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In questa pagina è disponibile un fac simile di comunicazione della variazione della ragione sociale, utilizzabile per informare clienti, fornitori, banche, consulenti, partner e altri interlocutori dell’impresa. La lettera riporta il nome precedente, quello nuovo, la data di decorrenza e i dati che devono essere aggiornati nei documenti e nelle anagrafiche.
Il modello può essere predisposto dal legale rappresentante, dall’ufficio amministrativo o da un’altra funzione autorizzata alle comunicazioni aziendali. È adatto quando cambia il nome ufficiale dello stesso soggetto oppure quando la variazione accompagna una trasformazione societaria, purché il testo descriva correttamente l’operazione realizzata.
La guida chiarisce la differenza tra ragione sociale e denominazione sociale, quali informazioni controllare sulla visura, che cosa accade ai contratti e come distinguere una semplice modifica del nome dalla nascita di una nuova società. Il fac simile deve essere adattato ai dati risultanti dagli atti societari e dal Registro delle Imprese.
Che cos’è la comunicazione di variazione della ragione sociale
La comunicazione di variazione della ragione sociale è una lettera con cui un’impresa informa i propri interlocutori che il nome ufficiale utilizzato nei rapporti giuridici e commerciali è cambiato. Il destinatario può così aggiornare l’anagrafica e utilizzare la nuova intestazione su fatture, ordini, contratti, note di credito, preventivi e corrispondenza.
La lettera ha una funzione informativa e organizzativa. Non modifica il nome della società, non sostituisce la decisione dei soci, l’eventuale atto notarile o la pratica destinata al Registro delle Imprese. Deve riportare una variazione già formalizzata o una modifica futura della quale siano stati definiti con certezza contenuto e decorrenza.
La comunicazione è normalmente facoltativa, ma può diventare necessaria in base a un contratto, a una procedura di qualificazione dei fornitori, alle regole di una banca o alle istruzioni di un committente. Queste richieste restano distinte dagli adempimenti pubblicitari previsti per rendere ufficiale la modifica.
Differenza tra ragione sociale e denominazione sociale
Nel linguaggio comune si parla spesso di cambio della ragione sociale per qualsiasi impresa. In termini societari, ragione sociale e denominazione sociale non sono però espressioni perfettamente equivalenti.
| Espressione | Soggetto a cui si riferisce | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Ragione sociale | Società di persone, come società in nome collettivo e società in accomandita semplice | Deve rispettare le regole previste per il tipo societario e può contenere il nome di uno o più soci |
| Denominazione sociale | Società di capitali e società cooperative | Può essere formata secondo le regole del tipo societario e deve includere la relativa indicazione, come S.r.l. o S.p.A. |
| Ditta | Imprenditore individuale | È il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’attività |
| Marchio o insegna | Impresa o attività commerciale | Identifica prodotti, servizi o locali, ma non coincide necessariamente con il nome ufficiale del soggetto |
Il modello utilizza l’espressione variazione della ragione sociale perché corrisponde alla ricerca più comune. Nel testo della lettera è preferibile impiegare la terminologia corretta, indicando “ragione sociale” per una società di persone e “denominazione sociale” per una società di capitali o cooperativa.
Il cambio del marchio, del nome di un negozio, del dominio internet o dell’insegna non comporta necessariamente una modifica della denominazione iscritta nel Registro delle Imprese. Se cambia soltanto l’identità commerciale, la comunicazione deve evitare di presentare la variazione come una modifica societaria.
Quando utilizzare questo fac simile
Il modello è adatto quando il medesimo soggetto modifica il proprio nome ufficiale e deve chiedere ai destinatari di aggiornare documenti e sistemi amministrativi. Può essere utilizzato anche in caso di trasformazione, per esempio quando una società cambia tipo giuridico e assume una denominazione coerente con la nuova forma.
La comunicazione può essere inviata prima della decorrenza, indicando chiaramente la data futura dalla quale utilizzare il nuovo nome, oppure dopo l’iscrizione della modifica. Prima dell’invio occorre avere dati definitivi e coerenti con la documentazione ufficiale.
È utile inviare un messaggio individuale ai soggetti con rapporti aperti, come clienti che devono emettere ordini, fornitori che devono intestare fatture, banche, assicurazioni e committenti che gestiscono un albo fornitori. Per i contatti meno rilevanti può essere sufficiente aggiornare i dati al successivo scambio di documenti.
Quando il modello non è adatto
Il fac simile non è adatto quando una vecchia impresa cessa l’attività e i rapporti vengono affidati a una nuova società. In tale situazione cambiano il soggetto giuridico e, di regola, i relativi dati identificativi. Può risultare più appropriata una lettera di comunicazione della costituzione di una nuova società.
Il modello non descrive neppure una fusione per incorporazione o la costituzione di una società risultante da fusione. Queste operazioni richiedono informazioni specifiche sulle società partecipanti, sulla decorrenza e sul soggetto che prosegue i rapporti. Per tale caso è disponibile la comunicazione di fusione di società.
Non va utilizzato come verbale dei soci, modifica dell’atto costitutivo, dichiarazione fiscale o domanda al Registro delle Imprese. Non sostituisce nemmeno i moduli richiesti da banche, enti pubblici, piattaforme di acquisto o committenti per aggiornare l’anagrafica.
Cambio di nome, trasformazione e nuova società
| Situazione | Soggetto giuridico | Rapporti esistenti | Comunicazione |
|---|---|---|---|
| Modifica della sola ragione o denominazione | Resta il medesimo | Proseguono con la stessa controparte | Indicare vecchio e nuovo nome e precisare i dati invariati |
| Trasformazione societaria | L’ente trasformato conserva la propria continuità giuridica | Proseguono secondo la disciplina della trasformazione | Indicare anche il nuovo tipo societario e gli altri dati modificati |
| Fusione o scissione | Gli effetti dipendono dall’operazione realizzata | Devono essere descritti in modo coerente con l’atto | Utilizzare una comunicazione specifica |
| Costituzione di una nuova società | Nasce un soggetto distinto | Non passano per effetto della sola lettera | Identificare la nuova controparte e documentare gli eventuali subentri |
La modifica del nome di una società non crea, da sola, un soggetto diverso. La società continua a essere titolare dei propri rapporti, anche se clienti e fornitori devono aggiornare il modo in cui la identificano nei documenti.
Anche la trasformazione non determina l’estinzione dell’ente e la nascita di uno nuovo. L’articolo 2498 del Codice civile prevede che l’ente trasformato conservi diritti e obblighi e prosegua nei rapporti, compresi quelli processuali.
Una nuova società costituita dai medesimi soci, amministratori o familiari resta invece un soggetto distinto. La somiglianza del nome, l’utilizzo degli stessi locali o la presenza dello stesso personale non trasferiscono automaticamente contratti, crediti, debiti, ordini o autorizzazioni.
Adempimenti ufficiali distinti dalla lettera
La modifica della ragione o della denominazione sociale interessa un elemento dell’atto costitutivo o del contratto sociale. L’organo competente, la forma della decisione, l’eventuale intervento del notaio e la documentazione da depositare dipendono dal tipo di società, dallo statuto e dalla modifica concretamente deliberata.
Le variazioni societarie soggette a pubblicità devono essere presentate al Registro delle Imprese con una pratica telematica. Il portale del Registro descrive le procedure di variazione previste per le società e indica che, quando sono coinvolti altri enti, la Comunicazione Unica può comprendere anche i relativi modelli.
Questa procedura costituisce l’adempimento ufficiale. La lettera a clienti e fornitori è una comunicazione ulteriore, predisposta per evitare errori amministrativi e permettere l’aggiornamento dei rapporti in corso.
La comunicazione non dovrebbe affermare che la modifica è già efficace se la pratica non è stata completata. Quando viene inviata in anticipo, il testo deve utilizzare una data futura e specificare che il nuovo nome dovrà essere adottato a partire dalla decorrenza indicata.
Quale data indicare nella comunicazione
La lettera deve indicare la data dalla quale clienti e fornitori dovranno utilizzare la nuova ragione o denominazione. Questa data va verificata con il notaio, il commercialista o il professionista che ha curato la modifica e deve essere coerente con l’atto e con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Non bisogna utilizzare automaticamente la data della riunione dei soci, della firma del verbale o dell’invio della pratica. Il momento rilevante può dipendere dal tipo di società e dall’adempimento eseguito.
Se la comunicazione viene trasmessa dopo la decorrenza, può indicare sia la data dalla quale la modifica è efficace sia quella dell’invio. Il destinatario potrà così capire quali documenti devono essere corretti e quali erano stati emessi quando il nome precedente risultava ancora in uso.
Quali dati inserire nella lettera
Il documento deve consentire al destinatario di collegare senza dubbi la vecchia anagrafica alla nuova. I dati vanno ripresi dalla visura aggiornata o dalla documentazione societaria definitiva.
- vecchia ragione o denominazione sociale completa;
- nuova ragione o denominazione sociale completa;
- forma giuridica precedente e nuova, se modificata;
- data dalla quale utilizzare il nuovo nome;
- codice fiscale e partita IVA;
- sede legale;
- ufficio del Registro delle Imprese e numero di iscrizione;
- numero REA;
- capitale sociale, quando deve essere indicato;
- eventuale situazione di società con unico socio o in liquidazione;
- indirizzo PEC e indirizzi email;
- codice destinatario per la fatturazione elettronica, se utilizzato;
- numeri telefonici e sito internet;
- coordinate bancarie, specificando se restano invariate;
- nome e qualifica del referente amministrativo;
- elenco degli allegati;
- luogo, data e firma.
I dati invariati devono essere indicati espressamente soltanto dopo averli verificati. Non è corretto utilizzare una formula standard che dichiari invariati codice fiscale, partita IVA, sede, PEC e IBAN se la modifica societaria ha interessato anche uno di questi elementi.
Dati da riportare negli atti e nella corrispondenza
Dopo la modifica occorre aggiornare la denominazione sui documenti prodotti dalla società. L’articolo 2250 del Codice civile disciplina le indicazioni che le società iscritte devono riportare nei propri atti e nella corrispondenza.
La nuova ragione o denominazione dovrebbe essere aggiornata sulla carta intestata, nelle firme email, nei preventivi, negli ordini, nei contratti, nelle fatture, nelle note di credito e nei modelli utilizzati dagli uffici. Devono essere controllati anche il sito internet, l’area clienti, i portali dei committenti e i documenti generati automaticamente dai software gestionali.
Se il vecchio nome è molto conosciuto, l’impresa può utilizzare per un periodo una formula come “già [VECCHIA DENOMINAZIONE]” nelle comunicazioni commerciali. Questa scelta facilita il riconoscimento, ma non deve creare confusione sul nome ufficiale da utilizzare per i documenti emessi dopo la variazione.
Cosa cambia per fatture e anagrafiche
Clienti e fornitori devono aggiornare la denominazione registrata nei propri sistemi per intestare correttamente i nuovi documenti. La lettera dovrebbe indicare con precisione la decorrenza e riportare i dati completi, evitando di costringere il destinatario a ricostruirli da comunicazioni diverse.
Se codice fiscale e partita IVA restano invariati, il testo può dichiararlo. Questa circostanza è tipica della modifica del solo nome dello stesso soggetto, ma deve essere verificata sulla documentazione aggiornata e non presunta.
Per la fatturazione elettronica occorre controllare anche il codice destinatario o la PEC utilizzata per ricevere i documenti. Il cambio di denominazione non modifica automaticamente questi recapiti. Se cambiano, la lettera deve indicare chiaramente i nuovi dati e la data dalla quale utilizzarli.
La comunicazione può chiedere al destinatario di aggiornare fatture, ordini, documenti di trasporto, contratti e corrispondenza futura. Non dovrebbe invece affermare in modo generico che ogni documento recante il vecchio nome è automaticamente nullo o privo di effetti.
Effetti sui contratti e sugli ordini in corso
Quando cambia soltanto il nome dello stesso soggetto, non cambia la parte contrattuale. Di norma non occorre sottoscrivere nuovamente tutti i contratti, poiché la società rimane la medesima. Un accordo può comunque imporre la comunicazione delle variazioni anagrafiche entro un termine o attraverso un canale specifico.
La lettera può precisare che i rapporti, gli ordini e le condizioni concordate proseguono senza interruzioni, purché questa affermazione corrisponda all’operazione realizzata. Se insieme al nome cambiano il soggetto, la titolarità dell’azienda o altri elementi sostanziali, tale formula non è adeguata.
I contratti con pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni, committenti strutturati o piattaforme di acquisto possono richiedere un’apposita procedura di aggiornamento. In questi casi il fac simile può accompagnare la pratica, ma non sostituisce i moduli e i documenti richiesti.
Per ordini già emessi con il vecchio nome, le parti possono coordinare l’aggiornamento secondo le rispettive procedure amministrative. La lettera non modifica retroattivamente i documenti già correttamente formati prima della decorrenza.
Cosa indicare su sede, PEC, email e sito internet
La modifica della ragione o denominazione non comporta automaticamente il trasferimento della sede. Se cambia anche l’indirizzo, occorre indicare il vecchio e il nuovo recapito e spiegare da quale data dovrà essere utilizzato. Per una variazione limitata alla sede può essere più adatta la lettera di comunicazione del trasferimento della sede sociale.
La PEC, gli indirizzi email, il sito e i numeri telefonici possono rimanere invariati oppure essere aggiornati per riflettere il nuovo nome. La lettera deve separare con chiarezza i dati confermati da quelli sostituiti.
Se viene attivato un nuovo dominio, può essere utile mantenere temporaneamente il reindirizzamento dal vecchio sito e l’inoltro dei messaggi dalle precedenti caselle. Si tratta di una misura organizzativa facoltativa, utile per evitare che comunicazioni e richieste vadano perse durante il passaggio.
L’eventuale modifica della PEC deve essere gestita anche attraverso la procedura ufficiale prevista per il domicilio digitale. Informare i clienti tramite lettera non sostituisce l’aggiornamento nel Registro delle Imprese.
Coordinate bancarie e sicurezza dei pagamenti
Il cambio della ragione o denominazione sociale non determina automaticamente la variazione dell’IBAN. Se il conto resta lo stesso, la lettera può dichiarare che le coordinate bancarie rimangono invariate.
Se cambia anche il conto corrente, è preferibile inviare una comunicazione distinta e adottare una procedura che consenta al destinatario di verificarne l’autenticità. Per questo scopo può essere utilizzata la lettera di variazione delle coordinate bancarie.
Inserire il nuovo IBAN nello stesso messaggio dedicato alla denominazione può aumentare il rischio di errori o frodi, soprattutto se l’email viene inoltrata internamente. La verifica tramite un contatto aziendale già conosciuto costituisce una cautela utile prima di modificare le istruzioni di pagamento.
Chi deve ricevere la comunicazione
Non è necessario inviare lo stesso messaggio a ogni contatto presente negli archivi. La società dovrebbe individuare i soggetti che emettono documenti, effettuano pagamenti, gestiscono contratti o mantengono un’anagrafica ufficiale.
- clienti con rapporti o ordini in corso;
- fornitori abituali;
- banche, assicurazioni e società finanziarie;
- commercialista, consulente del lavoro e altri professionisti;
- locatori, gestori di utenze e società di leasing;
- agenti, distributori e partner commerciali;
- committenti che gestiscono albi fornitori;
- piattaforme di acquisto e marketplace;
- associazioni, consorzi e organismi presso cui l’impresa è registrata;
- enti che richiedono una procedura specifica di aggiornamento.
Per banche, pubbliche amministrazioni e grandi committenti può non essere sufficiente una lettera generica. Prima dell’invio occorre verificare se il destinatario richiede una visura aggiornata, un modulo firmato, un documento notarile o l’aggiornamento attraverso un portale.
Chi deve firmare la comunicazione
La lettera può essere firmata dal legale rappresentante oppure da una persona autorizzata a gestire le comunicazioni amministrative, come il direttore generale o il responsabile dell’amministrazione. Nome e qualifica del firmatario devono essere chiaramente indicati.
Per una comunicazione ordinaria non è prevista in via generale una forma unica di firma. Il documento può essere sottoscritto a mano, allegato in PDF a un’email aziendale o firmato digitalmente quando il destinatario lo richiede.
La firma digitale non sostituisce l’eventuale atto notarile o la pratica societaria necessaria per modificare la denominazione. Serve soltanto a sottoscrivere la comunicazione inviata al destinatario.
Come inviare la comunicazione
L’email ordinaria è adeguata per informare clienti e fornitori con cui esiste già un rapporto. Il testo può essere inserito nel messaggio oppure allegato su carta intestata in formato PDF. L’oggetto dovrebbe riportare la vecchia denominazione e segnalare chiaramente la variazione.
La PEC o la raccomandata possono essere utilizzate quando il contratto prevede una modalità formale, quando il destinatario la richiede o quando la società vuole documentare l’invio e la consegna. La semplice rilevanza commerciale del cliente non rende automaticamente obbligatoria la PEC.
Gli invii collettivi devono essere gestiti senza mostrare gli indirizzi degli altri destinatari. Banche, clienti strategici e fornitori con fatture imminenti dovrebbero ricevere una comunicazione individuale, possibilmente indirizzata all’ufficio amministrativo competente.
La società può chiedere una conferma dell’aggiornamento dell’anagrafica. La richiesta è facoltativa, ma risulta utile quando il destinatario deve emettere a breve ordini, fatture o pagamenti.
Come dimostrare l’invio e conservare la lettera
Per una comunicazione informativa non è sempre necessario ottenere una prova formale della ricezione. Conviene comunque conservare la versione inviata, l’elenco dei destinatari, la data e gli allegati.
Se il contratto prevede l’obbligo di notificare le variazioni anagrafiche, occorre utilizzare il canale stabilito e conservare la relativa prova. Per la PEC si archiviano il messaggio e le ricevute; per la raccomandata si conserva la documentazione della spedizione e della consegna.
Le risposte con cui clienti e fornitori confermano l’aggiornamento possono essere associate alla rispettiva anagrafica. Non occorre predisporre un numero fisso di copie cartacee, salvo quanto previsto dalle procedure interne dell’impresa.
Quali allegati possono servire
La lettera può essere inviata senza allegati se contiene tutti i dati necessari. Alcuni destinatari possono tuttavia richiedere documenti che consentano di verificare la variazione.
- visura camerale aggiornata;
- scheda anagrafica completa della società;
- modulo di aggiornamento predisposto dal destinatario;
- documento relativo alla trasformazione, quando richiesto;
- elenco aggiornato dei recapiti e dei referenti;
- dichiarazione contenente i dati necessari per la fatturazione;
- certificazioni o autorizzazioni da aggiornare secondo la procedura applicabile.
L’atto societario completo non deve essere inviato automaticamente a tutti i clienti e fornitori. Può contenere informazioni non necessarie alla gestione del rapporto e va trasmesso soltanto quando il destinatario ne ha una concreta esigenza.
Errori da evitare
- utilizzare ragione sociale e denominazione sociale senza considerare il tipo di società;
- confondere il cambio del nome ufficiale con la modifica di un marchio o di un’insegna;
- inviare la comunicazione prima di avere definito la decorrenza della variazione;
- dichiarare invariati codice fiscale, partita IVA, sede o PEC senza averli verificati;
- presentare una nuova società come semplice continuazione della precedente;
- affermare che tutti i contratti proseguono quando cambia la controparte;
- omettere la vecchia denominazione, impedendo al destinatario di individuare l’anagrafica da aggiornare;
- non riportare la nuova forma giuridica dopo una trasformazione;
- confondere la lettera con la pratica destinata al Registro delle Imprese;
- non indicare quali dati devono essere utilizzati per fatture e ordini;
- comunicare un nuovo IBAN senza adeguate verifiche;
- ignorare i moduli o i portali richiesti dal destinatario;
- continuare a utilizzare carta intestata e firme email con il vecchio nome;
- allegare una visura precedente alla variazione.
Fac simile comunicazione variazione della ragione sociale
Il modello seguente è predisposto per una variazione già formalizzata e può essere utilizzato sia per una ragione sociale sia per una denominazione sociale. I paragrafi relativi a trasformazione, dati invariati, recapiti e coordinate bancarie devono essere mantenuti soltanto quando corrispondono alla modifica effettivamente realizzata.
[VECCHIA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE]
[FORMA GIURIDICA PRECEDENTE]
Sede legale: [INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE]
Codice fiscale e Partita IVA: [CODICE FISCALE E PARTITA IVA]
Registro delle Imprese di [UFFICIO] n. [NUMERO DI ISCRIZIONE]
REA: [NUMERO REA]
Email: [EMAIL AZIENDALE]
PEC: [INDIRIZZO PEC]
Telefono: [TELEFONO AZIENDALE]
Spett.le
[DENOMINAZIONE DEL DESTINATARIO]
Alla cortese attenzione di [NOME, COGNOME E QUALIFICA]
[INDIRIZZO DEL DESTINATARIO]
[LUOGO], [DATA]
Oggetto: comunicazione della variazione della ragione o denominazione sociale
Gentile [NOME DEL DESTINATARIO] / Spett.le [DENOMINAZIONE],
con la presente comunichiamo che, con decorrenza dal [DATA DI DECORRENZA], la ragione / denominazione sociale della nostra società varia da:
[VECCHIA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE]
[FORMA GIURIDICA PRECEDENTE]
a:
[NUOVA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE]
[NUOVA FORMA GIURIDICA, SE MODIFICATA]
La variazione risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di [UFFICIO] in data [DATA DI ISCRIZIONE], con protocollo [NUMERO DI PROTOCOLLO, SE UTILE].
La modifica riguarda esclusivamente la ragione / denominazione sociale. Restano invariati i seguenti dati:
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
Partita IVA: [PARTITA IVA]
Sede legale: [INDIRIZZO COMPLETO]
Numero REA: [NUMERO REA]
PEC: [INDIRIZZO PEC]
Codice destinatario: [CODICE DESTINATARIO]
Telefono ed email: [RECAPITI]
Coordinate bancarie: [INDICARE CHE RESTANO INVARIATE SENZA RIPORTARLE, SE NON NECESSARIO]
oppure
Contestualmente alla nuova ragione / denominazione sociale cambiano anche i seguenti dati:
[ELENCO CHIARO DEI DATI MODIFICATI E DELLA RELATIVA DECORRENZA]
I dati non espressamente indicati restano invariati.
La società conserva la propria identità giuridica e prosegue nei rapporti contrattuali e commerciali in corso. Le condizioni, gli ordini e gli accordi già sottoscritti restano invariati, salvo eventuali modifiche oggetto di separata comunicazione.
Vi chiediamo pertanto di aggiornare la nostra anagrafica e di utilizzare, a partire dal [DATA DI DECORRENZA], la nuova ragione / denominazione sociale su fatture, note di credito, ordini, contratti, documenti di trasporto e corrispondenza a noi destinati.
Per la fatturazione elettronica dovranno essere utilizzati i seguenti dati:
Ragione / denominazione sociale: [NUOVA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE]
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
Partita IVA: [PARTITA IVA]
Codice destinatario o PEC: [CODICE DESTINATARIO O PEC]
Per eventuali chiarimenti o per confermare l’avvenuto aggiornamento è possibile contattare:
[NOME E COGNOME DEL REFERENTE]
[QUALIFICA]
Email: [EMAIL DEL REFERENTE]
Telefono: [TELEFONO DEL REFERENTE]
Alla presente alleghiamo:
[ELENCO DEGLI ALLEGATI EFFETTIVAMENTE INVIATI]
oppure
Nessun allegato.
RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
[NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO]
[CARICA O QUALIFICA]
[NUOVA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE]
[FIRMA]
Scarica il modello Word della comunicazione variazione ragione sociale
Il file Word contiene una versione modificabile della comunicazione con gli spazi per la vecchia e la nuova ragione o denominazione, la decorrenza, i dati societari, le informazioni da aggiornare, il referente, gli allegati e la firma.
Prima dell’utilizzo occorre sostituire tutti i segnaposto, eliminare le alternative non applicabili e confrontare i dati con la visura aggiornata. Il modello può essere personalizzato con i comuni programmi di videoscrittura e adattato alle procedure richieste dai singoli destinatari.
Domande frequenti
Ragione sociale e denominazione sociale sono la stessa cosa?
Nel linguaggio comune le due espressioni vengono spesso usate come sinonimi. Tecnicamente, la ragione sociale riguarda le società di persone, mentre la denominazione sociale è utilizzata per società di capitali e cooperative. Una S.n.c. comunica quindi la variazione della ragione sociale, mentre una S.r.l. comunica la modifica della denominazione sociale.
Il cambio della ragione sociale modifica la partita IVA?
Se cambia soltanto il nome dello stesso soggetto, codice fiscale e partita IVA normalmente restano invariati. Non bisogna però presumere che ciò avvenga in ogni operazione societaria. I dati da comunicare devono essere verificati sulla visura aggiornata e sulla documentazione predisposta dal professionista che ha seguito la modifica.
I contratti devono essere firmati nuovamente?
Una semplice variazione del nome dello stesso soggetto non richiede normalmente la sottoscrizione di nuovi contratti. La parte contrattuale rimane la medesima e deve solo essere identificata con il nome aggiornato. Un contratto, un committente o una piattaforma possono comunque richiedere una comunicazione formale, un’appendice o l’aggiornamento dell’anagrafica.
È obbligatorio avvisare tutti i clienti e fornitori?
Non esiste un obbligo generale di inviare questo specifico fac simile a ogni contatto. La comunicazione è però utile per i soggetti che devono intestare fatture, ordini e contratti. Può essere richiesta da accordi commerciali, banche, albi fornitori o procedure amministrative, che possono prevedere un modulo o un canale diverso dalla semplice email.
Quale data deve essere indicata nella lettera?
Va indicata la data dalla quale il destinatario deve utilizzare la nuova ragione o denominazione sociale. La decorrenza deve essere coerente con l’atto societario e con l’iscrizione della modifica nel Registro delle Imprese. Non coincide necessariamente con la data dell’assemblea, del verbale o della trasmissione telematica della pratica.