui l’acquirente sia una persona fisica che compra l’auto per esigenze personali e il venditore operi professionalmente. Se invece il veicolo viene acquistato da un’impresa o da un professionista per la propria attività, la disciplina della garanzia del Codice del Consumo non si applica nello stesso modo e il testo deve essere adattato.
Il contratto non sostituisce l’atto e gli adempimenti necessari per registrare il trasferimento del veicolo presso PRA e Archivio Nazionale Veicoli. Per queste operazioni devono essere seguite le procedure previste per il passaggio di proprietà.
Fac simile contratto acquisto auto usata da concessionario
Il modello seguente deve essere completato con i dati reali. Nelle clausole che presentano alternative, come acconto o caparra e garanzia di 24 o 12 mesi, deve essere conservata esclusivamente l’opzione effettivamente concordata.
CONTRATTO DI VENDITA DI AUTOVEICOLO USATO DA CONCESSIONARIO A CONSUMATORE
TRA
[DENOMINAZIONE / DITTA VENDITRICE], con sede in [INDIRIZZO], C.F./P.IVA [CODICE FISCALE / PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese/REA di [CCIAA] n. [NUMERO], in persona di [NOME E COGNOME / QUALIFICA], di seguito “Venditore”,
E
[NOME E COGNOME ACQUIRENTE], nato/a a [LUOGO] il [DATA], C.F. [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], recapito [EMAIL / TELEFONO], di seguito “Acquirente”.
L’Acquirente dichiara di acquistare il veicolo per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
1. AUTOVEICOLO OGGETTO DELLA VENDITA
Marca: [MARCA]
Modello e versione: [MODELLO E VERSIONE]
Targa: [TARGA]
Numero di telaio VIN: [VIN]
Prima immatricolazione: [DATA]
Chilometraggio indicato: [KM] km
Alimentazione: [ALIMENTAZIONE]
Cilindrata / potenza: [DATI]
Colore: [COLORE]
Accessori compresi: [DESCRIZIONE]
Numero chiavi consegnate: [NUMERO]
Il Venditore dichiara di avere titolo per vendere il veicolo e indica nella scheda allegata gli eventuali vincoli, gravami, fermi amministrativi, ipoteche o altre annotazioni conosciute e risultanti dalle verifiche effettuate.
2. STATO D’USO E CARATTERISTICHE DICHIARATE
L’Acquirente dichiara di avere visionato il veicolo. Il Venditore descrive nell’Allegato A, denominato “Stato d’uso del veicolo”, i difetti, le riparazioni note, l’usura rilevante, gli eventuali sinistri conosciuti, le condizioni della carrozzeria e degli interni e ogni altra caratteristica utile a rappresentare lo stato reale dell’autoveicolo.
Eventuali caratteristiche del veicolo che si discostano dai requisiti oggettivi di conformità devono essere indicate in modo specifico e portate separatamente all’attenzione dell’Acquirente prima della conclusione del contratto.
La visione del veicolo o l’eventuale prova su strada non comportano rinuncia ai diritti inderogabili riconosciuti al consumatore dalla normativa sulla garanzia legale di conformità.
3. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Prezzo del veicolo: euro [IMPORTO].
Spese per passaggio di proprietà e pratiche amministrative: euro [IMPORTO / DA DETERMINARE].
Servizi o accessori ulteriori: euro [IMPORTO / NESSUNO].
Totale dovuto: euro [IMPORTO COMPLESSIVO].
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE PER L’EVENTUALE SOMMA VERSATA ALLA FIRMA.
OPZIONE A – ACCONTO.
L’Acquirente versa euro [IMPORTO] a titolo di acconto sul prezzo mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO]. Il saldo di euro [IMPORTO] sarà corrisposto entro [DATA / EVENTO].
OPZIONE B – CAPARRA CONFIRMATORIA.
L’Acquirente versa euro [IMPORTO] a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c., mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO]. In caso di regolare adempimento la somma sarà imputata al prezzo. Il saldo di euro [IMPORTO] sarà corrisposto entro [DATA / EVENTO].
Il Venditore rilascia la documentazione fiscale relativa ai pagamenti secondo la disciplina applicabile.
4. EVENTUALE FINANZIAMENTO
MANTENERE QUESTA CLAUSOLA SOLO SE L’ACQUISTO DIPENDE DALLA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO.
L’efficacia del presente contratto è subordinata all’approvazione, entro il [DATA], del finanziamento richiesto dall’Acquirente a [INTERMEDIARIO / DA INDIVIDUARE] per euro [IMPORTO]. In caso di mancata approvazione entro tale termine si applicheranno i seguenti effetti espressamente concordati: [DESCRIZIONE DELLA CONDIZIONE E DELLA RESTITUZIONE DELLE SOMME].
5. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E DOCUMENTO UNICO
Le formalità relative al passaggio di proprietà e all’aggiornamento degli archivi PRA e ANV saranno curate da [VENDITORE / AGENZIA / SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA / ALTRO].
Le relative spese sono poste a carico di [ACQUIRENTE / VENDITORE / RIPARTIZIONE CONCORDATA].
Il presente contratto non sostituisce l’atto e gli adempimenti necessari per la trascrizione del trasferimento e per il rilascio o aggiornamento del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà.
6. CONSEGNA DEL VEICOLO
La consegna avverrà entro il [DATA] presso [LUOGO], salvo diverso accordo scritto.
Alla consegna saranno messi a disposizione dell’Acquirente: [NUMERO] chiavi, Documento Unico o documentazione provvisoria utilizzabile secondo la pratica effettuata, manuali disponibili, documentazione di manutenzione disponibile e [ALTRI DOCUMENTI / ACCESSORI].
Le parti potranno annotare al momento del ritiro chilometraggio, accessori, documenti consegnati e condizioni esteriori del veicolo.
7. GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
Il Venditore risponde dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna secondo gli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo.
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE.
OPZIONE A – DURATA ORDINARIA.
La responsabilità del Venditore riguarda i difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla consegna.
OPZIONE B – RIDUZIONE CONCORDATA PER BENE USATO.
Le parti concordano espressamente che la responsabilità del Venditore per i difetti di conformità abbia durata di 12 mesi dalla consegna, nel rispetto del limite minimo previsto per i beni usati.
La garanzia riguarda i difetti di conformità e non il normale deterioramento coerente con età, chilometraggio e precedente utilizzo del veicolo. Restano fermi i rimedi e i diritti inderogabili previsti dal Codice del Consumo.
In presenza di un difetto di conformità l’Acquirente si rivolgerà al Venditore. Si applicano i rimedi previsti dalla normativa vigente, compresi, ricorrendone i presupposti, riparazione o sostituzione, riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione del contratto.
8. EVENTUALE GARANZIA CONVENZIONALE
MANTENERE QUESTA CLAUSOLA SOLO SE VIENE OFFERTA UNA GARANZIA COMMERCIALE ULTERIORE.
Il Venditore / garante offre inoltre la seguente garanzia convenzionale: [DENOMINAZIONE, DURATA, COPERTURE E MODALITÀ]. Tale garanzia aggiuntiva non sostituisce né limita la garanzia legale di conformità.
9. INADEMPIMENTO E CAPARRA
Se è stata scelta l’OPZIONE B dell’art. 3 e la somma è stata espressamente qualificata come caparra confirmatoria, trovano applicazione gli effetti dell’art. 1385 c.c. nei presupposti previsti dalla legge.
Se è stato versato un semplice acconto, la somma non produce automaticamente gli effetti previsti per la caparra confirmatoria.
10. RITARDO NELLA CONSEGNA
In caso di mancata consegna alla data concordata, l’Acquirente può assegnare al Venditore un termine supplementare appropriato alle circostanze, salvo i casi nei quali la normativa consente di risolvere il contratto senza ulteriore termine, compreso il caso in cui la data sia stata espressamente concordata come essenziale per l’Acquirente.
11. RECESSO DEL CONSUMATORE
Se il contratto è concluso nei locali commerciali del Venditore, non sussiste un generale diritto legale di ripensamento per il solo fatto che l’Acquirente cambi idea, salvo un diverso diritto riconosciuto contrattualmente.
Se il contratto viene concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, devono essere applicate le specifiche disposizioni del Codice del Consumo sul diritto di recesso quando ricorrono i relativi presupposti.
12. DATI PERSONALI
Il Venditore tratta i dati personali necessari alla conclusione e all’esecuzione del contratto, agli adempimenti fiscali, amministrativi e relativi al passaggio di proprietà secondo l’informativa resa all’Acquirente ai sensi della normativa vigente.
13. CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice del Consumo e, per quanto compatibili, del Codice Civile.
Se l’Acquirente riveste la qualità di consumatore, resta ferma la competenza territoriale prevista dalla normativa inderogabile a sua tutela.
Eventuali modifiche al presente contratto devono risultare per iscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Venditore
[FIRMA]
L’Acquirente
[FIRMA]
ALLEGATO A – STATO D’USO DEL VEICOLO
Chilometraggio al momento della vendita: [KM]
Carrozzeria e verniciatura: [DESCRIZIONE]
Cristalli, fari e parti esterne: [DESCRIZIONE]
Pneumatici: [DESCRIZIONE]
Interni e rivestimenti: [DESCRIZIONE]
Motore, trasmissione e organi meccanici: [DESCRIZIONE]
Impianto elettrico/elettronico e dotazioni: [DESCRIZIONE]
Manutenzione documentata: [DESCRIZIONE / DOCUMENTI DISPONIBILI]
Sinistri o riparazioni rilevanti conosciuti: [DESCRIZIONE / NESSUNO DICHIARATO]
Vincoli, gravami o fermi risultanti dalle verifiche: [DESCRIZIONE / NESSUNO]
Difetti o caratteristiche specificamente segnalati: [DESCRIZIONE]
Accessori compresi nella vendita: [DESCRIZIONE]
L’Acquirente dichiara di avere ricevuto, prima della conclusione del contratto, le informazioni sopra riportate. Eventuali caratteristiche che costituiscono uno specifico scostamento dai requisiti oggettivi di conformità devono essere evidenziate separatamente e accettate in modo espresso.
Firma dell’Acquirente per presa visione dello stato d’uso
[FIRMA]
Scarica il contratto acquisto auto usata da concessionario Word
Il file disponibile contiene il contratto completo in formato Doc e può essere modificato inserendo dati delle parti, caratteristiche dell’auto, prezzo, somme versate, data di consegna e condizioni della garanzia. Prima della firma devono essere eliminate tutte le opzioni che non corrispondono all’accordo effettivamente raggiunto.
Il modello non sostituisce la pratica necessaria per il passaggio di proprietà e il rilascio del Documento Unico. Le relative formalità devono essere eseguite mediante la procedura prevista per il veicolo.
Quali dati dell’auto inserire nel contratto
L’autoveicolo deve essere identificato in modo preciso. Targa e numero di telaio VIN permettono di evitare equivoci, mentre data di prima immatricolazione e chilometraggio aiutano a descrivere il bene effettivamente acquistato.
- marca, modello e versione;
- targa e numero di telaio VIN;
- data di prima immatricolazione;
- chilometraggio indicato al momento della vendita;
- alimentazione e principali caratteristiche tecniche;
- accessori compresi nel prezzo;
- numero di chiavi consegnate;
- eventuali difetti o riparazioni rilevanti conosciuti.
Prima dell’acquisto è inoltre utile controllare se al PRA risultano vincoli o gravami, come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. L’ACI raccomanda di verificare la situazione giuridica del veicolo prima della compravendita.
Come funziona la garanzia sull’auto usata
Se un consumatore compra l’auto da un concessionario, si applica la garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo. Il soggetto al quale rivolgersi è il venditore professionale, anche quando viene offerta una garanzia commerciale gestita da una società esterna.
La durata ordinaria della responsabilità è di due anni dalla consegna. Per i beni usati venditore e consumatore possono però accordarsi espressamente per un periodo più breve, che non può essere inferiore a un anno. Se il contratto non contiene un accordo valido di riduzione, non si può considerare automaticamente la garanzia limitata a dodici mesi.
Non è più previsto il vecchio obbligo di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta. L’Ministero delle Imprese e del Made in Italy indica inoltre che l’azione relativa ai difetti non dolosamente occultati si prescrive in 26 mesi dalla consegna.
Per i difetti che si manifestano entro un anno dalla consegna opera, salvo le eccezioni previste dalla legge, la presunzione che fossero già esistenti a quel momento. Dopo il primo anno sarà normalmente il consumatore a dover provare che la mancanza di conformità era originaria.
Usura normale e difetti dichiarati
Un’automobile usata non deve avere le stesse condizioni di un veicolo nuovo. Età, chilometraggio e precedente utilizzo incidono sulla valutazione della conformità e la normale usura coerente con queste caratteristiche non costituisce, da sola, un difetto coperto dalla garanzia.
Questo principio non consente però di inserire una clausola generica con cui l’acquirente dichiara di accettare l’auto “vista e piaciuta” rinunciando a ogni tutela. Se esistono caratteristiche specifiche che si discostano da quelle normalmente attese, devono essere indicate con precisione e portate individualmente all’attenzione del consumatore.
Per questo il fac simile contiene una scheda di stato d’uso nella quale annotare ammaccature, problemi agli interni, componenti usurati, riparazioni note e altre circostanze rilevanti. Una descrizione precisa tutela entrambe le parti molto più di una generica dichiarazione secondo cui il veicolo è stato visionato.
La prova su strada elimina la garanzia?
No. La prova su strada può essere utile per valutare l’auto prima dell’acquisto, ma la rinuncia a effettuare il test non comporta automaticamente la perdita della garanzia legale. Allo stesso modo, una normale ispezione visiva non consente al concessionario di escludere in modo generale la propria responsabilità per difetti di conformità originari.
Il test permette comunque di verificare elementi come rumorosità, funzionamento dei comandi, frenata, sterzo e comportamento generale del veicolo. Se emergono anomalie prima della firma, è opportuno riportarle nella scheda di stato d’uso e stabilire per iscritto se saranno eliminate prima della consegna oppure se il veicolo viene acquistato tenendo conto di quella specifica caratteristica.
Acconto e caparra confirmatoria non sono la stessa cosa
Se viene versata una somma al momento della firma, il contratto deve indicarne chiaramente la natura. Un acconto costituisce un pagamento anticipato del prezzo e non produce automaticamente gli effetti previsti per la caparra confirmatoria.
La caparra confirmatoria disciplinata dall’art. 1385 c.c. ha invece specifiche conseguenze in caso di inadempimento. Se l’acquirente inadempiente l’ha versata, il venditore può, nei presupposti di legge, recedere trattenendola; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, l’altra parte può recedere chiedendone il doppio. Su EsempioDoc è disponibile anche un modello specifico di caparra confirmatoria per auto.
Non è quindi consigliabile utilizzare nello stesso documento espressioni come “acconto/caparra” senza scegliere quale funzione debba avere la somma.
Acquisto subordinato al finanziamento
Molti acquisti presso concessionari vengono conclusi prevedendo un finanziamento. Se il cliente intende acquistare l’auto soltanto a condizione di ottenere il credito, questa circostanza deve risultare chiaramente dal contratto.
Non bisogna presumere che il rifiuto del finanziamento sciolga automaticamente qualsiasi ordine di acquisto. È preferibile indicare per iscritto una condizione sospensiva, il termine entro il quale deve arrivare l’approvazione e ciò che accade alle somme già versate se il finanziamento non viene concesso.
Se invece l’acquisto rimane obbligatorio indipendentemente dall’esito della domanda di credito, la clausola relativa al finanziamento non deve essere inserita.
Come avviene il passaggio di proprietà
La sottoscrizione del contratto commerciale non esaurisce gli adempimenti necessari per aggiornare i registri del veicolo. L’atto di vendita deve essere formato con le modalità previste per la pratica e il trasferimento deve essere registrato al PRA e all’Archivio Nazionale Veicoli.
L’ACI indica che, in via generale, entro sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto devono essere effettuati gli adempimenti per il rilascio del Documento Unico. Le pratiche possono essere gestite attraverso uno Sportello Telematico dell’Automobilista e, nelle procedure digitali, l’atto può essere formato secondo le modalità previste dal sistema.
Nel contratto conviene quindi specificare chi si occuperà della pratica e chi sosterrà imposte, emolumenti e costi di agenzia. Il vecchio certificato di proprietà non viene più rilasciato per le nuove pratiche: dal 2021 il documento di riferimento è il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà.
Cosa controllare alla consegna
Prima di lasciare il concessionario conviene verificare che il veicolo consegnato corrisponda a quello indicato nel contratto e che siano presenti gli accessori concordati. È utile annotare il chilometraggio effettivo al ritiro e controllare che eventuali lavori promessi dal venditore siano stati eseguiti.
- Documento Unico o documentazione temporanea prevista dalla pratica;
- chiavi e relativi duplicati promessi;
- manuali disponibili;
- documentazione relativa ai tagliandi e alla manutenzione, se pattuita o disponibile;
- eventuale documentazione della garanzia convenzionale;
- fattura o altro documento fiscale;
- accessori e dotazioni indicati nel contratto.
Se al momento della consegna emergono differenze rispetto a quanto pattuito, è preferibile farle annotare subito per iscritto invece di affidarsi a una promessa verbale di intervento successivo.
Quando esiste il diritto di ripensamento
Se il contratto viene firmato normalmente nei locali del concessionario, il consumatore non dispone di un diritto legale generale di cambiare idea nei quattordici giorni successivi. Un eventuale diritto di annullamento può però essere riconosciuto volontariamente dal venditore nelle proprie condizioni contrattuali.
La situazione è diversa per i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. In tali casi il Codice del Consumo prevede, quando ne ricorrono i presupposti, il diritto di recesso normalmente entro 14 giorni. Le regole operative sono illustrate anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il fac simile di questa pagina è predisposto principalmente per una vendita conclusa presso il concessionario. Per una vendita online o fuori sede deve quindi essere integrato con le informazioni e le procedure specifiche previste per quel tipo di contratto.
Proposta di acquisto e contratto definitivo
In alcune concessionarie la trattativa inizia con una proposta o un ordine firmato soltanto dal cliente e diventa vincolante con la successiva accettazione del venditore. È quindi necessario leggere con attenzione il documento che si sta firmando e verificare quando il contratto si considera concluso.
Se le parti non sono ancora nella fase del contratto definitivo può essere più appropriato utilizzare una proposta di acquisto per auto usata. Il modello presente in questa pagina è invece strutturato come contratto sottoscritto da entrambe le parti.
Errori da evitare nel contratto
- indicare una garanzia minima di 24 mesi senza considerare la possibilità di riduzione espressa a 12 mesi per il bene usato;
- inserire ancora il vecchio termine di due mesi per denunciare il difetto;
- far dipendere la garanzia dalla rinuncia o meno alla prova su strada;
- utilizzare contemporaneamente le parole acconto e caparra confirmatoria per la stessa somma;
- omettere numero di telaio, chilometraggio e difetti conosciuti;
- considerare il contratto equivalente alla pratica di passaggio di proprietà;
- prevedere un generico diritto di recesso di dieci giorni per un acquisto concluso in concessionaria;
- far approvare indistintamente tutti gli articoli ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. senza individuare le eventuali clausole che richiedono davvero una specifica approvazione.
Domande frequenti sul contratto per auto usata da concessionario
La garanzia di un’auto usata può essere di un solo anno?
Sì, ma non automaticamente. Nella vendita di un bene usato a un consumatore, venditore e acquirente possono concordare una durata della responsabilità inferiore ai due anni ordinari, purché non scenda sotto un anno. Se questa riduzione non viene concordata in modo espresso, resta applicabile la durata ordinaria prevista dalla disciplina della garanzia legale.
Devo segnalare il difetto entro due mesi?
No. La disciplina oggi vigente non prevede più il precedente termine di due mesi dalla scoperta per denunciare il difetto di conformità. Resta comunque opportuno informare rapidamente il concessionario e conservare prova della segnalazione, soprattutto per facilitare l’accertamento del problema e la richiesta dei rimedi previsti dalla garanzia.
Il contratto deve essere autenticato?
La normale firma del contratto commerciale di compravendita non richiede di per sé un’autentica notarile. La pratica per il passaggio di proprietà segue però proprie formalità, compresa la formazione dell’atto di vendita con le modalità previste dal sistema PRA e STA. Il fac simile non sostituisce quindi la documentazione necessaria per aggiornare l’intestazione del veicolo.
Posso recedere entro 14 giorni se compro in concessionaria?
Non per il solo fatto di avere cambiato idea. Il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo riguarda normalmente i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. Se l’acquisto viene concluso direttamente nel punto vendita, un diritto di ripensamento esiste soltanto se è previsto da una specifica clausola o da un diverso accordo con il concessionario.
Una garanzia aggiuntiva sostituisce quella legale?
No. Una polizza o garanzia convenzionale offerta dal concessionario, dal produttore o da una società esterna può aggiungere servizi e coperture, ma non può eliminare i diritti derivanti dalla garanzia legale. Per un difetto di conformità il consumatore mantiene quindi il diritto di rivolgersi al venditore professionale secondo le regole del Codice del Consumo.