In questa pagina è disponibile un fac simile di clausola di esonero e limitazione della responsabilità da inserire in un contratto di servizi, fornitura, collaborazione, manutenzione o altra prestazione tra privati, professionisti o imprese. La clausola serve a delimitare i rischi assunti dalle parti, precisando quali attività sono comprese, quali risultati non sono garantiti e quali danni possono essere risarciti nei limiti consentiti dalla legge.
Il modello distingue tre strumenti spesso confusi: l’esclusione di una prestazione dall’oggetto del contratto, la limitazione quantitativa del risarcimento e l’esonero preventivo per determinati eventi. La distinzione è decisiva, perché dichiarare che un’attività non è stata promessa produce effetti diversi dal tentativo di eliminare la responsabilità per una prestazione eseguita in modo scorretto. La clausola non può cancellare qualsiasi responsabilità del debitore. Il Codice civile vieta l’esonero preventivo per dolo o colpa grave e per fatti che costituiscono violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Ulteriori limiti si applicano quando la controparte è un consumatore o quando il contratto riguarda sicurezza, salute, prodotti, trasporti o altre materie regolate da norme inderogabili.
Che cos’è una clausola di esonero da responsabilità
La clausola di esonero da responsabilità è l’accordo con cui le parti stabiliscono preventivamente che, al verificarsi di circostanze determinate, il debitore non risponda di alcuni inadempimenti o di specifiche conseguenze dannose. L’esonero deve essere circoscritto e non può comprendere i casi vietati dall’articolo 1229 del Codice civile.
Una clausola di limitazione svolge una funzione simile ma meno radicale. Invece di escludere ogni responsabilità, può fissare un massimale, escludere determinate categorie di danno oppure ripartire tra le parti alcuni rischi collegati all’esecuzione.
La semplice denominazione attribuita all’articolo non determina i suoi effetti. Anche una disposizione intitolata “oggetto del servizio” può costituire una limitazione di responsabilità se, nella sostanza, sottrae al debitore conseguenze che deriverebbero dall’inadempimento di obblighi effettivamente assunti.
Differenza tra esonero, limitazione e delimitazione della prestazione
| Tipo di clausola | Funzione | Esempio |
|---|---|---|
| Delimitazione dell’oggetto | Stabilisce quali attività e risultati non sono compresi nella prestazione promessa. | Il consulente effettua un’analisi, ma non garantisce il conseguimento di uno specifico risultato commerciale. |
| Esonero da responsabilità | Esclude la responsabilità per un evento o una violazione determinata, nei limiti consentiti. | Il fornitore non risponde del ritardo causato esclusivamente dalla mancata consegna dei dati da parte del cliente. |
| Limitazione quantitativa | Fissa un importo massimo del risarcimento. | La responsabilità complessiva non supera un importo collegato al corrispettivo contrattuale. |
| Esclusione di categorie di danno | Esclude specifiche conseguenze, se la previsione è valida nel caso concreto. | Esclusione del lucro cessante non direttamente prevedibile, fatti salvi i limiti inderogabili. |
| Assunzione del rischio da parte del cliente | Attribuisce al cliente un obbligo operativo necessario per la corretta esecuzione. | Il cliente deve effettuare copie di sicurezza prima di un intervento informatico. |
Delimitare correttamente la prestazione è spesso più trasparente che inserire una liberatoria generale. Se il fornitore non si obbliga a svolgere un’attività, la sua mancata esecuzione non costituisce inadempimento. Rimane però responsabile quando esegue male le attività effettivamente comprese nel contratto.
La delimitazione non può essere utilizzata in modo artificioso per svuotare l’obbligazione principale. Un contratto che promette un servizio ma esclude ogni responsabilità per la sua mancata o inesatta esecuzione può risultare incoerente e richiedere una valutazione della reale portata delle clausole.
Limiti previsti dall’articolo 1229 del Codice civile
L’articolo 1229 del Codice civile rende nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. È nullo anche il patto preventivo relativo a fatti del debitore o dei suoi ausiliari che costituiscono violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Il dolo ricorre quando la condotta inadempiente è consapevole e volontaria. La colpa grave indica una deviazione particolarmente rilevante dalla diligenza richiesta, da valutare in rapporto alla prestazione, alle competenze professionali e alle circostanze concrete.
Una clausola che dichiara il fornitore “mai responsabile per qualsiasi causa” non supera questi limiti. La nullità colpisce la previsione nella parte in cui pretende di escludere responsabilità che la legge considera inderogabile, anche se il contratto è stato firmato da entrambe le parti.
Il testo ufficiale è consultabile nell’articolo 1229 del Codice civile.
Che cosa significa colpa lieve
La colpa lieve riguarda una violazione della diligenza che non raggiunge la gravità richiesta dall’articolo 1229. In alcuni rapporti tra soggetti che negoziano liberamente, le parti possono limitare preventivamente la responsabilità per determinate condotte colpose non gravi, purché non siano violate norme inderogabili.
Non è però sufficiente inserire la formula “salvo dolo o colpa grave”. Occorre prima definire obblighi, standard di esecuzione, rischi coperti e categorie di danno interessate. Una limitazione formalmente circoscritta alla colpa lieve può risultare comunque inefficace se priva il creditore di ogni rimedio per la mancata prestazione essenziale.
La qualificazione della colpa non dipende esclusivamente dal testo contrattuale. Le parti non possono stabilire in anticipo che qualsiasi errore del debitore sarà sempre lieve. La gravità viene valutata in base ai fatti, alla natura dell’attività e alla diligenza concretamente richiesta.
Responsabilità per dipendenti, collaboratori e ausiliari
L’articolo 1228 del Codice civile stabilisce che il debitore che si avvale di terzi per adempiere risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi, salvo diversa volontà delle parti. Rientrano nella nozione di ausiliari i soggetti dei quali il debitore si serve per eseguire la propria obbligazione, anche se non sono dipendenti.
Una limitazione relativa agli ausiliari deve essere espressa e resta soggetta ai limiti dell’articolo 1229. Non è quindi possibile escludere validamente la responsabilità per dolo o colpa grave dell’ausiliario quando la clausola ricade nel divieto previsto dalla legge.
Il fornitore non dovrebbe presentare come completamente estraneo un collaboratore scelto e utilizzato per adempiere. La situazione è diversa se il cliente incarica direttamente un professionista o un’impresa indipendente che non opera come ausiliario del fornitore. Il contratto deve descrivere con precisione ruoli e responsabilità.
La regola generale è riportata nell’articolo 1228 del Codice civile.
Quali rischi possono essere regolati
La clausola può regolare rischi identificabili collegati alla prestazione. Il contenuto dipende dal settore, perché un servizio informatico presenta problemi diversi da una consulenza, una manutenzione tecnica o una fornitura di beni.
- ritardi causati dalla mancata collaborazione del cliente;
- inesattezza dei dati forniti dalla controparte;
- mancata disponibilità di accessi, autorizzazioni o materiali necessari;
- uso del prodotto o del servizio contrario alle istruzioni;
- modifiche effettuate da soggetti non autorizzati;
- incompatibilità dichiarate e non risolvibili con sistemi esterni;
- interruzioni imputabili a infrastrutture estranee alle parti;
- risultati economici o commerciali non garantiti;
- danni indiretti specificamente individuati;
- conseguenze eccedenti un massimale ragionevole e concordato.
Ogni esclusione deve essere collegata a un rischio reale. Un elenco molto ampio, copiato da contratti diversi, può comprendere situazioni incompatibili con l’attività e rendere più difficile interpretare la clausola.
Come delimitare correttamente l’oggetto del contratto
Il primo passo consiste nel descrivere ciò che il debitore deve effettivamente fare. Devono essere indicati attività, tempi, documenti, standard, eventuali verifiche e collaborazione richiesta al cliente.
Subito dopo possono essere elencate le attività non comprese. Per esempio, una consulenza può escludere rappresentanza in giudizio, certificazioni tecniche, implementazione operativa o aggiornamenti successivi alla consegna, se tali prestazioni non fanno parte dell’incarico.
L’esclusione deve essere coerente con l’offerta e con le comunicazioni commerciali. Non è corretto promettere un risultato nella presentazione del servizio e negarlo poi mediante una clausola nascosta nelle condizioni generali.
Se durante l’esecuzione il cliente richiede attività ulteriori, il contratto può prevedere un preventivo separato. La mancata esecuzione di una richiesta non accettata non costituisce inadempimento, purché risulti chiaro che non era compresa nel prezzo originario.
Obbligazione di mezzi e risultato non garantito
In alcune prestazioni il debitore si obbliga a svolgere un’attività con la diligenza richiesta, senza promettere il conseguimento certo di un risultato dipendente anche da fattori esterni. Una consulenza commerciale, per esempio, può fornire analisi e raccomandazioni senza garantire un incremento prestabilito delle vendite.
La formula “nessun risultato è garantito” non esonera il professionista dall’eseguire correttamente l’incarico. Rimangono dovuti competenza, diligenza, rispetto delle istruzioni concordate e consegna delle attività promesse.
Il contratto dovrebbe identificare i risultati esclusi e i risultati invece verificabili. Se è prevista la consegna di un rapporto, di un progetto o di un prodotto conforme a specifiche tecniche, tale risultato rimane parte dell’obbligazione anche se non vengono garantiti gli effetti economici successivi.
Limitazione quantitativa del risarcimento
Le parti possono prevedere, nei limiti consentiti, un importo massimo della responsabilità. Il massimale deve essere determinato o determinabile e collegato al valore del contratto, alla prestazione interessata, alla copertura assicurativa o a un altro parametro coerente.
Un limite pari al corrispettivo pagato può essere adeguato in alcuni servizi a rischio contenuto, ma insufficiente o squilibrato in altri. Occorre considerare il danno prevedibile, il potere negoziale delle parti, la natura dell’obbligo e le eventuali norme settoriali.
Il contratto deve chiarire se il massimale opera per singolo evento, per anno, per l’intera durata o per ciascuna prestazione. Deve inoltre precisare se comprende interessi, penali, costi di ripristino e spese di difesa.
La clausola non può applicare il limite ai casi di dolo o colpa grave né alle responsabilità che non possono essere limitate. È quindi necessario inserire esclusioni espresse dal massimale.
Danni diretti, indiretti e lucro cessante
Le espressioni danno diretto e danno indiretto non hanno sempre un significato univoco. Per evitare contrasti, la clausola dovrebbe indicare le categorie concretamente escluse, come perdita di profitto, mancata produzione, perdita di opportunità commerciali o danni reputazionali.
La sola etichetta “danno indiretto” può essere insufficiente se non permette di capire quali conseguenze le parti intendessero escludere. Alcuni danni apparentemente indiretti possono costituire una conseguenza immediata e prevedibile dell’inadempimento nel particolare rapporto.
Il lucro cessante è il mancato guadagno derivante dall’inadempimento. Può essere escluso o limitato soltanto nei limiti consentiti dalla legge e dalla disciplina applicabile. La clausola non dovrebbe eliminare il risarcimento del danno emergente necessario a ripristinare una prestazione essenziale resa inutilizzabile dal debitore.
Danni prevedibili al momento della firma
L’articolo 1223 del Codice civile collega il risarcimento alla perdita subita e al mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. L’articolo 1225 limita inoltre il risarcimento, quando manca il dolo, ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.
La clausola può aiutare le parti a identificare i rischi prevedibili e a stabilire quali richiedano una copertura assicurativa o un corrispettivo diverso. Una parte che conosce un rischio eccezionale dovrebbe comunicarlo prima della firma, invece di pretendere successivamente che fosse implicito.
Il cliente può segnalare, per esempio, che un ritardo bloccherebbe un intero impianto o comprometterebbe un evento con data fissa. Il fornitore può allora accettare il rischio, proporre un massimale maggiore, richiedere un prezzo diverso oppure escludere espressamente quella conseguenza nei limiti consentiti.
Obblighi di collaborazione del cliente
Il contratto può subordinare la corretta esecuzione alla collaborazione del cliente. Devono essere indicati dati, accessi, autorizzazioni, materiali, personale e decisioni che la controparte deve mettere a disposizione.
Se il cliente non adempie a un obbligo necessario, il fornitore può essere esonerato dalle conseguenze direttamente causate da tale omissione. Non è però esclusa la responsabilità per errori autonomamente commessi dal fornitore o per la mancata comunicazione tempestiva dell’impedimento.
La clausola dovrebbe prevedere una notifica che descriva il dato mancante, gli effetti sul calendario e il nuovo termine stimato. Le modalità possono essere coordinate con il fac simile di clausola per le comunicazioni contrattuali.
Uso scorretto del bene o del servizio
Il fornitore può escludere la responsabilità per danni causati da un uso contrario alle istruzioni, da modifiche non autorizzate o dall’impiego del prodotto in condizioni dichiarate incompatibili. Le istruzioni devono però essere accessibili, comprensibili e coerenti con la destinazione del bene.
Una formula generica secondo cui il cliente utilizza il prodotto “a proprio rischio” non elimina la responsabilità per difetti, informazioni insufficienti o rischi che il fornitore doveva prevenire. Occorre dimostrare che il danno deriva effettivamente dalla condotta del cliente.
Se più cause hanno contribuito al danno, la responsabilità deve essere valutata secondo le regole applicabili. Il comportamento del cliente non comporta necessariamente un esonero totale quando anche il fornitore ha concorso all’evento.
Eventi esterni e forza maggiore
L’esonero per eventi esterni deve essere distinto dalla limitazione ordinaria di responsabilità. Una calamità, un provvedimento dell’autorità o un’interruzione infrastrutturale può giustificare sospensione o ritardo soltanto se impedisce concretamente la prestazione e non è imputabile alla parte.
La clausola di responsabilità può richiamare la disciplina separata della forza maggiore, evitando di ripeterne gli elementi. È possibile utilizzare il modello di clausola contrattuale di forza maggiore per regolare notifica, mitigazione, sospensione e cessazione del rapporto.
Guasti ordinari, mancanza di personale e problemi dei fornitori non diventano cause di esonero soltanto perché esterni alla singola persona che firma il contratto. Devono essere valutati controllo organizzativo, prevedibilità e disponibilità di soluzioni alternative.
Responsabilità per sistemi e servizi di terzi
Molti servizi dipendono da piattaforme, reti, sistemi di pagamento, hosting, operatori telefonici o software di terzi. Il contratto può indicare quali infrastrutture sono esterne al controllo del fornitore e quali livelli di servizio non dipendono direttamente da lui.
La dipendenza da un terzo non esclude però automaticamente ogni responsabilità. Se il fornitore ha scelto la piattaforma, l’ha integrata nel proprio servizio o poteva adottare misure di continuità ragionevoli, la sua condotta deve essere valutata separatamente.
È preferibile distinguere tra il servizio principale fornito direttamente e le componenti esterne. Il cliente deve essere informato delle dipendenze essenziali prima della conclusione del contratto, soprattutto quando un’interruzione può compromettere l’intera prestazione.
Perdita di dati e obbligo di backup
Nei servizi informatici la clausola può attribuire al cliente l’obbligo di conservare copie di sicurezza prima di interventi su dispositivi, archivi o sistemi. Deve però specificare quali dati saranno coinvolti, chi esegue il backup e come viene verificata la possibilità di ripristino.
La dichiarazione “il fornitore non risponde in alcun caso della perdita dei dati” può essere troppo ampia se il servizio comprende proprio conservazione, backup o protezione delle informazioni. In tal caso la sicurezza e il ripristino fanno parte dell’oggetto contrattuale e non possono essere esclusi senza svuotare la prestazione.
La clausola deve inoltre essere coordinata con gli obblighi applicabili in materia di protezione dei dati personali e sicurezza. Un patto tra le parti non elimina responsabilità o adempimenti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dalle altre disposizioni applicabili.
Rapporto tra limitazione e assicurazione
La presenza di una polizza non determina automaticamente il limite della responsabilità. Il contratto può collegare il massimale alla copertura disponibile, ma deve evitare di promettere che l’assicuratore pagherà ogni danno.
Franchigie, esclusioni e limiti della polizza riguardano il rapporto con l’assicuratore e non modificano da soli i diritti della controparte. Se le parti vogliono utilizzare il massimale assicurato come parametro contrattuale, devono indicarlo espressamente.
È utile precisare se il debitore deve mantenere una determinata copertura e fornire attestazione della sua validità. Questa previsione costituisce un obbligo contrattuale scelto dalle parti, non una regola generale applicabile a qualsiasi attività.
Clausole di esonero nei contratti con consumatori
Quando il contratto è concluso tra un professionista e un consumatore, si applica il Codice del consumo. L’articolo 33 considera vessatorie, salvo la specifica disciplina applicabile, le clausole che determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore.
Sono particolarmente critiche le disposizioni che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona derivante da un suo fatto o da una sua omissione. Sono inoltre contemplate le clausole che escludono o limitano le azioni e i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto.
La sottoscrizione separata non rende automaticamente valida una clausola abusiva. Le condizioni devono essere chiare e comprensibili e, in caso di dubbio interpretativo, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore secondo le disposizioni applicabili.
Il testo aggiornato è disponibile nel Codice del consumo pubblicato su Normattiva.
Danni alla persona e obblighi di sicurezza
Una liberatoria non deve essere utilizzata per eliminare preventivamente responsabilità connesse alla violazione di obblighi inderogabili di sicurezza. Il secondo comma dell’articolo 1229 rende nullo il patto relativo a fatti che costituiscono violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
La semplice dichiarazione con cui una persona accetta un’attività “a proprio rischio” non autorizza l’organizzatore, il gestore o il professionista a trascurare le misure di sicurezza dovute. Rimangono rilevanti organizzazione, manutenzione, informazioni sui rischi, idoneità delle attrezzature e rispetto delle norme applicabili.
Il partecipante può assumere i rischi ordinari e inevitabili propri di un’attività adeguatamente organizzata, ma non rinuncia automaticamente al risarcimento per condotte illecite o gravemente negligenti. Nei settori sportivi, sanitari, educativi, turistici e tecnici occorre verificare la disciplina specifica.
Responsabilità da prodotto difettoso
La responsabilità per danno da prodotto difettoso è regolata da disposizioni specifiche del Codice del consumo. Il produttore non può utilizzare una generica clausola contrattuale per sottrarsi alle responsabilità inderogabili previste a tutela del danneggiato.
Le istruzioni d’uso, le avvertenze e la descrizione della destinazione del prodotto restano comunque essenziali. Possono contribuire a individuare un impiego improprio, ma non sostituiscono i requisiti di sicurezza né eliminano un difetto del bene.
Il fac simile disponibile in questa pagina non è destinato a regolare in modo completo la responsabilità del produttore. Per prodotti, macchinari, dispositivi o beni potenzialmente pericolosi serve una clausola coordinata con la normativa tecnica e di sicurezza applicabile.
Limitazioni inserite nelle condizioni generali
L’articolo 1341 del Codice civile include le limitazioni di responsabilità tra le condizioni che, se predisposte unilateralmente nelle condizioni generali, non hanno effetto senza specifica approvazione scritta della parte aderente. La regola opera quando ricorrono i presupposti relativi a condizioni generali, moduli o formulari.
Non è corretto far approvare indistintamente tutti gli articoli del contratto. La dichiarazione separata dovrebbe identificare il numero e il contenuto essenziale delle clausole onerose, richiamando espressamente la limitazione di responsabilità.
La specifica approvazione non supera i limiti dell’articolo 1229 e non sana clausole nulle secondo il Codice del consumo. Prima occorre verificare che la disposizione sia valida nel contenuto; solo successivamente si valuta la forma di approvazione richiesta.
Clausola negoziata e clausola predisposta unilateralmente
Una disposizione realmente discussa e concordata tra due imprese si inserisce in un contesto diverso rispetto a una condizione standard imposta mediante modulo. La trattativa può risultare da scambi di bozze, modifiche, osservazioni e accordi sulle soglie di responsabilità.
Scrivere nel contratto che ogni clausola è stata negoziata non dimostra da solo che vi sia stata una trattativa effettiva. Occorre considerare la formazione concreta dell’accordo e i documenti scambiati.
La negoziazione può rendere più consapevole la distribuzione dei rischi, ma non permette di derogare ai divieti inderogabili. Dolo, colpa grave, obblighi di ordine pubblico e tutele che non possono essere rinunciate restano fuori dalla disponibilità delle parti.
Come scegliere un massimale ragionevole
Non esiste una percentuale legale valida per ogni contratto. Il limite deve essere valutato in rapporto a corrispettivo, valore della prestazione, rischi prevedibili, copertura assicurativa e capacità delle parti di prevenire il danno.
Tra imprese si può prevedere un multiplo dei corrispettivi pagati in un determinato periodo, un importo fisso oppure il valore della singola fornitura interessata. La scelta deve essere comprensibile e non lasciare al debitore il potere di determinare successivamente il limite.
È utile distinguere un massimale generale da eventuali limiti specifici per riservatezza, perdita di dati, proprietà intellettuale o danni a beni. Alcune violazioni possono essere escluse dal massimale quando il loro rischio richiede una tutela diversa.
Il limite deve specificare se si applica a ogni evento o all’insieme delle richieste connesse. Eventi derivanti dalla stessa causa possono essere considerati un’unica richiesta soltanto se il criterio viene definito in modo chiaro.
Come richiedere il risarcimento
La clausola può prevedere che la parte danneggiata comunichi tempestivamente l’evento, descriva la violazione e fornisca i documenti disponibili. La comunicazione permette al debitore di verificare il fatto e adottare misure per contenere le conseguenze.
Un termine contrattuale troppo breve con decadenza automatica può limitare in modo significativo i diritti della controparte. La validità deve essere valutata in rapporto al tipo di contratto, alla qualifica delle parti e alla disciplina sulle condizioni generali.
Una soluzione equilibrata consiste nel prevedere una comunicazione senza ritardo e nel rendere la parte responsabile dell’aggravamento evitabile causato dall’omessa notifica. Il diritto al risarcimento non dovrebbe essere cancellato per una semplice irregolarità formale priva di conseguenze.
Obbligo di limitare il danno
La parte danneggiata deve adottare comportamenti ragionevoli per evitare che le conseguenze dell’inadempimento aumentino inutilmente. L’articolo 1227 del Codice civile disciplina sia il concorso colposo del creditore sia i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Il contratto può specificare misure operative, come sospendere un sistema, isolare un componente, conservare i beni, attivare un fornitore alternativo o comunicare tempestivamente un’anomalia. Le misure devono essere ragionevoli e non possono trasferire al creditore l’intero obbligo di rimediare all’inadempimento altrui.
Il debitore deve a sua volta collaborare alla limitazione del danno. Una clausola equilibrata impone a entrambe le parti di condividere informazioni, conservare prove e adottare interventi proporzionati.
Quando questo fac simile non è adatto
Il modello non è adatto senza modifiche alle liberatorie per attività sportive, eventi, utilizzo di strutture, trattamenti sanitari, sperimentazioni, trasporto di persone o affidamento di minori. Questi ambiti possono coinvolgere obblighi di sicurezza e discipline specifiche che non possono essere gestite mediante una clausola commerciale generica.
Non è destinato nemmeno a sostituire condizioni di garanzia di prodotti, accordi sul trattamento dei dati personali, clausole assicurative o limitazioni previste da convenzioni internazionali sui trasporti. Occorre utilizzare il testo proprio della materia interessata.
Una redazione specifica è opportuna anche quando il possibile danno supera ampiamente il valore del contratto, il servizio è essenziale per l’attività del cliente oppure la controparte è un consumatore. In questi casi il massimale e le esclusioni richiedono una valutazione più approfondita.
Errori da evitare nella clausola di esonero
- escludere qualsiasi responsabilità senza identificare rischi e obblighi;
- tentare di esonerare il debitore per dolo o colpa grave;
- comprendere violazioni di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico;
- svuotare l’obbligazione principale mediante esclusioni troppo ampie;
- confondere attività non comprese e prestazioni eseguite male;
- non distinguere danni diretti, lucro cessante e altre conseguenze escluse;
- fissare un massimale senza indicare se opera per evento o complessivamente;
- applicare il limite a danni alla persona o responsabilità inderogabili;
- escludere ogni responsabilità per ausiliari senza rispettare l’articolo 1229;
- attribuire automaticamente al cliente qualsiasi danno verificatosi durante l’uso;
- considerare ogni problema di un fornitore come evento esterno non imputabile;
- richiedere una rinuncia generale a diritti non ancora sorti o conosciuti;
- ritenere che la doppia firma renda valida qualsiasi clausola;
- utilizzare lo stesso testo nei rapporti tra imprese e nei contratti con consumatori.
La clausola deve essere letta insieme agli articoli su oggetto, standard di servizio, collaborazione, forza maggiore, assicurazione, penali e risoluzione. Previsioni incompatibili possono rendere incerto il rischio assunto da ciascuna parte.
Fac simile di clausola di esonero e limitazione della responsabilità
Il modello seguente è destinato principalmente a un contratto di servizi tra soggetti che possono negoziare le condizioni. Contiene alternative che devono essere selezionate e adattate alla prestazione concreta.
ARTICOLO [NUMERO] – DELIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
1. [DENOMINAZIONE O NOME DEL FORNITORE], di seguito “Fornitore”, esegue le prestazioni descritte nell’articolo [NUMERO] e nell’allegato [LETTERA], secondo le caratteristiche, i tempi e gli standard espressamente indicati.
2. Non sono comprese nel corrispettivo e non costituiscono obbligazioni del Fornitore le seguenti attività:
a. [ATTIVITÀ ESCLUSA];
b. [ATTIVITÀ ESCLUSA];
c. [ATTIVITÀ ESCLUSA];
d. [ATTIVITÀ ESCLUSA].
L’eventuale esecuzione di tali attività richiede un accordo scritto che ne definisca contenuto, tempi e corrispettivo.
3. Il Fornitore si obbliga a conseguire i seguenti risultati verificabili:
a. [RISULTATO O CONSEGNA];
b. [RISULTATO O CONSEGNA];
c. [RISULTATO O CONSEGNA].
4. Salvo quanto espressamente indicato nel comma 3, il Fornitore non garantisce il conseguimento dei seguenti risultati dipendenti anche da fattori estranei alla sua prestazione:
a. [RISULTATO ECONOMICO, COMMERCIALE O OPERATIVO NON GARANTITO];
b. [RISULTATO NON GARANTITO];
c. [RISULTATO NON GARANTITO].
La presente disposizione non limita la responsabilità del Fornitore per l’inesatta esecuzione delle attività effettivamente comprese nel contratto.
5. [DENOMINAZIONE O NOME DEL CLIENTE], di seguito “Cliente”, deve fornire entro il [DATA O TERMINE]:
a. [DATI E DOCUMENTI];
b. [ACCESSI E AUTORIZZAZIONI];
c. [MATERIALI O RISORSE];
d. [DECISIONI O APPROVAZIONI].
6. Se il Cliente non adempie agli obblighi previsti dal comma 5, il Fornitore comunica per iscritto l’impedimento, le prestazioni interessate e gli effetti sul calendario. Il Fornitore non risponde dei ritardi o delle inesattezze causati esclusivamente e direttamente da tale omissione, purché abbia adottato le misure ragionevoli per limitarne le conseguenze.
7. L’esonero previsto dal comma 6 non si applica agli errori autonomamente imputabili al Fornitore, alla mancata segnalazione tempestiva dell’impedimento né alle conseguenze che il Fornitore avrebbe potuto ragionevolmente evitare.
8. Il Cliente utilizza beni, documenti, software e risultati della prestazione nel rispetto delle istruzioni contenute nell’allegato [LETTERA]. Il Fornitore non risponde dei danni causati esclusivamente da:
a. uso contrario alle istruzioni scritte;
b. modifica effettuata da soggetto non autorizzato;
c. impiego in un ambiente dichiarato incompatibile;
d. mancata adozione delle misure specificamente indicate nell’allegato [LETTERA].
9. La disposizione del comma 8 opera soltanto se l’inosservanza del Cliente ha causato il danno. Non esclude la responsabilità del Fornitore per difetti, istruzioni insufficienti o violazioni autonomamente imputabili.
10. Il servizio dipende dalle seguenti infrastrutture o prestazioni di terzi:
[DESCRIZIONE DEL SISTEMA, FORNITORE O SERVIZIO ESTERNO].
Il Fornitore non risponde delle interruzioni causate esclusivamente da tali soggetti quando l’evento è estraneo al suo controllo e non poteva essere evitato o superato con misure ragionevoli. Resta responsabile della scelta, integrazione e gestione delle componenti esterne nei limiti degli obblighi assunti.
11. Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore per colpa lieve è limitata ai danni che costituiscono conseguenza immediata, diretta e prevedibile dell’inadempimento delle obbligazioni espressamente assunte.
12. Le parti scelgono e conservano soltanto le categorie compatibili con il contratto. Nei limiti consentiti dalla legge, sono esclusi:
a. perdita di profitto non direttamente prevedibile;
b. perdita di opportunità commerciali;
c. fermo dell’attività non comunicato al Fornitore prima della firma;
d. danno reputazionale non direttamente riconducibile alla violazione;
e. costi derivanti da impegni assunti dal Cliente verso terzi senza preventiva comunicazione;
f. [ULTERIORE CATEGORIA SPECIFICAMENTE DEFINITA].
13. Le esclusioni del comma 12 non operano quando il danno deriva da dolo o colpa grave del Fornitore, dalla violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico o da altre responsabilità non limitabili secondo la legge.
14. Salvi i casi indicati nel comma 16, la responsabilità complessiva del Fornitore derivante dal contratto non può superare [IMPORTO IN CIFRE E LETTERE O CRITERIO OGGETTIVO].
Il massimale opera [PER SINGOLO EVENTO, PER ANNO CONTRATTUALE O PER L’INTERA DURATA].
Gli eventi derivanti dalla medesima causa sono considerati un unico evento ai fini del massimale, purché presentino un collegamento causale diretto.
15. Il massimale comprende [RISARCIMENTI, PENALI, COSTI DI RIPRISTINO E ALTRE VOCI] e non comprende [VOCI ESCLUSE DAL LIMITE].
16. Le esclusioni e il massimale non si applicano:
a. ai casi di dolo o colpa grave;
b. alle violazioni di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico;
c. alle responsabilità per morte o danni alla persona che non possono essere escluse o limitate;
d. alle responsabilità inderogabili previste dalla disciplina dei consumatori o dei prodotti;
e. a [RISERVATEZZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PROTEZIONE DEI DATI O ALTRA MATERIA], se espressamente esclusa dal massimale;
f. agli altri casi nei quali la legge vieta l’esonero o la limitazione.
17. Il Fornitore risponde dei fatti dei dipendenti, collaboratori e ausiliari impiegati nell’esecuzione secondo l’articolo 1228 del Codice civile, fatti salvi gli specifici limiti validamente concordati e il divieto previsto dall’articolo 1229.
18. La parte che rileva un evento dannoso ne dà comunicazione all’altra senza ritardo mediante [PEC, RACCOMANDATA O ALTRO MEZZO TRACCIABILE], indicando:
a. obbligazione interessata;
b. data e descrizione dell’evento;
c. conseguenze conosciute;
d. misure urgenti richieste;
e. documenti disponibili.
19. La comunicazione tardiva non determina automaticamente la perdita del diritto al risarcimento, ma la parte che ha omesso l’avviso risponde dell’aggravamento che avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.
20. Entrambe le parti adottano misure ragionevoli per limitare le conseguenze dell’inadempimento, conservano la documentazione disponibile e collaborano agli interventi di ripristino.
21. La limitazione prevista nel presente articolo non sostituisce la clausola di forza maggiore, le garanzie espressamente assunte, le penali né gli obblighi assicurativi contenuti negli articoli [NUMERI]. In caso di contrasto prevale [CRITERIO DI COORDINAMENTO].
22. Se il Cliente agisce come consumatore, il presente articolo si applica soltanto nei limiti consentiti dal Codice del consumo e dalle altre disposizioni inderogabili. Nessuna previsione limita i diritti che il consumatore non può validamente rinunciare.
Scarica il modello Word della clausola di esonero da responsabilità
Il file Word contiene una clausola modificabile che distingue attività escluse, risultati non garantiti, obblighi di collaborazione, uso scorretto, servizi di terzi, categorie di danno e massimale. Comprende anche le eccezioni obbligatorie per dolo, colpa grave, norme di ordine pubblico, danni alla persona e altre responsabilità inderogabili.
Prima dell’utilizzo occorre sostituire tutti i segnaposto, eliminare le alternative non pertinenti e coordinare la clausola con oggetto, garanzie, assicurazione, forza maggiore e penali. Il massimale e le esclusioni devono essere valutati rispetto ai rischi prevedibili e alla qualifica della controparte come impresa, professionista o consumatore.
Domande frequenti sulle clausole di esonero
Una clausola può escludere qualsiasi responsabilità?
No. L’articolo 1229 del Codice civile rende nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave. È nullo anche l’esonero relativo alla violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Ulteriori limiti possono dipendere dal Codice del consumo, dalla responsabilità per prodotti e da discipline settoriali.
La clausola vale se è firmata due volte?
La specifica approvazione può essere richiesta quando una limitazione di responsabilità è contenuta in condizioni generali, moduli o formulari predisposti unilateralmente. La seconda firma non rende però valida una previsione vietata dall’articolo 1229 né una clausola abusiva nei confronti del consumatore. Occorre distinguere validità del contenuto e requisito formale dell’approvazione.
Si può limitare la responsabilità alla somma pagata dal cliente?
Le parti possono prevedere un massimale collegato al corrispettivo nei limiti consentiti dalla legge. Il limite deve però essere ragionevole rispetto alla prestazione e non opera per dolo, colpa grave o responsabilità inderogabili. Nei contratti con consumatori, un massimale che riduce eccessivamente i rimedi disponibili può essere valutato come vessatorio.
Il fornitore risponde degli errori dei collaboratori?
In base all’articolo 1228 del Codice civile, chi si avvale di terzi nell’adempimento risponde normalmente anche dei loro fatti dolosi o colposi. Le parti possono regolare alcuni aspetti della responsabilità, ma restano applicabili i limiti dell’articolo 1229. Non basta definire il collaboratore “esterno” se viene impiegato dal debitore per eseguire la prestazione promessa.
Una dichiarazione di utilizzo a proprio rischio elimina il risarcimento?
No, non automaticamente. La dichiarazione può documentare la conoscenza dei rischi ordinari o delle istruzioni ricevute, ma non esonera chi organizza o fornisce il servizio da obblighi inderogabili, difetti, condotte dolose o gravemente colpose. Occorre verificare quale rischio ha prodotto il danno e se la persona poteva validamente assumerlo.