In questa pagina è disponibile un fac simile di clausola di revisione prezzi da inserire in un contratto per adeguare il corrispettivo alle variazioni di un indice, di specifici costi o di altri parametri oggettivi. Il modello può essere utilizzato da imprese, professionisti e privati nei rapporti di fornitura, appalto, manutenzione, distribuzione e prestazione continuativa di servizi.
La clausola consente di stabilire in anticipo quando il prezzo può essere aggiornato, quale fonte utilizzare, come eseguire il calcolo e da quale data applicare il nuovo importo. Può operare sia in aumento sia in diminuzione, evitando che una parte disponga di un potere generico di modificare unilateralmente il corrispettivo. La guida spiega come scegliere l’indice più coerente, distinguere soglia e franchigia, comporre una formula ponderata e gestire comunicazioni, ritardi, indici sostitutivi e contestazioni. Il modello è destinato ai contratti privati e deve essere adattato all’oggetto, alla durata e alla struttura effettiva dei costi.
Che cos’è la clausola di revisione prezzi
La clausola di revisione prezzi è la disposizione con cui le parti stabiliscono che il corrispettivo iniziale possa essere aggiornato nel corso del rapporto secondo criteri predeterminati. L’adeguamento può dipendere da un indice statistico, dal costo di specifiche materie prime, dalla manodopera oppure da una combinazione ponderata di più componenti.
La revisione non coincide necessariamente con un aumento. Se il parametro scelto diminuisce, una clausola simmetrica comporta anche una riduzione del prezzo. Le parti possono concordare una diversa distribuzione del rischio, ma devono descriverla chiaramente.
La clausola è particolarmente utile nei contratti pluriennali, nelle forniture periodiche e nelle prestazioni che richiedono materiali o risorse esposti a variazioni significative. Nei rapporti di breve durata può risultare superflua, soprattutto quando i costi possono essere stimati con sufficiente precisione al momento della firma.
A cosa serve la revisione del corrispettivo
La revisione permette di conservare nel tempo l’equilibrio economico concordato senza dover negoziare ogni variazione. Il fornitore riduce il rischio di sostenere integralmente aumenti rilevanti, mentre il cliente può impedire modifiche discrezionali e beneficiare delle eventuali diminuzioni rilevate dal parametro.
La clausola deve però distribuire il rischio, non trasferirlo interamente e senza limiti a una sola parte. Un adeguamento automatico basato su qualsiasi costo dichiarato dal fornitore può risultare imprevedibile e difficile da verificare.
Il criterio scelto dovrebbe riflettere il costo realmente interessato. Un indice generale dei prezzi al consumo può essere adatto a rivalutazioni monetarie ampie, ma non sempre descrive correttamente l’andamento di acciaio, energia, trasporto, servizi professionali o manodopera di uno specifico settore.
Differenza tra revisione, indicizzazione e modifica del prezzo
| Meccanismo | Come opera | Elemento decisivo |
|---|---|---|
| Indicizzazione automatica | Il prezzo viene aggiornato applicando una formula collegata a un indice predeterminato. | Indice, periodo base, periodicità e formula devono essere già definiti. |
| Revisione documentata dei costi | L’adeguamento dipende dalla variazione effettiva di alcune componenti di costo. | Occorre stabilire documenti, pesi, soglie e criteri di verifica. |
| Rinegoziazione | Le parti discutono una modifica quando si verifica un evento o viene superata una soglia. | La richiesta non produce da sola un nuovo prezzo se manca l’accordo. |
| Modifica unilaterale | Una parte si riserva di cambiare il prezzo secondo presupposti contrattuali. | Richiede limiti, trasparenza, preavviso ed eventuali rimedi della controparte. |
| Nuovo listino per ordini futuri | Il prezzo aggiornato riguarda ordini non ancora conclusi. | Non modifica automaticamente forniture già confermate. |
La revisione indicizzata produce un risultato determinabile mediante una formula. La rinegoziazione, invece, apre un confronto tra le parti e può concludersi senza accordo. Il contratto deve chiarire quale dei due meccanismi è stato scelto.
La clausola di modifica dei prezzi può essere più adatta quando il fornitore aggiorna periodicamente il listino per prestazioni future. La revisione trattata in questa pagina riguarda invece il prezzo di un rapporto già in corso.
Quando conviene inserire la clausola
La revisione è utile quando tra la determinazione del prezzo e l’esecuzione trascorre un periodo significativo. Può essere opportuna anche nei contratti continuativi in cui il corrispettivo rimane fisso per diversi anni, mentre i costi necessari alla prestazione cambiano nel tempo.
Il meccanismo può essere utilizzato per forniture industriali, servizi di manutenzione, trasporti, lavorazioni, contratti di somministrazione, opere private e servizi con una componente rilevante di personale. Deve però essere costruito sulla struttura economica della specifica prestazione.
Non è necessario prevedere una revisione per qualsiasi variazione minima. Le parti possono stabilire un primo periodo di prezzo fisso, una soglia di attivazione oppure una periodicità annuale, evitando aggiornamenti continui per oscillazioni poco significative.
Quando la clausola non è necessaria
Un prezzo fisso può essere preferibile nei contratti di breve durata, nelle prestazioni eseguite immediatamente o nei rapporti in cui il fornitore ha già acquistato i materiali a condizioni definite. In questi casi la revisione potrebbe introdurre complessità senza riflettere un rischio reale.
La clausola non deve essere usata per correggere un prezzo formulato senza un’adeguata valutazione iniziale dei costi. Il normale margine di rischio imprenditoriale non viene eliminato soltanto perché alcune componenti si sono mosse in modo sfavorevole.
Un meccanismo indicizzato può inoltre risultare inadatto quando la prestazione cambia frequentemente per quantità, qualità o contenuto. In tal caso può essere più trasparente aggiornare preventivi e ordini prima della loro accettazione.
Quale indice scegliere per la revisione
L’indice deve essere pubblico, verificabile, periodicamente aggiornato e coerente con la componente economica da adeguare. Il contratto deve indicarne la denominazione completa, l’ente che lo pubblica, la serie utilizzata e l’eventuale esclusione o inclusione di specifiche voci.
| Parametro | Possibile utilizzo | Limite da considerare |
|---|---|---|
| Indice FOI senza tabacchi | Rivalutazioni monetarie generali in rapporti riferibili ai consumi delle famiglie di operai e impiegati. | Non misura direttamente il costo produttivo di ogni bene o servizio. |
| Indice NIC | Andamento generale dei prezzi al consumo per l’intera collettività. | Può essere troppo ampio per una specifica fornitura industriale. |
| Indice IPCA | Confronto armonizzato dell’inflazione tra Paesi dell’Unione europea. | Va verificata la coerenza con il contratto e con il mercato interessato. |
| Prezzi alla produzione dell’industria | Forniture con componente industriale rilevante. | Occorre individuare la serie e il mercato pertinenti. |
| Prezzi alla produzione dei servizi | Servizi tra imprese appartenenti ai settori rilevati. | Non tutte le attività dispongono di una serie specifica adeguata. |
| Retribuzioni contrattuali | Prestazioni con forte incidenza della manodopera. | Deve essere selezionato il comparto coerente con il personale impiegato. |
| Quotazione di una materia prima | Contratti fortemente dipendenti da metalli, combustibili o altre commodity. | La fonte, la qualità, la valuta e il mercato devono essere identificati. |
L’ISTAT pubblica numerosi indici, ma non dichiara che uno stesso parametro sia adatto a tutti i contratti privati. Le parti devono quindi scegliere la serie che meglio rappresenta la prestazione e indicarla senza formule generiche come “indice del costo della vita”.
I dati ufficiali sui prezzi pubblicati dall’ISTAT comprendono indici al consumo, alla produzione e altre rilevazioni. Prima della firma è opportuno verificare disponibilità, frequenza e continuità della serie scelta.
Come indicare il mese base
La formula richiede un valore iniziale con cui confrontare l’indice successivo. Il contratto deve stabilire se il mese base coincide con la firma, con l’offerta, con l’ultimo mese disponibile prima della conclusione o con un altro periodo determinato.
È preferibile utilizzare un dato già pubblicato e definitivo. Se si richiama il mese della firma ma il relativo indice non è ancora disponibile, il testo deve specificare che verrà utilizzato l’ultimo valore ufficiale pubblicato prima di quella data.
Occorre precisare anche se si utilizza il valore mensile, la media annuale o la media di un periodo. Confrontare un dato mensile con una media annuale produrrebbe un calcolo incoerente.
Formula semplice di indicizzazione
Una formula lineare può essere utilizzata quando l’intero prezzo segue lo stesso indice. Il nuovo corrispettivo si ottiene moltiplicando il prezzo base per il rapporto tra l’indice di aggiornamento e l’indice base.
Prezzo aggiornato = Prezzo base × Indice di aggiornamento ÷ Indice base
Se il prezzo base è pari a 10.000 euro, l’indice base è 110 e quello di aggiornamento è 115, il risultato matematico è 10.454,55 euro. Il contratto deve però indicare se l’intera variazione viene riconosciuta, se opera una franchigia e quale percentuale del prezzo è effettivamente indicizzata.
La formula deve essere applicata anche in diminuzione, salvo che le parti abbiano validamente stabilito un meccanismo diverso. Se si vogliono riconoscere soltanto gli aumenti, questa asimmetria deve risultare chiaramente dal testo.
Formula con quota fissa e quota indicizzata
Non sempre l’intero prezzo varia insieme ai costi. Le parti possono lasciare invariata una percentuale e indicizzare soltanto la quota esposta alla variazione.
Prezzo aggiornato = Quota fissa + Quota indicizzata × Indice di aggiornamento ÷ Indice base
Se il 30 per cento del prezzo resta fisso e il 70 per cento viene indicizzato, una variazione del 10 per cento dell’indice produce un adeguamento del 7 per cento sul prezzo complessivo, prima dell’applicazione di soglie o limiti. Questa struttura può riflettere meglio costi generali, margine e componenti già definite.
Le percentuali devono essere indicate nel contratto e la loro somma deve corrispondere al cento per cento del corrispettivo considerato. Non è corretto modificare successivamente i pesi per ottenere un risultato più favorevole.
Formula ponderata per materiali e manodopera
Nei contratti complessi il prezzo può essere suddiviso in più componenti, ciascuna collegata a un parametro diverso. Una formula ponderata può comprendere quota fissa, materiali, manodopera, energia e trasporto.
Coefficiente di revisione = Quota fissa + Quota materiali × Variazione materiali + Quota manodopera × Variazione manodopera + Quota energia × Variazione energia
Ogni componente deve essere espressa mediante un peso e collegata a un indice o dato identificato. Il contratto deve inoltre chiarire se la variazione viene calcolata come rapporto tra numeri indice o come variazione percentuale.
Una formula dettagliata è utile soltanto se i dati sono pubblici o verificabili. Parametri interni non documentati, medie elaborate unilateralmente o preventivi selezionati dalla parte interessata non garantiscono un calcolo trasparente.
Soglia, franchigia e percentuale riconosciuta
Soglia e franchigia non sono sinonimi. La soglia indica la variazione minima necessaria per attivare la revisione; la franchigia indica la parte della variazione che rimane a carico della parte esposta al rischio.
| Meccanismo | Effetto |
|---|---|
| Soglia senza franchigia | Superata la soglia, viene riconosciuta l’intera variazione calcolata. |
| Soglia con franchigia assoluta | La revisione riguarda soltanto la parte che supera la percentuale stabilita. |
| Percentuale di condivisione | Viene riconosciuta soltanto una quota della variazione, per esempio l’80 per cento. |
| Fascia neutra | Le variazioni comprese tra una percentuale negativa e positiva non modificano il prezzo. |
Se la variazione è del 7 per cento e la clausola prevede una franchigia del 3 per cento, l’adeguamento può riguardare soltanto il 4 per cento. Se invece il 3 per cento è una semplice soglia, superato tale valore la revisione può applicarsi all’intero 7 per cento.
Il testo deve descrivere il metodo senza lasciare la scelta al momento della richiesta. Molte contestazioni derivano proprio dall’uso indistinto dei termini soglia, alea e franchigia.
Limite massimo all’aumento o alla diminuzione
Le parti possono fissare un limite massimo per singolo aggiornamento o per l’intera durata del contratto. Il limite rende prevedibile l’esposizione, ma può impedire che il prezzo rifletta integralmente variazioni eccezionali.
Il tetto può essere espresso come percentuale annua, percentuale cumulata o importo assoluto. Il contratto deve precisare se l’eccedenza viene definitivamente assorbita, rinviata all’aggiornamento successivo oppure sottoposta a rinegoziazione.
Se è previsto un limite soltanto agli aumenti, occorre decidere se applicare un limite equivalente alle diminuzioni. Una disciplina asimmetrica deve essere formulata consapevolmente e valutata anche in relazione alla qualifica delle parti.
Periodicità dell’aggiornamento
La revisione può essere annuale, semestrale, trimestrale o collegata a determinate fasi della fornitura. Una frequenza elevata rende il prezzo più aderente ai costi, ma aumenta il lavoro amministrativo e può trasferire alla controparte oscillazioni temporanee.
Nei contratti pluriennali è frequente lasciare invariato il prezzo per un primo periodo e applicare l’aggiornamento successivamente. Il testo deve stabilire la prima data utile e impedire richieste riferite a periodi già compresi nel prezzo fisso.
Se l’indice viene pubblicato con ritardo, la clausola può prevedere l’applicazione provvisoria del prezzo precedente e un conguaglio nella prima fattura utile dopo la pubblicazione del dato.
Da quale data si applica il prezzo aggiornato
Il nuovo prezzo può operare dalla data di maturazione della revisione, dalla comunicazione, dalla prima fattura successiva oppure da una data espressamente indicata. La scelta incide sulla possibilità di effettuare conguagli retroattivi.
Una soluzione trasparente consiste nell’applicare il prezzo alle prestazioni eseguite dopo una determinata data, con comunicazione preventiva del calcolo. Se il dato statistico viene pubblicato più tardi, le parti possono stabilire un conguaglio limitato al periodo già identificato.
La clausola deve chiarire come attribuire l’adeguamento a ordini già confermati, consegne parziali, stati di avanzamento e prestazioni continuative. Non dovrebbe modificare retroattivamente beni già consegnati e pagati, salvo una previsione espressa e determinabile.
Come inviare la richiesta di revisione
La richiesta dovrebbe essere formulata per iscritto e contenere tutti i dati necessari a ripetere il calcolo. La semplice comunicazione di una nuova percentuale non consente alla controparte di verificare l’aggiornamento.
- contratto e prestazioni interessate;
- prezzo o componente di prezzo da aggiornare;
- indice base e relativo periodo;
- indice di aggiornamento e relativo periodo;
- fonte ufficiale dei dati;
- formula applicata;
- soglia, franchigia e percentuale riconosciuta;
- eventuale limite massimo;
- nuovo importo unitario o complessivo;
- data di decorrenza;
- prospetto dei conguagli, se previsti.
La modalità di invio può essere coordinata con la clausola sulle comunicazioni contrattuali. PEC, raccomandata o altro mezzo concordato risultano utili quando occorre provare la data di ricezione.
Termine per presentare la richiesta
Le parti possono prevedere un termine entro cui richiedere la revisione dopo la pubblicazione del dato. Il termine deve essere espresso con precisione, indicando il momento iniziale del conteggio e le conseguenze del suo mancato rispetto.
Una clausola che collega automaticamente il ritardo a una rinuncia definitiva deve essere formulata in modo chiaro. È possibile stabilire, in alternativa, che la domanda tardiva produca effetti soltanto per il futuro e non consenta conguagli relativi ai periodi precedenti.
Questa seconda soluzione riduce il rischio di richieste accumulate per anni e, nello stesso tempo, evita di cancellare ogni futuro diritto all’adeguamento. La scelta costituisce una regola contrattuale e non un termine generale imposto dalla legge ai rapporti privati.
Come contestare il calcolo
La controparte dovrebbe disporre di un termine per verificare indice, periodo, pesi e formula. L’eventuale contestazione deve indicare gli errori rilevati e, quando possibile, il risultato ritenuto corretto.
Durante la verifica può continuare a essere pagata la parte non contestata del corrispettivo. Il contratto deve chiarire se il prezzo precedente rimane provvisoriamente applicabile oppure se viene fatturato il nuovo importo con successivo conguaglio.
Per formule tecniche si può prevedere l’intervento di un esperto indipendente, limitato alle questioni di calcolo. La nomina, i costi e gli effetti della determinazione devono essere stabiliti senza attribuire al professionista il potere di modificare l’intero contratto.
Che cosa accade se l’indice viene modificato o soppresso
Le serie statistiche possono cambiare base, classificazione, frequenza o metodologia. Possono inoltre essere sostituite o cessare. Il contratto deve prevedere un criterio per mantenere la continuità del calcolo.
Se l’ente pubblica coefficienti di raccordo, questi possono essere utilizzati per rendere confrontabili la vecchia e la nuova serie. In mancanza, le parti possono scegliere l’indice ufficiale più vicino per oggetto, mercato e metodologia.
La sostituzione non dovrebbe essere decisa unilateralmente dalla parte che beneficia dell’adeguamento. Il modello prevede un accordo scritto e, in caso di disaccordo, l’individuazione del parametro da parte di un esperto secondo criteri già stabiliti.
Revisione in aumento e in diminuzione
Una clausola simmetrica applica lo stesso criterio alle variazioni positive e negative. Questa struttura è generalmente più coerente con la funzione di adeguare il prezzo all’andamento del parametro.
Le parti possono stabilire che la revisione operi soltanto su richiesta oppure automaticamente. Se serve una richiesta, occorre chiarire se ciascuna parte può attivarla anche quando il risultato comporta una diminuzione.
Una disposizione che consente al fornitore di applicare gli aumenti ma ignora le diminuzioni deve essere formulata senza ambiguità. Nei contratti con consumatori o in condizioni predisposte unilateralmente, l’equilibrio della clausola richiede una valutazione ulteriore.
Ritardi imputabili a una delle parti
La revisione non dovrebbe premiare chi ha causato il prolungamento del contratto. Se il fornitore consegna in ritardo per una causa a lui imputabile, le parti possono escludere l’aumento maturato dopo la data in cui la prestazione avrebbe dovuto essere completata.
Se il ritardo dipende invece dal cliente, per esempio per mancata consegna di dati, sospensione richiesta o indisponibilità del luogo di esecuzione, l’aggiornamento può continuare a maturare secondo il calendario effettivo.
Il contratto deve coordinare questa regola con proroghe, sospensioni e forza maggiore. Una circostanza che giustifica il ritardo secondo la clausola di forza maggiore non dovrebbe essere trattata come un inadempimento imputabile.
Rapporto con l’eccessiva onerosità sopravvenuta
Nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, l’articolo 1467 del Codice civile disciplina l’eccessiva onerosità derivante da avvenimenti straordinari e imprevedibili. La parte tenuta alla prestazione divenuta eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
La clausola di revisione può ridurre il rischio di squilibri, ma non risolve necessariamente ogni evento eccezionale. Se il parametro scelto non rappresenta il costo colpito oppure il tetto impedisce un adeguamento sufficiente, può rimanere necessario valutare la disciplina legale e le altre clausole del contratto.
Il semplice aumento di un costo non determina automaticamente l’applicazione dell’articolo 1467. Occorre considerare straordinarietà, imprevedibilità, entità dello squilibrio e normale alea del rapporto. Il testo del Codice civile vigente consente di verificare gli articoli da 1467 a 1469.
Clausola di revisione nei contratti con consumatori
Quando il cliente è un consumatore, una clausola predisposta dal professionista deve rispettare il Codice del consumo. Il potere di modificare unilateralmente il prezzo senza un motivo valido specificato nel contratto può essere valutato come vessatorio secondo le disposizioni applicabili.
Il meccanismo deve essere chiaro e comprensibile prima della conclusione dell’accordo. Il consumatore deve poter conoscere parametro, periodicità e conseguenze economiche, senza dipendere da criteri interni controllati esclusivamente dal professionista.
Una formula oggettiva e simmetrica riduce l’incertezza, ma non rende automaticamente valida qualsiasi variazione. Devono essere valutati anche durata, entità potenziale dell’aumento, diritto di recesso eventualmente previsto e natura del servizio.
Differenza tra contratti privati e appalti pubblici
Il fac simile di questa pagina è destinato ai contratti privati. Negli appalti pubblici la revisione dei prezzi è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dai relativi provvedimenti, con presupposti, indici, soglie e modalità che non possono essere sostituiti da una formula liberamente predisposta come in un normale accordo commerciale.
L’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplina le clausole di revisione nei documenti iniziali di gara. La normativa è stata oggetto di modifiche e deve essere verificata nella versione vigente al momento della procedura e dell’esecuzione.
L’ISTAT pubblica gli indici predisposti per i contratti pubblici. Tali parametri non devono essere trasferiti automaticamente in un contratto privato senza verificarne la pertinenza.
Revisione dei prezzi nei contratti internazionali
Nei rapporti internazionali il prezzo può dipendere anche da valuta, dazi, costi logistici e quotazioni espresse in mercati esteri. La clausola deve indicare valuta del contratto, fonte del cambio, data di rilevazione e ripartizione del rischio valutario.
Per una materia prima devono essere specificati mercato, qualità, unità di misura, valuta e pubblicazione di riferimento. Scrivere soltanto “prezzo internazionale del materiale” non permette di determinare il risultato.
È inoltre necessario coordinare la revisione con Incoterms, consegna, dazi e legge applicabile. Il fac simile di contratto di vendita internazionale mostra una struttura più ampia nella quale inserire il meccanismo.
Errori da evitare nella clausola di revisione
- richiamare genericamente l’inflazione senza identificare l’indice;
- non indicare il mese o periodo base;
- scegliere un indice non coerente con la prestazione;
- non specificare se il calcolo utilizza valori mensili o medie;
- confondere soglia e franchigia;
- non distinguere quota fissa e quota indicizzata;
- riconoscere aumenti senza disciplinare le diminuzioni;
- non stabilire periodicità e data di decorrenza;
- prevedere un aumento basato su costi dichiarati unilateralmente;
- omettere il limite massimo o la gestione dell’eccedenza;
- non regolare gli indici soppressi o modificati;
- applicare la revisione a prestazioni già completate senza una previsione chiara;
- riconoscere aumenti prodotti da un ritardo imputabile al fornitore;
- considerare la richiesta equivalente a un accordo quando è prevista soltanto la rinegoziazione;
- utilizzare il modello privato per un appalto pubblico.
Prima della firma è utile simulare il calcolo con almeno un aumento e una diminuzione. La simulazione consente di individuare errori nei pesi, nelle soglie e nei tetti prima che il meccanismo debba essere applicato.
Fac simile di clausola contrattuale di revisione prezzi
Il modello seguente prevede una quota fissa e una quota indicizzata, con alternative per soglia, franchigia e riconoscimento della variazione. Le opzioni non scelte devono essere eliminate.
ARTICOLO [NUMERO] – REVISIONE DEL PREZZO
1. Il prezzo iniziale delle prestazioni indicate nell’articolo [NUMERO] del contratto è pari a euro [IMPORTO] oltre [IVA O ALTRI ONERI, SE APPLICABILI] ed è riferito alla data del [DATA DI RIFERIMENTO].
2. Il prezzo rimane invariato fino al [DATA]. Successivamente può essere aggiornato con periodicità [ANNUALE, SEMESTRALE O ALTRA PERIODICITÀ], secondo le disposizioni del presente articolo.
3. Ai fini della revisione viene utilizzato il seguente parametro ufficiale:
ente pubblicatore: [ISTAT O ALTRO ENTE];
denominazione completa dell’indice: [DENOMINAZIONE];
serie, settore o classificazione: [DESCRIZIONE];
mercato o ambito territoriale: [DESCRIZIONE];
frequenza di pubblicazione: [MENSILE, TRIMESTRALE O ALTRA];
eventuale esclusione di voci: [DESCRIZIONE O NESSUNA].
4. L’indice base è il valore relativo al [MESE, TRIMESTRE O PERIODO], pari a [VALORE]. Se il dato relativo al periodo indicato non è ancora disponibile alla data della firma, si utilizza l’ultimo valore ufficiale pubblicato, identificato come [PERIODO].
5. L’indice di aggiornamento è il valore relativo al [MESE, TRIMESTRE O PERIODO PRECEDENTE LA DATA DI REVISIONE]. Se il dato è provvisorio, si applica [IL DATO PROVVISORIO CON SUCCESSIVO CONGUAGLIO O IL PREZZO PRECEDENTE FINO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DATO DEFINITIVO].
6. Il prezzo è composto come segue:
quota fissa non soggetta a revisione: [PERCENTUALE] per cento;
quota soggetta a indicizzazione: [PERCENTUALE] per cento.
La somma delle quote è pari al cento per cento.
7. Il prezzo aggiornato viene calcolato secondo la seguente formula:
PREZZO AGGIORNATO = PREZZO BASE × [QUOTA FISSA + QUOTA INDICIZZATA × INDICE DI AGGIORNAMENTO ÷ INDICE BASE].
Le percentuali devono essere utilizzate nella formula in forma decimale.
8. Le parti scelgono una sola delle seguenti alternative:
ALTERNATIVA A – NESSUNA SOGLIA
La revisione si applica all’intera variazione risultante dalla formula.
ALTERNATIVA B – SOGLIA SENZA FRANCHIGIA
La revisione opera soltanto quando la variazione assoluta supera il [PERCENTUALE] per cento. Superata la soglia, viene riconosciuta l’intera variazione calcolata.
ALTERNATIVA C – FRANCHIGIA
La revisione riguarda esclusivamente la parte della variazione che supera il [PERCENTUALE] per cento, che rimane a carico della parte esposta all’aumento o alla diminuzione.
9. La variazione riconosciuta è pari al [PERCENTUALE] per cento del risultato ottenuto dopo l’applicazione della soglia o della franchigia.
10. Il prezzo non può aumentare o diminuire, per ciascun aggiornamento, oltre il [PERCENTUALE] per cento rispetto al prezzo vigente prima della revisione.
L’eventuale variazione eccedente [È DEFINITIVAMENTE ASSORBITA, È RIPORTATA ALL’AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO O DETERMINA L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI RINEGOZIAZIONE].
11. La revisione opera in modo simmetrico. Se il parametro diminuisce, il prezzo viene ridotto applicando la medesima formula, soglia, franchigia e percentuale di riconoscimento previste per gli aumenti.
12. La parte interessata trasmette la richiesta mediante [PEC, RACCOMANDATA O ALTRO MEZZO TRACCIABILE] entro [NUMERO] giorni dalla pubblicazione del dato necessario al calcolo.
13. La richiesta deve contenere:
a. prezzo vigente;
b. indice base e indice di aggiornamento;
c. fonte e periodo dei dati;
d. formula applicata;
e. calcolo della variazione;
f. applicazione della soglia o franchigia;
g. nuovo prezzo;
h. data di decorrenza;
i. eventuale prospetto dei conguagli.
14. Se la richiesta viene trasmessa oltre il termine previsto, la revisione produce effetti [DALLA DATA DI RICEZIONE, DAL PERIODO SUCCESSIVO O SECONDO ALTRO CRITERIO], senza conguagli per il periodo anteriore, salvo diverso accordo scritto.
15. Il nuovo prezzo si applica alle prestazioni [ESEGUITE, CONSEGNATE, ACCETTATE O FATTURATE] a partire dal [DATA O CRITERIO].
Le prestazioni completate prima di tale data restano regolate dal prezzo precedente, salvo i conguagli espressamente previsti.
16. Se il dato necessario viene pubblicato dopo la data di decorrenza, si continua ad applicare provvisoriamente il prezzo precedente. Il conguaglio viene inserito nella prima fattura utile successiva alla pubblicazione, con separata indicazione del calcolo.
17. La controparte può contestare il calcolo entro [NUMERO] giorni dalla ricezione, indicando gli elementi ritenuti errati. La parte non contestata del corrispettivo resta dovuta secondo le scadenze contrattuali.
18. In caso di contestazione, le parti verificano congiuntamente indice, periodi, formula e dati entro [NUMERO] giorni. Se il disaccordo riguarda esclusivamente il calcolo, la questione viene sottoposta a [ESPERTO INDIPENDENTE, PROFESSIONISTA O ENTE], nominato secondo [CRITERIO].
I costi della verifica sono ripartiti secondo [CRITERIO].
19. Se l’indice viene modificato, ribasato o riclassificato, vengono utilizzati i coefficienti di raccordo ufficialmente pubblicati. Se la serie cessa senza un indice sostitutivo ufficiale, le parti scelgono il parametro pubblico più vicino per oggetto e metodologia.
20. Se le parti non raggiungono un accordo sul parametro sostitutivo entro [NUMERO] giorni, esso viene individuato da [ESPERTO O ENTE] tenendo conto della componente di costo originariamente rappresentata, della continuità statistica e della verificabilità dei dati.
21. Non viene riconosciuto l’aumento maturato durante il periodo di ritardo imputabile alla parte che richiede la revisione, calcolato oltre la data in cui la prestazione avrebbe dovuto essere completata.
Se il ritardo è imputabile alla controparte o deriva da una sospensione concordata, il periodo viene considerato nel calcolo secondo [CRITERIO].
22. La revisione non opera sulle seguenti componenti:
[ELENCO DI ANTICIPI, SOMME GIÀ PAGATE, PRESTAZIONI CONCLUSE, COSTI RIMBORSATI A PIÈ DI LISTA O ALTRE VOCI].
23. Imposte, contributi, dazi e oneri stabiliti dalla legge vengono trattati secondo [CRITERIO], separatamente dalla formula di indicizzazione, salvo che siano già compresi nell’indice selezionato.
24. La revisione prevista dal presente articolo non attribuisce a una parte il diritto di modificare unilateralmente oggetto, quantità, qualità o altre condizioni della prestazione.
25. Se un evento straordinario altera l’equilibrio economico senza essere adeguatamente rappresentato dall’indice, ciascuna parte può chiedere l’apertura di una rinegoziazione documentata. La richiesta non sospende automaticamente l’esecuzione e non modifica il prezzo fino al raggiungimento di un accordo, salvo quanto previsto dalla legge o da altre clausole del contratto.
Scarica il modello Word della clausola di revisione prezzi
Il file Word contiene una clausola modificabile con campi per prezzo base, indice ufficiale, mese di riferimento, quota fissa, quota indicizzata, periodicità, soglia, franchigia e limite massimo. Comprende inoltre regole su richiesta, decorrenza, conguagli, contestazioni, indici sostitutivi e ritardi imputabili.
Prima dell’utilizzo occorre selezionare le alternative corrette, eliminare quelle non applicabili e verificare che la formula rappresenti davvero la struttura dei costi della prestazione. È consigliabile effettuare almeno una simulazione in aumento e una in diminuzione prima della sottoscrizione.
Domande frequenti sulla revisione dei prezzi
La revisione del prezzo avviene automaticamente?
Dipende dalla clausola. L’adeguamento può scattare automaticamente alla data prevista oppure richiedere una comunicazione con il relativo calcolo. Se il testo prevede soltanto una richiesta di rinegoziazione, il prezzo non cambia fino al raggiungimento di un nuovo accordo. Occorre quindi distinguere con precisione indicizzazione automatica e negoziazione successiva.
Quale indice ISTAT bisogna utilizzare?
Non esiste un indice unico adatto a ogni contratto. Il FOI senza tabacchi è generalmente utilizzato per rivalutazioni monetarie, mentre forniture industriali, servizi o prestazioni ad alta intensità di lavoro possono richiedere serie più specifiche. La clausola deve riportare denominazione completa, periodo, frequenza e componente di prezzo collegata al parametro.
La clausola deve prevedere anche la diminuzione del prezzo?
La revisione può essere costruita in modo simmetrico, applicando la stessa formula agli aumenti e alle diminuzioni. Le parti possono concordare una disciplina differente, purché risulti chiaramente dal contratto e sia compatibile con le norme applicabili. Nei rapporti predisposti unilateralmente, soprattutto con consumatori, l’asimmetria richiede una valutazione attenta.
Che differenza c’è tra soglia e franchigia?
La soglia stabilisce quanto deve variare l’indice prima che il meccanismo si attivi. Superata la soglia, la clausola può riconoscere l’intera variazione. La franchigia, invece, lascia stabilmente a carico della parte una quota iniziale: se la variazione è del 7 per cento e la franchigia è del 3 per cento, l’adeguamento riguarda il 4 per cento.
La stessa clausola può essere usata negli appalti pubblici?
No. I contratti pubblici seguono la disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e le successive modifiche, oltre agli indici e alle procedure applicabili alla specifica procedura. Il fac simile disponibile in questa pagina è destinato ai contratti privati e non sostituisce la clausola prevista nei documenti di gara.