La comunicazione di completamento della struttura è il documento con cui il direttore dei lavori informa lo Sportello Unico per l’Edilizia e il collaudatore statico che le opere strutturali sono state completate. La comunicazione permette di attestare formalmente la data di ultimazione della struttura e di avviare il termine previsto per l’esecuzione del collaudo statico.
In questa pagina trovi un fac simile editabile in formato Word e una guida alla compilazione, con le indicazioni sui destinatari, sui dati da inserire e sugli adempimenti collegati. Il modello deve essere adattato alla disciplina regionale e alle procedure telematiche adottate dal Comune o dall’ufficio tecnico competente.
Fac simile di comunicazione di completamento della struttura
Il seguente modello può essere utilizzato come base dal direttore dei lavori per comunicare il completamento delle opere strutturali ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Le indicazioni tra parentesi quadre devono essere sostituite con i dati relativi all’intervento.
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di [Comune]
[Indirizzo o recapito telematico]
AL COMPETENTE UFFICIO TECNICO REGIONALE
[Denominazione dell’ufficio, se previsto dalla procedura regionale]
AL COLLAUDATORE STATICO
[Nome, cognome e recapito PEC]
COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA
ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Oggetto: comunicazione di completamento delle opere strutturali relative all’immobile situato in [indirizzo completo] – pratica edilizia n. [numero] – pratica strutturale n. [numero]
Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [codice fiscale], con studio professionale in [indirizzo], iscritto/a all’Ordine o Collegio professionale di [provincia] al n. [numero], indirizzo PEC [PEC],
in qualità di direttore dei lavori delle opere strutturali relative all’intervento di [descrizione sintetica dell’intervento], eseguito presso l’immobile situato nel Comune di [Comune], in [indirizzo], identificato al Catasto [Fabbricati/Terreni] al foglio [numero], particella [numero], subalterno [numero],
PREMESSO CHE
il committente dell’intervento è [nome, cognome o denominazione], codice fiscale o partita IVA [dato], con sede o residenza in [indirizzo];
l’impresa esecutrice delle opere strutturali è [denominazione], codice fiscale e partita IVA [dati], con sede in [indirizzo], rappresentata da [nome e cognome];
il progettista delle strutture è [nome e cognome], codice fiscale [dato], iscritto/a all’Ordine o Collegio di [provincia] al n. [numero];
il collaudatore statico incaricato è [nome e cognome], codice fiscale [dato], iscritto/a all’Ordine degli [Ingegneri/Architetti] di [provincia] al n. [numero];
l’intervento edilizio è autorizzato o legittimato mediante [permesso di costruire, SCIA o altro titolo] n. [numero], presentato o rilasciato in data [data];
la denuncia, il deposito o l’autorizzazione delle opere strutturali è stata presentata in data [data], con protocollo n. [numero] e posizione o pratica strutturale n. [numero];
[se applicabile] le varianti strutturali sono state depositate o autorizzate in data [data], con protocollo n. [numero];
COMUNICA
ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che in data [data] sono state completate le opere strutturali relative all’intervento sopra identificato, con la copertura dell’edificio, ove prevista dalla tipologia costruttiva.
DICHIARA INOLTRE
che le opere strutturali sono state eseguite sotto la propria direzione;
che l’esecuzione è avvenuta in conformità al progetto strutturale depositato o autorizzato e alle eventuali varianti regolarmente presentate, fatto salvo quanto risultante dalla documentazione finale;
che i materiali strutturali sono stati sottoposti ai controlli di accettazione e alle prove previste dalla normativa applicabile;
che la documentazione tecnica necessaria per il collaudo statico viene messa a disposizione del collaudatore;
che, ove richiesta, la relazione a strutture ultimate prevista dall’articolo 65 del D.P.R. 380/2001 sarà depositata secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa e dalla procedura regionale applicabile;
che non risultano, alla data della presente comunicazione, opere strutturali ancora da completare, salvo le lavorazioni prive di incidenza sulla stabilità indicate di seguito:
[eventuali lavorazioni residue oppure scrivere “nessuna”].
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Alla presente comunicazione sono allegati, se richiesti dalla procedura applicabile:
1. copia del documento di identità del direttore dei lavori;
2. attestazione di deposito o autorizzazione della pratica strutturale;
3. copia dell’atto di nomina e dell’accettazione del collaudatore statico;
4. relazione a strutture ultimate, se depositata contestualmente;
5. elaborati strutturali aggiornati e varianti depositate o autorizzate;
6. certificati delle prove sui materiali;
7. verbali delle eventuali prove di carico;
8. documentazione relativa ai controlli di accettazione dei materiali;
9. documentazione fotografica delle opere;
10. [altri allegati richiesti dall’ufficio competente].
Il/La sottoscritto/a resta a disposizione del collaudatore statico e degli uffici competenti per le verifiche, i sopralluoghi e le eventuali richieste di integrazione documentale.
Luogo e data: [luogo], [data]
Il direttore dei lavori delle strutture
Firma digitale o firma autografa
—
Timbro professionale
Avvertenza: il fac simile ha carattere generale. Le procedure relative alle opere strutturali sono integrate dalla normativa regionale e possono prevedere moduli ufficiali, portali telematici, allegati obbligatori e destinatari differenti. Prima dell’invio, il professionista deve verificare le istruzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia e dell’ufficio tecnico regionale competente.
Fac simile comunicazione di completamento struttura da scaricare
Il modello di comunicazione di completamento della struttura è disponibile in formato Word e può essere aperto con Microsoft Word o con un altro programma compatibile. Il documento contiene i campi necessari per identificare l’immobile, la pratica edilizia, il deposito strutturale, il committente, l’impresa, i tecnici incaricati e la data di completamento delle opere.
Prima di utilizzare il fac simile è necessario sostituire tutte le indicazioni tra parentesi quadre, eliminare le parti non applicabili e controllare che il contenuto sia coerente con il progetto strutturale depositato o autorizzato. Devono inoltre essere aggiunti gli allegati richiesti dalla normativa regionale o dal portale utilizzato per la trasmissione.
Dopo la compilazione, il documento può essere salvato in formato PDF, firmato digitalmente e trasmesso attraverso il portale telematico o il canale indicato dall’amministrazione competente.
Che cos’è la comunicazione di completamento della struttura
La comunicazione di completamento della struttura è un adempimento relativo alle opere strutturali di una costruzione. Attraverso questo documento, il direttore dei lavori comunica formalmente che la struttura è stata completata e che può essere concluso il procedimento di collaudo statico.
Il riferimento principale è l’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, conosciuto come Testo Unico dell’Edilizia. La disposizione stabilisce che, completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia e al collaudatore, che dispone di 60 giorni per effettuare il collaudo.
Il testo aggiornato del provvedimento può essere consultato nella pagina dedicata al D.P.R. 380/2001 su Normattiva. È inoltre disponibile nella raccolta normativa del Dipartimento della Protezione Civile.
La comunicazione non riguarda necessariamente la conclusione di tutte le lavorazioni edili. Possono infatti rimanere da eseguire impianti, finiture, pavimentazioni o altre opere che non incidono sulla stabilità della costruzione. Il dato rilevante è il completamento delle parti strutturali interessate dal progetto e dal collaudo.
Chi deve presentare la comunicazione
La comunicazione deve essere predisposta e sottoscritta dal direttore dei lavori delle strutture. Non si tratta quindi di un documento che il proprietario o il committente dovrebbe compilare autonomamente.
Il direttore dei lavori assume la responsabilità professionale delle dichiarazioni inserite e deve verificare che le opere strutturali risultino effettivamente completate. Deve inoltre controllare la corrispondenza tra quanto realizzato, il progetto depositato o autorizzato e le eventuali varianti presentate durante l’esecuzione.
Il committente conserva comunque un interesse diretto al corretto svolgimento della procedura. La disponibilità del collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi in cui questa sostituisca il collaudo, può infatti incidere sulla documentazione necessaria per l’agibilità e sulla regolarità tecnica dell’immobile.
A chi deve essere inviata
L’articolo 67 prevede la comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia e al collaudatore statico. Le modalità operative possono però variare in base alla Regione e all’amministrazione competente.
In molti territori le pratiche strutturali vengono gestite mediante un portale telematico regionale, comunale o sovracomunale. La comunicazione può quindi dover essere caricata direttamente all’interno della pratica già aperta, utilizzando uno specifico modulo digitale.
In altri casi può essere prevista la trasmissione mediante PEC. Prima dell’invio è necessario controllare il portale dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune interessato e le istruzioni pubblicate dall’ufficio regionale competente per le costruzioni in zona sismica.
Quando il collaudatore dispone di un indirizzo PEC, è opportuno inviare la comunicazione anche a tale recapito e conservare le ricevute di accettazione e consegna. Queste consentono di documentare la data dalla quale decorre il termine per il collaudo.
Quando deve essere presentata
La comunicazione deve essere trasmessa una volta completata la struttura. Per gli edifici, l’articolo 67 fa riferimento al completamento con la copertura. Questa formulazione deve essere applicata tenendo conto della tipologia dell’opera, perché non tutte le strutture hanno le caratteristiche di un edificio tradizionale dotato di copertura.
Per opere come muri di sostegno, infrastrutture, strutture industriali o interventi su costruzioni esistenti, il momento del completamento deve essere individuato tecnicamente in relazione alle lavorazioni strutturali previste dal progetto.
Non è opportuno inviare la comunicazione quando rimangono da eseguire elementi che incidono sulla stabilità o che devono essere verificati dal collaudatore. In caso di dubbio, il direttore dei lavori dovrebbe coordinarsi con il collaudatore prima di dichiarare il completamento.
Differenza tra completamento della struttura e fine lavori
La comunicazione di completamento della struttura non coincide con la comunicazione di fine lavori edilizi. I due adempimenti hanno finalità e momenti diversi.
Il completamento della struttura riguarda le opere portanti e il procedimento di controllo strutturale. Può essere comunicato anche quando il cantiere prosegue per completare impianti, tamponamenti, rivestimenti, finiture e sistemazioni esterne.
La fine lavori edilizi attesta invece la conclusione complessiva dell’intervento autorizzato mediante permesso di costruire, SCIA o altro titolo abilitativo. È normalmente collegata alla chiusura della pratica edilizia e agli adempimenti successivi, tra cui la segnalazione certificata di agibilità quando richiesta.
Quando durante l’esecuzione cambia il titolare del titolo edilizio, può essere necessario presentare anche una voltura del permesso di costruire.
Differenza tra comunicazione e relazione a strutture ultimate
La comunicazione prevista dall’articolo 67 e la relazione a strutture ultimate prevista dall’articolo 65 del D.P.R. 380/2001 sono documenti collegati, ma non equivalenti.
La comunicazione informa lo Sportello Unico e il collaudatore del completamento della struttura e determina l’avvio del termine per il collaudo statico.
La relazione a strutture ultimate documenta invece l’adempimento degli obblighi relativi all’esecuzione delle opere e contiene gli elementi tecnici previsti dalla legge. In particolare, possono essere allegati i certificati delle prove sui materiali, le informazioni relative alle opere in conglomerato armato precompresso e i verbali delle eventuali prove di carico.
L’articolo 65 stabilisce, nei casi in cui trova applicazione, che il direttore dei lavori depositi la relazione entro 60 giorni dall’ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità. Le procedure regionali possono consentire o richiedere la presentazione contestuale della comunicazione di completamento e della relazione a strutture ultimate.
Differenza tra completamento della struttura e collaudo statico
La comunicazione non certifica la sicurezza finale della costruzione e non sostituisce il collaudo statico. Serve soltanto a dichiarare che le opere strutturali sono terminate e che il collaudatore può completare le verifiche di propria competenza.
Il collaudo statico è l’attività attraverso la quale un professionista indipendente verifica la conformità delle opere al progetto, alle norme tecniche e alle condizioni di sicurezza previste. Il collaudatore esamina la documentazione, effettua i sopralluoghi necessari e può richiedere prove o approfondimenti.
Il professionista incaricato del collaudo deve possedere i requisiti stabiliti dall’articolo 67. In particolare, deve essere un ingegnere o un architetto iscritto all’albo da almeno dieci anni e non deve essere intervenuto nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera.
Per documentare le attività svolte durante le verifiche può essere utilizzato anche un verbale di sopralluogo per collaudo statico.
Quando il collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione
Non tutte le opere strutturali richiedono necessariamente il certificato di collaudo statico. L’articolo 67 prevede che, per alcune categorie di intervento, il certificato sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
La sostituzione riguarda, tra l’altro, gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti definiti dalla normativa tecnica, oltre a determinate opere classificate dall’articolo 94-bis come interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza per la pubblica incolumità.
La classificazione non deve essere stabilita sulla base di una valutazione generica del proprietario. Deve risultare dalla pratica strutturale, dalla normativa regionale e dalla valutazione del professionista incaricato.
Anche nei casi in cui il collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione, possono restare necessari specifici adempimenti di chiusura della pratica strutturale. Occorre quindi seguire la procedura prevista dall’ufficio competente.
Quali dati inserire nella comunicazione
La comunicazione deve permettere all’amministrazione di collegare immediatamente il documento alla corretta pratica edilizia e strutturale. È quindi importante riportare l’ubicazione dell’immobile, i dati catastali, gli estremi del titolo edilizio e il numero del deposito o dell’autorizzazione strutturale.
Devono essere indicati il committente, l’impresa esecutrice, il progettista strutturale, il direttore dei lavori e il collaudatore. Per ciascun professionista è opportuno inserire il codice fiscale, l’ordine professionale di appartenenza e il recapito PEC.
La data di completamento deve essere indicata con precisione. Una formulazione generica come “nel mese di maggio” non consente di individuare chiaramente la decorrenza del termine assegnato al collaudatore.
Se durante i lavori sono state presentate varianti strutturali, è necessario riportarne gli estremi. Il direttore dei lavori non dovrebbe dichiarare genericamente la conformità al progetto originario quando l’opera è stata eseguita sulla base di varianti regolarmente depositate o autorizzate.
Documenti da allegare
Gli allegati dipendono dalla normativa regionale e dalla procedura utilizzata. In alcuni casi la comunicazione consiste in un modulo sintetico inserito in una pratica telematica che contiene già il progetto, la nomina del collaudatore e i dati dei professionisti.
Quando richiesto, possono essere allegati l’attestazione della pratica strutturale, l’atto di nomina del collaudatore, la relazione a strutture ultimate, gli elaborati aggiornati, i certificati delle prove sui materiali, i verbali delle prove di carico e la documentazione relativa ai controlli effettuati dal direttore dei lavori.
Prima della trasmissione è utile verificare che i documenti siano leggibili, firmati digitalmente dai soggetti competenti e denominati in modo chiaro. Devono inoltre essere controllati i limiti di dimensione e i formati accettati dal portale.
Completamento della struttura e agibilità
La comunicazione di completamento della struttura non attribuisce da sola l’agibilità all’immobile. Rappresenta però un passaggio del procedimento che conduce al collaudo statico o, nei casi previsti, alla dichiarazione di regolare esecuzione.
L’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 prevede che la segnalazione certificata di agibilità sia corredata, tra gli altri documenti richiesti, dal certificato di collaudo statico previsto dall’articolo 67 oppure dalla dichiarazione di regolare esecuzione quando ammessa.
La mancanza della documentazione strutturale può quindi ostacolare la chiusura dell’intervento, la presentazione dell’agibilità e la successiva ricostruzione della regolarità tecnica dell’immobile.
Come inviare la comunicazione
La trasmissione deve avvenire attraverso il canale previsto dall’amministrazione competente. Quando è disponibile un portale telematico per le pratiche sismiche o strutturali, il documento deve essere caricato nella pratica esistente seguendo la procedura guidata.
Se è prevista la PEC, il messaggio dovrebbe riportare nell’oggetto il tipo di comunicazione, il Comune, l’indirizzo dell’immobile e il numero della pratica strutturale. Alla PEC devono essere allegati il documento firmato digitalmente e gli eventuali allegati richiesti.
È necessario conservare il protocollo telematico oppure le ricevute PEC. Una copia completa della comunicazione e degli allegati dovrebbe essere consegnata anche al committente e conservata nel fascicolo tecnico dell’opera.
Errori da evitare
Il primo errore da evitare è utilizzare il riferimento al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 presente in molti vecchi modelli. La disciplina di riferimento è confluita nel D.P.R. 380/2001 e la comunicazione deve richiamare l’articolo 67 nella sua versione vigente.
Non bisogna inoltre confondere il completamento strutturale con la fine complessiva dei lavori. Dichiarare la conclusione dell’intero intervento quando restano opere edilizie da eseguire può creare incongruenze con la pratica comunale.
È rischioso omettere gli estremi delle varianti. Se le opere differiscono dal progetto strutturale originario, occorre verificare che le modifiche siano state depositate o autorizzate secondo la disciplina applicabile.
Un altro errore consiste nell’utilizzare un modello generico senza controllare la modulistica regionale. Un fac simile redatto correttamente nei contenuti potrebbe comunque essere rifiutato dal portale quando l’amministrazione richiede uno specifico modulo digitale.
Infine, la comunicazione non dovrebbe essere presentata senza avere coordinato la consegna dei documenti al collaudatore. La disponibilità della relazione a strutture ultimate, delle prove sui materiali e degli elaborati aggiornati è essenziale per consentire lo svolgimento delle verifiche.
Domande frequenti
Chi firma la comunicazione di completamento della struttura?
La comunicazione viene sottoscritta dal direttore dei lavori delle strutture. Il proprietario o il committente non dovrebbe predisporla autonomamente, anche se può essere tenuto a sottoscrivere ulteriori moduli richiesti dalla procedura locale.
La comunicazione deve essere inviata anche al collaudatore?
Sì. L’articolo 67, comma 5, prevede la comunicazione sia allo Sportello Unico per l’Edilizia sia al collaudatore statico. La trasmissione al collaudatore è rilevante anche per individuare la decorrenza del termine previsto per il collaudo.
Entro quanto tempo deve essere effettuato il collaudo?
Il collaudatore dispone di 60 giorni dalla comunicazione di completamento della struttura per effettuare il collaudo, secondo quanto previsto dall’articolo 67 del D.P.R. 380/2001.
La comunicazione coincide con la relazione a strutture ultimate?
No. La comunicazione segnala il completamento delle opere e attiva il procedimento finale di collaudo. La relazione a strutture ultimate prevista dall’articolo 65 contiene invece informazioni tecniche sull’esecuzione, sui materiali e sulle prove effettuate.
Serve sempre il collaudo statico?
No. Per alcune tipologie di interventi, tra cui determinati interventi locali, di riparazione, di minore rilevanza o privi di rilevanza, il certificato di collaudo può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori. La classificazione deve essere verificata in base alla normativa statale e regionale.
È possibile presentare la comunicazione tramite PEC?
La PEC può essere utilizzata quando prevista dall’amministrazione competente. Se la Regione o il Comune dispone di un portale obbligatorio per le pratiche strutturali, la comunicazione deve essere presentata attraverso tale sistema.
Il documento può essere compilato dal proprietario?
Il proprietario può raccogliere i dati amministrativi, ma la comunicazione contiene dichiarazioni tecniche che devono essere verificate e sottoscritte dal direttore dei lavori.
Cosa succede se sono state eseguite varianti strutturali?
Prima di comunicare il completamento, il direttore dei lavori deve verificare che le varianti siano state regolarmente depositate o autorizzate. Gli estremi delle varianti devono essere richiamati nel documento e negli elaborati finali.
Per documentare le verifiche svolte durante il cantiere può essere utile anche il fac simile di verbale di sopralluogo del direttore dei lavori.
Nota finale: il modello e le informazioni presenti nella pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la normativa regionale, la modulistica dell’amministrazione competente o la valutazione di un professionista abilitato. Prima della presentazione devono essere verificati la classificazione dell’intervento, gli obblighi di collaudo, gli allegati e il canale telematico previsto.