In questa pagina è disponibile un fac simile di comunicazione di dissenso alla lite condominiale in formato Word, modificabile e utilizzabile come base per notificare all’amministratore la volontà di separare la propria responsabilità dalle conseguenze di una causa deliberata dall’assemblea, nel caso in cui il condominio risulti soccombente. Il modello può essere utilizzato dal proprietario di un’unità immobiliare che non condivide la decisione assembleare di promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale. La comunicazione deve identificare con precisione il condominio, la deliberazione, la controversia e la data in cui il condomino ne ha avuto conoscenza. Deve inoltre pervenire all’amministratore entro il termine previsto dall’articolo 1132 del Codice Civile.
Il dissenso non annulla la deliberazione e non impedisce al condominio di procedere con la causa. Produce effetti più limitati e riguarda le conseguenze economiche della lite in caso di soccombenza. Per contestare la validità della decisione assembleare occorre invece valutare una distinta impugnazione della delibera condominiale.
Fac simile di comunicazione di dissenso alla lite condominiale
Il modello seguente è rivolto direttamente all’amministratore. Non deve essere intestato al Tribunale e, per la sua semplice trasmissione, non richiede necessariamente la sottoscrizione di un avvocato. Quando la controversia è complessa o il termine è prossimo alla scadenza, è comunque prudente sottoporre il testo a un professionista.
ALL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE]
[INDIRIZZO DELLO STUDIO]
[INDIRIZZO PEC, SE UTILIZZATO]
e, per conoscenza,
[EVENTUALE CONSIGLIO DI CONDOMINIO O ALTRO DESTINATARIO]
Oggetto: comunicazione di dissenso rispetto alla lite deliberata dall’assemblea del [DATA] ai sensi dell’articolo 1132 del Codice Civile
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO COMPLETO], in qualità di proprietario/a o comproprietario/a dell’unità immobiliare situata nel Condominio [DENOMINAZIONE DEL CONDOMINIO], con sede in [INDIRIZZO DEL CONDOMINIO], identificata come [SCALA, PIANO, INTERNO ED EVENTUALI DATI CATASTALI],
PREMESSO CHE
- in data [DATA DELL’ASSEMBLEA] si è svolta l’assemblea del Condominio [DENOMINAZIONE];
- al punto [NUMERO] dell’ordine del giorno è stata discussa la proposta relativa a [DESCRIZIONE PRECISA DELLA CONTROVERSIA];
- l’assemblea ha deliberato di [PROMUOVERE UNA CAUSA CONTRO / RESISTERE ALLA DOMANDA PROPOSTA DA] [NOME O DENOMINAZIONE DELLA CONTROPARTE];
- la deliberazione è riportata nel verbale assembleare del [DATA];
- il/la sottoscritto/a ha avuto conoscenza della deliberazione in data [DATA], mediante [PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA / RICEZIONE DEL VERBALE / ALTRA MODALITÀ DOCUMENTABILE];
- [SE PRESENTE IN ASSEMBLEA] il/la sottoscritto/a ha espresso voto contrario alla deliberazione;
- [SE ASSENTE] il/la sottoscritto/a non ha partecipato all’assemblea e ha ricevuto il relativo verbale in data [DATA];
COMUNICA FORMALMENTE
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1132 del Codice Civile, il proprio dissenso rispetto alla deliberazione con cui l’assemblea ha deciso di promuovere o proseguire la lite sopra identificata.
Il/La sottoscritto/a intende pertanto separare la propria responsabilità dalle conseguenze della lite per il caso di soccombenza del Condominio, nei limiti e secondo gli effetti previsti dalla disposizione citata.
La presente comunicazione riguarda specificamente la controversia avente a oggetto:
[DESCRIZIONE DELLA LITE, DELLA DOMANDA, DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO O DEL RAPPORTO CONTROVERSO].
Controparte: [NOME, COGNOME O DENOMINAZIONE].
Autorità giudiziaria e numero del procedimento, se già disponibili: [UFFICIO GIUDIZIARIO E NUMERO DI RUOLO GENERALE].
Avvocato incaricato dal Condominio, se già comunicato: [NOME E COGNOME].
Deliberazione di riferimento: punto [NUMERO] del verbale dell’assemblea del [DATA].
CHIEDE
- che la presente comunicazione sia acquisita e conservata nella documentazione condominiale relativa alla controversia;
- che il dissenso sia annotato nei prospetti e nei rendiconti riguardanti la lite, tenendo distinta la posizione del condomino nei limiti previsti dall’articolo 1132 del Codice Civile;
- che le eventuali richieste di pagamento relative alla controversia indichino separatamente la natura delle somme addebitate;
- che venga confermata per iscritto la ricezione della presente comunicazione;
- che siano comunicati gli sviluppi rilevanti della controversia e il suo esito, nei limiti dei diritti di informazione spettanti al condomino.
Il/La sottoscritto/a prende atto che il dissenso non impedisce al Condominio di promuovere o proseguire il giudizio deliberato e non equivale all’impugnazione della deliberazione assembleare.
Prende inoltre atto che, qualora la lite abbia esito favorevole per il Condominio e ne derivi un vantaggio anche per la propria unità immobiliare, potrà essere tenuto/a a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente, secondo quanto previsto dall’articolo 1132 del Codice Civile.
La presente comunicazione non contiene un riconoscimento della validità della deliberazione e non comporta rinuncia a eventuali ulteriori diritti, azioni o contestazioni spettanti al/alla sottoscritto/a.
Allegati:
- copia del documento di identità;
- copia del verbale assembleare del [DATA], se disponibile;
- prova della data di ricezione del verbale, se rilevante;
- eventuale delega o documentazione relativa alla comproprietà;
- [ALTRI DOCUMENTI PERTINENTI].
Si richiede che ogni comunicazione relativa alla presente venga trasmessa al seguente recapito:
[INDIRIZZO POSTALE, EMAIL O PEC].
[LUOGO], [DATA]
Il/La condomino/a
[NOME E COGNOME]
Firma: ______________________________
Eventuale attestazione di ricezione
La presente comunicazione è stata ricevuta in data [DATA] alle ore [ORA].
L’amministratore o il soggetto incaricato
[NOME E COGNOME]
Firma: ______________________________
Avvertenza: il fac simile riguarda il dissenso previsto dall’articolo 1132 del Codice Civile. Non è un atto di impugnazione della delibera, non blocca la causa e non garantisce un’esenzione indiscriminata da ogni spesa collegata alla controversia. L’effetto concreto deve essere valutato in relazione al contenuto della delibera, al tipo di lite e alle somme successivamente richieste.
Fac simile comunicazione di dissenso alla lite da scaricare
Il modello è disponibile in formato Word e può essere modificato con Microsoft Word o con un altro programma compatibile. Prima dell’utilizzo devono essere sostituiti tutti i segnaposto, eliminate le alternative non pertinenti e descritta con precisione la controversia alla quale si riferisce il dissenso.
È necessario riportare la data dell’assemblea, il punto dell’ordine del giorno, il contenuto della deliberazione, il nome della controparte e la data in cui il condomino ha avuto notizia della decisione. Se il giudizio è già iniziato, possono essere aggiunti l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo e il nominativo del legale incaricato dal condominio.
Una formula generica come “non intendo partecipare alle spese legali del condominio” non permette di individuare con certezza la lite interessata. Il testo dovrebbe collegare il dissenso a una specifica deliberazione e a una controversia determinata.
Che cos’è il dissenso rispetto a una lite condominiale
Il dissenso è la dichiarazione con cui un condomino prende formalmente le distanze da una decisione assembleare di promuovere una causa o di resistere a una domanda proposta contro il condominio. La sua funzione consiste nel separare la responsabilità del dissenziente dalle conseguenze della lite nel caso in cui il condominio perda il giudizio.
La disciplina è contenuta nell’articolo 1132 del Codice Civile. Il testo prevede che, quando l’assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente possa separare la propria responsabilità mediante un atto notificato all’amministratore entro trenta giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione.
Il testo aggiornato della disciplina condominiale può essere consultato nel Codice Civile pubblicato su Normattiva.
Il dissenso non modifica il risultato della votazione e non rende inefficace la delibera. La maggioranza conserva la possibilità di iniziare o proseguire il giudizio, mentre il condomino tutela separatamente la propria posizione economica nei limiti previsti dalla norma.
Quando può essere utilizzato
Il presupposto ordinario è una deliberazione assembleare con cui il condominio decide di promuovere una causa oppure di resistere a una domanda giudiziale. La comunicazione può riguardare, per esempio, una controversia con un appaltatore, un fornitore, un vicino, un proprietario, un ente o un singolo condomino.
La delibera deve essere sufficientemente determinata. Dal verbale dovrebbe risultare almeno quale controversia viene autorizzata, contro chi il condominio intende agire o da quale domanda intende difendersi. Prima di predisporre la comunicazione è quindi opportuno esaminare attentamente il verbale dell’assemblea condominiale.
L’articolo 1132 non dovrebbe essere applicato automaticamente a qualsiasi attività legale dell’amministratore. Occorre distinguere una vera lite deliberata dall’assemblea dalle semplici richieste di pagamento, dalle diffide, dalle consulenze preliminari e dalle attività che l’amministratore può svolgere nell’ambito delle proprie attribuzioni.
Quando la controversia rientra nei poteri autonomi dell’amministratore e non è stata deliberata dall’assemblea, la possibilità di utilizzare il dissenso previsto dall’articolo 1132 richiede una valutazione specifica. Lo stesso vale per la sola partecipazione a una trattativa, a una mediazione o a un’altra procedura stragiudiziale non collegata a una chiara decisione di agire o resistere in giudizio.
Chi può inviare la comunicazione
La comunicazione può essere inviata dal proprietario o dal titolare del diritto che partecipa al condominio e sul quale possono ricadere le spese della lite. Se l’unità appartiene a più persone, è opportuno verificare la posizione di ciascun comproprietario e chi abbia partecipato all’assemblea in rappresentanza della comunione.
L’inquilino non può normalmente utilizzare il dissenso al posto del proprietario soltanto perché abita nell’immobile. Il rapporto condominiale e la ripartizione delle spese fanno capo al condomino, ferma restando la disciplina dei rapporti interni tra locatore e conduttore.
Il condomino può redigere e firmare personalmente la dichiarazione. L’assistenza di un avvocato non è sempre necessaria per la sola comunicazione, ma può essere utile quando vi siano dubbi sul termine, sull’applicabilità dell’articolo 1132 o sulla natura delle spese.
Il termine di trenta giorni
L’atto deve essere notificato all’amministratore entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Si tratta di un termine che deve essere rispettato con attenzione, perché una comunicazione tardiva può non produrre l’effetto previsto.
Per il condomino presente all’assemblea, la conoscenza della decisione coincide normalmente con il momento in cui la delibera viene adottata, purché il suo contenuto risulti comprensibile. È quindi prudente calcolare il termine dalla data della riunione senza attendere una successiva copia del verbale.
Per il condomino assente, la data rilevante è normalmente quella in cui riceve il verbale o acquisisce una conoscenza documentabile della deliberazione. La ricevuta della raccomandata, della PEC o della consegna può diventare importante per dimostrare il rispetto del termine.
Quando la comunicazione della delibera è incompleta o non permette di individuare con precisione la lite, non è consigliabile rimandare autonomamente l’invio. Il condomino può trasmettere il dissenso sulla base delle informazioni disponibili, chiedendo contestualmente copia completa del verbale e dei documenti relativi alla causa.
Il voto contrario espresso in assemblea è sufficiente?
Il voto contrario rende evidente la posizione del condomino, ma non è prudente affidarsi esclusivamente alla dichiarazione riportata nel verbale. L’articolo 1132 richiede un atto notificato all’amministratore entro trenta giorni dalla conoscenza della deliberazione.
Il condomino presente dovrebbe quindi chiedere che il proprio voto contrario e l’intenzione di dissociarsi siano riportati nel verbale e, successivamente, inviare comunque una comunicazione separata e tracciabile. In questo modo risultano documentati sia il dissenso espresso durante la riunione sia il rispetto dell’adempimento successivo.
Se il verbale riporta in modo inesatto il voto o omette una dichiarazione formulata durante la riunione, può essere utile inviare anche una contestazione del verbale assembleare. Tale contestazione non sostituisce però la comunicazione prevista dall’articolo 1132.
Come deve essere formulato il dissenso
La dichiarazione deve manifestare chiaramente la volontà di separare la propria responsabilità dalle conseguenze della lite in caso di soccombenza del condominio. Non occorre spiegare diffusamente perché la causa sia ritenuta rischiosa o inopportuna.
È invece necessario identificare la decisione con precisione. Il testo dovrebbe riportare la data dell’assemblea, il numero del punto all’ordine del giorno, la controparte e una descrizione sintetica dell’azione che il condominio intende promuovere o contrastare.
Non è consigliabile scrivere che il condomino “si rifiuta di pagare qualsiasi spesa legale”. La norma non configura un’esenzione generale da ogni costo e l’effetto può variare in base alla natura della spesa e all’esito del giudizio.
Il documento può contenere la richiesta di annotare separatamente le somme connesse alla controversia. Questa richiesta agevola il controllo dei rendiconti, ma non modifica da sola i criteri legali di ripartizione.
A chi deve essere inviata
Il destinatario previsto dall’articolo 1132 è l’amministratore del condominio. Non è necessario depositare la comunicazione presso il Tribunale e non occorre indirizzarla al giudice della causa.
Se il condominio è privo di amministratore, se la nomina è contestata o se il destinatario non è facilmente individuabile, è opportuno ottenere una valutazione specifica prima della scadenza. L’invio a un soggetto sbagliato potrebbe infatti rendere incerta l’efficacia della dichiarazione.
La comunicazione può essere inviata anche per conoscenza al consiglio di condominio o agli altri condomini, ma ciò non sostituisce la trasmissione all’amministratore.
Come dimostrare la ricezione
La legge utilizza l’espressione “atto notificato all’amministratore”. Per evitare contestazioni, la modalità scelta dovrebbe permettere di dimostrare destinatario, data di ricezione e contenuto della comunicazione.
La raccomandata con avviso di ricevimento consente di documentare la consegna. È opportuno conservare una copia identica del testo spedito, la ricevuta di accettazione e l’avviso restituito dal servizio postale.
La PEC offre una prova informatica della trasmissione quando viene inviata da una casella PEC a un’altra casella PEC. Devono essere conservate la ricevuta di accettazione, la ricevuta di avvenuta consegna e il messaggio completo con gli allegati.
La consegna a mano può essere utilizzata facendosi rilasciare su una copia la data, la firma e il nominativo del soggetto che riceve. Una semplice telefonata, un messaggio istantaneo o una comunicazione verbale difficilmente offrono una prova adeguata del contenuto e della tempestività.
Nei casi più delicati può essere valutata una notificazione tramite ufficiale giudiziario o altra modalità formalmente idonea, con l’assistenza di un professionista.
Quali effetti produce se il condominio perde
Il dissenso consente di separare la responsabilità del condomino dalle conseguenze della lite per il caso di soccombenza del condominio. Il condomino dissenziente dispone inoltre del diritto di rivalsa per quanto abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
La formulazione della norma collega la tutela alle conseguenze della soccombenza. Non è quindi corretto affermare che il dissenziente non dovrà mai sostenere alcun costo collegato alla pratica legale.
La distinzione tra spese dovute al legale del condominio, anticipazioni processuali, consulenze tecniche e somme che il condominio deve pagare alla controparte può creare questioni interpretative. L’amministratore dovrebbe indicare chiaramente la natura di ogni importo richiesto, evitando di inserire tutte le spese in una voce indistinta.
Se il rendiconto addebita al dissenziente somme che egli ritiene estranee alla propria responsabilità, è utile chiedere copia delle fatture, dei provvedimenti giudiziari e dei criteri di ripartizione. A questo scopo può essere utilizzata una richiesta di accesso ai documenti giustificativi delle spese condominiali.
Cosa accade se il condominio vince la causa
Il dissenso non permette di beneficiare gratuitamente di un risultato favorevole. Se il condominio vince e il condomino dissenziente trae vantaggio dall’esito della controversia, l’articolo 1132 prevede che egli partecipi alle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.
Il vantaggio deve essere valutato in relazione all’oggetto della causa e agli effetti prodotti sulle parti comuni o sulla posizione dei condomini. Può consistere, per esempio, nel recupero di una somma, nella rimozione di un’opera lesiva, nell’accertamento di un diritto comune o nell’eliminazione di un obbligo gravante sul condominio.
Il contributo riguarda le spese rimaste effettivamente a carico del condominio. Se la controparte rimborsa integralmente le spese, non dovrebbe esistere una parte residua da ripartire per questo specifico motivo.
Dissenso e impugnazione della delibera
Il dissenso previsto dall’articolo 1132 e l’impugnazione disciplinata dall’articolo 1137 del Codice Civile hanno finalità differenti. Il primo separa la responsabilità rispetto alle conseguenze della lite; la seconda mira a ottenere l’annullamento o l’accertamento dell’invalidità della delibera.
Un condomino può ritenere la causa inopportuna ma la deliberazione formalmente valida. In questa situazione può limitarsi a comunicare il dissenso senza promuovere un giudizio contro il condominio.
Se invece ritiene che l’assemblea sia stata convocata irregolarmente, abbia deliberato senza il quorum necessario, abbia superato le proprie competenze o abbia violato un suo diritto, deve valutare separatamente l’impugnazione.
L’invio del dissenso non sospende il termine per contestare giudizialmente la delibera. Allo stesso modo, l’impugnazione non dovrebbe essere considerata automaticamente sostitutiva della dichiarazione prevista dall’articolo 1132.
Dissenso e semplice contestazione delle spese
Contestare un preventivo, un riparto o una fattura non equivale a dissociarsi dalla lite. La comunicazione deve richiamare espressamente la decisione di promuovere o resistere a una causa e la volontà di applicare l’articolo 1132.
Una contestazione delle spese può diventare necessaria in un momento successivo, quando l’amministratore ripartisce gli importi della controversia. In quel caso occorre esaminare la natura delle somme e verificare se rispettino gli effetti del dissenso già comunicato.
Se l’amministratore ignora la dichiarazione o non fornisce i documenti richiesti, può essere inviata una diffida all’amministratore di condominio, adattandola alla specifica omissione. La diffida non dovrebbe essere utilizzata come sostituto tardivo del dissenso originario.
La comunicazione può essere revocata?
Il condomino può comunicare di non voler più mantenere la separazione della propria posizione, ma gli effetti della revoca devono essere valutati rispetto allo stato della causa e alle decisioni già assunte dal condominio.
Una revoca non dovrebbe essere formulata in modo informale. È preferibile identificare la comunicazione originaria, dichiarare espressamente la nuova volontà e chiedere all’amministratore di confermare il trattamento delle spese successive.
Prima di revocare il dissenso è opportuno conoscere l’andamento della controversia, i costi già sostenuti e le conseguenze economiche dell’adesione.
Cosa fare dopo l’invio
Il condomino dovrebbe conservare la copia della comunicazione, le ricevute di trasmissione e il verbale assembleare. Questi documenti dovranno essere confrontati con i rendiconti e con gli eventuali riparti delle spese legali.
È utile chiedere all’amministratore una conferma della ricezione e l’annotazione della posizione nella contabilità della controversia. L’assenza di una risposta non significa necessariamente che la comunicazione sia priva di effetto, ma può rendere opportuno un sollecito scritto.
Durante la causa, il condomino conserva i diritti di informazione e controllo spettanti in base alla disciplina condominiale. Può quindi richiedere i documenti giustificativi e le informazioni necessarie per comprendere gli importi inseriti nei rendiconti.
Errori da evitare
- intestare la comunicazione al Tribunale anziché all’amministratore;
- attendere oltre trenta giorni dalla conoscenza della deliberazione;
- ritenere sufficiente il solo voto contrario espresso durante l’assemblea;
- non indicare la data e il punto della deliberazione;
- utilizzare formule vaghe come “non intendo pagare le spese legali”;
- confondere il dissenso con l’impugnazione della delibera;
- ritenere che la dichiarazione blocchi l’inizio della causa;
- affermare di essere esonerati da qualsiasi costo senza distinguere la natura delle somme;
- inviare il documento a un recapito non riferibile all’amministratore;
- utilizzare un mezzo che non consenta di provare contenuto e ricezione;
- non conservare una copia identica della comunicazione inviata;
- omettere la data in cui si è ricevuto il verbale, se il condomino era assente;
- non controllare i successivi rendiconti e riparti delle spese;
- utilizzare il modello per controversie non deliberate dall’assemblea senza verificare l’applicabilità dell’articolo 1132.
Domande frequenti
La comunicazione deve essere firmata da un avvocato?
No, il condomino può normalmente sottoscriverla personalmente. L’assistenza legale è consigliabile quando vi sono dubbi sulla decorrenza del termine, sulla natura della lite o sugli effetti economici.
Deve essere depositata in Tribunale?
No. Il destinatario indicato dall’articolo 1132 è l’amministratore del condominio. Il vecchio modello intestato al Tribunale non è adatto alla normale comunicazione di dissenso.
Quanto tempo c’è per inviarla?
La comunicazione deve essere notificata entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Per chi era presente è prudente calcolare il termine dalla data dell’assemblea; per l’assente assume rilievo la data di ricezione o conoscenza della delibera.
Il voto contrario inserito nel verbale basta?
Non è prudente fare affidamento soltanto sul voto contrario. È preferibile inviare una distinta comunicazione all’amministratore entro il termine, conservando la prova della ricezione.
Il condomino assente può dissentire?
Sì, purché comunichi il dissenso entro trenta giorni dalla conoscenza della deliberazione e identifichi con precisione la lite alla quale si riferisce.
La comunicazione annulla la delibera?
No. Il condominio può procedere con la causa deliberata. Per contestare la validità della decisione occorre valutare l’impugnazione prevista dalla disciplina condominiale.
Il dissenziente non paga più nessuna spesa legale?
Non si può formulare una regola così ampia. L’articolo 1132 riguarda la separazione della responsabilità per le conseguenze della lite nel caso di soccombenza. La natura delle singole spese deve essere verificata.
Cosa succede se il condominio vince?
Se il condomino dissenziente trae vantaggio dall’esito favorevole, deve concorrere alle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.
È possibile inviarla tramite PEC?
La PEC consente di documentare trasmissione e consegna quando entrambe le caselle sono PEC. È necessario conservare il messaggio completo, gli allegati e tutte le ricevute generate dal sistema.
È possibile consegnarla a mano?
Sì, ma è opportuno farsi rilasciare su una copia una ricevuta contenente data, firma e nominativo di chi riceve. Senza un’attestazione può risultare difficile provare la tempestività.
La comunicazione può riguardare più cause?
Ogni lite dovrebbe essere identificata separatamente. Se una stessa assemblea delibera su controversie diverse, è preferibile dedicare a ciascuna una sezione specifica oppure predisporre comunicazioni distinte.
Serve allegare il verbale dell’assemblea?
Non sempre è indispensabile, ma può aiutare a identificare la deliberazione. Per il condomino assente è utile conservare anche la prova della data in cui il verbale è stato ricevuto.
Cosa fare se l’amministratore addebita comunque le spese?
Occorre chiedere il dettaglio delle somme, verificare la natura dell’addebito e richiamare la comunicazione già trasmessa. Se il problema non viene risolto, è opportuno richiedere una valutazione professionale prima di contestare il rendiconto o la delibera di approvazione.
Avvertenza finale: il fac simile ha carattere generale. L’applicabilità dell’articolo 1132 e l’estensione dell’esonero possono dipendere dal tipo di controversia, dai poteri dell’amministratore, dal contenuto della deliberazione e dalla natura delle spese. Quando sono già in corso un giudizio, una mediazione o una contestazione sul riparto, è consigliabile far verificare il documento da un avvocato esperto in materia condominiale.