In questa pagina è disponibile un fac simile di cessione di quote di una società in nome collettivo. Il modello serve come traccia per una cessione a titolo oneroso della partecipazione di un socio SNC a un altro socio o a un soggetto che entra nella compagine sociale.
Il testo può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati delle parti, gli estremi della società, la partecipazione ceduta, il prezzo, le modalità di pagamento e il consenso richiesto dai patti sociali. Dopo il download trovi le indicazioni per controllare la trasferibilità della partecipazione, predisporre i dati necessari e distinguere questo atto da un semplice preliminare di cessione.
Quando utilizzare la cessione di quote SNC
Il modello è appropriato quando un socio di una società in nome collettivo intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione sociale a un altro soggetto. Nelle società di persone il trasferimento incide normalmente sulla composizione della società e costituisce una modifica del contratto sociale.
Salvo che i patti sociali prevedano diversamente, l’articolo 2252 del Codice civile richiede il consenso di tutti i soci per modificare il contratto sociale. La regola trova applicazione alla SNC attraverso il rinvio previsto dall’articolo 2293 del Codice civile. Prima di predisporre la cessione occorre quindi controllare l’atto costitutivo e gli eventuali patti successivi, verificando se contengono clausole specifiche sulla trasferibilità della partecipazione.
Il modello non va confuso con una semplice proposta o con un preliminare. Se cedente e acquirente vogliono assumere soltanto l’impegno a concludere la cessione in un momento successivo, è più appropriato un preliminare di cessione quote.
Fac simile cessione quote SNC
Il fac simile seguente costituisce una traccia da completare con i dati effettivi e da coordinare con i patti sociali vigenti. Le opzioni alternative indicate nel testo devono essere eliminate lasciando soltanto quella applicabile al caso concreto.
CESSIONE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E MODIFICA DEI PATTI SOCIALI
Tra
il Sig./la Sig.ra [NOME E COGNOME CEDENTE], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], di seguito denominato/a “Cedente”;
e
il Sig./la Sig.ra [NOME E COGNOME CESSIONARIO], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], di seguito denominato/a “Cessionario”.
Intervengono inoltre, ai fini del consenso alla modifica del contratto sociale, gli altri soci della società:
[NOME E COGNOME SOCIO]
[NOME E COGNOME SOCIO]
[EVENTUALI ALTRI SOCI]
PREMESSO CHE
tra [NOMI DEI SOCI ATTUALI] è costituita la società in nome collettivo denominata “[RAGIONE SOCIALE] S.N.C.”, con sede in [INDIRIZZO SEDE], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese [CODICE FISCALE O NUMERO REGISTRO IMPRESE], iscritta presso il Registro delle Imprese di [CAMERA DI COMMERCIO];
la società è stata costituita con atto in data [DATA ATTO COSTITUTIVO], successivamente modificato, se pertinente, con [ESTREMI DEGLI ATTI SUCCESSIVI];
il capitale sociale indicato nei patti sociali è pari a euro [CAPITALE SOCIALE], ripartito tra i soci secondo quanto risultante dai patti sociali vigenti;
il Cedente è titolare di una partecipazione corrispondente a un conferimento di euro [VALORE DEL CONFERIMENTO], pari al [PERCENTUALE] per cento del capitale sociale, ove la partecipazione sia così espressa nei patti sociali;
il Cedente intende trasferire al Cessionario [L’INTERA PARTECIPAZIONE / PARTE DELLA PARTECIPAZIONE], alle condizioni stabilite nel presente atto;
il contratto sociale [NON PREVEDE UNA DISCIPLINA DIVERSA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE / PREVEDE ALL’ARTICOLO [NUMERO] LA SEGUENTE DISCIPLINA: [DESCRIZIONE]];
gli altri soci dichiarano di prestare il consenso alla cessione e alla conseguente modifica dei patti sociali nei termini riportati nel presente atto.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
1. OGGETTO DELLA CESSIONE
Il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta e acquista, [L’INTERA PARTECIPAZIONE / PARTE DELLA PARTECIPAZIONE] detenuta nella società “[RAGIONE SOCIALE] S.N.C.”, corrispondente a [DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CEDUTA].
In caso di cessione parziale, dopo il trasferimento la partecipazione del Cedente sarà pari a [DESCRIZIONE PARTECIPAZIONE RESIDUA] e quella del Cessionario sarà pari a [DESCRIZIONE PARTECIPAZIONE ACQUISITA].
2. CORRISPETTIVO
Il prezzo della cessione è convenuto in euro [IMPORTO], che il Cessionario corrisponde al Cedente con la seguente modalità: [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
Mantenere una sola delle seguenti opzioni nella versione definitiva.
[IL CEDENTE DICHIARA DI AVERE RICEVUTO L’INTERO CORRISPETTIVO E NE RILASCIA QUIETANZA.]
[IL CORRISPETTIVO SARÀ PAGATO SECONDO LE SEGUENTI SCADENZE: [SCADENZE E IMPORTI].]
3. DECORRENZA DELLA CESSIONE
Nei rapporti tra le parti, la cessione produce effetto dalla data [DATA], fatti salvi gli adempimenti e gli effetti della pubblicità presso il Registro delle Imprese previsti dalla normativa applicabile.
La partecipazione agli utili e alle perdite tra Cedente e Cessionario sarà regolata, nel rispetto dei patti sociali e delle norme applicabili, come segue: [CRITERIO CONCORDATO].
4. DICHIARAZIONI DEL CEDENTE
Il Cedente dichiara di essere titolare della partecipazione oggetto della cessione e che, salvo quanto espressamente indicato di seguito, sulla stessa non risultano costituiti pegni, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di cui egli abbia conoscenza.
Eventuali vincoli, diritti di terzi o limitazioni da indicare: [DESCRIZIONE / NESSUNO].
5. CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI
I soci [NOMI DEI SOCI CONSENZIENTI], preso atto della cessione sopra descritta, dichiarano di prestare il proprio consenso al trasferimento e, ove il Cessionario sia un soggetto precedentemente estraneo alla società, al suo ingresso quale nuovo socio della “[RAGIONE SOCIALE] S.N.C.”.
Le parti dichiarano inoltre che sono state rispettate le eventuali condizioni previste dai patti sociali per il trasferimento della partecipazione, come di seguito specificato: [DESCRIZIONE].
6. NUOVA COMPOSIZIONE SOCIALE
Per effetto della cessione, la compagine sociale risulta così composta:
[NOME E COGNOME SOCIO], partecipazione o conferimento [DESCRIZIONE];
[NOME E COGNOME SOCIO], partecipazione o conferimento [DESCRIZIONE];
[NOME E COGNOME SOCIO], partecipazione o conferimento [DESCRIZIONE].
7. MODIFICA DEI PATTI SOCIALI
I soci convengono di modificare l’articolo [NUMERO] dei patti sociali relativo a [SOCI / CONFERIMENTI / RIPARTIZIONE DEL CAPITALE / ALTRO], sostituendolo con il seguente testo:
“[NUOVO TESTO DELLA CLAUSOLA]”.
Restano invariati i patti sociali non espressamente modificati dal presente atto.
Qualora il Cedente ricopra anche la carica di amministratore o disponga di poteri di rappresentanza, mantenere una sola delle seguenti opzioni nella versione definitiva:
[LA CESSIONE NON MODIFICA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.]
[CON IL PRESENTE ATTO VIENE MODIFICATA ANCHE LA CLAUSOLA RELATIVA ALL’AMMINISTRAZIONE COME SEGUE: [NUOVO TESTO].]
8. RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INGRESSO E ALL’USCITA DALLA SOCIETÀ
Il Cessionario dichiara di essere stato informato che l’acquisto della qualità di socio di una società in nome collettivo comporta il regime di responsabilità previsto dalla legge per le obbligazioni sociali, comprese, nei casi previsti dall’articolo 2269 del Codice civile, quelle anteriori all’ingresso nella società.
Resta ferma la disciplina prevista dalla legge per la responsabilità del socio uscente e per l’opponibilità ai terzi della modificazione della compagine sociale.
9. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Le parti autorizzano il compimento degli adempimenti necessari alla registrazione dell’atto e all’iscrizione della modifica presso il Registro delle Imprese competente, secondo la forma e la procedura applicabili.
10. SPESE
Le spese relative alla presente cessione e ai conseguenti adempimenti sono poste a carico di [CEDENTE / CESSIONARIO / ENTRAMBE LE PARTI NELLA SEGUENTE MISURA: [DESCRIZIONE]], ferme le responsabilità verso l’amministrazione o gli enti previste dalla legge.
Luogo [LUOGO]
Data [DATA]
Il Cedente
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Il Cessionario
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Gli altri soci che prestano il consenso
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
[EVENTUALI ALTRI SOCI E FIRME]
Scarica il fac simile cessione quote SNC Word
I file disponibili contengono il modello di cessione della partecipazione in SNC. Il documento Word può essere modificato inserendo i dati delle parti, la descrizione della partecipazione, il prezzo, la nuova composizione sociale e le clausole dei patti che devono essere aggiornate.
Il fac simile aiuta a predisporre i dati e le condizioni dell’operazione, ma non sostituisce la forma necessaria per gli adempimenti societari. Il portale ufficiale Registro Imprese indica che, nelle società di persone, la cessione della partecipazione comporta di regola una modifica dei patti sociali e che il notaio autentica l’atto ai fini della registrazione e del successivo deposito.
Quali dati servono per compilare la cessione
Prima di completare il modello conviene recuperare l’atto costitutivo e tutte le modifiche successive. La semplice visura camerale è utile per controllare i dati pubblici della società, ma non sostituisce la lettura dei patti sociali, dai quali possono risultare regole specifiche sulla cessione, sull’amministrazione, sulla ripartizione degli utili o sull’ingresso di nuovi soci.
I principali dati da preparare sono:
- dati anagrafici e codici fiscali di cedente e cessionario;
- ragione sociale, sede, codice fiscale e Registro delle Imprese della SNC;
- estremi dell’atto costitutivo e delle successive modifiche rilevanti;
- descrizione della partecipazione posseduta dal cedente e di quella effettivamente trasferita;
- capitale sociale e conferimenti risultanti dai patti vigenti;
- prezzo concordato e modalità di pagamento;
- data dalla quale le parti intendono far decorrere gli effetti economici nei loro rapporti;
- consenso degli altri soci oppure diversa regola prevista dal contratto sociale;
- nuova composizione della società dopo il trasferimento;
- eventuali modifiche dei poteri di amministrazione e rappresentanza;
- eventuali vincoli esistenti sulla partecipazione.
Se il cedente trasferisce soltanto una parte della propria partecipazione, bisogna indicare anche la posizione che conserverà dopo la cessione. Le percentuali e gli importi riportati nel testo devono coincidere con quelli risultanti dalla nuova configurazione dei patti sociali.
Serve il consenso di tutti i soci per cedere una quota SNC?
La regola generale deriva dall’articolo 2252 del Codice civile: il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è stato convenuto diversamente. Poiché la sostituzione di un socio o l’ingresso di un nuovo socio modifica normalmente il contratto sociale, prima della cessione occorre verificare se i patti stabiliscono una disciplina diversa.
Non è quindi corretto utilizzare per una SNC la regola della libera trasferibilità tipica di altre forme societarie. Il Codice civile vigente su Normattiva disciplina le società in nome collettivo agli articoli 2291 e seguenti e, per quanto non espressamente regolato, rinvia alle disposizioni sulla società semplice.
Se il contratto sociale contiene clausole che consentono la cessione con maggioranze diverse, prelazioni, gradimenti o altre condizioni, il fac simile deve essere adattato a quelle previsioni. Non conviene inserire una rinuncia alla prelazione o un consenso standard se tale diritto o tale procedura non risultano effettivamente dai patti.
Forma dell’atto e deposito al Registro delle Imprese
Per una SNC regolarmente iscritta, la variazione della compagine sociale deve essere resa pubblica nel Registro delle Imprese. L’articolo 2300 del Codice civile disciplina l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e prevede, in via generale, la richiesta di iscrizione entro trenta giorni.
Ai fini della registrazione e del successivo deposito della cessione, il sistema camerale indica l’intervento del notaio per l’autenticazione dell’atto. Il modello Word non deve quindi essere interpretato come un documento che, una volta semplicemente firmato a casa da cedente e cessionario, completa da solo l’intera procedura societaria.
La predisposizione anticipata del fac simile resta utile per definire prezzo, partecipazione trasferita, modalità di pagamento e modifiche dei patti. La formulazione definitiva dell’atto, gli eventuali requisiti documentali e la pratica telematica devono però essere coordinati con il professionista incaricato.
Responsabilità del nuovo socio dopo la cessione
Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali secondo la disciplina dell’articolo 2291 del Codice civile. L’ingresso del cessionario non riguarda quindi soltanto la partecipazione agli utili e il valore economico della quota.
L’articolo 2269, applicabile alla SNC per il rinvio dell’articolo 2293, stabilisce che chi entra in una società già costituita risponde con gli altri soci anche per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Per questo motivo la formula del vecchio fac simile, che collegava genericamente oneri e passività alla percentuale della quota acquistata, poteva essere fuorviante rispetto alla responsabilità verso i terzi.
Prima dell’acquisto è quindi prudente esaminare non soltanto l’ultimo bilancio o la situazione contabile, ma anche debiti finanziari, fiscali, previdenziali, contenziosi, garanzie rilasciate e principali rapporti contrattuali. L’ampiezza delle verifiche dipende dal valore e dalle caratteristiche dell’operazione.
Cosa succede se il socio cedente è anche amministratore
La cessione della partecipazione e la cessazione dai poteri di amministrazione non devono essere confuse. Se il socio cedente è indicato nei patti sociali come amministratore o rappresentante della società, occorre stabilire espressamente se tali clausole devono essere modificate insieme alla compagine sociale.
Il fac simile contiene per questo un’opzione specifica, che va mantenuta soltanto se pertinente. Se cambiano amministrazione, rappresentanza, ragione sociale o altre disposizioni dell’atto costitutivo, il testo deve riportare in modo coerente tutte le modifiche da iscrivere. Per una variazione più ampia può essere utile confrontare anche il fac simile di modifica dei patti sociali SNC.
Errori da evitare nella cessione di quote SNC
La cessione di una partecipazione in una società di persone non va compilata utilizzando automaticamente modelli predisposti per le SRL. Prima di consegnare la bozza al professionista, controlla soprattutto questi aspetti:
- non descrivere la partecipazione come se fosse necessariamente una quota nominale di SRL;
- non omettere il controllo delle regole sulla cessione contenute nei patti sociali;
- non presumere che basti il consenso di cedente e cessionario se il contratto sociale richiede anche quello degli altri soci;
- non riportare una quietanza di pagamento se il prezzo non è stato ancora integralmente versato;
- non indicare percentuali di capitale, utili o perdite che non coincidono con i patti sociali aggiornati;
- non lasciare nel documento entrambe le opzioni alternative relative al pagamento, alla cessione totale o parziale e ai poteri amministrativi;
- non considerare il nuovo socio responsabile delle passività soltanto in proporzione alla percentuale acquistata;
- non utilizzare il semplice file firmato come sostituto degli adempimenti di registrazione e pubblicità richiesti per la modifica societaria.
Domande frequenti sulla cessione quote SNC
La cessione di una quota SNC deve essere fatta dal notaio?
Per gli adempimenti di registrazione e per il successivo deposito della modifica nel Registro delle Imprese, il portale ufficiale del Registro Imprese indica che il notaio autentica l’atto di cessione della partecipazione. Il fac simile Word può quindi essere utilizzato per preparare contenuti e condizioni dell’operazione, ma non sostituisce l’attività richiesta per rendere pubblica la modifica della compagine sociale.
Un socio può vendere la propria partecipazione senza il consenso degli altri?
Di regola no, se la cessione modifica il contratto sociale e i patti non stabiliscono diversamente. L’articolo 2252 del Codice civile prevede infatti il consenso di tutti i soci per le modificazioni del contratto sociale, salvo diversa convenzione. La risposta concreta dipende quindi dal contenuto dell’atto costitutivo e delle successive modifiche, che devono essere controllati prima della cessione.
Il nuovo socio risponde anche dei debiti precedenti al suo ingresso?
Sì, nei termini previsti dall’articolo 2269 del Codice civile. Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci anche delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Nella SNC questo aspetto assume particolare rilievo perché i soci sono soggetti al regime di responsabilità solidale e illimitata previsto dalla disciplina della società in nome collettivo.
Il socio cedente cessa automaticamente anche da amministratore?
Non bisogna presumere che la sola clausola di cessione risolva ogni questione relativa all’amministrazione. Se il cedente è nominato amministratore nei patti sociali o dispone di poteri di rappresentanza, occorre verificare come la sua uscita incida su quelle disposizioni e modificare, quando necessario, anche le relative clausole. Il testo definitivo deve essere coerente con la nuova organizzazione della società.
Il modello Word può essere usato per una cessione parziale?
Sì, purché venga adattato indicando con precisione la parte trasferita e quella eventualmente mantenuta dal cedente. Devono essere aggiornati anche la composizione sociale, i conferimenti o le percentuali riportate nei patti e, se necessario, i criteri di partecipazione agli utili e alle perdite. Le alternative previste nel fac simile vanno eliminate dalla versione finale lasciando soltanto quelle corrispondenti all’operazione effettiva.