In questa pagina è disponibile un fac simile di compensazione volontaria occasionale di crediti e debiti. Il documento serve a formalizzare l’accordo con cui due soggetti, reciprocamente creditori e debitori, estinguono le rispettive posizioni fino all’importo concordato, evitando due distinti trasferimenti di denaro.
Il modello può essere utilizzato da imprese, professionisti, enti o privati che hanno rapporti obbligatori reciproci. È particolarmente adatto alla compensazione di fatture cliente e fornitore, purché siano identificati con precisione i documenti, gli importi, la data dell’operazione e l’eventuale saldo ancora dovuto. La guida spiega la differenza tra compensazione volontaria e legale, come calcolare l’importo compensabile e quali effetti produce su fatture, IVA, ritenute e contabilità. Il fac simile riguarda una singola operazione e deve essere adattato se le parti vogliono regolare compensazioni periodiche, crediti contestati o rapporti che coinvolgono più di due soggetti.
Che cos’è la compensazione volontaria di crediti e debiti
La compensazione volontaria è l’accordo con cui due soggetti, ciascuno contemporaneamente creditore e debitore dell’altro, decidono di estinguere le obbligazioni reciproche fino all’importo stabilito. Se i crediti hanno valore diverso, il credito minore viene estinto integralmente e quello maggiore rimane dovuto per la differenza, salvo un diverso accordo valido.
La compensazione è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dal pagamento. L’articolo 1241 del Codice civile stabilisce il principio dell’estinzione dei debiti reciproci per le quantità corrispondenti, mentre l’articolo 1252 consente alle parti di concordare una compensazione volontaria anche in mancanza di alcune condizioni richieste per quella legale.
La disciplina è consultabile negli articoli 1241 e seguenti del Codice civile. Per l’accordo volontario resta essenziale che le obbligazioni facciano capo agli stessi due soggetti in posizioni contrapposte.
Differenza tra compensazione legale e volontaria
| Tipo di compensazione | Presupposti | Effetto |
|---|---|---|
| Legale | Debiti reciproci aventi per oggetto denaro o cose fungibili dello stesso genere, liquidi ed esigibili | Opera dal momento della coesistenza dei presupposti, ma deve essere eccepita dalla parte interessata |
| Giudiziale | Uno dei crediti non è liquido, ma risulta di facile e pronta liquidazione | Viene dichiarata dal giudice nei limiti dell’importo accertato |
| Volontaria | Accordo delle parti, che possono stabilire condizioni diverse da quelle previste per la compensazione legale | Opera secondo la data, l’importo e le condizioni indicati nell’accordo |
Un accordo scritto non trasforma la compensazione volontaria in compensazione legale. Nella prima l’effetto estintivo deriva dalla volontà comune; nella seconda deriva dalla legge quando coesistono reciprocità, omogeneità, liquidità ed esigibilità.
Il modello di questa pagina è destinato a crediti monetari determinati, perché si tratta della situazione più semplice da documentare. Sul sito sono disponibili anche un accordo generale di compensazione volontaria e un distinto fac simile relativo alla compensazione legale.
Quando utilizzare una compensazione occasionale
L’accordo occasionale è adatto quando le parti vogliono chiudere una o più partite reciproche in una data determinata, senza istituire un sistema continuativo di compensazione. Può essere utilizzato, per esempio, quando due imprese si forniscono reciprocamente beni o servizi e risultano entrambe titolari di fatture ancora aperte.
Il documento permette di stabilire quali crediti vengono compensati e in quale ordine. Questo aspetto è utile se una parte ha emesso più fatture, alcune già scadute e altre non ancora esigibili, oppure se sono presenti interessi, note di credito, acconti o contestazioni limitate a singole voci.
Per comunicare una semplice proposta, senza concludere contestualmente un accordo bilaterale, può essere più appropriata una lettera di compensazione delle fatture. L’effetto volontario si produce soltanto quando risulta il consenso di entrambe le parti.
Quando il modello non è adatto
Questo fac simile presuppone due parti reciprocamente debitrici. Non è sufficiente quando il credito appartiene a un terzo, quando il debitore è un soggetto diverso o quando si vuole realizzare una compensazione tra tre o più imprese. In tali casi possono servire una cessione del credito, una delegazione, un accollo o un accordo plurilaterale specifico.
Il modello non sostituisce una transazione se i crediti sono contestati e le parti intendono chiudere una controversia mediante reciproche concessioni. Non equivale neppure a una remissione del debito, nella quale un creditore rinuncia al proprio credito senza estinguere una corrispondente obbligazione reciproca.
Non va utilizzato per compensare autonomamente imposte, contributi o altri debiti verso amministrazioni pubbliche. La compensazione tributaria segue regole proprie e viene eseguita, nei casi ammessi, tramite i modelli e le procedure previsti dalla normativa fiscale.
Occorre inoltre verificare separatamente le operazioni soggette a obblighi di tracciabilità o a modalità di pagamento necessarie per accedere a detrazioni, agevolazioni, contributi o regimi speciali. Un accordo civilistico di compensazione non sostituisce automaticamente il mezzo di pagamento richiesto da una disciplina settoriale.
Quali dati deve contenere l’accordo
L’accordo deve consentire di ricostruire senza ambiguità entrambe le posizioni creditorie. Non basta indicare il saldo complessivo risultante dalla contabilità, soprattutto se esistono più fatture, scadenze differenti o importi soggetti a ritenuta.
- Dati anagrafici, fiscali e recapiti delle parti.
- Generalità e poteri dei rappresentanti che sottoscrivono per società o enti.
- Titolo di ciascun credito, come contratto, ordine, fattura o altro documento.
- Numero, data, scadenza e importo di ogni fattura interessata.
- Eventuali note di credito, acconti, ritenute, interessi o somme già pagate.
- Importo disponibile per ciascuna posizione alla data dell’accordo.
- Somma esatta che le parti intendono compensare.
- Fatture o quote di fattura alle quali imputare la compensazione.
- Data dalla quale si produce l’effetto estintivo.
- Importo, debitore, scadenza e modalità di pagamento dell’eventuale residuo.
- Dichiarazione sull’eventuale cessione, pignoramento o vincolo dei crediti.
- Elenco degli allegati e firme di entrambe le parti.
Come calcolare l’importo da compensare
Per prima cosa occorre ricostruire il valore effettivamente dovuto per ogni documento. Dall’importo originario vanno sottratti pagamenti già ricevuti, note di credito e altre rettifiche valide. Gli interessi possono essere inclusi soltanto se dovuti e quantificati oppure se le parti ne concordano espressamente l’ammontare.
Se la Parte A vanta 8.000 euro e la Parte B ne vanta 5.000, la compensazione può estinguere entrambe le posizioni fino a 5.000 euro. Dopo l’accordo, la Parte A conserva un credito residuo di 3.000 euro. Il documento dovrebbe precisare a quale fattura o quota di fattura viene imputato ciascun importo.
La compensazione può essere anche parziale per scelta delle parti. Due crediti di 10.000 euro ciascuno possono, per esempio, essere compensati soltanto per 6.000 euro, lasciando aperti due saldi distinti di 4.000 euro. In questo caso è necessario indicare chiaramente che la quietanza riguarda esclusivamente la parte compensata.
Fatture, IVA e ritenute fiscali
La compensazione estingue il credito e il debito, ma non cancella le operazioni economiche che li hanno originati. Le fatture restano valide e devono essere emesse, registrate e conservate secondo le regole applicabili. L’accordo non trasforma due prestazioni reciproche in una sola operazione né autorizza a emettere fatture soltanto per la differenza.
Gli importi da confrontare sono normalmente quelli ancora dovuti in base ai documenti contabili. Se le fatture comprendono IVA, la compensazione del totale non elimina gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta derivanti dalle singole operazioni.
Quando un compenso è soggetto a ritenuta, l’estinzione mediante compensazione può assumere rilievo come pagamento ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta. Prima di sottoscrivere l’accordo occorre quindi determinare separatamente importo lordo, ritenuta e credito netto utilizzabile, affidando al consulente la verifica del momento e delle modalità di versamento.
La frase generica “al lordo dell’IVA e al netto delle ritenute” non è sufficiente se non viene accompagnata da un prospetto numerico. Il modello prevede perciò un allegato nel quale riconciliare valore delle fatture, imposte, ritenute, pagamenti precedenti e saldo compensabile.
Come registrare l’operazione in contabilità
Ogni impresa deve rilevare separatamente le fatture attive e passive e i relativi componenti economici e fiscali. Dopo la sottoscrizione, la compensazione viene registrata come estinzione delle corrispondenti posizioni di credito e debito, nei limiti dell’importo indicato nell’accordo.
La compensazione finanziaria non autorizza a occultare o sommare impropriamente ricavi, costi, IVA e altre voci. Il Codice civile vieta i compensi di partite nella rappresentazione del bilancio, mentre i principi OIC 15 sulla rilevazione dei crediti e OIC 19 disciplinano classificazione e valutazione delle rispettive posizioni.
Una copia firmata dell’accordo e il prospetto di riconciliazione dovrebbero essere consegnati a chi cura la contabilità di ciascuna parte. È una cautela organizzativa utile per evitare che una fattura già compensata venga sollecitata o pagata una seconda volta.
Effetti sul credito residuo e sulle garanzie
La compensazione estingue le obbligazioni soltanto nella misura indicata. Se una posizione è maggiore dell’altra, il saldo rimane dovuto dal debitore originario e conserva il proprio titolo, la scadenza e le condizioni già applicabili, salvo che le parti stabiliscano espressamente qualcosa di diverso.
Il documento non dovrebbe dichiarare che ogni rapporto tra le parti è definitivamente chiuso quando restano fatture o altre partite aperte. Una rinuncia generale potrebbe estendersi oltre l’operazione voluta. È più preciso rilasciare quietanza limitatamente all’importo e ai documenti indicati.
La compensazione non produce automaticamente una novazione. Le garanzie e gli accessori relativi al residuo richiedono una verifica specifica, soprattutto se sono presenti fideiussioni, pegni, cessioni, interessi o accordi con terzi.
Firma, copie e conservazione dell’accordo
La compensazione volontaria deriva dall’accordo e non richiede normalmente l’autenticazione delle firme. La forma scritta offre però una prova chiara del consenso, dell’importo estinto, dell’imputazione alle fatture e della data dell’operazione.
È opportuno predisporre una copia firmata per ciascuna parte e conservarla con fatture, note di credito, estratti conto e prospetto di riconciliazione. Le parti possono sottoscrivere lo stesso documento oppure scambiarsi copie firmate con modalità che consentano di ricostruire provenienza e ricezione.
Il trattamento ai fini dell’imposta di registro dipende dalla forma, dal contenuto e dall’eventuale collegamento con altri atti. Non è quindi corretto inserire automaticamente una clausola che imponga registrazione o autentica. Prima di registrare volontariamente o utilizzare l’accordo in un procedimento occorre verificare il caso concreto secondo il Testo unico dell’imposta di registro.
Errori da evitare nella compensazione delle fatture
- Compensare crediti che non appartengono agli stessi due soggetti senza un accordo giuridico ulteriore.
- Indicare soltanto il saldo complessivo senza identificare fatture, scadenze e rettifiche.
- Confondere la compensazione civile con quella fiscale tramite modello F24.
- Emettere fatture soltanto per la differenza anziché documentare separatamente le operazioni.
- Dimenticare IVA, ritenute, note di credito o pagamenti già eseguiti.
- Rilasciare una quietanza generale quando l’estinzione è soltanto parziale.
- Omettere la disciplina del credito residuo e della sua scadenza.
- Definire l’accordo come cessione, remissione, novazione o transazione senza che ne ricorrano gli elementi.
- Compensare un credito già ceduto, pignorato o vincolato senza verificare gli effetti del vincolo.
- Utilizzare il fac simile per un accordo continuativo o plurilaterale senza adattarlo.
- Non trasmettere il documento firmato a chi gestisce la contabilità.
Fac simile di compensazione volontaria occasionale
Il modello seguente riguarda due posizioni monetarie reciproche e consente una compensazione totale o parziale. I prospetti devono riportare gli importi effettivamente risultanti dai documenti e dalle scritture delle parti.
ACCORDO DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA OCCASIONALE DI CREDITI E DEBITI
Tra
[DENOMINAZIONE O NOME DELLA PARTE A], con sede o residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], PEC [PEC], iscritta al Registro delle imprese di [CAMERA DI COMMERCIO] al numero [NUMERO, SE PRESENTE], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA E POTERI], di seguito denominata “Parte A”
e
[DENOMINAZIONE O NOME DELLA PARTE B], con sede o residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], PEC [PEC], iscritta al Registro delle imprese di [CAMERA DI COMMERCIO] al numero [NUMERO, SE PRESENTE], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA E POTERI], di seguito denominata “Parte B”.
Premesso che:
la Parte A è titolare nei confronti della Parte B dei seguenti crediti:
documento [TIPO E NUMERO], emesso in data [DATA], con scadenza [DATA], titolo [CONTRATTO, ORDINE O CAUSALE], importo originario euro [IMPORTO], pagamenti o rettifiche euro [IMPORTO], saldo euro [IMPORTO];
documento [TIPO E NUMERO], emesso in data [DATA], con scadenza [DATA], titolo [CONTRATTO, ORDINE O CAUSALE], importo originario euro [IMPORTO], pagamenti o rettifiche euro [IMPORTO], saldo euro [IMPORTO];
totale del credito della Parte A considerato nel presente accordo: euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]);
la Parte B è titolare nei confronti della Parte A dei seguenti crediti:
documento [TIPO E NUMERO], emesso in data [DATA], con scadenza [DATA], titolo [CONTRATTO, ORDINE O CAUSALE], importo originario euro [IMPORTO], pagamenti o rettifiche euro [IMPORTO], saldo euro [IMPORTO];
documento [TIPO E NUMERO], emesso in data [DATA], con scadenza [DATA], titolo [CONTRATTO, ORDINE O CAUSALE], importo originario euro [IMPORTO], pagamenti o rettifiche euro [IMPORTO], saldo euro [IMPORTO];
totale del credito della Parte B considerato nel presente accordo: euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]);
le parti hanno verificato i dati riportati nel prospetto allegato e intendono compensare volontariamente le rispettive posizioni per l’importo e con gli effetti stabiliti di seguito.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
Articolo 1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo. I riferimenti ai crediti riguardano esclusivamente i documenti e gli importi indicati.
Articolo 2. Ricognizione delle posizioni
Ai soli fini del presente accordo, la Parte A riconosce di essere debitrice verso la Parte B dell’importo di euro [IMPORTO], derivante dai documenti sopra elencati. La Parte B riconosce di essere debitrice verso la Parte A dell’importo di euro [IMPORTO], derivante dai documenti sopra elencati.
Le parti dichiarano che gli importi considerati [SONO INTEGRALMENTE INCONTESTATI / SONO CONSIDERATI AI FINI DELL’ACCORDO COME INDICATO NELL’ALLEGATO]. L’alternativa non utilizzata deve essere eliminata.
Articolo 3. Compensazione volontaria
Ai sensi dell’articolo 1252 del Codice civile, le parti convengono di estinguere per compensazione volontaria i rispettivi crediti e debiti fino all’importo di euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]).
La compensazione produce effetto il [DATA]. Da tale data ciascuna parte considera estinta la propria obbligazione esclusivamente entro l’importo compensato e secondo l’imputazione prevista dall’articolo seguente.
Articolo 4. Imputazione ai documenti
Il credito della Parte A viene estinto come segue:
documento [TIPO E NUMERO], per euro [IMPORTO];
documento [TIPO E NUMERO], per euro [IMPORTO].
Il credito della Parte B viene estinto come segue:
documento [TIPO E NUMERO], per euro [IMPORTO];
documento [TIPO E NUMERO], per euro [IMPORTO].
Se un documento viene compensato soltanto in parte, il relativo saldo rimane dovuto nella misura indicata nel prospetto allegato.
Articolo 5. Credito residuo
Dopo la compensazione residua un credito di euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]) a favore della Parte [A / B]. La Parte [B / A] si impegna a pagarlo entro il [DATA] mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO] sul conto indicato da [PARTE CREDITRICE].
Il residuo conserva il titolo, la scadenza, gli interessi e le altre condizioni originarie, salvo la seguente diversa pattuizione: [NESSUNA / DESCRIZIONE].
Se non residua alcun importo, le parti inseriscono la seguente indicazione: “A seguito della compensazione non residuano somme dovute relativamente ai documenti elencati nel presente accordo”.
Articolo 6. IVA, ritenute e altri adempimenti
Il presente accordo non modifica la natura delle operazioni documentate dalle fatture, né gli obblighi di emissione, registrazione, liquidazione e conservazione previsti dalla disciplina fiscale.
Per i documenti soggetti a ritenuta, il prospetto allegato indica separatamente compenso lordo, ritenuta, importo netto e soggetto tenuto al relativo versamento. Ciascuna parte adempirà agli obblighi fiscali che le competono nei termini applicabili.
Il dettaglio fiscale utilizzato per il calcolo è il seguente: [DESCRIZIONE DI IMPONIBILE, IVA, RITENUTE E NETTO].
Articolo 7. Registrazioni contabili
Ciascuna parte registrerà separatamente i documenti che hanno originato i crediti e i debiti e rileverà l’estinzione delle rispettive posizioni nella misura compensata. Una copia sottoscritta dell’accordo e degli allegati sarà trasmessa ai rispettivi incaricati della contabilità.
Articolo 8. Quietanza limitata
Con la sottoscrizione, le parti rilasciano reciproca quietanza esclusivamente per l’importo compensato e con riferimento ai documenti indicati all’articolo 4. La quietanza non si estende al credito residuo, ad altri documenti o a rapporti non espressamente compresi nel presente accordo.
Articolo 9. Titolarità e disponibilità dei crediti
Ciascuna parte dichiara, per quanto a propria conoscenza e sotto la propria responsabilità, di essere titolare dei crediti indicati e che gli stessi [NON SONO STATI CEDUTI, PIGNORATI O VINCOLATI / SONO SOGGETTI AI SEGUENTI VINCOLI: DESCRIZIONE].
Qualora un vincolo impedisca l’effetto previsto, la parte interessata ne informa immediatamente l’altra e coopera alla rettifica delle registrazioni effettuate.
Articolo 10. Natura dell’accordo
Il presente accordo documenta esclusivamente una compensazione volontaria occasionale. Non costituisce cessione del credito, remissione del debito, novazione, transazione su rapporti controversi né accordo per compensazioni future.
Le obbligazioni e le garanzie relative agli importi non compensati restano ferme, salvo diversa pattuizione espressa contenuta nel presente accordo.
Articolo 11. Copie e comunicazioni
L’accordo è predisposto in [NUMERO] copie, una per ciascuna parte e [EVENTUALE ULTERIORE DESTINAZIONE]. Le comunicazioni operative relative alla sua esecuzione saranno inviate ai seguenti recapiti:
Parte A: [PEC O EMAIL];
Parte B: [PEC O EMAIL].
Articolo 12. Legge applicabile
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli 1241 e seguenti del Codice civile e le altre disposizioni pertinenti.
Allegati:
Allegato A: prospetto di riconciliazione dei crediti e dei debiti;
Allegato B: elenco delle fatture, note di credito e pagamenti precedenti;
Allegato C: calcolo di IVA, ritenute e importi netti, se pertinente;
Allegato D: [ALTRI DOCUMENTI].
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
La Parte A
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
La Parte B
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
Scarica il modello Word della compensazione volontaria
Il file Word contiene il fac simile completo per una compensazione occasionale totale o parziale, con campi modificabili per dati delle parti, fatture, importi, imputazione, data di efficacia e credito residuo. Comprende inoltre spazi per il prospetto fiscale, gli allegati e le firme.
Prima dell’uso occorre eliminare le alternative non applicabili e riconciliare gli importi con fatture, note di credito, pagamenti e contabilità. Se sono presenti ritenute, crediti ceduti, garanzie o contestazioni, il testo e i calcoli devono essere verificati in relazione al caso concreto.
Domande frequenti sulla compensazione volontaria
Si possono compensare due fatture di importo diverso?
Sì. La compensazione può operare fino all’importo del credito minore oppure per una somma inferiore concordata dalle parti. Il credito maggiore rimane dovuto per la differenza. L’accordo dovrebbe indicare il documento sul quale resta il saldo, il soggetto debitore, la nuova o precedente scadenza e la modalità con cui sarà effettuato il pagamento residuo.
Per compensare le fatture basta una dichiarazione unilaterale?
La compensazione volontaria richiede il consenso di entrambe le parti, che può risultare anche da uno scambio inequivoco di comunicazioni. Una proposta inviata da una sola impresa non produce l’effetto volontario finché l’altra non l’accetta. Se ricorrono tutti i presupposti della compensazione legale, la situazione segue invece la diversa disciplina prevista dagli articoli 1242 e 1243 del Codice civile.
La compensazione evita di emettere o registrare le fatture?
No. Le operazioni reciproche devono essere fatturate e registrate separatamente secondo la rispettiva disciplina. La compensazione interviene sul successivo pagamento o sull’estinzione delle posizioni, non sulla documentazione dei ricavi, dei costi e dell’IVA. Anche in contabilità occorre prima rilevare i singoli crediti e debiti e poi registrarne l’estinzione per l’importo concordato.
Come si gestisce una fattura soggetta a ritenuta d’acconto?
Occorre separare compenso lordo, ritenuta e credito netto. Poiché l’estinzione per compensazione può rilevare come pagamento del compenso, il sostituto d’imposta deve verificare l’obbligo di operare e versare la ritenuta. Il prospetto allegato dovrebbe mostrare il calcolo utilizzato, evitando di compensare due importi lordi senza considerare somme che devono essere versate all’Erario.
L’accordo di compensazione deve essere registrato?
Non esiste una risposta unica per qualsiasi accordo. Il trattamento dipende dalla forma utilizzata, dal contenuto patrimoniale, dall’eventuale scambio per corrispondenza e dal collegamento con altri atti. La semplice autenticazione delle firme non è normalmente necessaria per documentare una compensazione commerciale, mentre l’eventuale obbligo o convenienza della registrazione deve essere verificato sul testo concreto.