Indice
In questa pagina sono disponibili un fac simile DOC e un modello PDF della cessione del credito pro solvendo. Il documento serve a formalizzare l’accordo con cui il creditore trasferisce a un altro soggetto un proprio credito assumendo anche la garanzia della solvibilità del debitore ceduto nei limiti previsti dall’art. 1267 c.c.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati di cedente, cessionario e debitore, il titolo da cui nasce il credito, l’importo, la scadenza, il corrispettivo della cessione e la documentazione consegnata. Dopo il download trovi le indicazioni per distinguere cessione pro solvendo e pro soluto, comunicare il trasferimento al debitore e verificare garanzie, registrazione ed eventuali regole speciali applicabili al credito.
Quando utilizzare la cessione del credito pro solvendo
Il modello è adatto quando un creditore, denominato cedente, trasferisce un credito a un altro soggetto, denominato cessionario, e assume espressamente la garanzia della solvibilità del debitore ceduto. Se il debitore risulta insolvente, il cessionario può quindi fare valere nei confronti del cedente la garanzia nei limiti stabiliti dall’art. 1267 c.c.
La cessione del credito è disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile. In via generale, il creditore può trasferire il credito a titolo oneroso o gratuito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge. Un eventuale patto con cui debitore e creditore hanno escluso la cedibilità può inoltre essere opponibile al cessionario quando si prova che quest’ultimo lo conosceva al momento della cessione.
Il fac simile seguente è impostato come cessione a titolo oneroso di un credito pecuniario individuato. Crediti fiscali, crediti verso amministrazioni pubbliche, cessioni nell’ambito del factoring o altre operazioni soggette a discipline speciali richiedono verifiche ulteriori rispetto a questo modello generale.
Fac simile cessione del credito pro solvendo
Il modello deve essere completato identificando con precisione il credito e mantenendo soltanto le clausole corrispondenti alla situazione effettiva, soprattutto per quanto riguarda garanzie, eventuali contestazioni, precedenti vincoli e modalità di comunicazione al debitore.
SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLVENDO
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CEDENTE], con residenza o sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], rappresentato/a da [NOME E COGNOME] in qualità di [QUALIFICA, SE PERSONA GIURIDICA], di seguito “Cedente”,
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CESSIONARIO], con residenza o sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], rappresentato/a da [NOME E COGNOME] in qualità di [QUALIFICA, SE PERSONA GIURIDICA], di seguito “Cessionario”.
PREMESSO CHE
Il Cedente è titolare nei confronti di [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE CEDUTO], codice fiscale o partita IVA [CODICE FISCALE O PARTITA IVA], con residenza o sede in [INDIRIZZO], di seguito “Debitore Ceduto”, del credito descritto nella presente scrittura.
Il credito deriva da [CONTRATTO, FATTURA, FORNITURA, PRESTAZIONE, FINANZIAMENTO O ALTRO TITOLO], stipulato o emesso in data [DATA], identificato mediante [ESTREMI DEL DOCUMENTO].
Alla data della presente scrittura il credito è pari a euro [IMPORTO DEL CREDITO], con scadenza [DATA DI SCADENZA O MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA].
Le parti intendono regolare la cessione del predetto credito con garanzia della solvibilità del Debitore Ceduto.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
1. OGGETTO DELLA CESSIONE
Il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta, il credito di euro [IMPORTO] vantato nei confronti del Debitore Ceduto e derivante da [DESCRIZIONE COMPLETA DEL TITOLO DEL CREDITO].
MANTENERE UNA SOLA DELLE SEGUENTI OPZIONI.
OPZIONE A – Il credito viene ceduto integralmente.
OPZIONE B – Del credito complessivo di euro [IMPORTO COMPLESSIVO] viene ceduta esclusivamente la parte pari a euro [IMPORTO CEDUTO]. Il credito residuo di titolarità del Cedente è pari a euro [IMPORTO RESIDUO].
2. CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE
La cessione è effettuata a titolo oneroso per il corrispettivo di euro [CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE].
Il corrispettivo sarà pagato dal Cessionario al Cedente secondo le seguenti modalità:
[MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO].
Il Cedente rilascerà separata quietanza per le somme effettivamente ricevute, se necessaria.
3. ESISTENZA E CARATTERISTICHE DEL CREDITO
Il Cedente dichiara che, alla data della presente cessione e salvo quanto espressamente indicato nella presente scrittura, il credito ceduto esiste nei termini sopra descritti.
MANTENERE SOLTANTO LE DICHIARAZIONI CORRISPONDENTI ALLA SITUAZIONE EFFETTIVA.
Il credito non risulta precedentemente ceduto a terzi.
Il credito non risulta estinto, in tutto o in parte, salvo quanto segue: [DESCRIZIONE OPPURE INDICARE NESSUNA ESTINZIONE PARZIALE].
Il credito non risulta oggetto di pignoramento, sequestro, pegno o altro vincolo, salvo quanto segue: [DESCRIZIONE OPPURE INDICARE NESSUN VINCOLO].
Il Debitore Ceduto ha formulato le seguenti contestazioni o eccezioni relative al credito: [DESCRIZIONE OPPURE INDICARE NESSUNA CONOSCIUTA].
4. CESSIONE PRO SOLVENDO E GARANZIA DELLA SOLVIBILITÀ
Il Cedente assume espressamente, ai sensi dell’art. 1267 c.c., la garanzia della solvibilità del Debitore Ceduto.
In caso di insolvenza del Debitore Ceduto, la responsabilità del Cedente sarà regolata dall’art. 1267 c.c. e sarà limitata a quanto ricevuto per la cessione, oltre agli interessi, alle spese della cessione, alle spese sostenute dal Cessionario per escutere il Debitore Ceduto e al risarcimento del danno nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
Resta fermo che la garanzia della solvibilità cessa nei casi previsti dall’art. 1267 c.c., compresa l’ipotesi in cui la mancata realizzazione del credito per insolvenza del Debitore Ceduto dipenda da negligenza del Cessionario nell’iniziare o proseguire le iniziative nei confronti del debitore.
5. DOCUMENTI PROBATORI DEL CREDITO
Il Cedente consegna al Cessionario i documenti probatori del credito in proprio possesso e, in particolare:
1. [DOCUMENTO];
2. [DOCUMENTO];
3. [DOCUMENTO];
4. [EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTO].
SE È CEDUTA SOLTANTO UNA PARTE DEL CREDITO, ADATTARE LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI A QUANTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA APPLICABILE.
6. ACCESSORI E GARANZIE DEL CREDITO
Il credito è trasferito con gli accessori e le garanzie che lo assistono nei limiti previsti dall’art. 1263 c.c. e con le seguenti specificazioni:
[DESCRIZIONE DI EVENTUALI GARANZIE PERSONALI, GARANZIE REALI, PRIVILEGI O ALTRI ACCESSORI OPPURE INDICARE NESSUNO].
7. COMUNICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO
Le parti convengono che la cessione sarà portata a conoscenza del Debitore Ceduto mediante [COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE CON MODALITÀ IDONEA AL CASO CONCRETO] a cura di [CEDENTE O CESSIONARIO].
Il Debitore Ceduto sarà invitato a eseguire i successivi pagamenti dovuti in relazione al credito ceduto direttamente a favore del Cessionario secondo le modalità che gli saranno comunicate separatamente.
Qualora il Debitore Ceduto accetti espressamente la cessione, la relativa dichiarazione sarà conservata insieme alla presente scrittura.
8. PAGAMENTI EVENTUALMENTE RICEVUTI DAL CEDENTE
Qualora, dopo che la cessione sia divenuta efficace nei confronti del Debitore Ceduto, il Cedente riceva somme riferibili al credito ceduto, ne informerà tempestivamente il Cessionario e provvederà alla relativa gestione secondo quanto dovuto in base alla presente cessione e alla disciplina applicabile.
9. COLLABORAZIONE TRA LE PARTI
Il Cedente metterà a disposizione del Cessionario le informazioni e i documenti nella propria disponibilità ragionevolmente necessari per l’esercizio del credito ceduto.
Il Cessionario informerà il Cedente delle circostanze rilevanti relative all’inadempimento o all’insolvenza del Debitore Ceduto quando possano incidere sull’operatività della garanzia pro solvendo.
10. SPESE, IMPOSTE E ONERI
Le spese, imposte e gli altri oneri relativi alla presente scrittura saranno sostenuti da [CEDENTE, CESSIONARIO O RIPARTIZIONE CONCORDATA], fatti salvi gli obblighi inderogabili previsti dalla disciplina applicabile.
11. MODIFICHE
Eventuali modifiche della presente scrittura dovranno risultare da accordo tra Cedente e Cessionario nelle forme richieste dalla natura dell’operazione.
12. LEGGE APPLICABILE
La presente cessione è regolata dalla legge italiana e, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile e dalle eventuali disposizioni speciali applicabili al credito ceduto.
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Cedente
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO, SE PERSONA GIURIDICA]
[FIRMA]
Il Cessionario
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO, SE PERSONA GIURIDICA]
[FIRMA]
COMUNICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO DA UTILIZZARE SE PERTINENTE
Al/Alla [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE CEDUTO]
[INDIRIZZO O RECAPITO]
Oggetto: comunicazione della cessione del credito
Con la presente si comunica che il credito derivante da [TITOLO DEL CREDITO], per l’importo di euro [IMPORTO CEDUTO], originariamente vantato da [CEDENTE], è stato ceduto in data [DATA DELLA CESSIONE] a [CESSIONARIO].
Ai fini dei successivi adempimenti relativi al credito ceduto, si invita a fare riferimento al Cessionario secondo le seguenti indicazioni:
[INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO O PER LE COMUNICAZIONI].
[LUOGO], [DATA]
[CEDENTE O CESSIONARIO, SECONDO CHI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE]
[FIRMA]
Scarica la cessione del credito pro solvendo Word e PDF
Per questa pagina risultano disponibili il modello in formato DOC, modificabile con Microsoft Word o programmi compatibili, e il modello PDF. Prima dell’utilizzo devono essere inseriti gli estremi delle parti e del debitore, il titolo e l’importo del credito, il prezzo della cessione, la scadenza, gli eventuali vincoli e contestazioni e la documentazione consegnata.
I file riguardano una cessione ordinaria di credito pro solvendo. Non sostituiscono eventuali formalità richieste per specifiche categorie di crediti, né consentono di presumere che qualsiasi credito sia liberamente cedibile con una semplice scrittura privata.
Cosa significa cessione del credito pro solvendo
Nella normale disciplina della cessione il cedente non garantisce automaticamente la solvibilità del debitore. L’art. 1267 c.c. stabilisce infatti che tale responsabilità sorge quando il cedente assume la relativa garanzia. È proprio questa assunzione a caratterizzare ciò che comunemente viene definito trasferimento pro solvendo.
La garanzia non equivale però a una promessa illimitata di pagare al cessionario l’intero valore nominale del credito in qualsiasi circostanza. La norma limita la responsabilità del cedente a quanto ha ricevuto per la cessione, prevedendo inoltre interessi, spese della cessione, spese sopportate per escutere il debitore e risarcimento del danno nei termini previsti.
L’art. 1267 precisa anche che un accordo diretto ad aggravare la responsabilità del cedente oltre tali limiti è senza effetto. Per questo il fac simile evita formule generiche come “il cedente garantisce integralmente e senza limiti qualsiasi mancato pagamento”.
Differenza tra pro solvendo e pro soluto
La differenza principale riguarda il rischio dell’insolvenza. Nella cessione pro solvendo il cedente assume la garanzia della solvibilità del debitore secondo l’art. 1267 c.c.; nella cessione senza tale garanzia il mancato pagamento del debitore non determina, per questo solo motivo, la responsabilità del cedente.
Ciò non significa che in una cessione pro soluto il cedente non garantisca mai nulla. Se la cessione è a titolo oneroso, l’art. 1266 c.c. pone a suo carico la garanzia dell’esistenza del credito al momento della cessione, salvo la possibilità di escluderla nei limiti previsti dalla stessa norma. Il cedente resta comunque obbligato per il fatto proprio.
Se l’intenzione delle parti è trasferire il rischio dell’insolvenza al cessionario, su EsempioDoc.com è disponibile lo specifico fac simile di cessione del credito pro soluto.
Quali dati servono per identificare il credito ceduto
Il credito deve essere descritto in modo da risultare chiaramente individuabile. La sola indicazione del debitore e di una cifra può non essere sufficiente quando tra le parti esistono più rapporti economici.
- debitore ceduto: nome o denominazione e dati identificativi;
- titolo del credito: contratto, fattura, fornitura, prestazione, finanziamento o altra fonte dell’obbligazione;
- importo: valore del credito trasferito e, se la cessione è parziale, credito complessivo e quota ceduta;
- scadenza: data o criterio che consente di determinarla;
- documenti: fatture, contratti, ordini, riconoscimenti di debito o altri elementi probatori;
- garanzie: privilegi, garanzie personali o reali e altri accessori eventualmente presenti;
- contestazioni: eccezioni o contestazioni del debitore già conosciute dal cedente;
- vincoli: precedenti cessioni, pignoramenti, sequestri o altri vincoli da verificare.
Il modello utilizza importi in euro ed elimina il riferimento alle lire presente nel vecchio testo. È inoltre utile distinguere il valore nominale del credito dal prezzo effettivamente pagato dal cessionario per acquistarlo, perché i due importi possono non coincidere.
Il debitore deve accettare la cessione?
Come regola generale, l’art. 1260 c.c. consente al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, salvo i limiti previsti per i crediti strettamente personali, i divieti stabiliti dalla legge e gli eventuali patti di non cedibilità opponibili al cessionario.
Una questione diversa è l’efficacia del trasferimento nei confronti del debitore. L’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione produce effetto nei suoi confronti quando egli l’ha accettata oppure quando gli è stata notificata. Anche prima della notificazione, il pagamento eseguito al precedente creditore non libera il debitore se il cessionario prova che quest’ultimo era comunque a conoscenza della cessione.
Per questo è utile comunicare tempestivamente il trasferimento e conservare prova della ricezione. Il Codice civile pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale raccoglie agli artt. 1260-1267 le principali disposizioni applicabili alla cessione ordinaria dei crediti.
La notifica richiede una relata dell’ufficiale giudiziario?
Il fac simile precedente conteneva automaticamente una “relata di notifica”, formulata come se ogni cessione dovesse essere notificata mediante ufficiale giudiziario. Una simile struttura non deve essere inserita indistintamente in ogni accordo privato.
La comunicazione deve essere organizzata in modo coerente con la natura del credito e con le eventuali formalità speciali applicabili. In una normale operazione privata è comunque utile impiegare un mezzo che permetta di dimostrare con precisione contenuto e ricezione della comunicazione, soprattutto per stabilire da quale momento il debitore sia stato informato del nuovo creditore.
Per questo il modello contiene una comunicazione separata da utilizzare quando pertinente, anziché una relata già predisposta come elemento necessario dell’atto.
Quali documenti deve consegnare il cedente
L’art. 1262 c.c. stabilisce che il cedente debba consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che si trovano in suo possesso. Se viene ceduta soltanto una parte del credito, la disposizione prevede la consegna di una copia autentica dei documenti.
Nella pratica è utile inserire direttamente nella scrittura un elenco di ciò che viene consegnato. Questo permette di distinguere i documenti effettivamente ricevuti dal cessionario da quelli che devono ancora essere prodotti e riduce le incertezze se successivamente occorre procedere alla riscossione.
L’art. 1263 disciplina inoltre il trasferimento degli accessori del credito, comprese garanzie e privilegi nei termini previsti dalla norma. Se esistono fideiussioni, ipoteche, pegni o altre garanzie, è opportuno identificarle espressamente e verificare le formalità eventualmente necessarie per renderne operativo il trasferimento.
Cosa succede se il debitore non paga
Il mancato pagamento non dovrebbe essere gestito con una clausola che obbliga automaticamente il cedente a versare qualsiasi importo richiesto dal cessionario. Occorre applicare la garanzia nei limiti dell’art. 1267 c.c. e verificare che l’insolvenza rientri effettivamente nella fattispecie garantita.
La stessa disposizione tutela il cedente quando la mancata realizzazione del credito dipende dalla negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le iniziative contro il debitore. Di conseguenza, il cessionario non dovrebbe rimanere inattivo e poi pretendere di trasferire automaticamente sul cedente ogni conseguenza della mancata riscossione.
Nel contratto è quindi utile prevedere collaborazione e scambio di informazioni tra le parti senza inventare un numero fisso di solleciti, azioni giudiziarie o giorni entro i quali il cessionario debba necessariamente agire.
Quando questo modello non è adatto
Il modello riguarda una cessione ordinaria tra privati o operatori economici. Non deve essere utilizzato senza ulteriori verifiche per crediti per i quali una legge speciale preveda requisiti differenti.
Un esempio rilevante è rappresentato da alcune cessioni relative a somme dovute dallo Stato. L’art. 69 del R.D. 2440/1923 contiene specifiche disposizioni sulla forma dell’atto e sulla notificazione all’amministrazione competente. Anche crediti fiscali, operazioni di cartolarizzazione, factoring e altri settori possono essere regolati da discipline proprie.
Se entrambe le parti sono imprese e occorre un accordo costruito principalmente sul loro rapporto commerciale, può essere utile confrontare il presente documento con il fac simile di cessione del credito tra aziende.
La cessione del credito deve essere registrata?
Il trattamento fiscale della scrittura non dovrebbe essere determinato inserendo nel modello una formula generica come “registrazione solo in caso d’uso”. La Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 contempla gli atti aventi a oggetto cessioni di crediti e il trattamento effettivo deve essere verificato considerando forma dell’atto, operazione concreta, eventuali disposizioni speciali e rapporti con la disciplina IVA.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni operative sulla registrazione degli atti. Prima di stabilire importo dell’imposta, termine e modalità di registrazione è quindi opportuno qualificare fiscalmente la specifica cessione anziché ricavare tali dati da un fac simile generale.
Errori da evitare nella cessione pro solvendo
- utilizzare ancora importi espressi in lire;
- non distinguere cedente, cessionario e debitore ceduto;
- descrivere il credito senza indicarne titolo, importo e scadenza;
- confondere valore nominale del credito e corrispettivo pagato per la cessione;
- scrivere che il debitore deve necessariamente consentire alla cessione senza verificare l’art. 1260 c.c.;
- dimenticare di controllare eventuali clausole che vietano la cessione del credito;
- non dichiarare contestazioni, pagamenti parziali o vincoli già conosciuti;
- prevedere una garanzia pro solvendo illimitata in contrasto con i limiti dell’art. 1267 c.c.;
- non consegnare al cessionario i documenti probatori del credito;
- confondere la garanzia dell’esistenza del credito con quella della solvibilità del debitore;
- utilizzare automaticamente una relata dell’ufficiale giudiziario per qualsiasi comunicazione al debitore;
- applicare il modello ordinario a crediti soggetti a regole speciali senza verificarne forma e modalità di trasferimento;
- inserire automaticamente un regime fiscale o un importo di imposta senza verificare l’operazione concreta.
Domande frequenti
Che cosa significa cessione del credito pro solvendo?
Significa che il cedente, oltre a trasferire il credito, assume la garanzia della solvibilità del debitore ceduto secondo l’art. 1267 c.c. Se il debitore risulta insolvente, il cedente può quindi essere chiamato a rispondere nei limiti previsti dalla norma. Non si tratta però di una garanzia illimitata dell’intero valore nominale del credito in qualsiasi circostanza.
Il debitore deve firmare il contratto di cessione?
In via generale no. L’art. 1260 c.c. consente al creditore di cedere il proprio credito senza il consenso del debitore, fatti salvi i limiti previsti dalla legge e gli eventuali patti di non cedibilità opponibili. Per rendere la cessione efficace nei confronti del debitore assumono invece rilievo la sua accettazione oppure la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.
Qual è la differenza tra pro solvendo e pro soluto?
Nella cessione pro solvendo il cedente assume la garanzia della solvibilità del debitore. Nella cessione pro soluto questa garanzia non viene assunta e il rischio dell’insolvenza rimane normalmente sul cessionario. Anche nella cessione pro soluto a titolo oneroso resta distinta la garanzia relativa all’esistenza del credito prevista dall’art. 1266 c.c., salvo quanto consentito dalla stessa norma.
Bisogna comunicare la cessione al debitore?
Il consenso del debitore e la comunicazione della cessione sono questioni diverse. L’art. 1264 c.c. collega l’efficacia della cessione nei confronti del debitore alla sua accettazione o alla notificazione. Per evitare che il debitore continui a pagare il precedente creditore e per documentare il momento in cui viene informato, è quindi opportuno gestire correttamente la comunicazione secondo il tipo di credito interessato.
Il modello Word e PDF può essere usato per crediti verso la Pubblica Amministrazione?
Non automaticamente. Alcune cessioni di crediti verso lo Stato e altre amministrazioni sono soggette a norme speciali in materia di forma, notificazione e opponibilità. Il fac simile della pagina è predisposto per una cessione ordinaria e deve quindi essere verificato prima di utilizzarlo per crediti pubblici, fiscali o appartenenti ad altri settori disciplinati da disposizioni specifiche.