In questa pagina è disponibile un fac simile di clausola penale da inserire in un contratto per predeterminare la prestazione dovuta in caso di ritardo o di inadempimento. Il modello può essere utilizzato da imprese, professionisti e privati nei contratti di fornitura, appalto, manutenzione, compravendita, locazione di beni, prestazione di servizi e in altri rapporti nei quali sia necessario definire in anticipo le conseguenze di una violazione.
La clausola deve identificare con precisione l’obbligazione garantita, l’evento che determina l’applicazione della penale e il relativo importo o criterio di calcolo. Occorre inoltre stabilire se la somma pattuita esaurisce il risarcimento oppure se il creditore può chiedere anche il danno ulteriore, dimostrandone l’esistenza e l’ammontare. La guida distingue la penale per ritardo da quella per inadempimento definitivo, spiega quando può essere richiesta insieme alla prestazione principale e chiarisce in quali casi il giudice può ridurne l’importo. Il modello va adattato all’obbligazione concreta e all’interesse effettivo del creditore all’esatto adempimento.
Che cos’è la clausola penale
La clausola penale è il patto con cui le parti stabiliscono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti debba eseguire una determinata prestazione, normalmente consistente nel pagamento di una somma di denaro. La sua disciplina generale è contenuta negli articoli 1382, 1383 e 1384 del Codice civile.
La penale predetermina le conseguenze economiche della violazione contrattuale e consente al creditore di richiedere la somma pattuita senza dover provare di avere subito un danno dello stesso importo. Rimane però necessario dimostrare che si è verificato l’inadempimento o il ritardo previsto dalla clausola e che esso è imputabile al debitore secondo le regole applicabili.
La clausola non sostituisce una descrizione completa dell’obbligazione principale. Se non risultano chiari la prestazione dovuta, il termine, le modalità di esecuzione e il risultato richiesto, può diventare difficile stabilire se il presupposto per applicare la penale si sia effettivamente verificato.
A cosa serve una penale contrattuale
La penale permette alle parti di conoscere anticipatamente la conseguenza economica di un ritardo o di un inadempimento. Il creditore non deve quantificare e provare il danno entro il limite della somma pattuita, mentre il debitore può valutare fin dall’inizio l’esposizione collegata alla mancata esecuzione.
La clausola può inoltre incentivare il rispetto di termini o obblighi considerati rilevanti. Questa funzione non autorizza però a fissare un importo puramente punitivo e scollegato dall’interesse del creditore. Una penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice secondo l’articolo 1384 del Codice civile.
La penale risulta utile soprattutto quando il danno derivante dal ritardo sarebbe difficile da calcolare caso per caso, come nella consegna tardiva di un impianto, nel mancato rispetto di una data di avvio, nell’indisponibilità di un servizio o nella violazione di un obbligo di riservatezza. Il suo importo deve comunque essere coerente con la natura del rapporto.
Differenza tra penale per ritardo e per inadempimento
| Tipo di penale | Evento previsto | Rapporto con la prestazione principale |
|---|---|---|
| Penale per ritardo | La prestazione viene eseguita dopo il termine stabilito. | Il creditore può normalmente chiedere sia l’adempimento sia la penale maturata per il ritardo. |
| Penale per inadempimento | La prestazione non viene eseguita o risulta definitivamente ineseguita secondo quanto previsto dal contratto. | Il creditore non può normalmente chiedere insieme la prestazione principale e la penale, salvo che questa sia stata pattuita per il semplice ritardo. |
| Penale per adempimento inesatto | La prestazione viene eseguita, ma non rispetta requisiti contrattuali specificamente indicati. | La clausola deve chiarire quali difformità fanno sorgere la penale e come si coordinano con correzione, sostituzione o altri rimedi. |
La distinzione deve risultare dal testo. Scrivere che la penale è dovuta “in caso di mancato rispetto del contratto” non permette di capire se si riferisca a un ritardo temporaneo, a una prestazione difforme oppure a un inadempimento definitivo.
Le parti possono prevedere penali differenti per eventi diversi. Per esempio, una somma giornaliera può essere collegata al ritardo nella consegna, mentre una somma fissa può essere prevista per la definitiva mancata esecuzione. In questo caso occorre evitare sovrapposizioni che portino ad applicare due penali allo stesso fatto senza un criterio chiaro.
Quali elementi deve contenere la clausola penale
Una clausola completa deve permettere di determinare senza ambiguità quando sorge l’obbligo di pagare e quale importo risulta dovuto. Il semplice richiamo agli articoli 1382 e seguenti del Codice civile non compensa la mancanza degli elementi operativi.
- l’obbligazione garantita dalla penale;
- il soggetto tenuto alla prestazione principale;
- il termine o il risultato da rispettare;
- l’evento che costituisce ritardo o inadempimento;
- l’eventuale periodo di tolleranza;
- l’importo fisso o il criterio di calcolo della penale;
- la periodicità del calcolo, se giornaliero o settimanale;
- l’eventuale limite massimo complessivo;
- il momento iniziale e finale di maturazione;
- la procedura di contestazione e il termine di pagamento;
- la scelta relativa al risarcimento del maggior danno;
- il coordinamento con risoluzione, adempimento e altri rimedi.
La prestazione garantita deve essere descritta mediante un richiamo preciso all’articolo del contratto o a un allegato identificato. Se la penale riguarda una consegna, occorre stabilire che cosa deve essere consegnato, dove, entro quale giorno e quali condizioni permettono di considerare completata la prestazione.
Come calcolare la penale per ogni giorno di ritardo
La penale per ritardo può essere espressa come importo fisso per ciascun giorno oppure come percentuale del corrispettivo riferito alla prestazione tardiva. Il contratto deve chiarire se si conteggiano tutti i giorni di calendario o soltanto i giorni lavorativi e da quale momento inizia il calcolo.
Se il termine scade il [DATA], la clausola può prevedere che la penale maturi dal giorno successivo fino alla data di completamento della prestazione. Per evitare incertezze occorre definire anche quale evento interrompe il conteggio, come la consegna materiale, il collaudo positivo, l’accettazione del documento o la messa a disposizione del servizio.
Un limite massimo complessivo non è obbligatorio in ogni rapporto, ma costituisce spesso una scelta utile per mantenere prevedibile l’esposizione del debitore. Può essere indicato come importo oppure come percentuale del valore dell’obbligazione interessata, senza necessariamente riferirlo all’intero valore del contratto.
Quando la penale diventa dovuta
La penale è collegata all’inadempimento o al ritardo imputabile al debitore. La sua previsione non elimina le regole generali sulla responsabilità contrattuale. Se la prestazione non può essere eseguita per una causa non imputabile al soggetto obbligato, occorre valutare il contratto e le disposizioni applicabili prima di addebitare la somma.
Il testo dovrebbe coordinarsi con eventuali clausole sulle sospensioni, sulla cooperazione del creditore e sulla forza maggiore. Se il committente deve fornire dati, accessi, materiali o approvazioni, il ritardo causato dalla loro mancata disponibilità non dovrebbe essere attribuito automaticamente all’esecutore.
Le parti possono stabilire una procedura di contestazione, prevedendo una comunicazione scritta che indichi obbligazione violata, giorni conteggiati e importo richiesto. Questa procedura è una regola contrattuale scelta dalle parti e non un requisito generale imposto dalla legge per ogni clausola penale.
La penale è dovuta anche senza prova del danno
L’articolo 1382 del Codice civile stabilisce che la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. Il creditore deve quindi provare il verificarsi dell’inadempimento previsto dalla clausola, ma non deve dimostrare di avere subito un pregiudizio pari alla somma concordata.
Questa funzione distingue la penale da una normale richiesta di risarcimento, per la quale devono essere dimostrati i danni risarcibili e il collegamento con l’inadempimento. La clausola consente di liquidare in anticipo e in modo convenzionale le conseguenze economiche entro i limiti stabiliti dal contratto.
L’assenza dell’obbligo di provare il danno non significa che qualsiasi importo sia intangibile. Il giudice può ridurre la penale quando ricorrono i presupposti dell’articolo 1384, mentre nei contratti con consumatori una somma manifestamente eccessiva può essere valutata anche secondo il Codice del consumo.
Penale e risarcimento del maggior danno
In mancanza di una diversa pattuizione, la clausola penale limita il risarcimento alla prestazione promessa. Il creditore non può quindi aggiungere automaticamente altre somme sostenendo di avere subito un danno superiore.
Le parti possono però prevedere espressamente la risarcibilità del danno ulteriore. In tal caso la penale rimane dovuta secondo quanto pattuito, mentre il creditore deve provare l’esistenza e l’ammontare del pregiudizio che supera la somma già coperta dalla penale.
La scelta deve comparire chiaramente nella clausola. Le espressioni “salvo il maggior danno” e “la penale esaurisce ogni risarcimento derivante dal medesimo inadempimento” producono conseguenze differenti e non devono essere inserite contemporaneamente come formule cumulative.
Penale e richiesta di adempimento
L’articolo 1383 del Codice civile stabilisce che il creditore non può domandare contemporaneamente la prestazione principale e la penale, salvo che quest’ultima sia stata prevista per il semplice ritardo. La regola impedisce di ottenere sia l’esecuzione completa sia la somma destinata a compensare l’inadempimento definitivo della stessa obbligazione.
Se la penale riguarda il ritardo, il creditore può continuare a chiedere la prestazione e pretendere l’importo maturato per il periodo di ritardo. La clausola dovrebbe quindi qualificare espressamente la penale come relativa al ritardo e indicare fino a quando essa continua a maturare.
Nel caso di inadempimento definitivo, la scelta tra adempimento e penale deve essere coordinata con le altre disposizioni del contratto. La presenza della penale non determina da sola la risoluzione automatica dell’accordo. Per ottenere tale effetto occorrono i presupposti previsti dalla legge o una diversa clausola idonea.
Differenza tra clausola penale e clausola risolutiva espressa
| Clausola | Funzione principale | Effetto |
|---|---|---|
| Clausola penale | Predetermina la prestazione dovuta per ritardo o inadempimento. | Fa sorgere il diritto alla penale alle condizioni pattuite. |
| Clausola risolutiva espressa | Individua obbligazioni il cui inadempimento può determinare la risoluzione. | Opera quando la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola, secondo l’articolo 1456 del Codice civile. |
| Diffida ad adempiere | Assegna al debitore un termine per eseguire la prestazione. | Può condurre alla risoluzione se ricorrono i requisiti dell’articolo 1454 del Codice civile. |
| Caparra confirmatoria | Consiste nella consegna di una somma o quantità di cose al momento della conclusione del contratto. | Produce gli effetti previsti dall’articolo 1385 in caso di adempimento o inadempimento. |
Le clausole possono essere presenti nello stesso contratto, ma devono essere coordinate. Per esempio, le parti possono prevedere una penale giornaliera per il ritardo e una clausola risolutiva se il ritardo supera un determinato numero di giorni. Il contratto deve chiarire che cosa accade alla penale maturata prima della risoluzione.
Per regolare separatamente lo scioglimento dell’accordo è possibile confrontare il modello con la clausola di risoluzione consensuale disponibile sul sito, tenendo presente che la risoluzione consensuale richiede un successivo accordo tra le parti e svolge una funzione diversa.
Quando il giudice può ridurre la penale
L’articolo 1384 del Codice civile consente al giudice di diminuire equamente la penale se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte oppure se il suo ammontare è manifestamente eccessivo. La valutazione deve tenere conto dell’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
La riduzione non dipende soltanto dal confronto aritmetico con il danno concretamente provato. Possono assumere rilievo il valore dell’operazione, la gravità della violazione, la durata del ritardo, la parte di prestazione già eseguita e le conseguenze che l’inadempimento poteva produrre per il creditore.
Una clausola secondo cui la penale non può mai essere ridotta non impedisce l’applicazione dell’articolo 1384. Nella redazione è quindi preferibile scegliere un importo ragionevole e documentarne il criterio, anziché tentare di escludere preventivamente il potere di riduzione previsto dalla legge.
Come determinare un importo proporzionato
Non esiste una percentuale legale generale valida per tutti i contratti. L’importo deve essere rapportato all’obbligazione garantita e all’interesse del creditore alla sua esecuzione tempestiva e corretta. Applicare automaticamente una percentuale all’intero valore del contratto può essere inadeguato se la violazione riguarda soltanto una prestazione marginale.
Per una penale da ritardo si possono considerare il valore giornaliero della prestazione, i costi prevedibili dell’indisponibilità, le conseguenze sul calendario delle attività e l’eventuale necessità di rivolgersi a un altro fornitore. Per una violazione di riservatezza o di esclusiva possono essere rilevanti la durata dell’obbligo, l’ambito materiale e il valore economico dell’interesse protetto.
Il criterio deve rimanere comprensibile. Formule basate su parametri non definiti, valutazioni unilaterali del creditore o costi non documentabili possono generare contestazioni. Se la penale varia in base alla gravità dell’inadempimento, la clausola dovrebbe distinguere chiaramente le diverse fasce.
Clausola penale nei contratti con consumatori
Nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore si applica anche il Codice del consumo. L’articolo 33 presume vessatoria, salvo prova contraria, la clausola che impone al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo.
La valutazione considera il contratto nel suo complesso, la natura del servizio o del bene e le circostanze esistenti al momento della conclusione. Una penale può risultare squilibrata quando è vicina all’intero corrispettivo nonostante una prestazione parzialmente eseguita, oppure quando si aggiunge ad altri addebiti che compensano già la stessa violazione.
La firma separata non rende automaticamente valida una clausola abusiva nei confronti del consumatore. Le disposizioni applicabili sono consultabili nel Codice del consumo pubblicato su Normattiva.
La clausola penale richiede una doppia firma
La clausola penale non compare, in quanto tale, nell’elenco delle condizioni che l’articolo 1341 del Codice civile sottopone sempre a specifica approvazione scritta. Non è quindi corretto affermare che ogni penale debba necessariamente essere firmata una seconda volta.
Una specifica sottoscrizione può tuttavia risultare necessaria quando la disposizione contiene anche una delle condizioni indicate dall’articolo 1341, secondo comma, oppure quando è collegata ad altre clausole soggette a tale disciplina. Occorre esaminare il contenuto effettivo e il modo in cui il contratto è stato predisposto, non soltanto il titolo dell’articolo.
Nei rapporti con consumatori opera inoltre la disciplina autonoma del Codice del consumo. Una seconda firma non sana una penale manifestamente eccessiva o una condizione che determini un significativo squilibrio contrario alle disposizioni inderogabili.
Come contestare e richiedere la penale
Il contratto può prevedere che il creditore comunichi l’applicazione della penale indicando il fatto contestato, la disposizione violata, il periodo di ritardo e il calcolo effettuato. Una comunicazione dettagliata permette al debitore di verificare la richiesta e formulare eventuali osservazioni.
È utile utilizzare un mezzo che consenta di provare invio e ricezione, soprattutto quando dalla comunicazione dipendono termini per contestare, correggere la prestazione o pagare la somma. Le modalità possono essere coordinate con il fac simile di clausola per le comunicazioni contrattuali.
La clausola può consentire al creditore di compensare la penale con somme già dovute al debitore, ma questa previsione deve essere formulata con attenzione e coordinata con le regole sulla compensazione. Non è prudente prevedere trattenute automatiche e indeterminate su qualsiasi somma presente o futura.
Cause di sospensione e ritardi non imputabili
Il conteggio della penale dovrebbe escludere i periodi nei quali il debitore non può adempiere per una causa che non gli è imputabile, secondo le regole applicabili. Il contratto può indicare una procedura per comunicare tempestivamente l’impedimento e documentarne gli effetti sul calendario.
Occorre considerare anche i ritardi provocati dal creditore. Se il committente non fornisce istruzioni, materiali, accessi o approvazioni necessari, il termine di esecuzione può dover essere sospeso o ricalcolato. Applicare ugualmente la penale produrrebbe un risultato incoerente con la ripartizione contrattuale degli obblighi.
Per gli eventi straordinari il testo può essere coordinato con la clausola contrattuale di forza maggiore, senza presumere che ogni difficoltà economica, organizzativa o tecnica escluda automaticamente la responsabilità.
Errori da evitare nella clausola penale
- non identificare l’obbligazione garantita;
- usare la stessa formula per ritardo e inadempimento definitivo;
- non indicare da quando e fino a quando matura la penale;
- omettere il criterio di calcolo dei giorni;
- applicare la percentuale all’intero contratto anziché alla prestazione interessata senza una ragione coerente;
- non stabilire se è risarcibile il maggior danno;
- cumulare la penale per inadempimento con la richiesta della stessa prestazione;
- prevedere importi manifestamente eccessivi;
- ignorare l’esecuzione parziale dell’obbligazione;
- addebitare la penale anche per ritardi imputabili al creditore;
- confondere la penale con la caparra confirmatoria;
- ritenere necessaria o sufficiente una doppia firma in ogni caso.
È opportuno controllare anche la coerenza tra la penale e le clausole su termini, collaudo, sospensione, risoluzione e limitazione di responsabilità. Previsioni sovrapposte possono imporre conseguenze multiple per lo stesso fatto o rendere incerto il momento in cui l’inadempimento diventa definitivo.
Fac simile di clausola penale per ritardo
Il primo modello è destinato al ritardo nell’esecuzione di una prestazione che il creditore continua ad avere interesse a ricevere. La penale si aggiunge quindi alla richiesta di completare l’obbligazione.
ARTICOLO [NUMERO] – PENALE PER RITARDO
1. [DENOMINAZIONE O NOME DEL DEBITORE] si obbliga a eseguire la seguente prestazione entro il [DATA E ORARIO]:
[DESCRIZIONE PRECISA DELLA PRESTAZIONE].
La prestazione si considera completata al verificarsi del seguente evento:
[CONSEGNA, ACCETTAZIONE, COLLAUDO O ALTRO CRITERIO OGGETTIVO].
2. In caso di ritardo imputabile a [DENOMINAZIONE O NOME DEL DEBITORE], è dovuta a [DENOMINAZIONE O NOME DEL CREDITORE] una penale pari a [IMPORTO] per ciascun [GIORNO DI CALENDARIO, GIORNO LAVORATIVO O SETTIMANA] di ritardo.
3. La penale matura dal [GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA O ALTRO MOMENTO] fino alla data di [COMPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE O ALTRO EVENTO]. Le frazioni di [GIORNO O SETTIMANA] sono calcolate secondo il seguente criterio: [CRITERIO].
4. L’importo complessivo della penale non può superare [IMPORTO O PERCENTUALE] del corrispettivo relativo alla prestazione interessata, pari a [IMPORTO].
5. La penale non matura per il periodo di ritardo derivante da una causa non imputabile al debitore o da fatti imputabili al creditore, purché il debitore comunichi l’impedimento entro [TERMINE] dalla sua conoscenza e fornisca la documentazione disponibile.
6. Il creditore comunica l’applicazione della penale mediante [PEC, RACCOMANDATA O ALTRO MEZZO TRACCIABILE], indicando:
a. l’obbligazione interessata;
b. la data di scadenza;
c. il periodo di ritardo contestato;
d. il criterio di calcolo;
e. l’importo richiesto.
7. La penale deve essere pagata entro [NUMERO] giorni dalla ricezione della richiesta, mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
8. Il pagamento della penale per ritardo non libera il debitore dall’obbligo di completare la prestazione principale.
9. Le parti scelgono la seguente alternativa:
[ALTERNATIVA A: LA PENALE LIMITA IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DAL RITARDO ALL’IMPORTO MATURATO E NON È RISARCIBILE IL DANNO ULTERIORE.]
[ALTERNATIVA B: RESTA SALVO IL DIRITTO DEL CREDITORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE RISPETTO ALLA PENALE, CHE DOVRÀ ESSERE PROVATO SECONDO LE REGOLE APPLICABILI.]
10. Resta fermo il potere di riduzione della penale nei casi previsti dall’articolo 1384 del Codice civile.
Luogo e data: [LUOGO], [DATA]
Il Creditore
[DENOMINAZIONE O NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Il Debitore
[DENOMINAZIONE O NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Fac simile di clausola penale per inadempimento
Il secondo modello riguarda l’inadempimento definitivo di un’obbligazione. Deve essere utilizzato soltanto quando il contratto consente di individuare con chiarezza il fatto che rende la prestazione non più eseguita o non più utile per il creditore.
ARTICOLO [NUMERO] – PENALE PER INADEMPIMENTO
1. La presente clausola garantisce l’esatto adempimento della seguente obbligazione prevista dall’articolo [NUMERO] del contratto:
[DESCRIZIONE PRECISA DELL’OBBLIGAZIONE].
2. Ai fini della presente clausola costituisce inadempimento il verificarsi del seguente evento:
[DESCRIZIONE SPECIFICA DELLA VIOLAZIONE].
Non costituiscono automaticamente inadempimento definitivo i ritardi o le difformità rimediabili entro il termine previsto al comma 3.
3. Se la violazione è rimediabile, [DENOMINAZIONE O NOME DEL CREDITORE] comunica per iscritto la contestazione e assegna a [DENOMINAZIONE O NOME DEL DEBITORE] il termine di [NUMERO] giorni per porvi rimedio. La penale diventa dovuta se la violazione non viene corretta entro tale termine, salvo che il contratto o la legge prevedano una diversa disciplina.
4. Al verificarsi dell’inadempimento imputabile al debitore, questi deve corrispondere al creditore la somma di [IMPORTO] a titolo di penale.
5. Le parti dichiarano di avere determinato l’importo considerando [VALORE DELL’OBBLIGAZIONE, INTERESSE ALL’ADEMPIMENTO, CONSEGUENZE PREVEDIBILI O ALTRI CRITERI PERTINENTI].
6. La richiesta deve essere inviata mediante [PEC, RACCOMANDATA O ALTRO MEZZO TRACCIABILE] e deve identificare l’obbligazione violata, il fatto contestato e la data in cui l’inadempimento è divenuto definitivo.
7. La penale deve essere pagata entro [NUMERO] giorni dalla ricezione della richiesta, mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
8. Ai sensi dell’articolo 1383 del Codice civile, la richiesta della penale per inadempimento non è cumulabile con la domanda di esecuzione della medesima prestazione principale, salvo quanto diversamente previsto dalla legge per la specifica fattispecie.
9. Le parti scelgono la seguente alternativa:
[ALTERNATIVA A: LA PENALE LIMITA IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DAL MEDESIMO INADEMPIMENTO ALL’IMPORTO PATTUITO E NON È RISARCIBILE IL DANNO ULTERIORE.]
[ALTERNATIVA B: RESTA SALVO IL DIRITTO DEL CREDITORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE RISPETTO ALLA PENALE, CHE DOVRÀ ESSERE PROVATO SECONDO LE REGOLE APPLICABILI.]
10. La penale non è dovuta se l’inadempimento deriva da una causa non imputabile al debitore secondo le disposizioni applicabili.
11. Resta fermo il potere di riduzione della penale nei casi previsti dall’articolo 1384 del Codice civile.
12. L’applicazione della penale non determina automaticamente la risoluzione del contratto, che resta disciplinata dall’articolo [NUMERO DELL’ARTICOLO SULLA RISOLUZIONE] e dalle disposizioni di legge applicabili.
Scarica il modello Word della clausola penale
Il file Word contiene due formule modificabili: una per la penale giornaliera o periodica dovuta in caso di ritardo e una per la somma fissa collegata all’inadempimento definitivo. Entrambi i modelli comprendono campi per l’obbligazione garantita, il criterio di calcolo, il limite massimo, la contestazione e la scelta relativa al maggior danno.
Prima dell’utilizzo occorre selezionare soltanto la formula adatta, sostituire i segnaposto e coordinare la clausola con termini, sospensioni, collaudo, risoluzione e responsabilità previsti nel contratto. L’importo deve essere definito tenendo conto dell’interesse concreto all’adempimento e delle eventuali tutele applicabili alla controparte.
Domande frequenti sulla clausola penale
Per chiedere la penale bisogna dimostrare il danno?
No, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, secondo l’articolo 1382 del Codice civile. Il creditore deve però dimostrare che si è verificato il ritardo o l’inadempimento contemplato dalla clausola e che sussistono gli altri presupposti contrattuali. Se chiede anche il maggior danno espressamente riservato, deve provare la parte ulteriore.
Si possono chiedere insieme penale e adempimento?
Il cumulo è normalmente ammesso quando la penale è stata pattuita per il semplice ritardo, perché il creditore conserva interesse a ricevere la prestazione. Se la penale riguarda l’inadempimento definitivo, l’articolo 1383 impedisce di domandare contemporaneamente la prestazione principale e la penale. La formulazione della clausola deve rendere chiara questa distinzione.
Il giudice può diminuire l’importo concordato?
Sì. L’articolo 1384 consente la riduzione equitativa quando l’obbligazione principale è stata eseguita in parte oppure quando la penale è manifestamente eccessiva, considerando l’interesse del creditore all’adempimento. Una dichiarazione contrattuale che qualifica l’importo come equo o non riducibile non elimina il potere attribuito al giudice.
La clausola penale deve essere firmata due volte?
Non sempre. La penale non è nominata autonomamente nell’elenco dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice civile. Una specifica approvazione può essere necessaria se la disposizione contiene anche condizioni comprese in quell’elenco o se altre regole applicabili lo richiedono. Nei contratti con consumatori, la doppia firma non rende valida una penale manifestamente eccessiva.
La penale può superare il valore del contratto?
Non esiste un limite percentuale generale applicabile a ogni contratto, ma una somma manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice. Nei rapporti con consumatori può inoltre operare la presunzione di vessatorietà prevista dal Codice del consumo. Il valore deve essere rapportato all’obbligazione violata, alla gravità dell’inadempimento e all’interesse del creditore.