In questa pagina è disponibile un fac simile in formato Word/Doc di contratto a favore di terzi, utilizzabile da privati, professionisti e imprese quando due parti vogliono attribuire direttamente a un soggetto esterno al contratto il diritto a ricevere una determinata prestazione. Il modello identifica lo stipulante, il promittente e il terzo beneficiario e consente di descrivere con precisione la prestazione che deve essere eseguita in favore di quest’ultimo.
Il fac simile può essere esaminato direttamente nella pagina prima del download. Devono essere personalizzati i dati dei soggetti coinvolti, l’interesse dello stipulante, l’oggetto della prestazione, i termini di esecuzione e le eventuali condizioni del rapporto tra stipulante e promittente; dopo il modello sono riportate le indicazioni per gestire la dichiarazione del terzo, la revoca, il rifiuto e le formalità che possono dipendere dal contratto concretamente utilizzato.
A cosa serve il contratto a favore di terzi
Il contratto a favore di terzi è lo schema con cui una parte, detta stipulante, conclude un accordo con il promittente affinché quest’ultimo esegua una prestazione a favore di un terzo beneficiario. La stipulazione è valida quando lo stipulante ha interesse all’attribuzione in favore del terzo. Il beneficiario riceve quindi un diritto verso il promittente senza diventare, per questo solo fatto, parte del contratto concluso tra stipulante e promittente.
Non si tratta di un unico tipo di contratto con contenuto prestabilito. La stipulazione a favore del terzo può essere inserita in rapporti contrattuali differenti, perciò il modello deve descrivere anche il rapporto tra le due parti originarie e la prestazione che il promittente deve eseguire. Se invece lo scopo è sostituire una parte in un rapporto già esistente o nominare successivamente il soggetto che assumerà la posizione contrattuale, occorre valutare rispettivamente la cessione del contratto o il contratto per persona da nominare.
Un punto decisivo riguarda il momento in cui nasce il diritto del beneficiario. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione; la successiva dichiarazione di voler profittare del beneficio non crea il diritto, ma rende normalmente non più revocabile o modificabile la stipulazione da parte dello stipulante.
Fac simile contratto a favore di terzi
Il modello seguente va completato con i dati reali e adattato al tipo di rapporto nel quale viene utilizzata la stipulazione a favore del terzo, soprattutto per quanto riguarda oggetto, corrispettivo, termini, eventuali allegati e disciplina speciale applicabile.
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
ai sensi degli artt. 1411-1413 del Codice civile
TRA
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DELLO STIPULANTE], con [RESIDENZA O SEDE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE APPLICABILE], rappresentato/a da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE] in qualità di [QUALIFICA], di seguito “Stipulante”;
E
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL PROMITTENTE], con [RESIDENZA O SEDE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE APPLICABILE], rappresentato/a da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE] in qualità di [QUALIFICA], di seguito “Promittente”.
PREMESSO CHE
a) lo Stipulante ha interesse a che la prestazione indicata nel presente contratto sia eseguita a favore del terzo beneficiario per la seguente ragione: [DESCRIZIONE DELL’INTERESSE DELLO STIPULANTE];
b) il Promittente accetta di eseguire la prestazione a favore del soggetto indicato nel presente contratto, nei termini e alle condizioni qui stabiliti;
c) il terzo beneficiario è [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL TERZO], con [RESIDENZA O SEDE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE APPLICABILE], di seguito “Terzo Beneficiario”.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
1. Premesse
Le premesse costituiscono parte del presente contratto e ne descrivono i presupposti essenziali.
2. Oggetto della stipulazione a favore del terzo
Il Promittente si obbliga nei confronti dello Stipulante a eseguire direttamente a favore del Terzo Beneficiario la seguente prestazione: [DESCRIZIONE PRECISA DELLA PRESTAZIONE].
La prestazione dovrà essere eseguita entro [TERMINE O DATA] e con le seguenti modalità: [MODALITÀ DI ESECUZIONE, LUOGO, EVENTUALI CONDIZIONI E DOCUMENTI DA CONSEGNARE].
3. Rapporto tra Stipulante e Promittente
Il rapporto contrattuale tra Stipulante e Promittente è regolato dalle seguenti condizioni economiche e operative: [CORRISPETTIVO O ALTRA CAUSA DEL RAPPORTO, SCADENZE, OBBLIGHI DELLE PARTI].
Il presente articolo deve essere coordinato con la natura concreta del contratto nel quale è inserita la stipulazione a favore del terzo.
4. Acquisto del diritto da parte del Terzo Beneficiario
Salvo patto contrario, il Terzo Beneficiario acquista il diritto nei confronti del Promittente per effetto della stipulazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1411 del Codice civile. La dichiarazione del Terzo Beneficiario di voler profittare della stipulazione non costituisce il momento iniziale dell’acquisto del diritto, ma incide sulla facoltà dello Stipulante di revocare o modificare il beneficio.
Il Terzo Beneficiario non assume, per il solo fatto della stipulazione in suo favore, la posizione di parte del presente contratto.
5. Dichiarazione del Terzo Beneficiario e revoca
Fino a quando il Terzo Beneficiario non abbia dichiarato allo Stipulante oppure, ai sensi dell’articolo 1411 del Codice civile, anche nei confronti del Promittente di voler profittare della stipulazione, lo Stipulante può revocare o modificare il beneficio nei limiti previsti dalla stessa norma.
Dopo tale dichiarazione, la stipulazione non può essere revocata o modificata dallo Stipulante secondo la regola generale dell’articolo 1411, salvo che trovi applicazione una disciplina speciale.
6. Rifiuto del Terzo Beneficiario o revoca della stipulazione
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del Terzo Beneficiario di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello Stipulante, salvo che dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto risulti diversamente.
[SE LE PARTI INTENDONO PREVEDERE UN EFFETTO DIVERSO, INDICARLO QUI E CANCELLARE QUESTA ISTRUZIONE: EFFETTO CONVENUTO IN CASO DI REVOCA O RIFIUTO].
7. Eccezioni opponibili al Terzo Beneficiario
Il Promittente può opporre al Terzo Beneficiario le eccezioni fondate sul presente contratto dal quale deriva il diritto del Terzo Beneficiario, ma non quelle fondate su altri rapporti tra Promittente e Stipulante, secondo quanto previsto dall’articolo 1413 del Codice civile.
8. Comunicazioni relative alla stipulazione
Le comunicazioni tra Stipulante e Promittente relative alla stipulazione saranno inviate ai seguenti recapiti: [RECAPITO DELLO STIPULANTE] e [RECAPITO DEL PROMITTENTE].
La dichiarazione del Terzo Beneficiario di voler profittare della stipulazione potrà essere resa con una comunicazione che consenta di identificarne con chiarezza autore, contenuto e destinatario.
9. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile e le eventuali norme speciali relative al tipo di contratto e alla prestazione concretamente pattuita.
Eventuali allegati richiamati nel presente contratto devono essere identificati con titolo e data: [ELENCO DEGLI ALLEGATI OPPURE NESSUNO].
[LUOGO], [DATA]
Lo Stipulante
[FIRMA]
Il Promittente
[FIRMA]
DICHIARAZIONE DEL TERZO BENEFICIARIO
[MANTENERE QUESTA SEZIONE SOLO SE IL TERZO BENEFICIARIO INTENDE DICHIARARE DI VOLER PROFITTARE DELLA STIPULAZIONE. IN CASO CONTRARIO, ELIMINARLA.]
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL TERZO BENEFICIARIO], codice fiscale [CODICE FISCALE], preso atto del contratto stipulato in data [DATA] tra lo Stipulante e il Promittente, dichiara di voler profittare della stipulazione effettuata in proprio favore ai sensi dell’articolo 1411 del Codice civile.
[LUOGO], [DATA]
Il Terzo Beneficiario
[FIRMA]
Scarica il modello Word di contratto a favore di terzi
Il modello in formato Word/Doc contiene la struttura dell’accordo tra stipulante e promittente, gli spazi per identificare il terzo beneficiario e la prestazione, le regole sulla revoca e sul rifiuto e una dichiarazione finale facoltativa con cui il terzo può dichiarare di voler profittare della stipulazione. Il testo è modificabile con Word o con un programma compatibile con il formato Doc.
Prima dell’uso devono essere sostituiti tutti i segnaposto e devono essere eliminate le istruzioni o le alternative non applicabili. Il modello non sostituisce le eventuali forme, autentiche, registrazioni o altri adempimenti richiesti dal particolare contratto nel quale la stipulazione a favore del terzo viene inserita.
Come compilare il contratto a favore di terzi
La compilazione deve partire dal rapporto concreto tra stipulante e promittente. Il documento deve permettere di capire chi deve eseguire la prestazione, chi ne beneficia, entro quale termine e in base a quali condizioni.
- indicare i dati dello stipulante e del promittente e, per società o enti, la persona che firma e la relativa qualifica;
- identificare il terzo beneficiario in modo univoco;
- descrivere l’interesse dello stipulante alla prestazione in favore del terzo;
- definire oggetto, eventuale importo o quantità, termine, luogo e modalità della prestazione dovuta dal promittente;
- regolare il rapporto tra stipulante e promittente, compresi eventuale corrispettivo, scadenze e prestazioni reciproche;
- indicare gli allegati richiamati nel testo e unirli alla versione firmata.
La prestazione destinata al beneficiario deve essere descritta in modo preciso. Il promittente può infatti opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale deriva il diritto, mentre non può opporgli quelle fondate su altri rapporti con lo stipulante.
Quando il diritto del terzo diventa stabile
Salvo patto contrario, il diritto del terzo nasce per effetto della stipulazione. Fino a quando il beneficiario non dichiara di volerne profittare, lo stipulante può però revocare o modificare il beneficio; la dichiarazione serve quindi, nella disciplina generale, a rendere stabile l’attribuzione rispetto a questa facoltà. Nel fac simile la dichiarazione è separata e va mantenuta soltanto se il terzo intende effettivamente renderla.
Forma, firme e registrazione del contratto
Il contratto a favore di terzi non ha una forma unica valida per ogni operazione. La forma necessaria dipende dal contratto concretamente concluso e dal suo oggetto; se la legge richiede una forma particolare, un atto pubblico, una scrittura autenticata o altri requisiti per quel rapporto, la stipulazione a favore del terzo deve essere coordinata con tali formalità.
Le parti del contratto sono stipulante e promittente. La firma del terzo non è il presupposto generale dell’acquisto del diritto, ma può documentare la sua dichiarazione di volerne profittare. Anche l’eventuale registrazione dipende dal tipo di contratto, dal contenuto dell’operazione e dalla disciplina fiscale applicabile, non dalla sola presenza di un beneficiario esterno.
Differenza tra contratto a favore di terzi, cessione e persona da nominare
| Documento | Funzione principale | Posizione del terzo |
|---|---|---|
| Contratto a favore di terzi | Attribuire al terzo il diritto a una prestazione del promittente | Beneficiario del diritto, senza diventare per ciò solo parte del contratto |
| Cessione del contratto | Sostituire una parte trasferendo la posizione contrattuale | Il cessionario subentra nella posizione trasferita |
| Contratto per persona da nominare | Riservare la successiva nomina del soggetto destinato ad assumere la posizione prevista dal contratto | Il nominato assume la posizione regolata dalla disciplina della nomina, se ne ricorrono i presupposti |
Se si vuole soltanto attribuire al terzo il diritto alla prestazione, lo schema dell’articolo 1411 è coerente con l’obiettivo. Se invece il soggetto esterno deve diventare parte del rapporto, occorre scegliere il documento corrispondente alla diversa operazione.
Errori da evitare nel contratto a favore di terzi
- scrivere che il diritto nasce soltanto con l’accettazione del terzo, senza avere pattuito una deroga alla regola generale;
- omettere l’interesse dello stipulante o descriverlo con una formula generica;
- identificare in modo incerto il beneficiario o la prestazione dovuta;
- confondere il beneficiario con una nuova parte del contratto e attribuirgli automaticamente obblighi;
- mantenere una clausola di revoca incompatibile con una dichiarazione del terzo già resa;
- usare il modello generale per una prestazione post mortem senza considerare l’articolo 1412;
- ignorare la forma richiesta dal contratto sottostante o altri adempimenti speciali.
Domande frequenti sul contratto a favore di terzi
Il terzo beneficiario deve firmare il contratto?
No. Nella disciplina generale le parti sono stipulante e promittente e il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione, salvo patto contrario. La sua firma può essere utilizzata per documentare la dichiarazione di voler profittare del beneficio, ma non serve a trasformarlo in parte del contratto.
Il contratto deve essere autenticato o registrato?
Non esiste una regola unica per tutti i contratti a favore di terzi. Forma, autenticazione, registrazione ed eventuali formalità ulteriori dipendono dal tipo di contratto nel quale la stipulazione è inserita, dal suo oggetto e dalle norme speciali applicabili. Prima di utilizzare una semplice scrittura privata vanno quindi verificati i requisiti dell’operazione concreta.
Cosa succede se il terzo rifiuta il beneficio?
In base alla regola generale, se il terzo rifiuta di profittare della stipulazione la prestazione rimane a beneficio dello stipulante. Lo stesso criterio vale in caso di revoca, salvo che dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto risulti una soluzione diversa. Nel modello è previsto uno spazio per indicare un diverso effetto, se realmente concordato.
Il modello Word può essere modificato?
Sì. Il formato Word/Doc consente di sostituire i segnaposto, eliminare le parti non applicabili e integrare le clausole necessarie. Le modifiche devono restare coerenti con il rapporto concreto, soprattutto per oggetto della prestazione, termini, revoca, dichiarazione del beneficiario ed eventuali requisiti di forma del contratto utilizzato.