In questa pagina è disponibile un fac simile di cessione del contratto con il quale una parte trasferisce a un terzo l’intera posizione derivante da un contratto ancora in corso. Il documento può essere utilizzato da privati, professionisti e imprese per regolare i rapporti tra cedente, cessionario e contraente ceduto.
Il modello prevede il consenso del contraente ceduto, la data dalla quale opera la sostituzione, l’eventuale corrispettivo e la ripartizione delle prestazioni maturate prima e dopo la cessione. Più avanti sono spiegate anche le differenze rispetto alla cessione del credito e all’accollo, le responsabilità del cedente e i documenti da allegare. Il fac simile va adattato al contratto originario e alla disciplina applicabile al caso concreto.
Che cos’è la cessione del contratto
La cessione del contratto permette a una parte, chiamata cedente, di farsi sostituire da un terzo, chiamato cessionario, nell’intera posizione contrattuale. Il cessionario assume quindi sia i diritti sia gli obblighi che facevano capo al cedente. L’altra parte del contratto originario prende il nome di contraente ceduto.
La disciplina generale è contenuta nell’articolo 1406 del Codice civile. La norma riguarda i contratti con prestazioni corrispettive, cioè quelli nei quali entrambe le parti devono ancora eseguire prestazioni collegate tra loro, e richiede il consenso del contraente ceduto.
Quando si può cedere un contratto
La cessione è adatta quando il rapporto contrattuale è ancora in corso e si vuole sostituire una delle parti senza stipulare un contratto completamente nuovo. Può riguardare, per esempio, rapporti di fornitura, manutenzione, distribuzione o prestazione di servizi nei quali rimangano obblighi reciproci da adempiere.
Prima della firma occorre controllare il contratto originario, comprese le condizioni generali e le successive modifiche. Il documento potrebbe contenere un divieto di cessione, richiedere un’autorizzazione preventiva o stabilire una determinata procedura. Queste prescrizioni derivano dal contratto e non costituiscono una regola identica per ogni rapporto.
Il modello generale non è adatto se si vuole trasferire soltanto un credito o fare assumere a un terzo un singolo debito. Deve inoltre essere verificata l’eventuale presenza di regole speciali, come quelle applicabili a determinati contratti di locazione, ai rapporti trasferiti insieme a un’azienda, ai contratti pubblici o ai rapporti soggetti ad autorizzazioni.
Differenza tra cessione del contratto, cessione del credito e accollo
| Operazione | Che cosa viene trasferito | Ruolo dell’altra parte |
|---|---|---|
| Cessione del contratto | L’intera posizione contrattuale, composta da diritti e obblighi | Il contraente ceduto deve consentire alla sostituzione, salvo una diversa disciplina speciale |
| Cessione del credito | Un diritto di credito | Di regola il consenso del debitore non è necessario, ferme le limitazioni previste dalla legge o dal rapporto |
| Accollo | Un debito assunto da un terzo | L’adesione del creditore può incidere sulla liberazione del debitore originario |
| Subentro previsto dalla legge | La posizione indicata dalla disciplina speciale applicabile | Effetti e adempimenti dipendono dalla norma che regola il singolo caso |
Usare il nome corretto dell’operazione evita di attribuire al documento effetti diversi da quelli voluti. Se restano da trasferire contemporaneamente facoltà, crediti, obblighi e responsabilità derivanti dal medesimo rapporto, il riferimento appropriato è normalmente la cessione del contratto.
Consenso del contraente ceduto e data di efficacia
Il consenso del contraente ceduto può essere espresso nello stesso accordo firmato da cedente e cessionario. Questa soluzione trilaterale consente di documentare in un unico atto la cessione, il consenso e la data di efficacia. Il modello proposto segue tale impostazione.
Il consenso può anche essere stato prestato in anticipo. In questo caso, secondo l’articolo 1407 del Codice civile, la sostituzione diventa efficace nei confronti del contraente ceduto quando gli viene notificata o quando egli la accetta. È quindi utile conservare la prova della comunicazione o dell’accettazione.
La data di efficacia deve essere indicata espressamente. Serve a stabilire chi deve eseguire le prestazioni successive, chi può esigere i corrispettivi e a quale parte devono essere indirizzate comunicazioni, contestazioni e fatture. Le parti dovrebbero regolare separatamente eventuali somme o inadempimenti maturati prima di tale data.
Quando il cedente è liberato dagli obblighi
In base all’articolo 1408 del Codice civile, il cedente è liberato dalle obbligazioni verso il contraente ceduto quando la sostituzione diventa efficace. Il contraente ceduto può però dichiarare di non liberarlo. In tale ipotesi può agire contro il cedente se il cessionario non adempie.
Se il cedente non viene liberato, il contraente ceduto deve informarlo dell’inadempimento del cessionario entro quindici giorni dal momento in cui si verifica. L’omissione non elimina automaticamente la responsabilità del cedente, ma può comportare il risarcimento del danno causato dalla mancata comunicazione.
Nel fac simile sono presenti due formulazioni alternative. Le parti devono conservare soltanto quella corrispondente alla scelta compiuta, specificando senza ambiguità se il cedente viene liberato oppure resta esposto alle conseguenze previste dalla legge.
Quali dati deve contenere l’accordo di cessione
Il documento deve identificare il rapporto trasferito e permettere di ricostruire con precisione la volontà delle tre parti. È opportuno inserire:
- dati identificativi e recapiti di cedente, cessionario e contraente ceduto;
- data, oggetto ed eventuale numero del contratto originario;
- descrizione della posizione contrattuale trasferita;
- consenso espresso del contraente ceduto;
- data dalla quale la sostituzione diventa efficace;
- prestazioni, crediti e debiti già maturati o ancora da eseguire;
- eventuale corrispettivo della cessione, scadenza e modalità di pagamento;
- scelta relativa alla liberazione del cedente;
- documenti consegnati al cessionario;
- luogo, data e firme delle tre parti.
Se una parte è una società o un ente, vanno indicati denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA e persona che sottoscrive. Prima della firma occorre verificare che il rappresentante disponga dei poteri necessari per concludere l’accordo.
Corrispettivo, garanzie e prestazioni ancora pendenti
La cessione può essere gratuita oppure prevedere un corrispettivo tra cedente e cessionario. Si tratta di una scelta negoziale, non di un elemento sempre necessario. Se è previsto un prezzo, il documento dovrebbe indicare importo, scadenza, modalità di pagamento e conseguenze dell’eventuale ritardo senza ricorrere a formule automatiche generiche.
Il cedente è tenuto a garantire al cessionario la validità del contratto trasferito. Una garanzia ulteriore sull’adempimento del contraente ceduto non si presume: se il cedente la assume espressamente, l’articolo 1410 del Codice civile gli attribuisce la responsabilità propria del fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
È utile redigere un prospetto dei rapporti pendenti alla data di efficacia. Il prospetto può specificare fatture emesse o da emettere, acconti, depositi, consegne, contestazioni e prestazioni parzialmente eseguite. Questa ricognizione ha una funzione pratica e probatoria, ma non sostituisce le condizioni del contratto originario.
Forma, firma e copie da conservare
La disciplina generale non fornisce un modulo unico valido per ogni cessione. La forma richiesta può dipendere dal contratto originario, dalla natura del rapporto e da eventuali disposizioni speciali. La scrittura firmata da tutte le parti costituisce comunque un accorgimento utile per provare contenuto, consenso e decorrenza della sostituzione.
È consigliabile predisporre un esemplare completo per ciascuna parte e allegare la stessa versione del contratto originario a tutte le copie. Se le firme vengono raccolte in momenti diversi, conviene conservare anche le comunicazioni con cui l’accordo è stato trasmesso e restituito.
Allegati utili alla cessione
- copia del contratto originario e delle sue modifiche;
- eventuale consenso preventivo alla cessione;
- prospetto delle prestazioni e degli importi pendenti;
- documenti relativi a garanzie, depositi o acconti;
- inventario dei beni o dei materiali consegnati con il rapporto;
- documentazione sui poteri di firma dei rappresentanti;
- eventuali autorizzazioni richieste dal contratto o dalla disciplina speciale.
Errori da evitare nella compilazione
- confondere il trasferimento dell’intero contratto con la cessione di un singolo credito;
- omettere il consenso del contraente ceduto senza avere verificato una specifica deroga;
- non controllare divieti o condizioni di cessione contenuti nel contratto originario;
- lasciare indeterminata la data di efficacia;
- non ripartire crediti, debiti e prestazioni maturati prima della cessione;
- affermare contemporaneamente che il cedente è liberato e che resta responsabile;
- prevedere una garanzia di adempimento senza chiarirne oggetto e limiti;
- firmare un accordo che richiama allegati non identificati o non consegnati.
Fac simile di cessione del contratto
ACCORDO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CEDENTE], con [RESIDENZA O SEDE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], rappresentato da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE] in qualità di [QUALIFICA], di seguito “Cedente”;
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CESSIONARIO], con [RESIDENZA O SEDE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], rappresentato da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE] in qualità di [QUALIFICA], di seguito “Cessionario”;
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CONTRAENTE CEDUTO], con [RESIDENZA O SEDE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], rappresentato da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE] in qualità di [QUALIFICA], di seguito “Contraente Ceduto”.
Premesso che
in data [DATA DEL CONTRATTO ORIGINARIO] il Cedente e il Contraente Ceduto hanno stipulato un contratto avente a oggetto [OGGETTO DEL CONTRATTO], identificato come [NUMERO O ALTRO RIFERIMENTO], di seguito “Contratto Originario”;
il Contratto Originario è attualmente in corso e prevede ancora le seguenti prestazioni reciproche: [DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI PENDENTI];
il Cessionario dichiara di avere ricevuto ed esaminato il Contratto Originario e i documenti indicati in allegato;
il Cedente intende trasferire al Cessionario la propria posizione nel Contratto Originario e il Contraente Ceduto intende consentire alla sostituzione;
si conviene quanto segue.
1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte del presente accordo.
2. Oggetto della cessione
Il Cedente cede al Cessionario, che accetta, la propria intera posizione nel Contratto Originario. Il Cessionario subentra nei diritti e negli obblighi spettanti al Cedente secondo il Contratto Originario, nei limiti e con la decorrenza stabiliti nel presente accordo.
3. Consenso del Contraente Ceduto
Il Contraente Ceduto dichiara di consentire espressamente alla sostituzione del Cedente con il Cessionario nel Contratto Originario.
4. Data di efficacia
La cessione produce effetti tra le parti e nei confronti del Contraente Ceduto dal [DATA DI EFFICACIA]. Da tale data il Cessionario eseguirà le prestazioni e potrà esercitare i diritti derivanti dal Contratto Originario.
5. Rapporti anteriori alla data di efficacia
Le prestazioni, i crediti, i debiti e le contestazioni maturati fino alla data di efficacia restano regolati come segue: [DESCRIZIONE DELLA RIPARTIZIONE]. Le parti danno atto che alla data della firma risultano pendenti i seguenti importi o adempimenti: [ELENCO DEI RAPPORTI PENDENTI].
6. Corrispettivo
Se la cessione è onerosa: il Cessionario corrisponderà al Cedente l’importo di euro [IMPORTO], con le seguenti modalità e scadenze: [MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO].
Se la cessione è gratuita: le parti dichiarano che la cessione avviene senza corrispettivo.
Eliminare la formulazione non applicabile.
7. Liberazione del Cedente
Alternativa A: il Contraente Ceduto prende atto che, dalla data di efficacia, il Cedente è liberato dalle obbligazioni derivanti dal Contratto Originario.
Alternativa B: il Contraente Ceduto dichiara di non liberare il Cedente. In caso di inadempimento del Cessionario potrà agire contro il Cedente secondo quanto previsto dall’articolo 1408 del Codice civile.
Conservare soltanto l’alternativa scelta.
8. Validità del Contratto Originario e consegna dei documenti
Il Cedente garantisce la validità del Contratto Originario e consegna al Cessionario i documenti indicati nell’elenco allegato. Il Cedente non assume una garanzia dell’adempimento del Contraente Ceduto, salvo il seguente eventuale accordo espresso: [DESCRIZIONE DELLA GARANZIA OPPURE NESSUNA].
9. Condizioni del Contratto Originario
Salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo, restano ferme le condizioni del Contratto Originario. A partire dalla data di efficacia, ogni riferimento al Cedente contenuto nel Contratto Originario si intende riferito al Cessionario per la posizione oggetto della cessione.
10. Comunicazioni
Le comunicazioni relative al Contratto Originario saranno inviate ai seguenti recapiti:
Cedente: [RECAPITO];
Cessionario: [RECAPITO];
Contraente Ceduto: [RECAPITO].
11. Allegati
Sono allegati al presente accordo:
[CONTRATTO ORIGINARIO];
[MODIFICHE O INTEGRAZIONI];
[PROSPETTO DEI RAPPORTI PENDENTI];
[ALTRI DOCUMENTI].
Il presente accordo è redatto in [NUMERO] esemplari.
[LUOGO], [DATA]
Il Cedente
[FIRMA]
Il Cessionario
[FIRMA]
Il Contraente Ceduto
[FIRMA]
Scarica il modello Word della cessione di contratto
Il file Word contiene un accordo trilaterale con gli spazi per identificare il contratto originario, raccogliere il consenso del contraente ceduto e stabilire data di efficacia, corrispettivo, rapporti pendenti e liberazione del cedente. Il testo è modificabile con i comuni programmi di videoscrittura.
Prima dell’uso devono essere personalizzati i dati delle parti, le prestazioni ancora da eseguire, la ripartizione degli importi e l’alternativa relativa alla responsabilità del cedente. Vanno inoltre eliminati i passaggi non pertinenti e aggiunti gli allegati richiamati.
Domande frequenti sulla cessione del contratto
Serve sempre il consenso del contraente ceduto?
Nella disciplina generale dell’articolo 1406 del Codice civile, la sostituzione richiede il consenso del contraente ceduto. Il consenso può essere espresso nello stesso accordo, prestato successivamente oppure dato in anticipo. Se era già stato concesso, la cessione diventa efficace nei suoi confronti con la notificazione o con l’accettazione. Una disciplina speciale può prevedere regole differenti.
La cessione del contratto è uguale alla cessione del credito?
No. La cessione del contratto trasferisce al cessionario l’intera posizione del cedente, comprendendo diritti e obblighi ancora collegati al rapporto. La cessione del credito riguarda invece soltanto il diritto di ottenere una prestazione dal debitore e, secondo la disciplina generale, non richiede il suo consenso. I due documenti hanno quindi oggetto, soggetti ed effetti differenti.
Dopo la cessione il cedente resta responsabile?
Il cedente viene normalmente liberato quando la sostituzione diventa efficace nei confronti del contraente ceduto. Quest’ultimo può però dichiarare espressamente di non liberarlo e, se il cessionario non adempie, può agire anche contro il cedente. La scelta deve risultare chiaramente dal documento, evitando clausole tra loro contraddittorie.
La cessione deve essere redatta per iscritto?
Non esiste un unico requisito formale applicabile indistintamente a ogni cessione. La forma può dipendere dal contratto originario, dall’operazione realizzata e da eventuali norme speciali. Un accordo scritto firmato da cedente, cessionario e contraente ceduto consente comunque di provare il consenso, il contenuto della posizione trasferita, la decorrenza e gli eventuali obblighi rimasti pendenti.
La cessione può essere gratuita?
Sì, il trasferimento della posizione contrattuale può essere concordato senza un pagamento tra cedente e cessionario oppure dietro un corrispettivo. Se è previsto un prezzo, conviene indicare importo, scadenze e modalità di pagamento. L’assenza di corrispettivo non elimina la necessità di regolare il consenso del contraente ceduto e gli altri presupposti della cessione.