Indice
In questa pagina è disponibile un fac simile di concessione di superminimo assorbibile in formato Word, modificabile e utilizzabile dal datore di lavoro per riconoscere al dipendente una somma aggiuntiva rispetto al trattamento minimo previsto dal contratto collettivo. Il modello consente di indicare l’importo lordo, la decorrenza, il numero di mensilità e gli aumenti retributivi rispetto ai quali potrà operare l’assorbimento.
La lettera può essere utilizzata al momento dell’assunzione oppure durante il rapporto, per esempio in occasione di una revisione della retribuzione, dell’attribuzione di maggiori responsabilità o di un accordo individuale sul trattamento economico. Non è sufficiente qualificare una somma come “superminimo assorbibile” senza chiarire come dovrà essere gestita in futuro.
Prima della firma occorre verificare il CCNL applicato, la struttura della busta paga, il titolo con cui viene riconosciuta la somma e le regole relative agli aumenti contrattuali. L’assorbimento non deve ridurre il trattamento complessivo al di sotto di quanto obbligatoriamente dovuto e non può essere applicato in contrasto con una clausola individuale, collettiva o con una diversa disciplina vincolante.
Fac simile di concessione del superminimo assorbibile
Il modello seguente contiene opzioni alternative. Prima della consegna devono essere selezionate soltanto le clausole coerenti con l’accordo effettivo, eliminando istruzioni e segnaposto non utilizzati.
[DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO]
Sede legale: [INDIRIZZO COMPLETO]
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
Partita IVA: [PARTITA IVA]
PEC: [INDIRIZZO PEC]
Alla cortese attenzione di
[NOME E COGNOME DEL LAVORATORE]
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
Residente in: [INDIRIZZO COMPLETO]
Matricola aziendale: [MATRICOLA]
Oggetto: riconoscimento di superminimo individuale assorbibile
Gentile [NOME E COGNOME],
con la presente Le comunichiamo che, con decorrenza dal [DATA], il Suo trattamento economico sarà incrementato mediante il riconoscimento di un superminimo individuale lordo, alle condizioni di seguito indicate.
1. Rapporto di lavoro e inquadramento
Il rapporto di lavoro, instaurato in data [DATA DI ASSUNZIONE], è regolato dal CCNL [DENOMINAZIONE COMPLETA DEL CCNL].
Il Suo inquadramento alla data della presente comunicazione è il seguente:
- categoria legale: [OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO O ALTRA CATEGORIA];
- livello: [LIVELLO];
- qualifica: [QUALIFICA];
- profilo professionale: [PROFILO];
- mansioni principali: [DESCRIZIONE].
2. Importo del superminimo
Le viene riconosciuto un superminimo individuale lordo pari a:
- euro [IMPORTO] lordi per ciascuna mensilità ordinaria;
- euro [IMPORTO] lordi annui, calcolati su [NUMERO] mensilità;
- decorrenza: [DATA].
In caso di discordanza tra l’importo mensile e quello annuo, prima della sottoscrizione dovrà essere corretto il dato errato in modo che i due valori risultino coerenti.
3. Numero di mensilità
Il superminimo sarà corrisposto:
[SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE]
- per tutte le [NUMERO] mensilità previste dal CCNL, comprese tredicesima ed eventuale quattordicesima;
- per le sole dodici mensilità ordinarie, con esclusione delle mensilità aggiuntive, se tale trattamento risulta compatibile con il CCNL e con la disciplina applicabile;
- secondo il seguente criterio: [DESCRIZIONE PRECISA].
L’importo annuo deve essere calcolato in coerenza con l’opzione selezionata.
4. Natura retributiva
Il superminimo costituisce una voce individuale della retribuzione lorda e sarà indicato separatamente nel cedolino con la denominazione “superminimo individuale assorbibile” o altra denominazione equivalente e chiaramente identificabile.
La somma sarà assoggettata al trattamento fiscale e contributivo previsto per le componenti retributive.
Il suo utilizzo nel calcolo dei diversi istituti del rapporto sarà determinato dalla legge, dal CCNL e dalla natura della voce. Non si applicherà automaticamente una formula di onnicomprensività più ampia di quella effettivamente consentita.
5. Assorbibilità
Il superminimo potrà essere assorbito, in tutto o in parte, dai futuri aumenti della retribuzione previsti dal CCNL applicato al rapporto, nei limiti in cui tali aumenti siano assorbibili e abbiano natura compatibile con la voce individuale riconosciuta.
L’assorbimento opererà esclusivamente fino a concorrenza dell’importo del superminimo ancora esistente al momento dell’aumento.
Il trattamento economico complessivo non potrà essere ridotto per effetto del solo assorbimento e dovrà comunque rispettare gli importi inderogabilmente dovuti in base alla legge e alla contrattazione collettiva applicabile.
6. Aumenti collettivi assorbibili
Salvo una diversa previsione del CCNL, dell’accordo individuale o di altra fonte applicabile, potranno essere imputati al superminimo gli incrementi derivanti da:
- aumento dei minimi tabellari o della paga base;
- rinnovo del CCNL applicato;
- introduzione o incremento di elementi retributivi collettivi aventi natura compatibile con il superminimo;
- accordi territoriali o aziendali che ne consentano espressamente l’assorbimento;
- [ULTERIORE IPOTESI VERIFICATA].
Prima di ogni assorbimento il Datore di lavoro verificherà il testo dell’accordo collettivo che introduce l’aumento e l’eventuale presenza di clausole di non assorbibilità.
7. Aumenti esclusi dall’assorbimento
Non saranno assorbiti dal superminimo gli importi che, in base alla legge, al CCNL, a un accordo individuale o alla loro specifica funzione, devono essere corrisposti separatamente.
Salvo una disciplina che disponga diversamente, restano esclusi dall’assorbimento:
- rimborsi di spese effettivamente sostenute;
- indennità collegate a specifiche modalità della prestazione, quando ne ricorrano i presupposti;
- maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo o a turni;
- premi variabili subordinati al raggiungimento di risultati;
- scatti di anzianità, se il CCNL o l’accordo ne esclude l’assorbimento;
- elementi espressamente dichiarati non assorbibili dalla fonte che li istituisce;
- trattamenti collegati a condizioni o rischi che non hanno la stessa funzione del superminimo;
- [ULTERIORI ELEMENTI ESCLUSI].
L’elenco deve essere adattato al CCNL concretamente applicato e non costituisce una regola universale per ogni rapporto.
8. Passaggio di livello
[SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE]
Opzione A: assorbimento anche in caso di passaggio di livello
In caso di passaggio a un livello superiore, l’eventuale incremento dei minimi retributivi collegato al nuovo inquadramento potrà essere assorbito dal superminimo fino a concorrenza, purché il CCNL e il titolo dell’aumento non escludano tale operazione.
oppure
Opzione B: esclusione del passaggio di livello
Gli aumenti economici conseguenti a un futuro passaggio di livello non saranno assorbiti dal superminimo, che continuerà a essere corrisposto separatamente salvo un successivo accordo scritto.
oppure
Opzione C: assorbimento parziale
In caso di passaggio di livello, l’incremento economico potrà essere assorbito nella misura massima di euro [IMPORTO] lordi mensili. L’eventuale parte residua del superminimo continuerà a essere corrisposta.
9. Esempio del meccanismo di assorbimento
A fini esclusivamente esplicativi, se il superminimo residuo è pari a euro [IMPORTO] lordi mensili e il minimo tabellare aumenta di euro [IMPORTO] lordi mensili:
- il minimo tabellare viene incrementato dell’importo previsto dal CCNL;
- il superminimo viene ridotto di euro [IMPORTO], se l’aumento è assorbibile;
- il superminimo residuo sarà pari a euro [IMPORTO];
- la retribuzione complessiva resterà invariata oppure aumenterà per l’eventuale parte eccedente il superminimo disponibile.
L’esempio non sostituisce il calcolo da effettuare sulla busta paga e deve essere eliminato se gli importi non vengono compilati correttamente.
10. Assorbimento totale
Quando gli aumenti assorbibili raggiungeranno o supereranno l’importo del superminimo residuo, la voce potrà risultare interamente assorbita.
L’eventuale parte dell’aumento eccedente il superminimo dovrà essere aggiunta alla retribuzione complessiva del Lavoratore.
L’assorbimento totale non autorizza il Datore di lavoro a effettuare ulteriori riduzioni della retribuzione per aumenti successivi non ancora maturati.
11. Assorbimento parziale
Se l’aumento è inferiore al superminimo disponibile, la voce sarà ridotta soltanto per un importo pari all’aumento assorbibile.
Il residuo continuerà a essere esposto separatamente nel cedolino e potrà essere oggetto di futuri assorbimenti alle condizioni stabilite nella presente lettera.
12. Comunicazione dell’assorbimento
In occasione di ciascun assorbimento, il Datore di lavoro indicherà nel cedolino o in una comunicazione separata:
- la fonte dell’aumento retributivo;
- la decorrenza dell’aumento;
- l’importo dell’incremento;
- la parte imputata al superminimo;
- il superminimo residuo;
- il nuovo trattamento economico complessivo.
Questa comunicazione ha funzione di trasparenza e di ricostruzione del trattamento economico applicato.
13. Mensilità aggiuntive
Se il superminimo è riconosciuto anche sulle mensilità aggiuntive, l’assorbimento della quota mensile produrrà effetti sui relativi ratei secondo il CCNL e il sistema di calcolo utilizzato.
Se la voce viene corrisposta soltanto sulle mensilità ordinarie, tale scelta deve risultare chiaramente dal presente accordo e dalla busta paga.
14. Incidenza sul trattamento di fine rapporto
La rilevanza del superminimo ai fini del trattamento di fine rapporto sarà determinata secondo l’articolo 2120 del Codice Civile, il CCNL e le caratteristiche concrete della corresponsione.
La presente lettera non introduce un’esclusione dal calcolo del TFR se tale esclusione non è valida secondo le fonti applicabili.
15. Ferie, permessi e assenze retribuite
Il trattamento da riconoscere durante ferie, permessi e altre assenze retribuite sarà calcolato secondo la legge, il CCNL e la disciplina della voce.
Non viene stabilita una regola di esclusione automatica del superminimo dalla retribuzione dovuta durante tali periodi.
16. Lavoro straordinario e maggiorazioni
L’eventuale incidenza del superminimo sulla base di calcolo dello straordinario, del lavoro notturno, festivo o a turni sarà determinata secondo il CCNL e le regole applicabili.
Il superminimo non assorbe automaticamente le maggiorazioni dovute per tali prestazioni, salvo una previsione valida, specifica e compatibile con la disciplina collettiva.
17. Variazione dell’orario di lavoro
In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o di altra variazione dell’orario contrattuale, il superminimo:
[SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE]
- sarà riproporzionato in base alla nuova percentuale di lavoro;
- rimarrà invariato nell’importo mensile;
- sarà ricalcolato secondo il seguente criterio: [DESCRIZIONE].
La soluzione scelta deve essere coordinata con il contratto individuale, il CCNL e la finalità per la quale il superminimo è riconosciuto.
18. Trasformazione del rapporto
In caso di modifica della tipologia contrattuale, trasferimento, variazione delle mansioni o assegnazione ad altra società del gruppo, il superminimo continuerà a essere disciplinato dalla presente lettera, salvo un successivo accordo scritto o l’applicazione di una diversa disciplina obbligatoria.
La presente clausola non determina automaticamente la conservazione della voce in caso di cessazione del rapporto e nuova assunzione presso un diverso datore di lavoro.
19. Superminimo e mansioni
Il superminimo viene riconosciuto per la seguente ragione:
[SELEZIONARE O DESCRIVERE LA FINALITÀ EFFETTIVA]
- accordo sulla retribuzione complessiva;
- particolare professionalità posseduta;
- responsabilità connesse alla posizione;
- esigenza di adeguamento del trattamento economico;
- riconoscimento individuale non collegato a uno specifico risultato;
- [ALTRA RAGIONE].
La descrizione della ragione deve essere coerente con la scelta di rendere la voce assorbibile. Qualora il pagamento sia strettamente collegato a specifiche funzioni, risultati o condizioni, occorre valutare se sia più appropriata una diversa voce retributiva.
20. Distinzione da premi e indennità
Il superminimo non costituisce:
- un rimborso spese;
- un premio variabile collegato a obiettivi;
- un’indennità temporanea legata a particolari modalità di lavoro;
- un anticipo su somme future non ancora determinate;
- una liberalità occasionale estranea alla retribuzione.
Eventuali somme aventi queste diverse funzioni dovranno essere disciplinate e indicate separatamente.
21. Decorrenza e arretrati
Il superminimo decorrerà dal [DATA] e sarà esposto nella busta paga relativa al periodo di [MESE E ANNO].
[SE È PREVISTA UNA DECORRENZA RETROATTIVA]
Saranno inoltre corrisposti arretrati lordi pari a euro [IMPORTO], riferiti al periodo dal [DATA] al [DATA], con le competenze del mese di [MESE E ANNO].
22. Durata
Il superminimo è riconosciuto:
[SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE]
- a tempo indeterminato, fermo il possibile assorbimento alle condizioni indicate;
- fino al [DATA], se la natura temporanea è validamente concordata e coerente con la funzione della voce;
- per la durata dell’incarico di [DESCRIZIONE], secondo le condizioni specificate;
- secondo il seguente criterio: [DESCRIZIONE].
La previsione di una scadenza deve essere valutata con cautela. Una voce corrisposta stabilmente e senza condizioni per un periodo prolungato non dovrebbe essere qualificata come revocabile sulla base di una clausola generica.
23. Irrevocabilità unilaterale e modifiche
Il Datore di lavoro non potrà eliminare o ridurre unilateralmente il superminimo al di fuori dell’assorbimento previsto dalla presente lettera o di un’altra causa validamente applicabile.
Ogni modifica delle condizioni di assorbimento dovrà risultare da un successivo accordo scritto, salvo gli effetti direttamente derivanti da una fonte collettiva o normativa applicabile.
24. Trattamento di miglior favore
Il superminimo integra il trattamento economico previsto dal CCNL e non sostituisce le voci inderogabilmente dovute.
Il Datore di lavoro continuerà ad applicare minimi, scatti, indennità, maggiorazioni e altri elementi obbligatori secondo la rispettiva disciplina.
25. Prospetto retributivo
A decorrere dal [DATA], la retribuzione mensile lorda sarà indicativamente composta come segue:
- minimo tabellare o paga base: euro [IMPORTO];
- contingenza o elemento equivalente, se previsto: euro [IMPORTO];
- EDR o altra voce collettiva: euro [IMPORTO];
- scatti di anzianità: euro [IMPORTO];
- superminimo individuale assorbibile: euro [IMPORTO];
- altre voci fisse: euro [IMPORTO];
- totale mensile lordo fisso: euro [IMPORTO].
Il prospetto ha funzione riepilogativa. Le somme effettivamente dovute saranno quelle risultanti dal rapporto, dal CCNL e dai cedolini correttamente elaborati.
26. Rinvio
Per quanto non disciplinato dalla presente lettera si applicano la legge, il CCNL [DENOMINAZIONE], gli accordi collettivi applicabili e le altre condizioni individuali del rapporto.
Restano ferme le disposizioni più favorevoli e le clausole che escludono o limitano l’assorbimento di specifici aumenti.
27. Copie e sottoscrizione
La presente comunicazione è redatta in due copie, una per ciascuna parte.
La firma del Lavoratore attesta la ricezione e, quando richiesto dalla struttura dell’accordo, l’accettazione delle condizioni espressamente indicate. Non comporta rinuncia a diritti inderogabili o a somme già maturate.
Cordiali saluti.
Per il Datore di lavoro
[NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
Firma: ______________________________
Ricevuta e accettazione del Lavoratore
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME] dichiara di avere ricevuto una copia della presente lettera, di averne letto il contenuto e di accettare le condizioni relative all’importo e al regime di assorbibilità del superminimo.
[LUOGO], [DATA]
Firma del Lavoratore: ______________________________
Allegati
- prospetto della nuova retribuzione;
- eventuale estratto delle disposizioni del CCNL applicate;
- eventuale calcolo dell’importo annuo;
- [ULTERIORI ALLEGATI].
Avvertenza: il modello deve essere adattato al CCNL e alla struttura retributiva del singolo rapporto. La clausola non dovrebbe limitarsi alla frase “assorbibile da ogni futuro aumento”, perché alcune somme possono essere escluse dall’assorbimento in base alla loro natura, alla fonte collettiva o all’accordo individuale. Prima di applicare un assorbimento è opportuno verificarne il titolo e documentare il calcolo.
Fac simile concessione di superminimo assorbibile da scaricare
Il modello è disponibile in formato Word e può essere aperto con Microsoft Word o con un altro programma compatibile. Prima dell’utilizzo devono essere compilati i dati delle parti, l’importo, la decorrenza, il numero di mensilità e le condizioni relative agli aumenti assorbibili.
Le clausole alternative devono essere eliminate. In particolare, occorre scegliere come gestire i passaggi di livello, le variazioni dell’orario e le mensilità aggiuntive. L’importo annuo deve corrispondere all’importo mensile moltiplicato per il numero di mensilità sulle quali la voce viene erogata.
Se l’azienda vuole riconoscere una voce che rimanga aggiuntiva rispetto ai successivi aumenti, è disponibile anche il fac simile di concessione del superminimo non assorbibile. Per un incremento retributivo che non richiede una disciplina analitica dell’assorbimento può essere utilizzata la lettera di concessione di aumento retributivo.
Che cos’è il superminimo
Il superminimo è una somma che si aggiunge al trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo applicato al lavoratore. Può essere concordato al momento dell’assunzione oppure riconosciuto durante il rapporto.
Viene spesso utilizzato per raggiungere una retribuzione complessiva concordata, valorizzare una professionalità, remunerare responsabilità ulteriori o adeguare il trattamento economico alle condizioni del mercato del lavoro.
Il superminimo individuale viene normalmente indicato nel cedolino come voce separata. La denominazione utilizzata in busta paga non è però sufficiente a stabilirne il regime: bisogna esaminare la lettera, il contratto individuale, il CCNL, le ragioni dell’attribuzione e il comportamento seguito dalle parti.
Che cosa significa superminimo assorbibile
La parola “assorbibile” indica che determinati aumenti retributivi successivi possono essere compensati mediante una corrispondente riduzione del superminimo.
Il minimo tabellare aumenta, mentre la voce individuale diminuisce dello stesso importo o di una parte di esso. La retribuzione lorda complessiva può quindi rimanere invariata fino a quando l’aumento non supera il superminimo disponibile.
L’assorbimento non equivale a una trattenuta sullo stipendio. Consiste nella diversa composizione del trattamento economico: cresce la voce collettiva e si riduce quella individuale.
Esempio di assorbimento
Un lavoratore percepisce un minimo tabellare di 1.800 euro lordi e un superminimo assorbibile di 300 euro, per un totale fisso di 2.100 euro lordi mensili.
Il rinnovo del CCNL aumenta il minimo tabellare di 120 euro. Se l’aumento è assorbibile, il minimo sale a 1.920 euro e il superminimo scende a 180 euro. Il totale rimane pari a 2.100 euro.
Se un successivo aumento assorbibile è pari a 250 euro, i primi 180 euro assorbono completamente il superminimo. I restanti 70 euro aumentano la retribuzione complessiva, che diventa pari a 2.170 euro.
L’esempio illustra soltanto il meccanismo matematico. Prima dell’applicazione concreta occorre verificare se l’aumento possa effettivamente essere assorbito.
Differenza tra superminimo assorbibile e non assorbibile
Nel superminimo assorbibile gli aumenti futuri individuati dall’accordo possono ridurre la voce individuale. Nel superminimo non assorbibile, invece, la somma continua ad aggiungersi agli aumenti successivi.
Con un superminimo non assorbibile di 300 euro e un aumento tabellare di 120 euro, la retribuzione complessiva cresce di 120 euro, mentre il superminimo rimane invariato.
La differenza deve risultare con chiarezza dal documento. Formule ambigue possono generare contestazioni, soprattutto quando il cedolino espone la voce per molti anni senza che venga applicato alcun assorbimento.
Il superminimo è sempre assorbibile?
Non è corretto rispondere in modo assoluto senza esaminare il titolo della voce. Nella prassi e nella giurisprudenza il superminimo individuale viene generalmente considerato assorbibile dai successivi aumenti collettivi, salvo che risulti una diversa volontà delle parti, una previsione collettiva contraria o una particolare causa dell’attribuzione incompatibile con l’assorbimento.
L’accordo individuale può dichiarare espressamente il superminimo non assorbibile oppure limitare l’assorbimento a specifici aumenti. Anche il CCNL o l’accordo che introduce il miglioramento retributivo può escludere la compensazione.
Il comportamento costante seguito dal datore può assumere rilievo nell’interpretazione del rapporto. Se per più rinnovi l’azienda aggiunge gli aumenti senza ridurre la voce individuale, non bisogna presumere che possa sempre modificare improvvisamente il criterio senza una verifica.
Perché è utile una lettera scritta
La lettera permette di identificare l’importo e di stabilire quali aumenti potranno ridurlo. Evita che la gestione dipenda soltanto dalla descrizione sintetica riportata nel cedolino.
Il documento può specificare se il superminimo viene corrisposto su tredici o quattordici mensilità, se è riproporzionato nel part time e come viene trattato in caso di passaggio di livello.
La forma scritta facilita la ricostruzione dell’accordo in occasione di rinnovi contrattuali, contestazioni, trasferimenti aziendali o verifiche sulle differenze retributive.
Quando può essere riconosciuto
Il superminimo può essere pattuito nella lettera di assunzione. In questo caso costituisce spesso la differenza tra il minimo previsto dal CCNL e la retribuzione complessiva concordata con il candidato.
Può essere riconosciuto anche in un momento successivo, mediante una lettera separata. Il datore può decidere di aumentare la retribuzione a seguito di una revisione interna, di nuove responsabilità o di una trattativa con il dipendente.
Per un nuovo rapporto, la clausola può essere coordinata con la lettera di assunzione a tempo indeterminato. È preferibile riportare importo, mensilità e regime di assorbimento senza limitarsi a indicare una retribuzione annua complessiva priva di dettaglio.
Superminimo individuale e collettivo
Il superminimo individuale deriva da un accordo o da una concessione riferita a un singolo lavoratore. Può variare tra dipendenti in base a professionalità, responsabilità, trattativa retributiva o altre ragioni lecite.
Un superminimo collettivo può derivare invece da un accordo aziendale, territoriale o da una disciplina applicata a un gruppo di lavoratori. Il regime di assorbimento deve essere ricavato dalla fonte che lo ha istituito.
Il datore non dovrebbe applicare automaticamente al superminimo collettivo la clausola predisposta per una voce individuale. Occorre verificare il testo dell’accordo e le condizioni previste per i destinatari.
Quali aumenti possono essere assorbiti
L’ipotesi più frequente riguarda l’aumento dei minimi tabellari previsto dal rinnovo del CCNL. Se la voce è assorbibile e il rinnovo non dispone diversamente, il datore può ridurre il superminimo fino a concorrenza dell’incremento.
Possono assumere rilievo anche incrementi introdotti da accordi aziendali o territoriali, purché abbiano natura compatibile e la fonte non escluda l’assorbimento.
Non è sufficiente che una somma sia nuova per poterla compensare. Bisogna confrontarne funzione, titolo, destinatari e disciplina con quelli del superminimo.
Aumenti del CCNL e clausole di non assorbibilità
Ogni rinnovo deve essere letto prima di elaborare i cedolini. Le parti collettive possono stabilire che un determinato incremento non sia assorbibile oppure fissare condizioni specifiche.
L’azienda non dovrebbe applicare automaticamente la clausola individuale ignorando la disciplina dell’aumento introdotto. La fonte collettiva può incidere sul modo in cui la voce deve essere trattata.
La verifica deve riguardare anche eventuali accordi di settore, verbali integrativi, una tantum e importi transitori. Non tutte le somme previste in occasione di un rinnovo hanno la stessa natura.
Superminimo e passaggio di livello
Il passaggio a un livello superiore aumenta normalmente il trattamento minimo previsto dal CCNL. L’eventuale assorbimento di tale differenza deve essere verificato sulla base della lettera, del contratto collettivo e della ragione per cui il superminimo era stato attribuito.
Una clausola ben formulata stabilisce espressamente se l’assorbimento opera anche in caso di promozione o soltanto per gli aumenti generali dei minimi tabellari.
Se l’azienda vuole riconoscere al lavoratore l’intero beneficio economico della promozione, può escludere il passaggio di livello dall’assorbimento. In questo caso il superminimo resta invariato e si aggiunge alla nuova retribuzione minima.
La variazione stabile dell’inquadramento deve essere documentata con una lettera di passaggio di livello, distinta dalla comunicazione relativa al superminimo.
Superminimo riconosciuto per merito o professionalità
La ragione dell’attribuzione può incidere sull’interpretazione della voce. Se il documento collega espressamente il pagamento a una particolare professionalità, a risultati individuali o a una funzione specifica, occorre verificare se tale causa sia compatibile con un assorbimento generalizzato.
Non basta definire la somma “aumento di merito” per renderla automaticamente non assorbibile. Conta il contenuto complessivo dell’accordo, insieme al comportamento delle parti e alle fonti applicabili.
Se l’obiettivo consiste nel remunerare una responsabilità temporanea o una condizione particolare della prestazione, potrebbe essere più corretto utilizzare un’indennità specifica invece di un superminimo.
Incidenza sulle mensilità aggiuntive
La lettera deve chiarire se il superminimo è erogato anche sulla tredicesima e sull’eventuale quattordicesima. La formula “per tutte le mensilità” è utilizzabile soltanto dopo aver verificato quante mensilità prevede il CCNL.
Un importo di 200 euro corrisposto su tredici mensilità determina un valore annuo lordo di 2.600 euro. Lo stesso importo corrisposto su quattordici mensilità determina un valore annuo lordo di 2.800 euro.
Il prospetto allegato dovrebbe riportare entrambi i dati. In questo modo il lavoratore può confrontare correttamente la proposta con la retribuzione annua lorda complessiva.
Incidenza sul trattamento di fine rapporto
L’articolo 2120 del Codice Civile collega il calcolo del TFR alle somme corrisposte in dipendenza del rapporto con carattere non occasionale, salvo le esclusioni previste dalla disciplina collettiva applicabile.
Un superminimo fisso e continuativo assume normalmente rilievo nella retribuzione utile, ma il calcolo deve essere verificato rispetto al CCNL e alle caratteristiche concrete della voce.
Una clausola individuale non dovrebbe escluderne genericamente l’incidenza sul TFR senza controllare se tale esclusione sia valida.
Incidenza su ferie, permessi e assenze
Il trattamento durante ferie e assenze retribuite dipende dalla legge e dal CCNL. Una voce fissa della retribuzione può concorrere al calcolo, ma non è prudente adottare una regola universale senza verificare il contratto applicato.
La lettera dovrebbe evitare formule che escludono il superminimo da ogni istituto indiretto o differito. Una clausola onnicomprensiva eccessivamente generica può non riflettere la disciplina effettiva.
L’ufficio paghe deve configurare la voce in modo coerente con la lettera e con le regole del CCNL.
Incidenza sul lavoro straordinario
La base di calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo è disciplinata dal CCNL. Alcuni contratti individuano specifiche voci, mentre altri utilizzano definizioni più ampie.
Non è corretto affermare che il superminimo incida sempre o non incida mai sul calcolo. Occorre verificare il contratto collettivo e la funzione attribuita alla somma.
La clausola di assorbibilità riguarda gli aumenti retributivi futuri e non sostituisce la disciplina delle maggiorazioni per ore o condizioni di lavoro particolari.
Superminimo e lavoro part time
Se il lavoratore è assunto a tempo parziale, il superminimo può essere stabilito direttamente per l’orario concordato oppure determinato come quota di un importo riferito al tempo pieno.
La lettera deve specificare il criterio. In mancanza di chiarezza può diventare difficile stabilire cosa accada in caso di aumento o riduzione della percentuale di part time.
Quando il rapporto passa da tempo pieno a tempo parziale, il riproporzionamento non dovrebbe essere applicato automaticamente se la voce era stata riconosciuta come importo fisso indipendente dall’orario. Serve una valutazione dell’accordo originario.
Superminimo e trasferimento d’azienda
Nel trasferimento d’azienda il rapporto prosegue con il cessionario secondo la disciplina applicabile. La presenza di un superminimo e le sue condizioni devono risultare dalla documentazione retributiva e contrattuale trasmessa.
Il nuovo datore non dovrebbe modificare la natura assorbibile o non assorbibile della voce soltanto cambiandone la denominazione in busta paga.
Lettera, cedolini e storico degli assorbimenti devono essere conservati per permettere la corretta ricostruzione del trattamento.
Superminimo e cambio del CCNL
La sostituzione del contratto collettivo applicato richiede una valutazione complessiva del trattamento economico e normativo. Non è sufficiente confrontare i soli minimi tabellari.
L’eventuale utilizzo del superminimo per compensare differenze tra vecchio e nuovo CCNL deve rispettare gli accordi, le regole applicabili e i diritti già maturati.
La clausola originaria potrebbe essere stata formulata con riferimento a uno specifico contratto collettivo. Prima di estenderla agli aumenti di un CCNL differente occorre verificarne il testo e la finalità.
Il datore può revocare il superminimo?
L’assorbibilità non equivale a una facoltà generale di revoca. Il datore può ridurre la voce quando si verifica un aumento rientrante nelle condizioni di assorbimento, ma non dovrebbe eliminarla unilateralmente senza tale presupposto.
Una clausola che consente di revocare in qualsiasi momento una componente fissa della retribuzione richiede particolare cautela. La stabile corresponsione può consolidare un trattamento individuale che non può essere modificato con una semplice decisione successiva.
Se la somma deve essere temporanea, il documento deve spiegare ragione, durata ed evento finale. Potrebbe comunque essere più appropriata una specifica indennità temporanea.
Il mancato assorbimento per più anni
Può accadere che l’azienda non riduca il superminimo in occasione di uno o più rinnovi del CCNL. Questo comportamento deve essere esaminato prima di applicare un assorbimento successivo.
Una singola omissione amministrativa non produce necessariamente lo stesso effetto di una scelta aziendale consapevole e ripetuta. Occorre verificare lettere, cedolini, comunicazioni e prassi seguite con il lavoratore o con una categoria di dipendenti.
Non è prudente recuperare retroattivamente somme già pagate senza un titolo chiaro e senza una valutazione professionale.
Assorbimento retroattivo
Quando il rinnovo del CCNL produce aumenti con decorrenza anteriore alla data di sottoscrizione, occorre calcolare gli arretrati e verificare se la clausola consenta l’assorbimento per il periodo interessato.
Il datore dovrebbe esporre il calcolo in modo comprensibile, distinguendo incremento tabellare, arretrati, superminimo assorbito e differenza eventualmente dovuta.
L’azienda non dovrebbe effettuare trattenute indistinte su mensilità già liquidate senza controllare la fonte dell’aumento, la decorrenza e le regole sui recuperi.
Come indicare il superminimo in busta paga
La voce dovrebbe essere separata dalle componenti previste dal CCNL e denominata in modo coerente con la lettera. È preferibile evitare descrizioni generiche come “altro”, “ad personam” o “compenso” quando non permettono di ricostruirne il regime.
In occasione dell’assorbimento, il cedolino dovrebbe mostrare il nuovo minimo e il superminimo residuo. Una comunicazione separata può illustrare la fonte e il calcolo.
L’importo non dovrebbe essere spostato tra diverse voci con l’unico obiettivo di alterarne la natura o renderne difficile la verifica.
Come compilare la lettera
Il primo passaggio consiste nell’individuare il CCNL applicato, il livello e la composizione attuale della retribuzione. Successivamente si stabiliscono importo mensile, importo annuo e numero di mensilità.
Bisogna poi scegliere quali aumenti potranno essere assorbiti. La formula può riguardare soltanto i futuri incrementi dei minimi tabellari oppure comprendere, con le necessarie cautele, il passaggio di livello e altri miglioramenti compatibili.
La lettera deve specificare la decorrenza e l’eventuale trattamento in caso di part time. È utile allegare un prospetto che confronti la retribuzione precedente e quella successiva.
Prima della firma, gli importi devono essere controllati dall’ufficio paghe o dal consulente incaricato. Una differenza tra importo mensile, annuo e cedolino può generare contestazioni.
Firma e consegna
Il documento può essere consegnato a mano, inviato mediante PEC o sottoscritto con una modalità elettronica idonea a documentare contenuto e provenienza.
Per la consegna cartacea è opportuno predisporre due copie identiche. Il lavoratore conserva una copia e restituisce l’altra firmata.
Quando la lettera contiene una vera pattuizione sulle condizioni di assorbimento, la firma del lavoratore per accettazione è preferibile alla sola firma per ricevuta. La distinzione deve risultare chiaramente nello spazio destinato alla sottoscrizione.
Il documento deve essere conservato nel fascicolo personale insieme alla lettera di assunzione, alle successive variazioni retributive e ai prospetti relativi agli assorbimenti.
Quando utilizzare un documento diverso
Se l’aumento deve aggiungersi stabilmente a ogni futuro incremento, è più appropriata una lettera di superminimo non assorbibile.
Se la somma è collegata al raggiungimento di obiettivi, occorre utilizzare un accordo sul premio variabile che indichi parametri, periodo di misurazione e condizioni di maturazione.
Se il pagamento remunera temporaneamente cassa, reperibilità, turno, rischio o altre condizioni concrete, è preferibile disciplinare una specifica indennità.
Se l’incremento deriva da una promozione stabile, devono essere documentati anche nuovo livello, mansioni e decorrenza mediante la lettera di passaggio di livello.
Errori da evitare
- utilizzare la keyword relativa alla ricevuta di consegna dei documenti, estranea al contenuto della pagina;
- non indicare il CCNL applicato;
- omettere livello e qualifica del lavoratore;
- indicare soltanto l’importo mensile senza specificare il numero di mensilità;
- riportare un importo annuo non coerente con quello mensile;
- non chiarire se la voce viene corrisposta su tredicesima e quattordicesima;
- scrivere che il superminimo assorbe qualsiasi aumento senza eccezioni;
- ignorare le clausole di non assorbibilità previste dal rinnovo del CCNL;
- assorbire rimborsi spese, maggiorazioni o indennità aventi funzione diversa;
- non stabilire come trattare un passaggio di livello;
- confondere l’assorbibilità con la revocabilità della voce;
- prevedere la riduzione della retribuzione complessiva in assenza di un aumento;
- ridurre il superminimo oltre il suo importo residuo;
- non riconoscere la parte di aumento eccedente il superminimo disponibile;
- applicare un assorbimento retroattivo senza verificarne il titolo;
- modificare la voce in busta paga senza una comunicazione comprensibile;
- utilizzare una formula di onnicomprensività generica;
- escludere automaticamente il superminimo dal TFR o dagli altri istituti;
- non chiarire il trattamento in caso di part time;
- considerare la firma per ricevuta come una rinuncia generale del lavoratore;
- non conservare lo storico degli assorbimenti;
- lasciare nel modello alternative e segnaposto non compilati;
- mantenere errori tipografici come “tratta#mento” presenti nel vecchio testo.
Domande frequenti
Che cos’è il superminimo assorbibile?
È una somma individuale aggiuntiva rispetto ai minimi del CCNL che può essere ridotta, in tutto o in parte, quando maturano aumenti retributivi compatibili con le condizioni di assorbimento.
Il superminimo assorbibile può essere eliminato senza aumenti?
Non per il solo fatto che viene definito assorbibile. La riduzione presuppone un aumento o un’altra condizione prevista dall’accordo e validamente applicabile.
La retribuzione complessiva diminuisce?
Normalmente l’assorbimento modifica la composizione della retribuzione senza ridurne il totale. Il totale aumenta quando l’incremento supera il superminimo residuo.
Tutti gli aumenti del CCNL sono assorbibili?
No. Bisogna leggere il rinnovo o l’accordo che introduce l’aumento. La fonte può escludere l’assorbimento o attribuire alla somma una funzione incompatibile con la compensazione.
Gli scatti di anzianità possono essere assorbiti?
Dipende dal CCNL, dalla lettera e dalla disciplina della voce. Non devono essere inclusi automaticamente in una formula standard senza averne verificato l’assorbibilità.
Il passaggio di livello assorbe il superminimo?
Può farlo se il titolo del superminimo, il CCNL e l’accordo individuale lo consentono. È preferibile regolare espressamente questa ipotesi nella lettera.
Il superminimo viene pagato anche sulla tredicesima?
Dipende dall’accordo e dal CCNL. Il modello deve indicare espressamente il numero di mensilità sulle quali viene corrisposto.
È dovuto anche sulla quattordicesima?
Soltanto se il rapporto prevede la quattordicesima e la lettera o la disciplina applicabile include il superminimo nella relativa retribuzione. Non bisogna utilizzare automaticamente la formula “tutte le mensilità”.
Il superminimo entra nel TFR?
Una voce fissa e continuativa assume normalmente rilievo, ma il calcolo deve essere effettuato secondo l’articolo 2120, il CCNL e le caratteristiche concrete del pagamento.
Incide sullo straordinario?
La risposta dipende dalla base di calcolo prevista dal CCNL. L’assorbibilità della voce non risolve automaticamente questa diversa questione.
Può essere riconosciuto a un lavoratore part time?
Sì. La lettera deve precisare se l’importo è già riferito al part time o se deriva dal riproporzionamento di un valore previsto per il tempo pieno.
Il datore può trasformarlo successivamente in non assorbibile?
Sì, attraverso un accordo o una comunicazione migliorativa chiara. Da quel momento devono essere definiti gli effetti sugli aumenti futuri e sull’eventuale superminimo residuo.
Il datore può trasformare un superminimo non assorbibile in assorbibile?
Non dovrebbe farlo unilateralmente se la non assorbibilità deriva da un accordo individuale, collettivo o da un trattamento consolidato. Serve una verifica del titolo e, quando necessario, un nuovo accordo.
Il superminimo può essere temporaneo?
Può essere prevista una durata quando la funzione della somma è realmente temporanea e la clausola è chiara. In molti casi, tuttavia, un’indennità specifica può descrivere meglio il pagamento.
È necessario indicarlo separatamente in busta paga?
È una buona pratica essenziale per la trasparenza e per la corretta ricostruzione del trattamento. La denominazione dovrebbe essere coerente con la lettera.
Serve la firma del lavoratore?
Quando il documento contiene un accordo sul regime di assorbibilità, è opportuno acquisire una firma per accettazione. La sola firma per ricevuta documenta principalmente la consegna.
È possibile assorbire il superminimo dopo anni di mancata applicazione?
La situazione deve essere valutata esaminando accordo, cedolini e comportamento seguito dall’azienda. Non è prudente procedere automaticamente, soprattutto con recuperi retroattivi.
Il superminimo può essere diverso tra dipendenti dello stesso livello?
Sì, se esistono ragioni lecite e non discriminatorie. Il superminimo individuale può dipendere da professionalità, responsabilità, esperienza o trattativa retributiva.
Superminimo e aumento retributivo sono la stessa cosa?
Il superminimo è una possibile forma di aumento retributivo. Una generica concessione di aumento potrebbe però essere strutturata come voce non assorbibile, passaggio di livello, premio o diversa componente economica.
Chi deve verificare il calcolo?
Il datore dovrebbe far controllare lettera e cedolino al consulente del lavoro o all’ufficio paghe, soprattutto in occasione di rinnovi del CCNL, passaggi di livello e assorbimenti retroattivi.
Avvertenza finale: il fac simile ha carattere generale. Prima dell’utilizzo devono essere verificati il CCNL applicato, la composizione della retribuzione, la causa del superminimo, le mensilità, gli istituti sui quali incide e gli aumenti effettivamente assorbibili. In presenza di formule pregresse, prassi aziendali, passaggi di livello o dubbi sull’assorbimento è consigliabile richiedere il controllo di un consulente del lavoro o di un professionista competente.