In questa pagina sono disponibili un fac simile DOC e un modello PDF della cessione del credito pro soluto. Il documento serve a formalizzare l’accordo con cui il creditore trasferisce a un altro soggetto un proprio credito senza assumere la garanzia della solvibilità del debitore ceduto.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati di cedente, cessionario e debitore, il titolo da cui deriva il credito, l’importo, la scadenza, il corrispettivo della cessione e la documentazione consegnata. Dopo il download trovi indicazioni per distinguere cessione pro soluto e pro solvendo, comunicare il trasferimento al debitore e verificare garanzie, eventuali vincoli e formalità applicabili.
Quando utilizzare la cessione del credito pro soluto
Il modello è adatto quando un creditore, denominato cedente, trasferisce un credito a un altro soggetto, denominato cessionario, senza garantire che il debitore ceduto sia solvibile e paghi effettivamente quanto dovuto. Il rischio dell’insolvenza resta quindi in capo al cessionario, salvo responsabilità del cedente derivanti da cause diverse dalla solvibilità.
La disciplina generale è contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile. L’art. 1260 consente, in via generale, di trasferire un credito a titolo oneroso o gratuito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale e la cessione non sia vietata dalla legge.
Questo fac simile è costruito per una cessione onerosa di un credito pecuniario già individuato. Crediti fiscali, crediti verso amministrazioni pubbliche, operazioni di factoring, cartolarizzazioni e altre fattispecie disciplinate da norme speciali richiedono verifiche ulteriori.
Fac simile cessione del credito pro soluto
Il modello seguente deve essere completato identificando esattamente il credito e mantenendo soltanto le dichiarazioni corrispondenti alla situazione effettiva, soprattutto per quanto riguarda pagamenti già ricevuti, contestazioni del debitore, vincoli e garanzie.
SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CEDENTE], con residenza o sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], rappresentato/a da [NOME E COGNOME] in qualità di [QUALIFICA, SE PERSONA GIURIDICA], di seguito “Cedente”,
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CESSIONARIO], con residenza o sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], rappresentato/a da [NOME E COGNOME] in qualità di [QUALIFICA, SE PERSONA GIURIDICA], di seguito “Cessionario”.
PREMESSO CHE
Il Cedente è titolare nei confronti di [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE CEDUTO], codice fiscale o partita IVA [CODICE FISCALE O PARTITA IVA], con residenza o sede in [INDIRIZZO], di seguito “Debitore Ceduto”, del credito descritto nella presente scrittura.
Il credito deriva da [CONTRATTO, FATTURA, FORNITURA, PRESTAZIONE, FINANZIAMENTO O ALTRO TITOLO], stipulato o emesso in data [DATA], identificato mediante [ESTREMI DEL DOCUMENTO].
Alla data della presente scrittura il credito oggetto della cessione è pari a euro [IMPORTO DEL CREDITO] e ha scadenza in data [DATA DI SCADENZA O MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA].
Le parti intendono trasferire il predetto credito senza garanzia della solvibilità del Debitore Ceduto.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
1. OGGETTO DELLA CESSIONE
Il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta, il credito vantato nei confronti del Debitore Ceduto derivante da [DESCRIZIONE COMPLETA DEL TITOLO DEL CREDITO].
MANTENERE UNA SOLA DELLE SEGUENTI OPZIONI.
OPZIONE A – Il credito viene ceduto integralmente per l’importo di euro [IMPORTO].
OPZIONE B – Del credito complessivo di euro [IMPORTO COMPLESSIVO] viene ceduta esclusivamente la parte pari a euro [IMPORTO CEDUTO]. Il residuo credito di titolarità del Cedente è pari a euro [IMPORTO RESIDUO].
2. CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE
La cessione è effettuata a titolo oneroso per il corrispettivo di euro [CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE].
Il corrispettivo sarà versato dal Cessionario al Cedente secondo le seguenti modalità:
[MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO].
Il valore nominale del credito ceduto e il corrispettivo della cessione sono pertanto rispettivamente pari a euro [VALORE NOMINALE] ed euro [CORRISPETTIVO].
3. GARANZIA DELL’ESISTENZA DEL CREDITO
Trattandosi di cessione a titolo oneroso, il Cedente garantisce, ai sensi dell’art. 1266 c.c., l’esistenza del credito al momento della cessione.
Il Cedente dichiara inoltre, sulla base delle circostanze a propria conoscenza, quanto segue.
MANTENERE SOLTANTO LE DICHIARAZIONI CORRISPONDENTI ALLA SITUAZIONE EFFETTIVA.
Il credito non risulta precedentemente ceduto ad altri soggetti.
Il credito non risulta estinto, in tutto o in parte, salvo quanto segue: [DESCRIZIONE OPPURE INDICARE NESSUNA ESTINZIONE PARZIALE].
Non risultano pignoramenti, sequestri, pegni o altri vincoli sul credito, salvo quanto segue: [DESCRIZIONE OPPURE INDICARE NESSUN VINCOLO].
Non risultano patti di non cedibilità opponibili al Cessionario, salvo quanto segue: [DESCRIZIONE OPPURE INDICARE NESSUNO CONOSCIUTO].
Il Debitore Ceduto ha formulato le seguenti contestazioni, eccezioni o riserve relative al credito: [DESCRIZIONE OPPURE INDICARE NESSUNA CONOSCIUTA].
Resta ferma la responsabilità del Cedente per il proprio fatto nei termini previsti dall’art. 1266 c.c.
4. CESSIONE PRO SOLUTO
La presente cessione è conclusa pro soluto.
Il Cedente non assume la garanzia della solvibilità del Debitore Ceduto ai sensi dell’art. 1267 c.c.
Il rischio che il Debitore Ceduto non adempia per insolvenza resta pertanto in capo al Cessionario e il solo mancato pagamento del credito non attribuisce al Cessionario diritto di regresso nei confronti del Cedente per la solvibilità del Debitore.
La presente clausola riguarda esclusivamente il rischio di solvibilità e non elimina gli eventuali obblighi del Cedente derivanti dalla garanzia dell’esistenza del credito o dal proprio fatto secondo la disciplina applicabile.
5. INTERESSI E ACCESSORI
MANTENERE UNA SOLA DELLE SEGUENTI OPZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI GIÀ MATURATI.
OPZIONE A – La cessione comprende, oltre al capitale, gli interessi già maturati alla data della cessione per euro [IMPORTO], nonché gli interessi successivamente maturandi nei limiti spettanti.
OPZIONE B – Gli interessi già maturati alla data della cessione restano esclusi dal trasferimento. Il credito viene ceduto con gli ulteriori accessori nei termini previsti dalla disciplina applicabile.
Il credito è trasferito con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori che lo assistono nei limiti previsti dall’art. 1263 c.c., con le seguenti specificazioni:
[DESCRIZIONE DELLE GARANZIE E DEGLI ACCESSORI OPPURE INDICARE NESSUNO].
6. DOCUMENTI PROBATORI DEL CREDITO
Il Cedente consegna al Cessionario i documenti probatori del credito in proprio possesso e, in particolare:
1. [DOCUMENTO];
2. [DOCUMENTO];
3. [DOCUMENTO];
4. [EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTO].
SE È CEDUTA SOLTANTO UNA PARTE DEL CREDITO, VERIFICARE E APPLICARE LE REGOLE PREVISTE PER LA CONSEGNA DELLA COPIA DEI DOCUMENTI.
7. EFFICACIA TRA CEDENTE E CESSIONARIO
La cessione ha effetto tra le parti dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, salvo la seguente diversa decorrenza espressamente concordata:
[DATA O CONDIZIONE OPPURE INDICARE NESSUNA DIVERSA DECORRENZA].
8. COMUNICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO
Le parti convengono che la cessione sarà portata a conoscenza del Debitore Ceduto a cura di [CEDENTE O CESSIONARIO] mediante [MODALITÀ DI COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE IDONEA AL CASO CONCRETO].
Il Debitore Ceduto sarà informato dell’identità del nuovo creditore e delle modalità per eseguire i pagamenti successivi relativi al credito ceduto.
Qualora il Debitore Ceduto accetti espressamente la cessione, la relativa dichiarazione sarà conservata insieme alla presente scrittura.
9. PAGAMENTI RICEVUTI DOPO LA CESSIONE
Qualora il Cedente riceva dopo la cessione somme riferibili al credito trasferito e tali somme spettino al Cessionario, ne darà comunicazione a quest’ultimo e provvederà alla relativa gestione secondo la presente scrittura e la disciplina applicabile.
10. COLLABORAZIONE
Il Cedente metterà a disposizione del Cessionario le informazioni e i documenti nella propria disponibilità ragionevolmente necessari per l’esercizio del credito ceduto.
La collaborazione prevista dal presente articolo non comporta assunzione della garanzia della solvibilità del Debitore Ceduto.
11. SPESE, IMPOSTE E ONERI
Le spese, imposte e gli altri oneri relativi alla presente cessione saranno sostenuti da [CEDENTE, CESSIONARIO O RIPARTIZIONE CONCORDATA], fatti salvi gli obblighi inderogabili previsti dalla disciplina applicabile.
12. LEGGE APPLICABILE
La presente cessione è regolata dalla legge italiana e, per quanto non espressamente disciplinato, dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile e dalle eventuali norme speciali applicabili al credito ceduto.
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Cedente
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO, SE PERSONA GIURIDICA]
[FIRMA]
Il Cessionario
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO, SE PERSONA GIURIDICA]
[FIRMA]
COMUNICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO DA UTILIZZARE SE PERTINENTE
Al/Alla [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE CEDUTO]
[INDIRIZZO O RECAPITO]
Oggetto: comunicazione della cessione del credito
Con la presente si comunica che il credito derivante da [TITOLO DEL CREDITO], per l’importo di euro [IMPORTO CEDUTO], originariamente vantato da [CEDENTE], è stato ceduto in data [DATA DELLA CESSIONE] a [CESSIONARIO].
Per i successivi adempimenti relativi al credito ceduto si invita a fare riferimento al Cessionario secondo le seguenti indicazioni:
[INDICAZIONI PER I PAGAMENTI E LE COMUNICAZIONI].
[LUOGO], [DATA]
[CEDENTE O CESSIONARIO, SECONDO IL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE]
[FIRMA]
Scarica la cessione del credito pro soluto Word e PDF
Per questa pagina risultano disponibili un modello DOC modificabile con Microsoft Word o programmi compatibili e un modello PDF. Prima dell’utilizzo devono essere inseriti gli estremi delle parti e del debitore ceduto, il titolo e l’importo del credito, il corrispettivo, la scadenza, gli eventuali vincoli o contestazioni e i documenti consegnati al cessionario.
I file riguardano una cessione ordinaria a titolo oneroso di credito pro soluto. Non sostituiscono le eventuali forme, comunicazioni o procedure richieste per crediti soggetti a una disciplina speciale.
Cosa significa cessione del credito pro soluto
L’espressione pro soluto viene utilizzata per indicare che il cedente non garantisce la solvibilità del debitore. Questa impostazione corrisponde alla regola dell’art. 1267 c.c., secondo cui il cedente non risponde della solvibilità salvo che ne abbia assunto la garanzia.
Se dopo la cessione il debitore diventa insolvente o comunque non paga per ragioni riconducibili alla propria capacità di adempiere, il rischio ricade quindi sul cessionario. Il semplice mancato incasso non permette di chiedere automaticamente al cedente la restituzione del corrispettivo della cessione.
Pro soluto non significa però “senza alcuna garanzia”. In una cessione onerosa l’art. 1266 c.c. pone sul cedente la garanzia dell’esistenza del credito al momento del trasferimento, salvo l’eventuale esclusione consentita dalla stessa norma, ferma comunque la responsabilità per il fatto proprio.
Differenza tra cessione pro soluto e pro solvendo
La differenza riguarda principalmente chi sopporta il rischio dell’insolvenza del debitore. Nella cessione pro soluto tale rischio rimane al cessionario; nella cessione pro solvendo il cedente assume invece la garanzia della solvibilità secondo l’art. 1267 c.c.
La distinzione non riguarda l’esistenza del credito. Se la cessione è onerosa, la garanzia prevista dall’art. 1266 opera indipendentemente dal fatto che la cessione sia qualificata pro soluto, salvo una specifica esclusione nei limiti consentiti dalla norma.
Se le parti vogliono che il cedente garantisca anche la solvibilità del debitore, su EsempioDoc.com è disponibile il fac simile di cessione del credito pro solvendo.
Quali dati inserire nel contratto di cessione
Il credito deve essere descritto con un livello di dettaglio sufficiente a distinguerlo dagli eventuali altri rapporti tra cedente e debitore. Indicare soltanto una somma e il nominativo del debitore può generare incertezze, soprattutto nei rapporti commerciali continuativi.
- cedente e cessionario: inserisci dati identificativi completi e, per le società, il soggetto che firma;
- debitore ceduto: identifica il soggetto nei cui confronti esiste il credito;
- titolo: indica contratto, fattura, prestazione, finanziamento o altro rapporto da cui nasce il credito;
- importo: specifica il valore nominale e l’eventuale quota trasferita se la cessione è parziale;
- scadenza: riporta la data o il criterio con cui può essere determinata;
- corrispettivo: indica il prezzo effettivamente dovuto dal cessionario al cedente;
- contestazioni: riporta eventuali eccezioni o riserve del debitore già conosciute;
- vincoli: verifica precedenti cessioni, pignoramenti, sequestri o altri gravami;
- documenti: identifica ciò che viene consegnato al cessionario.
Valore nominale del credito e prezzo della cessione non devono essere confusi. Il cessionario può acquistare un credito per un importo inferiore al suo valore nominale, soprattutto se esistono rischi o tempi di riscossione significativi.
Il debitore deve dare il consenso alla cessione?
In via generale no. L’art. 1260 c.c. stabilisce che il creditore può trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non sia strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Occorre però controllare anche l’eventuale presenza di una clausola di non cedibilità stipulata tra creditore e debitore. Il codice disciplina l’opponibilità di tale patto al cessionario in funzione della sua conoscenza al momento del trasferimento.
Il testo vigente delle disposizioni sulla cessione può essere consultato nel Codice civile pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.
Perché comunicare la cessione al debitore
Il fatto che il consenso del debitore non sia normalmente necessario non rende inutile la comunicazione. L’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata oppure quando gli è stata notificata.
La comunicazione permette inoltre di indicare chi è il nuovo creditore e dove devono essere eseguiti i pagamenti. Prima che la cessione gli sia resa opponibile, la posizione del debitore che paga il cedente è regolata dalle specifiche disposizioni dell’art. 1264.
È quindi utile utilizzare una modalità che permetta di documentare contenuto e ricezione della comunicazione. La forma concreta deve però essere verificata in relazione al credito, perché alcuni settori prevedono formalità particolari.
Serve sempre una relata di notifica?
No. Nel vecchio modello compariva una relata già predisposta come se fosse una parte necessaria di qualsiasi cessione privata. La disciplina generale non impone di inserire automaticamente nel contratto una relata dell’ufficiale giudiziario.
Ciò che deve essere valutato è come rendere la cessione efficace nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 1264 e come provarne la conoscenza. Per questo il nuovo modello contiene una comunicazione separata da utilizzare secondo le modalità pertinenti al rapporto.
Se il credito è soggetto a una disciplina speciale, non bisogna presumere che una normale PEC o raccomandata soddisfi ogni eventuale formalità prevista dalla legge.
Quali documenti devono essere consegnati al cessionario
L’art. 1262 c.c. prevede che il cedente consegni al cessionario i documenti probatori del credito che si trovano in suo possesso. Nel contratto è quindi utile elencare espressamente fatture, accordi, ordini, contratti, riconoscimenti di debito, corrispondenza e altri documenti pertinenti.
Se viene ceduta soltanto una parte del credito, l’art. 1262 prevede la consegna al cessionario di una copia autentica dei documenti. Una cessione parziale richiede quindi maggiore attenzione rispetto alla semplice consegna degli originali prevista per un trasferimento integrale.
Il passaggio della documentazione è particolarmente rilevante nella cessione pro soluto, perché sarà il cessionario a dover gestire il rischio della riscossione nei confronti del debitore.
Cosa succede alle garanzie che assistono il credito
L’art. 1263 c.c. stabilisce che il credito viene trasferito al cessionario con privilegi, garanzie personali e reali e altri accessori. Se il credito è assistito da una fideiussione, da un’ipoteca o da un’altra garanzia, questa dovrebbe essere identificata nella scrittura e devono essere verificate le formalità eventualmente necessarie.
La norma contiene inoltre una disciplina specifica per il possesso della cosa ricevuta in pegno e stabilisce che, salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti già scaduti. Per questo nel modello è prevista una scelta espressa in merito agli interessi maturati prima del trasferimento.
Il cedente risponde se il credito non esiste?
Nella cessione onerosa sì, secondo la garanzia prevista dall’art. 1266 c.c., salvo l’eventuale esclusione consentita dalla stessa disposizione. È quindi errato utilizzare la formula pro soluto come se consentisse al cedente di trasferire senza responsabilità un credito inesistente.
Esistenza del credito e solvibilità del debitore sono problemi differenti. Un credito può esistere perfettamente ma essere difficile o impossibile da riscuotere perché il debitore è insolvente: questo è il rischio che nella cessione pro soluto rimane normalmente a carico del cessionario.
Se invece il credito era già stato pagato, non apparteneva al cedente o risultava inesistente per altra ragione, la questione riguarda la garanzia dell’esistenza e non la solvibilità del debitore.
Cessione parziale e più cessioni dello stesso credito
È possibile strutturare il trasferimento in modo che riguardi soltanto una parte del credito, purché l’oggetto sia determinato con precisione e la natura del rapporto lo consenta. Nel modello devono allora essere distinti importo complessivo, quota ceduta e credito che resta al cedente.
Occorre particolare attenzione anche se il medesimo credito viene ceduto a più soggetti. L’art. 1265 c.c. detta una regola di prevalenza collegata alla notificazione al debitore o alla sua accettazione con atto di data certa.
Questo costituisce un ulteriore motivo per documentare correttamente sia la data della cessione sia la sua comunicazione al debitore.
Quando il fac simile non è sufficiente
Il modello riguarda una cessione ordinaria di credito pecuniario. Non deve essere utilizzato senza ulteriori verifiche per crediti fiscali, crediti verso pubbliche amministrazioni, crediti oggetto di cartolarizzazione o factoring regolato da discipline speciali e altre fattispecie per le quali la legge richieda forme o procedure particolari.
Se cedente e cessionario sono entrambi imprese e l’operazione si inserisce in rapporti commerciali più articolati, può essere utile confrontare la struttura con il fac simile di cessione del credito tra aziende, verificando comunque quale regime di garanzia le parti intendano adottare.
Il modello non è inoltre predisposto per una cessione gratuita. In tale ipotesi cambia anche la disciplina della garanzia dell’esistenza del credito prevista dall’art. 1266 c.c.
La cessione del credito deve essere registrata?
La disciplina dell’imposta di registro contempla specificamente le cessioni di crediti. Il trattamento concreto dell’atto deve però essere determinato considerando forma della scrittura, natura dell’operazione, soggetti coinvolti, eventuale applicazione dell’IVA e disposizioni speciali.
Non è quindi corretto inserire nel fac simile una formula universale secondo cui la cessione è sempre soggetta allo stesso importo o è sempre registrata soltanto in caso d’uso. Prima di effettuare l’adempimento occorre qualificare fiscalmente l’atto concreto.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni operative sulla registrazione degli atti privati.
Errori da evitare nella cessione pro soluto
- utilizzare ancora importi espressi in lire;
- scrivere “pro solluto” anziché “pro soluto”;
- confondere cedente, cessionario e debitore ceduto;
- non identificare il credito mediante titolo, importo e scadenza;
- confondere il valore nominale del credito con il corrispettivo della cessione;
- ritenere che pro soluto significhi assenza di qualsiasi garanzia del cedente;
- attribuire al cedente la garanzia della solvibilità senza accorgersi che il contratto diventa incompatibile con la struttura pro soluto;
- non indicare contestazioni del debitore, pagamenti parziali o vincoli già conosciuti;
- non verificare eventuali patti che limitano la cedibilità del credito;
- presumere che il consenso del debitore sia sempre necessario;
- omettere la consegna dei documenti probatori del credito;
- inserire automaticamente una relata dell’ufficiale giudiziario;
- utilizzare la normale scrittura privata per crediti soggetti a formalità speciali senza verificarne la disciplina;
- inserire un regime fiscale standard senza valutare l’operazione concreta.
Domande frequenti
Che cosa significa cessione del credito pro soluto?
Significa che il cedente trasferisce il credito senza garantire la solvibilità del debitore ceduto. Se il debitore non paga perché insolvente, il rischio ricade normalmente sul cessionario. Questo non elimina però la distinta garanzia dell’esistenza del credito che, nelle cessioni a titolo oneroso, è disciplinata dall’art. 1266 c.c.
Il debitore deve firmare la cessione pro soluto?
In via generale no. L’art. 1260 c.c. consente al creditore di cedere il credito anche senza il consenso del debitore, salvo i limiti previsti dalla legge e gli eventuali patti di non cedibilità opponibili. Rimane distinta la necessità di rendere il trasferimento efficace nei confronti del debitore mediante l’accettazione o la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.
Il cedente deve rimborsare il cessionario se il debitore non paga?
Non per il solo fatto che il debitore sia insolvente, perché nella cessione pro soluto il cedente non assume la garanzia della solvibilità. Una responsabilità può tuttavia derivare da presupposti diversi, per esempio dalla garanzia dell’esistenza del credito prevista per la cessione onerosa o da fatti imputabili al cedente. Pro soluto non equivale quindi a un esonero generale da qualsiasi responsabilità.
Qual è la differenza tra cessione pro soluto e pro solvendo?
Nella cessione pro soluto il rischio dell’insolvenza del debitore resta al cessionario. Nella pro solvendo il cedente assume invece la garanzia della solvibilità nei limiti stabiliti dall’art. 1267 c.c. In entrambi i casi deve essere tenuta separata la questione dell’esistenza del credito, disciplinata dall’art. 1266 per le cessioni a titolo oneroso.
Il fac simile Word e PDF può essere usato per un credito verso la Pubblica Amministrazione?
Non automaticamente. Alcune cessioni di crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche sono soggette a regole specifiche sulla forma dell’atto, sulla notificazione e sull’opponibilità. Il modello della pagina è predisposto per una cessione ordinaria tra soggetti privati o operatori economici e deve essere verificato prima di utilizzarlo per crediti pubblici, fiscali o regolati da altre discipline speciali.