Indice
In questa pagina è disponibile un fac simile per concedere temporaneamente a un altro soggetto uno o più diritti di utilizzazione economica su un’opera protetta. Il documento può essere impiegato da autori, editori, fotografi, illustratori, musicisti, imprese, associazioni, agenzie e committenti che vogliono autorizzare un utilizzo delimitato nel tempo senza trasferire definitivamente tutti i diritti sull’opera.
L’espressione “cessione temporanea del diritto d’autore” è frequente nelle ricerche e nella pratica, ma deve essere utilizzata con attenzione. Se il titolare conserva i diritti e attribuisce alla controparte soltanto determinate facoltà di sfruttamento per un periodo prestabilito, il contratto presenta normalmente la struttura di una licenza temporanea, esclusiva o non esclusiva. La guida spiega come identificare l’opera, selezionare i diritti concessi, stabilire durata, territorio, mezzi di diffusione, lingue, compenso e condizioni di esclusiva. Il modello deve essere adattato al tipo di opera e alle utilizzazioni realmente concordate.
Che cos’è la cessione temporanea del diritto d’autore
La cessione temporanea del diritto d’autore è l’accordo con cui il titolare consente a un altro soggetto di esercitare, per un periodo limitato e alle condizioni pattuite, uno o più diritti di utilizzazione economica su un’opera. Alla scadenza cessano le facoltà concesse, mentre restano esclusi dal contratto i diritti e gli utilizzi non espressamente attribuiti.
Il termine diritto d’autore comprende situazioni diverse. L’autore dispone di diritti patrimoniali, che consentono lo sfruttamento economico dell’opera, e di diritti morali, che tutelano la paternità e l’integrità della creazione.
La legge 22 aprile 1941, n. 633 consente di acquistare, alienare o trasmettere i diritti patrimoniali nelle forme ammesse dalla legge. La concessione può riguardare tutti i diritti disponibili oppure soltanto alcune facoltà, determinate per durata, territorio, lingua, prodotto, edizione o canale di diffusione.
Cessione temporanea o licenza d’uso
Se l’autore mantiene la titolarità dei diritti e autorizza un utilizzo delimitato, la denominazione più chiara è “licenza temporanea di diritti d’autore”. La cessione viene invece associata più spesso al trasferimento della titolarità di uno o più diritti patrimoniali.
La qualificazione non dipende soltanto dal titolo del documento. Occorre esaminare il contenuto dell’accordo, verificando quali poteri vengono attribuiti, se il titolare può continuare a sfruttare l’opera e cosa accade alla scadenza.
| Operazione | Effetto principale | Posizione dell’autore |
|---|---|---|
| Licenza temporanea non esclusiva | Il licenziatario può utilizzare l’opera entro i limiti concordati | L’autore può continuare a utilizzarla e concedere analoghe licenze ad altri |
| Licenza temporanea esclusiva | Le facoltà indicate sono riservate al licenziatario nel periodo e nell’ambito stabiliti | L’autore non può esercitare o concedere a terzi le medesime facoltà entro l’ambito dell’esclusiva |
| Cessione definitiva | La titolarità dei diritti patrimoniali indicati passa al cessionario | L’autore conserva i diritti morali e gli eventuali diritti patrimoniali non trasferiti |
| Vendita dell’esemplare materiale | Viene trasferita la proprietà del supporto, come un quadro, un manoscritto o una copia | I diritti di riproduzione e sfruttamento non passano automaticamente all’acquirente |
Il fac simile presente in questa pagina è strutturato come licenza temporanea. Questa impostazione evita di dichiarare che l’autore trasferisce la titolarità per poi riacquistarla automaticamente alla scadenza e descrive con maggiore precisione le facoltà attribuite alla controparte.
Quali opere possono essere oggetto dell’accordo
Il contratto può riguardare opere letterarie, articoli, manuali, fotografie, illustrazioni, disegni, composizioni musicali, video, sceneggiature, progetti creativi, software, banche dati e altri contenuti che presentino i requisiti richiesti per la protezione del diritto d’autore.
La tutela nasce con la creazione dell’opera e non dipende da una registrazione obbligatoria. Come spiegato nella pagina della SIAE dedicata al diritto d’autore, non è necessaria una formalità amministrativa per ottenere la protezione, anche se depositi, marcature temporali e altri strumenti possono risultare utili per dimostrare l’esistenza dell’opera a una determinata data.
Il contratto deve riguardare un’opera identificabile. Idee generiche, metodi, temi, informazioni e concetti astratti non dovrebbero essere descritti come se costituissero automaticamente un’opera protetta. Se l’accordo comprende materiali non ancora realizzati, occorre disciplinare anche l’incarico creativo, i tempi di consegna e l’accettazione del risultato.
Come identificare l’opera nel contratto
L’indicazione del solo titolo può essere insufficiente, soprattutto quando esistono versioni successive, traduzioni, adattamenti o file differenti. Il documento dovrebbe permettere di individuare senza incertezze il contenuto interessato dalla licenza.
- titolo completo dell’opera;
- nome dell’autore o degli autori;
- tipologia e breve descrizione del contenuto;
- data di creazione, pubblicazione o consegna;
- numero di pagine, durata, dimensioni o altre caratteristiche rilevanti;
- edizione, versione o numero di revisione;
- nome del file e formato digitale;
- eventuale codice ISBN, ISRC, DOI o altro identificativo;
- eventuale copia dell’opera allegata o collegamento a un archivio condiviso;
- elenco dei materiali di terzi incorporati nel contenuto.
Per un testo già pubblicato è necessario specificare se la licenza riguarda l’intera opera, singoli capitoli, estratti, tabelle, immagini o altri elementi. Se vengono utilizzate soltanto alcune parti, l’allegato dovrebbe riportare pagine, titoli delle sezioni o file interessati.
La copia consegnata al licenziatario può essere identificata anche mediante un’impronta informatica del file. Si tratta di un accorgimento probatorio e organizzativo, non di un requisito generale imposto dalla legge.
Chi può concedere i diritti
Il contratto può essere firmato dall’autore oppure da un soggetto che abbia acquisito i diritti patrimoniali interessati. Un editore, produttore, committente o erede può concedere la licenza soltanto nei limiti dei diritti di cui dispone effettivamente.
La pubblicazione dell’opera o il possesso del file non dimostrano, da soli, la titolarità di tutti i diritti. Prima della firma è opportuno verificare precedenti contratti di edizione, cessioni, licenze esclusive, accordi di lavoro e incarichi professionali che potrebbero limitare la disponibilità dell’opera.
Quando esistono più autori, occorre stabilire se il contenuto è un’opera in comunione, un’opera collettiva oppure un insieme di contributi separabili. Il singolo autore non deve dichiararsi titolare esclusivo di diritti che appartengono anche ad altri soggetti.
Se il titolare intende trasferire definitivamente i diritti patrimoniali, può essere utilizzato lo specifico contratto di cessione del diritto d’autore. Il modello presente in questa pagina è destinato a un utilizzo limitato nel tempo.
Quali diritti possono essere concessi
I diritti di utilizzazione economica sono tra loro indipendenti. L’attribuzione di una facoltà non implica automaticamente la concessione delle altre, per cui il contratto dovrebbe elencare in modo espresso gli utilizzi autorizzati.
- riproduzione su supporto cartaceo, digitale, audiovisivo o di altra natura;
- pubblicazione e distribuzione di copie fisiche;
- messa a disposizione online su siti, applicazioni o piattaforme;
- comunicazione o diffusione al pubblico;
- esecuzione, rappresentazione o recitazione pubblica;
- traduzione in una o più lingue;
- adattamento, elaborazione o trasformazione;
- inserimento in opere composite, raccolte o prodotti multimediali;
- utilizzo promozionale o pubblicitario;
- noleggio o prestito, quando pertinente;
- produzione e commercializzazione di beni derivati, se espressamente concordata.
Una formula che richiami genericamente “tutti i diritti presenti e futuri” non chiarisce l’operazione programmata. È preferibile selezionare le facoltà necessarie e indicare per ciascuna le modalità concrete di esercizio.
Se il licenziatario deve pubblicare un estratto in un libro, per esempio, possono essere sufficienti la riproduzione, la distribuzione dell’edizione e l’eventuale versione digitale. Non serve attribuire anche diritti di rappresentazione teatrale, produzione audiovisiva o merchandising se tali utilizzi non sono previsti.
Diritti morali e indicazione dell’autore
I diritti morali restano in capo all’autore anche quando vengono trasferiti o concessi in licenza i diritti patrimoniali. Comprendono il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle deformazioni, mutilazioni o modifiche che possano arrecare pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore.
Il contratto non dovrebbe quindi dichiarare che il licenziatario acquista ogni diritto, compresi quelli morali. Non è corretta neppure una clausola standard che imponga sempre di omettere il nome dell’autore.
Le parti possono stabilire come deve essere riportato il credito, per esempio con il nome completo, uno pseudonimo o una formula editoriale concordata. L’autore può anche scegliere di pubblicare in forma anonima, ma tale scelta non equivale al trasferimento del diritto morale di paternità.
È utile indicare posizione, dimensione e modalità del credito quando l’opera viene utilizzata in copertine, cataloghi, siti, video, social network o materiali pubblicitari. Se ragioni tecniche impediscono l’indicazione in ogni singola visualizzazione, il contratto può prevedere una collocazione alternativa chiaramente accessibile.
Forma scritta e valore probatorio
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Il documento scritto consente di dimostrare quali diritti siano stati concessi e con quali limiti, evitando di affidare la ricostruzione dell’accordo a conversazioni, messaggi o intese verbali frammentarie.
La regola riguarda la prova della trasmissione e non deve essere descritta in modo impreciso come una forma solenne necessaria in ogni caso per l’esistenza dell’accordo. Nella pratica, tuttavia, utilizzare un contratto sottoscritto prima dell’inizio dello sfruttamento costituisce la soluzione più prudente.
Il contratto può essere firmato su carta oppure con strumenti elettronici idonei. Ciascuna parte dovrebbe conservarne una copia insieme all’opera, agli allegati, alle autorizzazioni di terzi, ai rendiconti e alle prove dei pagamenti.
Durata della licenza
La durata può essere indicata attraverso una data iniziale e una data finale oppure mediante un numero determinato di mesi o anni. Deve essere chiaro se il periodo decorre dalla firma, dalla consegna del file, dal pagamento dell’acconto, dalla pubblicazione o da un’altra condizione.
Alla scadenza il licenziatario non può iniziare nuove utilizzazioni comprese nei diritti cessati. Il contratto deve però regolare separatamente le copie già prodotte, i contenuti già distribuiti e le pubblicazioni ancora disponibili su piattaforme digitali.
Per una licenza editoriale si può prevedere un periodo di esaurimento delle copie stampate, definito anche come sell-off. La clausola dovrebbe stabilire durata, quantità interessate, divieto di nuove ristampe e rendicontazione delle vendite effettuate dopo la scadenza.
Per i contenuti online può essere previsto un termine entro cui rimuovere file, pagine, video, campagne pubblicitarie e materiali scaricabili. Le copie conservate soltanto per obblighi amministrativi, difesa dei diritti o archiviazione interna devono restare escluse da ulteriori usi commerciali.
Territorio, lingue e canali di utilizzo
Il territorio può essere limitato all’Italia, all’Unione europea, a determinati Paesi oppure esteso a tutto il mondo. La diffusione tramite internet non rende automaticamente mondiale ogni licenza, ma può rendere difficile applicare restrizioni territoriali se il contenuto è pubblicamente accessibile senza limitazioni.
Quando l’opera viene utilizzata online, il contratto dovrebbe indicare i siti, le applicazioni, i marketplace, le piattaforme social e gli account autorizzati. Può inoltre precisare se sono consentiti download, podcast, streaming, newsletter, archivi consultabili e distribuzione tramite soggetti terzi.
Le lingue autorizzate devono essere indicate separatamente. Il diritto di pubblicare l’opera originale non comprende necessariamente quello di tradurla, e il diritto di traduzione non attribuisce automaticamente tutte le facoltà di sfruttamento della versione tradotta.
Per i prodotti editoriali vanno specificati formato, tiratura, edizione e possibilità di ristampa. Per fotografie, illustrazioni e video è utile indicare campagne, prodotti, mezzi pubblicitari, dimensioni e contesti nei quali il materiale potrà comparire.
Licenza esclusiva e non esclusiva
Con la licenza non esclusiva l’autore conserva la possibilità di utilizzare l’opera e di autorizzare altri soggetti. Questa soluzione è adatta quando il licenziatario necessita soltanto di un diritto d’uso per una specifica pubblicazione, campagna, piattaforma o territorio.
La licenza esclusiva riserva invece al licenziatario le facoltà comprese nell’accordo entro i limiti definiti. L’esclusiva deve indicare con precisione diritti, durata, territorio, lingue, prodotti e canali interessati.
Un’esclusiva per la pubblicazione cartacea in lingua italiana non dovrebbe impedire automaticamente all’autore di concedere a terzi i diritti per un audiolibro, una traduzione straniera o un adattamento cinematografico. La separazione degli ambiti riduce il rischio di bloccare utilizzazioni che le parti non avevano considerato.
Se il licenziatario ottiene un’esclusiva, il contratto può stabilire un termine entro il quale deve iniziare lo sfruttamento. La disciplina vigente riconosce, in presenza dei relativi presupposti, strumenti di risoluzione o revoca dell’esclusiva in caso di mancato sfruttamento.
Sublicenza e utilizzo da parte di terzi
La possibilità di concedere sublicenze non dovrebbe essere presunta. Il contratto deve precisare se il licenziatario può autorizzare società collegate, distributori, editori locali, piattaforme, agenzie o altri soggetti a esercitare i diritti ricevuti.
È possibile distinguere la sublicenza commerciale dall’intervento di fornitori tecnici. Stampatori, hosting provider, traduttori, montatori e agenzie possono ricevere i materiali nella misura necessaria a eseguire il servizio senza acquisire un autonomo diritto di sfruttamento.
Il licenziatario dovrebbe vincolare i propri fornitori a utilizzare l’opera soltanto per l’incarico ricevuto, adottare adeguate misure di riservatezza e cessare l’uso al termine del servizio. Rimane responsabile verso il licenziante per gli utilizzi compiuti dai soggetti ai quali ha affidato le attività, nei limiti stabiliti dal contratto e dalla legge.
Se la sublicenza è ammessa, occorre indicare durata, territorio, corrispettivo, obblighi di rendiconto e sorte delle sublicenze alla cessazione del contratto principale.
Modifiche, adattamenti e traduzioni
Il diritto di riprodurre l’opera non comprende necessariamente il potere di modificarla. Tagli, traduzioni, adattamenti, montaggi, inserimento di elementi grafici, variazioni cromatiche e trasformazioni in altri formati devono essere disciplinati espressamente.
Il contratto può autorizzare in anticipo modifiche tecniche che non alterino il significato o la struttura creativa, come ridimensionamento, conversione del formato, correzione di refusi o adattamento alle dimensioni di stampa. Le modifiche sostanziali possono essere subordinate all’approvazione dell’autore.
È utile stabilire una procedura con tempi certi. Il licenziatario trasmette la bozza, l’autore formula osservazioni entro il termine concordato e le parti definiscono quali variazioni siano obbligatorie e quali restino affidate alla scelta editoriale.
L’autorizzazione alle modifiche non comporta una rinuncia generale al diritto morale all’integrità dell’opera. Restano esclusi gli interventi suscettibili di arrecare pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore.
Opere già pubblicate o affidate a un editore
La presenza del nome dell’autore su un libro, un articolo o un altro contenuto non dimostra che egli possa concederne liberamente ogni utilizzo. Un precedente contratto può avere attribuito a un editore diritti esclusivi di pubblicazione, riproduzione digitale, traduzione o adattamento.
Prima di autorizzare la riproduzione di parti di un’opera già edita occorre controllare il contratto originario. Il nuovo accordo dovrebbe identificare i diritti rimasti all’autore e, quando necessario, essere sottoscritto o autorizzato anche dall’editore o dall’altro titolare.
Il licenziatario non dovrebbe fare affidamento su una semplice dichiarazione secondo cui l’autore “possiede il libro”. La proprietà delle copie e la titolarità dei diritti di sfruttamento sono situazioni distinte.
Contenuti di terzi presenti nell’opera
Un’opera può incorporare fotografie, illustrazioni, musiche, caratteri tipografici, citazioni estese, traduzioni, filmati o altri materiali appartenenti a terzi. L’autore può concedere soltanto i diritti di cui dispone.
Il contratto dovrebbe elencare i materiali esterni e specificare se le relative autorizzazioni sono già state ottenute. Per ogni contenuto possono essere indicati titolare, fonte, licenza, durata, territorio e obblighi di attribuzione.
La presenza di un materiale reperito online non significa che sia liberamente utilizzabile. Anche le opere distribuite con licenze aperte devono essere impiegate nel rispetto delle condizioni applicabili, comprese attribuzione, divieto di modifiche o limitazione agli usi non commerciali.
Se il licenziatario aggiunge nuovi materiali, deve occuparsi delle relative autorizzazioni. Le responsabilità delle parti devono essere distinte in base alla provenienza dei singoli elementi.
Corrispettivo fisso e royalties
Il compenso può essere calcolato in misura fissa, percentuale oppure con una formula mista. La scelta deve essere coerente con i diritti concessi, la durata, l’esclusiva, il territorio e il valore economico previsto dello sfruttamento.
La legge riconosce agli autori che concedono in licenza o trasferiscono diritti esclusivi un diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti e ai ricavi derivanti dallo sfruttamento. La remunerazione forfettaria non dovrebbe quindi essere inserita in modo automatico senza valutare l’operazione concreta e le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Quando si utilizzano royalties, il contratto deve definire la base di calcolo. Una percentuale sui ricavi lordi produce un risultato diverso da una percentuale sugli incassi netti, sul prezzo di copertina, sul fatturato al netto degli sconti o sull’utile.
- percentuale riconosciuta all’autore;
- ricavi compresi e ricavi esclusi;
- sconti, resi, imposte e commissioni deducibili;
- valuta e criterio di conversione;
- periodicità del rendiconto;
- termine di pagamento;
- diritto di verifica della documentazione;
- eventuale anticipo minimo garantito.
Il contratto non dovrebbe dichiarare automaticamente che il compenso è esente da IVA o soggetto a una determinata ritenuta. Il trattamento fiscale dipende dalla posizione dell’autore, dalla natura dell’attività, dalla residenza e dalle caratteristiche dell’operazione.
Quando ne ricorrono i presupposti, per documentare il pagamento può essere utile il modello di ricevuta per cessione del diritto d’autore. La ricevuta non sostituisce il contratto e deve essere predisposta in coerenza con la posizione fiscale del percettore.
Rendiconto e obblighi di trasparenza
Quando il compenso dipende dallo sfruttamento, il licenziatario deve fornire un rendiconto comprensibile e verificabile. Il documento può indicare numero di copie prodotte e vendute, download, abbonamenti, visualizzazioni remunerate, ricavi pubblicitari, resi, sconti e importi spettanti all’autore.
Nei casi regolati dall’articolo 110-quater della legge sul diritto d’autore, i soggetti ai quali sono concessi o trasferiti i diritti devono fornire agli autori informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento e sulla remunerazione, con cadenza almeno semestrale. La disciplina prevede adattamenti ed eccezioni che devono essere valutati in relazione al contributo dell’autore e al settore interessato.
Il contratto può riconoscere all’autore la facoltà di chiedere chiarimenti o di fare verificare i dati da un professionista vincolato alla riservatezza. Occorre stabilire chi sostiene il costo del controllo e cosa accade se emerge una differenza significativa.
Un compenso inizialmente concordato può risultare sproporzionatamente basso rispetto ai proventi generati nel tempo. Restano fermi i meccanismi inderogabili di adeguamento della remunerazione previsti dalla disciplina applicabile.
Mancato sfruttamento dei diritti esclusivi
Una licenza esclusiva può impedire all’autore di utilizzare l’opera o di affidarla ad altri, anche quando il licenziatario non avvia alcuna attività. Per questo è opportuno stabilire un termine di pubblicazione, distribuzione o messa a disposizione.
La legge prevede, al ricorrere dei relativi presupposti, la possibilità per l’autore di agire per la risoluzione anche parziale del contratto o di revocare l’esclusiva quando i diritti non vengono sfruttati. Il modello può integrare questa tutela con una procedura contrattuale di sollecito e un termine per rimediare.
La clausola dovrebbe distinguere il mancato sfruttamento imputabile al licenziatario dai ritardi causati dalla mancata consegna dell’opera, dall’assenza di autorizzazioni che spettano all’autore o da altri impedimenti ai quali quest’ultimo può porre rimedio.
Scadenza e cessazione degli utilizzi
Alla scadenza la licenza cessa senza necessità di una nuova cessione in favore dell’autore, perché la titolarità è rimasta al licenziante. Il licenziatario deve interrompere gli utilizzi non più autorizzati secondo i tempi e le modalità stabiliti.
Il contratto dovrebbe regolare i contenuti presenti su siti, social network, piattaforme, cataloghi e archivi digitali. Può prevedere la rimozione entro un determinato numero di giorni, lasciando online soltanto comunicazioni storiche che non costituiscano un nuovo sfruttamento commerciale dell’opera.
Per le copie fisiche si deve scegliere tra distruzione, restituzione, acquisto delle rimanenze o periodo limitato di vendita. Se è ammesso l’esaurimento delle scorte, il licenziatario non può produrre nuove copie e deve continuare a rendicontare le vendite.
I file sorgente, i materiali ad alta risoluzione e gli altri elementi consegnati possono essere restituiti o cancellati, salvo le copie necessarie per obblighi di legge, contabilità o difesa in giudizio. Tali copie residue non possono essere riutilizzate.
Quando non utilizzare questo modello
Il fac simile non è sufficiente quando l’opera deve ancora essere realizzata e il committente vuole regolare anche attività, consegna, revisioni e accettazione. In questo caso occorre affiancare o integrare un contratto di prestazione d’opera intellettuale.
Per la pubblicazione di un libro può essere necessario un contratto di edizione conforme alla disciplina specifica prevista dalla legge sul diritto d’autore. Per opere cinematografiche, audiovisive, musicali, software, banche dati e opere create da dipendenti possono inoltre applicarsi regole particolari.
Il modello non disciplina il diritto all’immagine delle persone ritratte, i diritti degli artisti interpreti o esecutori, i marchi presenti nel contenuto e le autorizzazioni relative a beni culturali. Questi elementi devono essere verificati separatamente.
Il documento richiede una revisione specifica anche per operazioni internazionali, autori minorenni, opere con molti coautori, licenze gestite da organismi di gestione collettiva e contratti che coinvolgono piattaforme o produttori di grandi dimensioni.
Errori da evitare nella cessione temporanea
- chiamare cessione definitiva un accordo nel quale l’autore conserva la titolarità;
- indicare soltanto il titolo dell’opera senza identificare versione, estratto o file;
- utilizzare formule generiche come “tutti i diritti in ogni forma presente e futura”;
- confondere l’acquisto del supporto materiale con l’acquisto dei diritti di sfruttamento;
- cedere diritti già attribuiti in esclusiva a un editore o a un altro soggetto;
- non verificare la posizione dei coautori e dei titolari dei contenuti incorporati;
- autorizzare l’omissione del nome dell’autore mediante una clausola standard;
- non distinguere riproduzione, distribuzione, comunicazione, traduzione e adattamento;
- omettere territorio, lingue, canali, tiratura o prodotti autorizzati;
- non chiarire se la licenza è esclusiva o non esclusiva;
- consentire sublicenze senza stabilire limiti e responsabilità;
- prevedere royalties senza definire la base di calcolo;
- non disciplinare copie invendute e contenuti online dopo la scadenza;
- ritenere che una generica rinuncia contrattuale possa trasferire i diritti morali;
- inserire automaticamente una clausola arbitrale complessa senza valutarne costi e utilità.
Fac simile di cessione temporanea dei diritti d’autore
CONTRATTO DI LICENZA TEMPORANEA DI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA D’AUTORE
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL TITOLARE], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], residente o con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], in persona di [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE], di seguito denominato/a “Licenziante”
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL LICENZIATARIO], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], residente o con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], in persona di [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE], di seguito denominato/a “Licenziatario”.
Il Licenziante e il Licenziatario sono di seguito denominati congiuntamente “Parti”.
Premesso che
il Licenziante dichiara di essere autore o legittimo titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera descritta nel presente contratto;
il Licenziatario intende utilizzare l’opera esclusivamente secondo le modalità, per la durata e nell’ambito territoriale concordati;
le Parti intendono concedere diritti temporanei di utilizzazione economica senza trasferire definitivamente al Licenziatario la titolarità dei diritti non espressamente indicati;
si conviene quanto segue.
Articolo 1. Identificazione dell’opera
1.1 Il contratto riguarda la seguente opera, di seguito denominata “Opera”:
titolo: [TITOLO];
autore o autori: [NOME O NOMI];
tipologia: [TESTO, FOTOGRAFIA, ILLUSTRAZIONE, MUSICA, VIDEO, SOFTWARE O ALTRO];
descrizione: [DESCRIZIONE];
data o versione: [DATA O NUMERO DI VERSIONE];
formato e dimensioni: [FORMATO E CARATTERISTICHE];
eventuale identificativo: [ISBN, ISRC, DOI O ALTRO].
1.2 Una copia dell’Opera è allegata al contratto con la lettera [RIFERIMENTO] oppure è depositata nel seguente archivio: [DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO O DELLA MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE].
1.3 Se la licenza riguarda soltanto una parte dell’Opera, le parti interessate sono identificate come segue: [CAPITOLI, PAGINE, SEQUENZE, TRACCE, FILE O ALTRI ELEMENTI].
Articolo 2. Titolarità
2.1 Il Licenziante dichiara di disporre dei diritti oggetto della presente licenza e di poterli concedere nei limiti indicati.
2.2 Il Licenziante dichiara che i diritti concessi non sono incompatibili con precedenti cessioni, licenze esclusive, contratti editoriali o altri accordi, salvo quanto espressamente indicato nell’Allegato [RIFERIMENTO].
2.3 Eventuali coautori, contitolari o soggetti dai quali dipende la disponibilità dei diritti sono indicati come segue: [NOMINATIVI, RUOLO E AUTORIZZAZIONI].
2.4 Il presente contratto non trasferisce la proprietà di diritti diversi da quelli espressamente concessi.
Articolo 3. Diritti concessi
3.1 Il Licenziante concede temporaneamente al Licenziatario i seguenti diritti di utilizzazione economica:
[DIRITTO DI RIPRODUZIONE];
[DIRITTO DI DISTRIBUZIONE];
[DIRITTO DI COMUNICAZIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO];
[DIRITTO DI ESECUZIONE O RAPPRESENTAZIONE];
[DIRITTO DI TRADUZIONE];
[DIRITTO DI ADATTAMENTO O ELABORAZIONE];
[DIRITTO DI INSERIMENTO IN OPERE COMPOSITE];
[DIRITTO DI UTILIZZO PROMOZIONALE];
[ALTRI DIRITTI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI].
3.2 I diritti non indicati nel comma precedente restano riservati al Licenziante.
3.3 Il Licenziatario può utilizzare l’Opera esclusivamente per la seguente finalità: [FINALITÀ E PROGETTO AUTORIZZATO].
3.4 Non sono autorizzati utilizzi diversi o ulteriori, anche se tecnicamente possibili attraverso i file o i supporti consegnati.
Articolo 4. Esclusiva
4.1 La licenza è concessa in forma [ESCLUSIVA O NON ESCLUSIVA].
4.2 Se la licenza è esclusiva, l’esclusiva riguarda soltanto:
i diritti indicati nell’articolo 3;
il territorio indicato nell’articolo 5;
le lingue indicate nell’articolo 6;
i prodotti, i formati e i canali indicati nell’articolo 7;
la durata indicata nell’articolo 8.
4.3 Restano nella disponibilità del Licenziante i seguenti utilizzi: [UTILIZZI RISERVATI ALL’AUTORE O INDICAZIONE “NESSUNO NELL’AMBITO DELL’ESCLUSIVA”].
4.4 Se la licenza è non esclusiva, il Licenziante può utilizzare l’Opera e concedere a terzi licenze aventi contenuto analogo.
Articolo 5. Territorio
5.1 I diritti possono essere esercitati nel seguente territorio: [TERRITORIO].
5.2 Per le utilizzazioni online, l’accessibilità al di fuori del territorio è regolata come segue: [ACCESSO MONDIALE, LIMITAZIONI TECNICHE O ALTRA DISCIPLINA].
5.3 Il Licenziatario non può attivare campagne, distribuzioni o accordi specificamente rivolti a territori non autorizzati.
Articolo 6. Lingue
6.1 L’Opera può essere utilizzata nelle seguenti lingue: [LINGUE].
6.2 La traduzione è [AUTORIZZATA O NON AUTORIZZATA].
6.3 Se autorizzata, la traduzione sarà realizzata da [SOGGETTO INCARICATO] e sarà sottoposta all’approvazione del Licenziante secondo la procedura prevista dall’articolo 11.
6.4 I diritti sulle traduzioni e sulle altre elaborazioni saranno regolati come segue: [DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI DEL TRADUTTORE O DEGLI ELABORATORI].
Articolo 7. Formati, copie e canali
7.1 L’Opera può essere utilizzata nei seguenti formati: [FORMATI CARTACEI, DIGITALI, AUDIOVISIVI O ALTRI].
7.2 I canali autorizzati sono: [SITI, APPLICAZIONI, PIATTAFORME, NEGOZI, EDITORI, SOCIAL NETWORK O ALTRI CANALI].
7.3 Per le edizioni fisiche la tiratura autorizzata è pari a [NUMERO] copie. Ogni ristampa richiede [AUTORIZZAZIONE SCRITTA O SEMPLICE COMUNICAZIONE, SE GIÀ COMPRESA].
7.4 Per le utilizzazioni digitali sono consentite le seguenti modalità: [STREAMING, DOWNLOAD, ACCESSO RISERVATO, ABBONAMENTO O ALTRO].
7.5 Non sono autorizzati la vendita di file sorgente, la distribuzione di versioni modificabili e l’impiego dell’Opera in prodotti diversi da quelli indicati, salvo accordo scritto.
Articolo 8. Durata
8.1 La licenza decorre dal [DATA] e termina il [DATA].
8.2 L’efficacia è subordinata a [FIRMA, PAGAMENTO DELL’ACCONTO, CONSEGNA DELL’OPERA O ALTRA CONDIZIONE].
8.3 La licenza non si rinnova automaticamente, salvo che le Parti sottoscrivano un accordo scritto prima della scadenza.
8.4 La prosecuzione materiale di un utilizzo dopo la scadenza non costituisce rinnovo tacito e deve essere regolarizzata secondo quanto previsto dall’articolo 17.
Articolo 9. Consegna dei materiali
9.1 Il Licenziante consegna entro il [DATA] i seguenti materiali: [ELENCO DEI FILE, SUPPORTI E DOCUMENTI].
9.2 Il Licenziatario verifica entro [NUMERO] giorni la corrispondenza dei materiali con quanto concordato e comunica eventuali problemi tecnici.
9.3 La consegna dei file o dei supporti non attribuisce diritti ulteriori rispetto a quelli elencati nel contratto.
9.4 I materiali sorgente, ad alta risoluzione o modificabili sono forniti [SÌ O NO] e possono essere utilizzati esclusivamente per [FINALITÀ].
Articolo 10. Paternità e crediti
10.1 L’Opera sarà attribuita all’autore mediante la seguente indicazione: [FORMULA DEL CREDITO].
10.2 Il credito sarà collocato in [POSIZIONE, PAGINA, SCHERMATA, TITOLI O ALTRA COLLOCAZIONE].
10.3 L’eventuale utilizzo anonimo o mediante pseudonimo è autorizzato soltanto secondo la seguente modalità: [DESCRIZIONE].
10.4 Il contratto non trasferisce né limita i diritti morali dell’autore oltre quanto consentito dalla legge.
Articolo 11. Modifiche e approvazioni
11.1 Il Licenziatario può eseguire senza preventiva approvazione soltanto le seguenti modifiche tecniche: [RIDIMENSIONAMENTO, CONVERSIONE, CORREZIONE DI REFUSI O ALTRO].
11.2 Le traduzioni, gli adattamenti, i tagli, le aggiunte e le modifiche sostanziali richiedono l’approvazione scritta del Licenziante.
11.3 Il Licenziatario trasmette la proposta di modifica al recapito [EMAIL O PEC]. Il Licenziante comunica approvazione o osservazioni entro [NUMERO] giorni.
11.4 Il mancato riscontro entro il termine [EQUIVALE O NON EQUIVALE] ad approvazione.
11.5 Restano vietate modifiche o associazioni dell’Opera idonee a pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore.
Articolo 12. Contenuti di terzi
12.1 I contenuti di terzi incorporati nell’Opera sono elencati nell’Allegato [RIFERIMENTO], con indicazione delle rispettive licenze e condizioni.
12.2 Il Licenziante risponde della disponibilità dei materiali da lui forniti nei limiti delle dichiarazioni e delle autorizzazioni allegate.
12.3 Il Licenziatario provvede alle autorizzazioni relative ai materiali aggiunti autonomamente durante la pubblicazione, l’adattamento o la promozione.
12.4 Nessuna Parte può utilizzare materiali di terzi oltre i limiti delle licenze applicabili.
Articolo 13. Sublicenze e fornitori
13.1 Il Licenziatario [PUÒ O NON PUÒ] concedere sublicenze.
13.2 Se ammesse, le sublicenze possono essere concesse esclusivamente a [SOGGETTI O CATEGORIE], per [FINALITÀ], entro gli stessi limiti di durata, territorio e utilizzo previsti dal presente contratto.
13.3 Il Licenziatario può affidare attività tecniche a stampatori, sviluppatori, traduttori, distributori e altri fornitori, consentendo loro l’accesso all’Opera soltanto nella misura necessaria all’esecuzione dell’incarico.
13.4 Il Licenziatario deve vincolare tali soggetti al rispetto delle limitazioni d’uso e degli obblighi di riservatezza.
13.5 Le sublicenze e gli incarichi tecnici non possono durare oltre la licenza principale, salvo quanto espressamente concordato.
Articolo 14. Corrispettivo
14.1 Per la licenza il Licenziatario corrisponderà al Licenziante:
un importo iniziale pari a euro [IMPORTO];
una royalty pari al [PERCENTUALE] per cento calcolata su [BASE DI CALCOLO];
[EVENTUALE MINIMO GARANTITO O ALTRA COMPONENTE].
14.2 Se è previsto esclusivamente un compenso fisso, l’importo è pari a euro [IMPORTO], determinato tenendo conto di durata, diritti, esclusiva, territorio, lingue e utilizzazioni autorizzate.
14.3 Il pagamento sarà effettuato entro [TERMINE] mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
14.4 Imposte, ritenute, IVA e altri adempimenti saranno applicati in base alla posizione delle Parti e alla disciplina vigente.
14.5 Restano fermi gli eventuali diritti inderogabili dell’autore a una remunerazione adeguata, proporzionata o ulteriore previsti dalla legge.
Articolo 15. Rendicontazione
15.1 Il Licenziatario trasmetterà un rendiconto con periodicità [MENSILE, TRIMESTRALE O SEMESTRALE], entro [NUMERO] giorni dalla fine di ciascun periodo.
15.2 Il rendiconto conterrà, quando pertinenti:
copie prodotte e distribuite;
copie vendute e rese;
download, visualizzazioni o accessi remunerati;
ricavi lordi;
deduzioni ammesse;
ricavi netti;
royalties maturate;
sublicenze concesse.
15.3 Il Licenziante può chiedere chiarimenti e, non più di [NUMERO] volte l’anno, fare verificare i dati da un professionista vincolato alla riservatezza.
15.4 Il costo della verifica è sostenuto da [PARTE], salvo che emerga una differenza superiore al [PERCENTUALE] per cento a sfavore del Licenziante, nel qual caso sarà sostenuto dal Licenziatario.
15.5 Restano fermi gli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla legge quando applicabili.
Articolo 16. Obbligo di sfruttamento
16.1 Se la licenza è esclusiva, il Licenziatario inizierà lo sfruttamento dell’Opera entro il [DATA] mediante [PRIMA UTILIZZAZIONE PREVISTA].
16.2 In caso di mancato sfruttamento, il Licenziante invierà una comunicazione scritta assegnando un termine di [NUMERO] giorni per iniziare l’utilizzazione o fornire una giustificazione documentata.
16.3 Decorso inutilmente il termine, il Licenziante potrà esercitare i rimedi previsti dal contratto e dalla legge, compresa, quando ne ricorrono i presupposti, la revoca dell’esclusiva o la risoluzione anche parziale.
16.4 Il presente articolo non si applica quando il mancato sfruttamento dipende da un inadempimento del Licenziante o da un impedimento al quale quest’ultimo può ragionevolmente porre rimedio.
Articolo 17. Effetti della scadenza
17.1 Alla scadenza il Licenziatario interrompe ogni nuova utilizzazione dell’Opera non più autorizzata.
17.2 I contenuti online saranno rimossi entro [NUMERO] giorni, salvo i materiali storici espressamente autorizzati come segue: [DESCRIZIONE].
17.3 Le copie fisiche già prodotte saranno:
[RESTITUITE];
[DISTRUTTE];
[ACQUISTATE DAL LICENZIATARIO];
[VENDUTE FINO AL DATA O PER UN MASSIMO DI NUMERO MESI].
17.4 Durante l’eventuale periodo di esaurimento delle scorte non potranno essere prodotte nuove copie e continueranno ad applicarsi gli obblighi di rendiconto e pagamento.
17.5 I file sorgente e gli altri materiali saranno restituiti o cancellati entro [NUMERO] giorni, salvo una copia destinata esclusivamente ad adempimenti di legge o difesa dei diritti.
Articolo 18. Risoluzione anticipata
18.1 Ciascuna Parte può chiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento dell’altra Parte, dopo avere inviato una contestazione scritta e assegnato un termine di [NUMERO] giorni per rimediare, quando l’inadempimento sia sanabile.
18.2 Costituiscono inadempimenti rilevanti:
utilizzo dell’Opera oltre i limiti concessi;
mancato pagamento del compenso;
omessa rendicontazione reiterata;
sublicenza non autorizzata;
violazione dell’esclusiva;
modifica sostanziale non approvata;
mancata indicazione dell’autore dopo richiesta di correzione.
18.3 In caso di cessazione anticipata si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 17.
18.4 Restano fermi il pagamento delle somme maturate e il risarcimento degli eventuali danni accertati.
Articolo 19. Tutela dell’Opera
19.1 Ciascuna Parte comunica tempestivamente all’altra eventuali utilizzi non autorizzati o contestazioni di terzi di cui venga a conoscenza.
19.2 Le decisioni relative alle azioni a tutela della titolarità dell’Opera spettano a [LICENZIANTE O DISCIPLINA CONCORDATA].
19.3 Il Licenziatario collabora fornendo documenti e informazioni relativi agli utilizzi eseguiti durante il contratto.
19.4 Le spese e gli eventuali proventi delle iniziative di tutela sono ripartiti come segue: [DISCIPLINA].
Articolo 20. Riservatezza
20.1 Se l’Opera non è ancora pubblicata, il Licenziatario si impegna a non divulgarla prima del [DATA O EVENTO AUTORIZZATO].
20.2 L’obbligo non riguarda informazioni già pubbliche, legittimamente ricevute da terzi o la cui comunicazione sia richiesta dalla legge.
20.3 I fornitori che ricevono accesso all’Opera prima della pubblicazione devono essere vincolati alla riservatezza.
Articolo 21. Cessione del contratto
21.1 Il Licenziatario non può cedere il presente contratto a terzi senza il consenso scritto del Licenziante, salvo quanto segue: [EVENTUALE CESSIONE CONSENTITA].
21.2 Le operazioni societarie che comportano il subentro di un altro soggetto sono comunicate al Licenziante secondo le modalità previste dall’articolo 22.
Articolo 22. Comunicazioni
22.1 Le comunicazioni relative ad approvazioni, contestazioni, rinnovo, recesso o risoluzione saranno inviate ai seguenti recapiti:
Licenziante: [EMAIL O PEC];
Licenziatario: [EMAIL O PEC].
22.2 Ogni variazione dei recapiti deve essere comunicata per iscritto.
Articolo 23. Legge applicabile e foro
23.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
23.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del contratto è competente il Foro di [FORO], salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.
Articolo 24. Disposizioni finali
24.1 Il contratto e i suoi allegati sostituiscono le precedenti intese relative al medesimo oggetto.
24.2 Ogni modifica deve risultare da un accordo scritto sottoscritto o espressamente accettato da entrambe le Parti.
24.3 L’eventuale invalidità di una clausola non determina l’invalidità delle restanti disposizioni, se queste possono conservare autonoma efficacia.
24.4 Gli allegati sono:
Allegato A, copia o descrizione dettagliata dell’Opera;
Allegato B, elenco dei diritti e degli utilizzi autorizzati;
Allegato C, contenuti di terzi e autorizzazioni;
Allegato D, piano economico e royalties;
Allegato E, [ALTRO ALLEGATO].
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Licenziante
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
Il Licenziatario
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
Qualora il contratto sia predisposto unilateralmente come modulo o condizioni generali, la Parte aderente approva specificamente, ove necessario ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole relative a esclusiva, sublicenze, verifiche contabili, obbligo di sfruttamento, risoluzione, cessione del contratto e foro competente.
La Parte aderente
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA PER APPROVAZIONE SPECIFICA]
Scarica il modello Word della cessione temporanea del diritto d’autore
Il file Word contiene un contratto modificabile per concedere temporaneamente uno o più diritti di utilizzazione economica. Il modello permette di definire opera, diritti autorizzati, esclusiva, durata, territorio, lingue, canali, compenso, royalties, modifiche, sublicenze e condizioni applicabili dopo la scadenza.
Prima dell’utilizzo devono essere eliminati gli articoli non pertinenti e completati tutti i segnaposto. Per opere già pubblicate, contenuti con più autori, software, produzioni audiovisive e operazioni internazionali è necessaria una verifica specifica della titolarità e della disciplina applicabile.
Domande frequenti sulla cessione temporanea del diritto d’autore
È più corretto parlare di cessione o di licenza temporanea?
Quando il titolare conserva i diritti e autorizza soltanto determinati utilizzi per un periodo, la formula “licenza temporanea” descrive normalmente meglio l’operazione. La parola cessione è più adatta al trasferimento della titolarità. Il nome attribuito al contratto non è comunque decisivo: contano i diritti effettivamente concessi, l’esclusiva e gli effetti previsti alla scadenza.
Il contratto deve essere redatto per scritto?
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Un contratto sottoscritto consente di identificare opera, diritti, durata, territorio e compenso, riducendo le difficoltà probatorie. Messaggi ed email possono contribuire a ricostruire l’accordo, ma non offrono la stessa chiarezza di un documento unitario completo degli allegati.
Si possono concedere tutti i diritti per un periodo limitato?
È possibile concedere più diritti patrimoniali entro un limite temporale, ma il contratto deve identificarli con precisione. Riproduzione, distribuzione, comunicazione, traduzione e adattamento sono facoltà distinte. I diritti morali, compresi paternità e integrità dell’opera, non vengono trasferiti e restano esercitabili dall’autore.
Alla scadenza devono essere distrutte tutte le copie?
Non necessariamente. Le parti possono prevedere restituzione, distruzione, acquisto delle rimanenze o un periodo limitato per vendere le copie già prodotte. Il contratto deve vietare nuove ristampe e regolare la rendicontazione. Per i contenuti digitali occorre indicare entro quando devono essere rimossi e quali copie possono restare archiviate per esigenze amministrative o probatorie.
L’autore può revocare un’esclusiva che non viene sfruttata?
La disciplina sul diritto d’autore prevede, in presenza dei relativi presupposti, la possibilità di risolvere anche parzialmente il contratto o revocare l’esclusiva in caso di mancato sfruttamento. È utile inserire un termine entro il quale il licenziatario deve iniziare l’utilizzazione e una procedura di sollecito, senza escludere i diritti inderogabili riconosciuti all’autore.