In questa pagina è disponibile un fac simile di comunicazione ex articolo 47 della Legge 428/1990 in formato Word. Il modello è destinato al cedente e al cessionario che devono avviare la procedura di informazione sindacale prevista in occasione di un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda soggetto all’articolo 2112 del Codice civile e rientrante nella soglia dimensionale stabilita dalla legge.
Il fac simile può essere visualizzato prima del download e contiene i campi per identificare entrambe le imprese, i destinatari sindacali, l’operazione programmata, la data proposta del trasferimento, i motivi, le conseguenze per i lavoratori e le eventuali misure previste. Dopo il download sono spiegati il termine dei 25 giorni, i destinatari corretti, l’esame congiunto e i casi nei quali occorre una versione specifica della comunicazione.
Quando serve la comunicazione ex Art. 47 Legge 428/90
L’articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 disciplina una procedura preventiva di informazione e, quando richiesta, consultazione sindacale collegata al trasferimento d’azienda. Nel regime ordinario l’obbligo opera quando si intende effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile, il trasferimento di un’azienda nella quale sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.
La stessa procedura si applica anche se l’operazione riguarda soltanto una parte dell’azienda. La soglia non deve quindi essere confusa automaticamente con il numero dei soli dipendenti addetti al ramo trasferito: il comma 1 richiama l’azienda nella quale risultano complessivamente occupati più di quindici lavoratori e precisa espressamente che l’obbligo opera anche quando viene trasferita una parte di essa.
Il testo vigente dell’articolo 47 della Legge 428/1990 deve essere verificato insieme all’articolo 2112 del Codice civile e all’eventuale disciplina speciale applicabile alla specifica operazione.
Fac simile comunicazione ex Art. 47 Legge 428/90
Il modello seguente è predisposto per una procedura ordinaria di trasferimento d’azienda o di ramo. Deve essere completato con le informazioni effettive dell’operazione e adattato quando il trasferimento avviene nell’ambito di una procedura di crisi o insolvenza.
COMUNICAZIONE EX ARTICOLO 47 LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 428
TRASFERIMENTO D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA
CEDENTE
Denominazione: [DENOMINAZIONE CEDENTE]
Sede legale: [INDIRIZZO]
Codice fiscale / Partita IVA: [CODICE FISCALE / PARTITA IVA]
Legale rappresentante: [NOME E COGNOME]
Qualifica: [QUALIFICA]
CCNL applicato: [CCNL]
PEC / recapito: [PEC / RECAPITO]
CESSIONARIO
Denominazione: [DENOMINAZIONE CESSIONARIO]
Sede legale: [INDIRIZZO]
Codice fiscale / Partita IVA: [CODICE FISCALE / PARTITA IVA]
Legale rappresentante: [NOME E COGNOME]
Qualifica: [QUALIFICA]
CCNL applicato: [CCNL]
PEC / recapito: [PEC / RECAPITO]
DESTINATARI
Alle rispettive RSU / RSA costituite nelle unità produttive interessate:
[DENOMINAZIONE / UNITÀ PRODUTTIVA / RECAPITO]
Ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento:
[DENOMINAZIONE / RECAPITO]
[IN MANCANZA DELLE PREDETTE RAPPRESENTANZE AZIENDALI, MANTENERE LA SEGUENTE FORMULAZIONE]
Ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi:
[DENOMINAZIONE / RECAPITO]
Oggetto: comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 47, comma 1, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 relativa a [TRASFERIMENTO D’AZIENDA / TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA]
Il Cedente e il Cessionario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, comunicano quanto segue.
1. OPERAZIONE PROGRAMMATA
Tipologia dell’operazione: [CESSIONE / AFFITTO / FUSIONE / SCISSIONE / CONFERIMENTO / ALTRO]
Oggetto del trasferimento: [INTERA AZIENDA / DESCRIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA]
Attività e perimetro interessato: [DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, FUNZIONI, BENI E UNITÀ PRODUTTIVE INTERESSATE]
Lavoratori complessivamente occupati nell’azienda interessata: [NUMERO]
Lavoratori assegnati all’azienda o al ramo oggetto di trasferimento: [NUMERO]
Data prevista per il perfezionamento dell’atto da cui deriva il trasferimento o per il raggiungimento dell’eventuale intesa vincolante, se anteriore: [DATA]
Data o data proposta di efficacia del trasferimento: [DATA]
2. MOTIVI DEL PROGRAMMATO TRASFERIMENTO
[DESCRIVERE IN MODO SPECIFICO LE RAGIONI ECONOMICHE, ORGANIZZATIVE, PRODUTTIVE O SOCIETARIE DELL’OPERAZIONE]
3. CONSEGUENZE GIURIDICHE, ECONOMICHE E SOCIALI PER I LAVORATORI
Conseguenze giuridiche:
[DESCRIVERE LA PROSECUZIONE DEI RAPPORTI CON IL CESSIONARIO, GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’OPERAZIONE E LE ALTRE CONSEGUENZE GIURIDICHE EFFETTIVAMENTE PREVISTE]
Conseguenze economiche:
[DESCRIVERE IL TRATTAMENTO ECONOMICO, L’EVENTUALE APPLICAZIONE O SOSTITUZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI, PREMI, BENEFIT E ALTRE CONSEGUENZE ECONOMICHE EFFETTIVE]
Conseguenze sociali e organizzative:
[DESCRIVERE EVENTUALI VARIAZIONI DI SEDE, ORGANIZZAZIONE, ORARIO, ASSETTO PRODUTTIVO, MOBILITÀ O ALTRE CONSEGUENZE SOCIALI E ORGANIZZATIVE]
4. EVENTUALI MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
[DESCRIVERE LE MISURE EFFETTIVAMENTE PREVISTE, COME INTERVENTI ORGANIZZATIVI, FORMATIVI O ALTRE MISURE CONNESSE ALL’OPERAZIONE]
[SE NON SONO PREVISTE MISURE ULTERIORI, UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA SEGUENTE FORMULAZIONE]
Non sono previste ulteriori misure nei confronti dei lavoratori in relazione al programmato trasferimento.
5. RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Salvo i casi nei quali trovi applicazione una disciplina speciale o un accordo legittimamente concluso nelle ipotesi previste dalla legge, i rapporti di lavoro interessati proseguiranno con il Cessionario secondo quanto previsto dall’articolo 2112 del Codice civile.
Il trattamento economico e normativo successivo al trasferimento sarà determinato nel rispetto dell’articolo 2112 del Codice civile, dei contratti collettivi applicabili e degli eventuali accordi conclusi nell’ambito della procedura.
6. ESAME CONGIUNTO
Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della Legge 428/1990, i soggetti sindacali destinatari potranno richiedere per iscritto un esame congiunto entro sette giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
In caso di richiesta effettuata nel termine previsto, Cedente e Cessionario provvederanno ad avviare l’esame congiunto entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
7. REFERENTI
Referente del Cedente:
[NOME E COGNOME]
[QUALIFICA]
[TELEFONO]
[EMAIL / PEC]
Referente del Cessionario:
[NOME E COGNOME]
[QUALIFICA]
[TELEFONO]
[EMAIL / PEC]
Eventuali documenti allegati:
[DESCRIZIONE / NESSUNO]
[LUOGO], [DATA]
Per il Cedente
[NOME E COGNOME]
[QUALIFICA]
[FIRMA]
Per il Cessionario
[NOME E COGNOME]
[QUALIFICA]
[FIRMA]
Scarica il modello Word della comunicazione ex Art. 47
Il file disponibile contiene il fac simile in formato Doc ed è modificabile con Word o con software compatibili. Devono essere inseriti i dati di cedente e cessionario, l’operazione progettata, il numero dei lavoratori, le date rilevanti, i motivi del trasferimento, le conseguenze per il personale e le eventuali misure previste.
Il documento non sostituisce la verifica dei destinatari sindacali, dei termini e dell’eventuale disciplina speciale relativa a procedure di crisi o insolvenza. Prima dell’invio è quindi necessario coordinare il testo con il CCNL applicato, la struttura delle rappresentanze sindacali presenti e la concreta operazione societaria.
Quando deve essere inviata la comunicazione
Uno degli errori più rilevanti consiste nel calcolare i 25 giorni soltanto rispetto alla data nella quale il trasferimento diventerà operativo. La formulazione dell’articolo 47 è diversa: cedente e cessionario devono trasmettere la comunicazione almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto dal quale deriva il trasferimento oppure prima che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, quando quest’ultima interviene prima.
La pianificazione della procedura sindacale deve quindi precedere la conclusione giuridicamente vincolante dell’operazione. Inserire nel modello sia la data prevista per l’atto o l’intesa vincolante sia la data di efficacia del trasferimento permette di evitare che due momenti differenti vengano confusi.
La norma richiede una comunicazione scritta ma non prescrive nel comma 1 un unico mezzo materiale di trasmissione. Nella pratica è opportuno utilizzare un canale che consenta di documentare data, destinatario e ricezione, come la PEC o altra modalità idonea adottata tra le parti interessate.
A quali sindacati deve essere inviata
La comunicazione non è indirizzata genericamente a una sola “associazione sindacale di riferimento”. L’articolo 47 individua contemporaneamente più destinatari: le rispettive rappresentanze sindacali unitarie oppure le rappresentanze sindacali aziendali costituite nelle unità produttive interessate e i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese coinvolte nel trasferimento.
Occorre verificare la situazione sia del cedente sia del cessionario, perché la disposizione parla delle rispettive rappresentanze. Se le rappresentanze aziendali indicate dalla norma non sono presenti, resta l’obbligo di comunicazione ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi. In questa ipotesi la comunicazione può essere effettuata anche tramite l’associazione sindacale datoriale alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.
Prima dell’invio è quindi utile predisporre un elenco dei destinatari e controllare CCNL, unità produttive interessate, RSU o RSA esistenti e organizzazioni sindacali che devono ricevere l’atto. Un errore nell’individuazione dei destinatari può compromettere il corretto svolgimento della procedura.
Cosa deve contenere la comunicazione ex Art. 47
La legge individua quattro nuclei informativi obbligatori. La comunicazione deve indicare la data o la data proposta del trasferimento, i motivi dell’operazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei loro confronti.
Le formule generiche sono poco utili. Scrivere soltanto “riorganizzazione aziendale” nella parte dedicata ai motivi non chiarisce le caratteristiche dell’operazione, così come affermare semplicemente che “i diritti saranno mantenuti” non descrive eventuali effetti su CCNL, organizzazione, sedi, turni, benefit o struttura produttiva. Le informazioni devono corrispondere a ciò che è concretamente programmato alla data della comunicazione.
Anche l’assenza di misure specifiche può essere indicata in modo esplicito. Non è necessario inventare corsi di formazione, incentivi o piani di inserimento se non sono stati realmente programmati. In quel caso è più corretto dichiarare che non sono previste misure ulteriori connesse all’operazione.
Come funziona l’esame congiunto con i sindacati
Dopo aver ricevuto la comunicazione, le rappresentanze sindacali o i sindacati di categoria possono chiedere per iscritto l’esame congiunto. La richiesta deve essere comunicata entro sette giorni dal ricevimento dell’informativa.
Se la richiesta arriva nel termine, cedente e cessionario devono avviare l’esame congiunto entro sette giorni dal suo ricevimento. L’articolo 47 stabilisce inoltre che la consultazione si considera esaurita se, trascorsi dieci giorni dal suo inizio, non viene raggiunto un accordo.
Questo significa che, nella procedura ordinaria, l’accordo sindacale non costituisce in ogni caso una condizione necessaria perché la consultazione possa terminare. Sono però diverse le ipotesi nelle quali una specifica disciplina di crisi o insolvenza collega a un accordo sindacale particolari deroghe o effetti, per le quali il fac simile standard deve essere integrato.
Effetti del trasferimento sui rapporti di lavoro
La procedura dell’articolo 47 deve essere letta insieme all’articolo 2112 del Codice civile. Nel regime ordinario il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva i diritti derivanti dal rapporto; il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé un motivo di licenziamento.
Il trattamento collettivo richiede però una formulazione più accurata rispetto alla semplice affermazione secondo cui “tutte le condizioni rimarranno identiche”. L’articolo 2112 disciplina anche l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento e la loro eventuale sostituzione con contratti applicabili al cessionario dello stesso livello.
Il Ministero del Lavoro ricomprende il trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda tra gli istituti della disciplina del rapporto di lavoro. Se serve invece una comunicazione aziendale distinta dalla procedura sindacale obbligatoria, può essere consultato anche il fac simile di comunicazione di cessione di ramo d’azienda.
Quando il modello standard non è sufficiente
L’articolo 47 contiene oggi una disciplina articolata anche per i trasferimenti effettuati nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, delle procedure di insolvenza e dell’amministrazione straordinaria. In tali situazioni entrano in gioco, tra gli altri, i commi 1-bis, 4-bis, 5, 5-bis e 5-ter.
Il modello della pagina è quindi adatto soprattutto alla procedura ordinaria prevista dai commi da 1 a 4. Se l’impresa si trova in concordato preventivo, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria oppure nell’ambito di altri strumenti disciplinati dal Codice della crisi, il testo della comunicazione e gli obiettivi dell’eventuale accordo sindacale devono essere verificati sul caso concreto.
Una verifica specifica è necessaria anche quando non è chiaro se l’operazione costituisca realmente un trasferimento d’azienda o di ramo ai sensi dell’articolo 2112. La denominazione contrattuale scelta dalle imprese non è da sola sufficiente a determinare il regime lavoristico applicabile.
Errori da evitare nella comunicazione
- calcolare i 25 giorni soltanto rispetto alla data di efficacia del trasferimento, ignorando l’eventuale precedente intesa vincolante;
- inviare la comunicazione soltanto a una RSA senza individuare tutti i destinatari previsti dal comma 1;
- considerare come soglia i soli dipendenti del ramo senza verificare il numero complessivamente occupato nell’azienda interessata;
- omettere uno dei quattro elementi obbligatori: data, motivi, conseguenze per i lavoratori ed eventuali misure;
- descrivere motivazioni e conseguenze con formule generiche che non rappresentano l’operazione programmata;
- indicare misure a favore dei lavoratori che non sono state effettivamente previste;
- affermare che qualsiasi trattamento economico o contrattuale resterà invariato senza verificare l’articolo 2112 e i CCNL applicabili;
- ignorare una richiesta di esame congiunto ricevuta nei sette giorni previsti;
- utilizzare il fac simile ordinario senza adattamenti per un trasferimento nell’ambito di una procedura di crisi o insolvenza.
Domande frequenti sulla comunicazione ex Art. 47 Legge 428/90
La procedura si applica se il ramo trasferito ha meno di 15 dipendenti?
Può applicarsi. Il comma 1 fa riferimento al trasferimento di un’azienda nella quale sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori e precisa che la procedura opera anche quando viene trasferita soltanto una parte dell’azienda. Non è quindi corretto verificare esclusivamente quanti lavoratori siano assegnati al ramo senza esaminare la situazione complessiva rilevante ai sensi della norma.
La comunicazione deve essere firmata sia dal cedente sia dal cessionario?
L’articolo 47 pone l’obbligo di comunicazione in capo sia al cedente sia al cessionario. Un’unica comunicazione congiunta sottoscritta da entrambi consente di rappresentare in modo unitario le informazioni sull’operazione. È comunque necessario verificare che l’invio sia effettuato a tutti i destinatari previsti e nel rispetto del termine preventivo.
I sindacati devono approvare il trasferimento?
Nella procedura ordinaria la legge prevede informazione ed eventuale esame congiunto, ma stabilisce che la consultazione si considera esaurita se dopo dieci giorni dal suo inizio non è stato raggiunto un accordo. Diversa è la situazione di alcune procedure di crisi o insolvenza, nelle quali un accordo sindacale può avere specifiche funzioni ed effetti previsti dai commi successivi dell’articolo 47.
Cosa succede se non viene rispettata la procedura?
Il comma 3 dell’articolo 47 stabilisce che il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Per questo termini, destinatari e contenuto della comunicazione devono essere verificati prima della conclusione dell’operazione.
È obbligatorio inviare la comunicazione tramite PEC?
La norma richiede la forma scritta ma non indica la PEC come unico mezzo possibile. È comunque opportuno utilizzare una modalità che consenta di dimostrare con precisione la data di ricezione, perché da essa decorrono i sette giorni entro i quali i soggetti sindacali possono chiedere l’esame congiunto. La scelta del canale deve essere coordinata con i recapiti effettivamente utilizzati dai destinatari.