In questa pagina è disponibile un fac simile della comunicazione prevista dall’articolo 21 del D.M. 164/1999, in formato DOC modificabile con Word. Il modello aiuta i professionisti fiscalmente abilitati a predisporre i dati e le dichiarazioni necessari per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Il fac simile completo compare prima del download e contiene i campi relativi al professionista, allo studio, all’abilitazione telematica, alla polizza assicurativa e agli eventuali soggetti di supporto. Le istruzioni successive spiegano come utilizzare il modello alla luce del servizio Vi.diCo.Web, operativo dal 2026 e obbligatorio come unico canale dall’11 gennaio 2027.
A cosa serve la comunicazione art. 21 D.M. 164/1999
L’articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 disciplina la comunicazione preventiva che i professionisti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o, nei casi previsti, l’asseverazione. La comunicazione riguarda i dati anagrafici, i requisiti professionali, il domicilio e gli altri luoghi di attività, oltre alle eventuali società di servizi utilizzate per l’assistenza fiscale.
Il modello è destinato al professionista che possiede i requisiti stabiliti dalla disciplina fiscale e deve effettuare la prima comunicazione. Non è una domanda di iscrizione all’Ordine professionale, né coincide con l’abilitazione a Entratel o con il rilascio di un visto su una singola dichiarazione. Per i CAF e per situazioni disciplinate da procedure specifiche occorre utilizzare i rispettivi adempimenti.
Fac simile comunicazione art. 21 D.M. 164/1999
Il testo seguente è uno schema per preparare i dati della comunicazione e, ove ancora ammesso, comporre un documento da inviare secondo le istruzioni dell’Agenzia. Elimina i campi non pertinenti e verifica che le dichiarazioni riflettano requisiti e documenti realmente posseduti.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ
Articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164
All’Agenzia delle Entrate
Direzione regionale di [REGIONE COMPETENTE PER DOMICILIO FISCALE]
Oggetto: comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 21 D.M. 164/1999 per il rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35 D.Lgs. 241/1997.
1. DATI DEL PROFESSIONISTA
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], residente in [INDIRIZZO DI RESIDENZA], con domicilio fiscale in [DOMICILIO FISCALE], PEC [INDIRIZZO PEC] e recapito [EMAIL O TELEFONO],
iscritto/a all’Ordine o Albo [DENOMINAZIONE DELL’ORDINE O ALBO] della provincia di [PROVINCIA], con numero di iscrizione [NUMERO] e data [DATA], in possesso dei requisiti professionali richiesti per il rilascio del visto di conformità e dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni [RIFERIMENTO ALL’ABILITAZIONE],
COMUNICA
che intende esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, previa effettuazione della comunicazione prevista dall’articolo 21 del D.M. 164/1999 e nel rispetto delle condizioni applicabili.
2. LUOGHI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Studio o sede professionale principale: [INDIRIZZO COMPLETO].
Ulteriori luoghi nei quali è esercitata l’attività professionale: [ELENCO DEGLI INDIRIZZI / NESSUNO].
3. STRUTTURA PROFESSIONALE E SERVIZI DI SUPPORTO
Modalità di esercizio: [INDIVIDUALE / STUDIO ASSOCIATO / SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI / ALTRA STRUTTURA AMMESSA]. MANTENERE UNA SOLA ALTERNATIVA.
Se è utilizzato uno studio associato o altra struttura professionale: denominazione [DENOMINAZIONE], codice fiscale e partita IVA [CODICI FISCALI], sede [INDIRIZZO], ruolo del dichiarante e altri dati richiesti [DESCRIZIONE / NON APPLICABILE].
Eventuale società di servizi utilizzata per l’attività di assistenza fiscale: [DENOMINAZIONE / NESSUNA]. Se presente, codice fiscale e partita IVA [CODICI], sede [INDIRIZZO], dati dei soci e degli organi societari richiesti dall’articolo 21 [DATI E RIFERIMENTO ALL’ELENCO ALLEGATO] e specifiche attività affidate [DESCRIZIONE].
4. GARANZIA ASSICURATIVA
Impresa assicuratrice: [DENOMINAZIONE IMPRESA].
Contraente e soggetti coperti: [DENOMINAZIONE O NOMINATIVI].
Numero di polizza: [NUMERO POLIZZA].
Decorrenza: [DATA INIZIO]. Scadenza: [DATA FINE].
Massimale: euro [IMPORTO MASSIMALE].
Ambito della copertura per l’apposizione del visto: [RIFERIMENTO ALLA CLAUSOLA O ALL’APPENDICE].
Eventuale polizza dello studio o della struttura professionale: [ESTREMI E COPERTURA DEL PROFESSIONISTA / NON APPLICABILE].
5. DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità e in relazione alla normativa applicabile, di non essere destinatario/a di provvedimenti di sospensione dall’Ordine professionale di appartenenza e di possedere i requisiti soggettivi richiamati dall’articolo 8, comma 1, del D.M. 164/1999.
Dichiara inoltre che i dati identificativi, professionali e assicurativi sopra riportati corrispondono alla documentazione disponibile e che la garanzia indicata è riferita all’attività da svolgere, secondo le condizioni previste dall’articolo 22 del D.M. 164/1999.
6. DOCUMENTI A SUPPORTO
Copia della polizza o del documento assicurativo pertinente: [NOME FILE O RIFERIMENTO].
Documentazione o dichiarazioni sui requisiti professionali e sull’assenza di sospensioni, nelle forme richieste dal canale di presentazione: [RIFERIMENTI].
Eventuali dati e documenti relativi a studio associato o società di servizi: [ELENCO / NON APPLICABILE].
Altri documenti espressamente richiesti dalla procedura: [ELENCO / NESSUNO].
7. VARIAZIONI E SOTTOSCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti previsti dall’articolo 21 entro trenta giorni dal loro verificarsi, utilizzando il canale ammesso dalla disciplina vigente.
Luogo: [LUOGO]. Data: [DATA].
Il/La professionista: [NOME E COGNOME].
Firma, se richiesta dalla modalità di presentazione: [FIRMA].
Scarica il modello Word della comunicazione art. 21 D.M. 164/1999
Il file DOC disponibile nel download della pagina contiene uno schema modificabile della comunicazione preventiva. Permette di preparare le informazioni anagrafiche, l’iscrizione professionale, i recapiti, la copertura assicurativa e le dichiarazioni collegate. Può essere completato con Word e convertito in PDF per la conservazione o per gli utilizzi ammessi.
Dal 5 ottobre 2026 è disponibile il servizio online Vi.diCo.Web; dall’11 gennaio 2027 l’invio della comunicazione avverrà esclusivamente attraverso tale servizio. Il documento Word rimane utile come traccia di preparazione, ma non sostituisce la compilazione e la trasmissione telematica richieste.
Quali dati inserire nella comunicazione per il visto di conformità
Per compilare correttamente il modello occorre partire dai dati del singolo professionista. Oltre a nome, codice fiscale e partita IVA, devono essere identificabili l’Albo di appartenenza, gli estremi dell’iscrizione, il domicilio fiscale e gli altri luoghi in cui viene esercitata l’attività. La Direzione regionale destinataria si individua in base al domicilio fiscale del professionista, non automaticamente alla sede del cliente o alla provincia dell’Ordine.
Il testo dell’articolo 21 del D.M. 164/1999 richiede inoltre le informazioni sulle società di servizi di cui il professionista intende avvalersi, con l’indicazione delle specifiche attività affidate. Non basta quindi riportare la denominazione dello studio se la situazione comprende un soggetto societario distinto.
Prima di presentare la comunicazione prepara i seguenti dati:
- Generalità, codice fiscale, partita IVA e domicilio fiscale del professionista.
- Ordine o Albo professionale, numero di iscrizione e abilitazione alla trasmissione telematica.
- Indirizzo dello studio principale ed eventuali ulteriori sedi professionali.
- Dati dello studio associato o della struttura professionale utilizzata, se pertinenti.
- Informazioni e attività delle eventuali società di servizi.
- Impresa assicuratrice, numero di polizza, durata, massimale e soggetti coperti.
Chi può presentare la comunicazione e quali requisiti servono
La comunicazione riguarda i professionisti ammessi al rilascio del visto secondo l’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997 e le disposizioni collegate. Per esempio, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro possono rientrare tra i soggetti abilitabili, nel rispetto dei requisiti e degli ambiti previsti. La sola iscrizione a un Ordine professionale non è sufficiente per esercitare il visto.
È necessario verificare anche l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e i requisiti soggettivi richiamati dall’articolo 8, comma 1, del D.M. 164/1999. Tra questi rientrano specifiche condizioni relative a condanne, procedimenti per reati finanziari, gravi violazioni fiscali o contributive e precedenti provvedimenti rilevanti. Le relative dichiarazioni devono essere rese soltanto dopo aver controllato la propria situazione.
L’abilitazione Entratel o la facoltà di trasmettere dichiarazioni, da sola, non equivale all’iscrizione nell’elenco dei professionisti che possono apporre il visto. Analogamente, la predisposizione del Word non prova che la comunicazione sia stata presentata: occorre completare l’adempimento e verificarne la presa in carico da parte della Direzione regionale.
Come compilare i dati
L’articolo 22 del D.M. 164/1999 disciplina la garanzia connessa al rilascio del visto di conformità. La polizza di responsabilità civile deve avere un massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e ai visti rilasciati e, secondo il testo vigente dell’articolo 22, comunque non inferiore a tre milioni di euro. La norma contempla anche particolari forme alternative di garanzia alle condizioni stabilite.
Nel modello indica impresa assicuratrice, numero di polizza, contraente, soggetti coperti, decorrenza, scadenza e massimale. La copertura deve essere pertinente all’attività di apposizione del visto e non deve essere limitata in modo improprio a un solo modello dichiarativo. Se si utilizza una polizza dello studio associato, occorre verificare che il singolo professionista sia coperto secondo le condizioni richieste.
Non riportare automaticamente i dati della polizza generale dello studio senza controllare le clausole. In presenza di appendici, rinnovi o modifiche, è necessario verificare continuità della garanzia e obblighi di comunicazione. Per i documenti da allegare si deve seguire la procedura effettivamente utilizzata: la versione online acquisisce i dati assicurativi e la documentazione prescritta direttamente nel servizio.
Come inviare la comunicazione con Vi.diCo.Web nel 2026 e nel 2027
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2026, protocollo n. 259305, ha disciplinato il servizio Vi.diCo.Web – Visto di conformità, operativo dal 5 ottobre 2026. L’applicazione si trova nell’area riservata dell’Agenzia e permette di compilare la comunicazione, inserire le informazioni sulla garanzia e sulle strutture utilizzate, allegare la documentazione richiesta e trasmettere i dati alla Direzione regionale competente.
Fino al 10 gennaio 2027 il servizio online si affianca ai precedenti canali ammessi, tra cui la PEC e le altre modalità previste. Dall’11 gennaio 2027 la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente tramite Vi.diCo.Web. Per questo il modello Word va considerato un supporto alla preparazione dei dati e non un file da inviare liberamente in sostituzione della procedura digitale.
Per usare il servizio si accede all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di identificazione ammesse. L’applicazione permette inoltre di conoscere lo stato di lavorazione, consultare le comunicazioni già trasmesse e verificare l’iscrizione nell’elenco informatizzato. Conserva il riferimento di protocollazione rilasciato dal sistema.
Studio associato e società di servizi: cosa cambia
La facoltà di apporre il visto spetta al professionista che ne possiede personalmente i requisiti. L’appartenenza a uno studio associato o a una società tra professionisti non attribuisce automaticamente a tutti i componenti la stessa abilitazione. La comunicazione deve rendere identificabile il soggetto che effettivamente rilascerà il visto e il contesto organizzativo nel quale opera.
Se il professionista si avvale di una società di servizi per alcune attività di assistenza fiscale, l’articolo 21 richiede la comunicazione dei relativi dati societari e delle attività affidate. In questi casi prepara anche le informazioni sui soci e sugli organi societari richieste dalla disposizione. Non presentare una società di servizi come titolare autonoma del visto quando l’attività resta attribuita al professionista.
Come comunicare variazioni, rinnovi e rinuncia
L’articolo 21, comma 3, del D.M. 164/1999 prevede che le variazioni dei dati, degli elementi e degli atti comunicati siano segnalate all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal loro verificarsi. Possono riguardare recapiti, sedi professionali, organizzazione dello studio e documentazione assicurativa. Non è necessario ripresentare ogni volta una prima comunicazione identica: occorre utilizzare la procedura prevista per la variazione.
Vi.diCo.Web consente di gestire integrazioni, aggiornamenti delle informazioni e rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto. Per il rinnovo della garanzia occorre controllare la documentazione assicurativa effettivamente acquisita e seguire gli adempimenti del servizio, senza considerare una quietanza automaticamente sostitutiva di qualunque altra informazione richiesta. È opportuno conservare ricevute, protocolli e copie delle comunicazioni effettuate.
Errori da evitare prima della trasmissione
- Confondere la comunicazione preventiva con la semplice abilitazione a Entratel.
- Indicare una Direzione regionale scelta in base alla sede del cliente anziché al domicilio fiscale del professionista.
- Omettere sedi ulteriori, dati dello studio associato o attività affidate a società di servizi quando richiesti.
- Utilizzare una polizza generica senza verificare l’effettiva copertura del visto e il massimale.
- Dichiarare l’assenza di sospensioni o il possesso dei requisiti senza un controllo preventivo.
- Continuare a inviare il solo modello cartaceo dopo la decorrenza dell’obbligo esclusivo di Vi.diCo.Web.
- Non comunicare le variazioni entro il termine previsto o trascurare il rinnovo della garanzia.
Domande frequenti sulla comunicazione art. 21 D.M. 164/1999
Il modello Word è sufficiente per ottenere l’abilitazione al visto di conformità?
No. Il fac simile consente di raccogliere i dati richiesti dalla normativa, ma non sostituisce la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Il professionista deve possedere i requisiti, disporre della garanzia richiesta ed effettuare la trasmissione attraverso un canale ammesso. Dal 2027 il canale esclusivo sarà Vi.diCo.Web; dopo l’invio conviene controllare la protocollazione e la posizione nell’elenco informatizzato.
Nel 2026 posso ancora inviare la comunicazione tramite PEC?
Fino al 10 gennaio 2027 è prevista una fase transitoria nella quale Vi.diCo.Web si affianca ai canali precedentemente ammessi, compresa la PEC secondo le indicazioni della Direzione regionale. Dall’11 gennaio 2027 la comunicazione e le successive variazioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite il servizio online. Prima dell’utilizzo è quindi necessario verificare la data della trasmissione e il canale effettivamente valido.
Qual è il massimale minimo della polizza per il visto di conformità?
L’articolo 22 del D.M. 164/1999 prevede per la polizza di responsabilità civile un massimale non inferiore a tre milioni di euro, che deve comunque essere adeguato all’attività svolta e ai contribuenti assistiti. Il solo importo non basta: bisogna verificare anche i soggetti assicurati, la durata e l’ambito della copertura. Se viene usata una garanzia alternativa ammessa dalla legge, vanno seguite le relative condizioni.
Entro quanto tempo devo comunicare una variazione dei dati?
L’articolo 21, comma 3, fissa il termine di trenta giorni dalla data in cui si verifica la variazione. Il professionista deve quindi aggiornare i dati interessati senza attendere automaticamente la successiva stagione dichiarativa. Le variazioni possono riguardare sede, struttura professionale e documenti comunicati. Vi.diCo.Web prevede una funzione dedicata: conserva il protocollo o la prova dell’avvenuta trasmissione.
Lo studio associato può effettuare una sola comunicazione per tutti i professionisti?
L’abilitazione al rilascio del visto è personale e non si estende automaticamente a tutti gli associati. Ogni professionista che intende apporre il visto deve essere identificato e soddisfare i requisiti previsti, comunicando anche i dati della struttura attraverso cui opera quando pertinenti. Può essere utilizzata una copertura assicurativa dello studio se rispetta le condizioni applicabili al singolo professionista. Le informazioni vanno inserite secondo la procedura dell’Agenzia.