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La dichiarazione può essere richiesta dal contribuente che intende detrarre la spesa, dal CAF o dal professionista incaricato della dichiarazione dei redditi. Serve a documentare la corretta contabilizzazione del pagamento quando non è stato possibile ripetere l’operazione con un nuovo bonifico parlante.
Le sezioni seguenti spiegano quali errori possono essere gestiti con questa procedura, quando occorre invece rifare il pagamento e quali documenti conservare. Il modello riguarda un rimedio specifico previsto dalla prassi fiscale e non sostituisce gli altri requisiti richiesti per la detrazione.
Che cos’è la dichiarazione per bonifico parlante errato
La cosiddetta autocertificazione per bonifico parlante errato è, più precisamente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento. L’impresa dichiara che il corrispettivo accreditato è stato incluso nella propria contabilità e concorre alla corretta determinazione del reddito.
Il riferimento corretto è l’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. L’articolo 46, richiamato nel precedente modello, riguarda invece le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati e qualità espressamente elencati dalla norma.
La denominazione “autocertificazione” è molto utilizzata nelle ricerche e nelle comunicazioni tra contribuente e fornitore, ma non deve indurre a pensare che il documento possa essere compilato direttamente dalla persona che vuole ottenere il bonus. Il fatto da attestare riguarda la contabilità del percettore e può essere dichiarato dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante.
Quando serve per recuperare la detrazione
La dichiarazione può essere utilizzata se il contribuente ha effettuato un bonifico diverso da quello dedicato alle detrazioni oppure ha omesso dati necessari e non è più possibile ripetere correttamente il pagamento. L’impresa deve avere realmente ricevuto il corrispettivo e deve poter attestare che la somma è stata contabilizzata ai fini della determinazione del reddito.
L’Agenzia delle Entrate indica come soluzione ordinaria la ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico completo dei dati richiesti. Solo quando tale operazione non è possibile, il contribuente può conservare la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa. Il principio, inizialmente illustrato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 18 novembre 2016, è stato successivamente richiamato nei documenti di prassi dedicati alle detrazioni edilizie.
Il contribuente deve mettere la dichiarazione a disposizione del CAF o del professionista abilitato che predispone la dichiarazione dei redditi. Deve inoltre conservarla per poterla esibire agli uffici dell’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.
Quali dati deve contenere il bonifico parlante
Per le spese edilizie soggette a questo metodo di pagamento, il bonifico bancario o postale deve permettere di identificare l’agevolazione, il beneficiario della detrazione e il destinatario del pagamento. Questi dati consentono alla banca, a Poste Italiane o all’istituto di pagamento abilitato di applicare la ritenuta prevista sul corrispettivo accreditato al fornitore.
- causale del versamento riferibile all’agevolazione utilizzata;
- codice fiscale della persona che intende beneficiare della detrazione;
- partita IVA o codice fiscale dell’impresa o del fornitore pagato;
- importo del pagamento;
- estremi utili per collegare il versamento alla fattura, quando richiesti o disponibili.
Le banche e Poste Italiane mettono normalmente a disposizione funzioni dedicate ai bonifici per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e altre agevolazioni che richiedono l’applicazione della ritenuta. Il contribuente deve selezionare la tipologia corretta e compilare i campi previsti dal proprio intermediario.
Le regole dell’Agenzia delle Entrate sui pagamenti per le agevolazioni edilizie precisano quali informazioni devono risultare dal bonifico e come comportarsi se l’operazione è stata eseguita in modo non corretto.
Bonifico errato: quale soluzione utilizzare
| Tipo di errore | Verifica da effettuare | Soluzione possibile |
|---|---|---|
| Bonifico ordinario al posto di quello parlante | Verificare se il pagamento può essere restituito e ripetuto | Eseguire un nuovo bonifico parlante oppure, se ciò non è possibile, richiedere la dichiarazione all’impresa |
| Mancanza dei dati necessari alla ritenuta | Verificare se l’intermediario ha comunque applicato la ritenuta | Ripetere il pagamento se l’errore ha impedito la ritenuta; in mancanza di tale possibilità, ottenere la dichiarazione |
| Riferimento normativo inesatto nella causale | Accertare se il bonifico è stato trattato come pagamento agevolato e la ritenuta è stata applicata | La sola indicazione della norma relativa a un diverso bonus edilizio non richiede sempre la ripetizione |
| Codice fiscale del contribuente errato | Verificare chi ha sostenuto la spesa e chi possiede i requisiti per la detrazione | Richiedere una valutazione specifica; la dichiarazione dell’impresa non trasferisce la detrazione a un altro soggetto |
| Partita IVA o codice fiscale del fornitore errati | Controllare destinatario effettivo, accredito e applicazione della ritenuta | Ripetere il bonifico se l’errore ha impedito la corretta gestione fiscale |
| Pagamento inviato a un soggetto diverso dal fornitore | Accertare chi ha ricevuto la somma | Recuperare il pagamento e pagare il fornitore corretto; la dichiarazione non sana l’accredito a un destinatario estraneo |
| Bonifico parlante non presente nella dichiarazione precompilata | Controllare ricevuta, fattura, codice fiscale e requisiti della spesa | L’assenza dal modello precompilato non dimostra da sola che il pagamento sia irregolare |
Come correggere il pagamento prima di chiedere la dichiarazione
- Recuperare la ricevuta completa del bonifico e verificare causale, codici fiscali, partita IVA, importo, data e destinatario.
- Chiedere alla banca o a Poste Italiane se il pagamento risulta trattato come bonifico per detrazioni e se è stata applicata la ritenuta al beneficiario.
- Contattare l’impresa e domandare, quando possibile, la restituzione della somma accreditata.
- Dopo la restituzione, eseguire un nuovo bonifico parlante compilato correttamente.
- Se il pagamento non può essere ripetuto, richiedere all’impresa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Conservare insieme fattura, ricevuta del primo bonifico, eventuale documentazione bancaria e dichiarazione dell’impresa.
La richiesta della dichiarazione non deve diventare la soluzione automatica per qualsiasi errore. La ripetizione del bonifico rimane il percorso più lineare quando il fornitore può restituire la somma e il contribuente può effettuare nuovamente il pagamento.
Non occorre disporre un secondo pagamento senza avere prima concordato la restituzione o la compensazione del primo. In caso contrario, il contribuente rischierebbe di versare due volte il medesimo corrispettivo e di creare ulteriori difficoltà nel collegamento tra fattura e spesa effettivamente sostenuta.
Chi deve compilare e firmare la dichiarazione
Il documento deve essere predisposto dall’impresa che ha ricevuto il bonifico. Se il fornitore è una società, firma il legale rappresentante oppure un soggetto munito di poteri adeguati. Nel caso di impresa individuale, la dichiarazione viene sottoscritta dal titolare.
Il contribuente può inviare al fornitore il fac simile già compilato con i dati della fattura e del pagamento, ma l’impresa deve controllare le informazioni relative all’accredito e alla registrazione contabile. Il contribuente non può attestare in sostituzione del fornitore che una somma è confluita nella contabilità di quest’ultimo.
Quando il pagamento è stato ricevuto da un professionista o da un soggetto diverso da un’impresa, è prudente verificare con il CAF o il consulente fiscale se la specifica dichiarazione sia applicabile e come debba essere formulato il riferimento alla determinazione del reddito.
Quali informazioni inserire nel modello
La formula essenziale richiesta dalla prassi riguarda l’inclusione dei corrispettivi nella contabilità dell’impresa. Per rendere la dichiarazione riconducibile senza equivoci alla spesa del contribuente, è utile riportare anche gli elementi che collegano fattura, bonifico e intervento.
- dati anagrafici del titolare o legale rappresentante che firma;
- denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA dell’impresa;
- nome e codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa;
- numero, data e importo della fattura;
- descrizione sintetica della prestazione o della fornitura;
- indirizzo dell’immobile interessato, se pertinente;
- data, importo e identificativo del bonifico;
- conto sul quale la somma è stata accreditata, senza riportare dati non necessari;
- descrizione dell’errore riscontrato nel pagamento;
- periodo d’imposta nel quale il corrispettivo è stato contabilizzato;
- luogo, data, firma e qualifica del dichiarante.
Non è necessario suddividere il pagamento tra ricavo e IVA a debito se l’impresa non ritiene utile aggiungere tali informazioni. La formulazione richiamata dall’Agenzia delle Entrate richiede che il corrispettivo sia stato correttamente contabilizzato ai fini della sua imputazione nella determinazione del reddito.
Cosa non può sanare la dichiarazione dell’impresa
La dichiarazione permette di documentare la contabilizzazione del pagamento, ma non dimostra da sola che l’intervento sia agevolabile. Il contribuente deve possedere tutti gli altri requisiti previsti dal bonus richiesto e conservare fatture, titoli, comunicazioni, attestazioni tecniche e documenti relativi all’immobile eventualmente necessari.
Il documento non può correggere la mancanza del diritto alla detrazione, l’assenza di una spesa realmente sostenuta, una fattura riferita a lavori diversi oppure il superamento dei limiti agevolabili. Non sostituisce neppure eventuali comunicazioni all’ENEA, asseverazioni, attestati, delibere condominiali o autorizzazioni richieste dalla disciplina applicabile.
Una dichiarazione dell’impresa non può attribuire il beneficio fiscale a una persona che non possiede i requisiti o che non ha sostenuto la spesa. Se nel bonifico è stato indicato il codice fiscale sbagliato, occorre verificare separatamente chi ha pagato, a chi è intestata la fattura e chi può esercitare il diritto alla detrazione.
Il modello non costituisce inoltre un rimedio generale per pagamenti in contanti, con assegno o mediante altri strumenti diversi dal bonifico. Eventuali eccezioni previste per specifiche spese o operazioni non possono essere estese automaticamente a tutti gli interventi edilizi.
Quando il bonifico parlante non è richiesto
Non tutte le agevolazioni collegate alla casa impongono il bonifico soggetto a ritenuta. Per il bonus mobili, per esempio, il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o postale ordinario oppure con carta di credito o di debito, secondo le condizioni previste per l’agevolazione. In tale situazione non è necessario trasformare il bonifico ordinario in un bonifico parlante.
Il bonifico dedicato non è inoltre richiesto per determinate spese pagate con modalità obbligate a favore di pubbliche amministrazioni, come alcuni diritti, imposte e oneri amministrativi. Prima di chiedere la dichiarazione all’impresa bisogna quindi verificare che la specifica spesa richiedesse effettivamente il pagamento parlante.
La dichiarazione trattata in questa pagina non deve essere confusa con l’autocertificazione della data di inizio dei lavori, utilizzata in determinati casi per documentare interventi che non richiedono un titolo abilitativo. Si tratta di dichiarazioni diverse, rilasciate da soggetti diversi e destinate a provare fatti differenti.
Quali allegati conservare
Il contribuente dovrebbe conservare la dichiarazione insieme all’intero fascicolo della spesa. La presenza del solo fac simile firmato, senza fattura e prova del pagamento, non permette di ricostruire adeguatamente l’operazione.
- fattura relativa ai lavori, alla prestazione o alla fornitura;
- ricevuta completa del bonifico errato o ordinario;
- documentazione dalla quale risulta l’accredito all’impresa;
- eventuale corrispondenza relativa all’impossibilità di ripetere il pagamento;
- dichiarazione sostitutiva firmata dall’impresa;
- copia del documento di identità del firmatario, quando necessaria in base alla modalità di sottoscrizione;
- documenti richiesti dalla specifica detrazione edilizia;
- eventuale documentazione del CAF o del professionista che ha esaminato la spesa.
Per i lavori condominiali, il singolo contribuente può avere a disposizione la certificazione rilasciata dall’amministratore anziché tutte le fatture e i bonifici del condominio. Su EsempioDoc è disponibile anche il modello di dichiarazione dell’amministratore per la detrazione fiscale.
Come consegnare e conservare il documento
L’impresa può consegnare la dichiarazione in originale, inviarla tramite PEC oppure trasmettere un documento informatico sottoscritto digitalmente. La modalità concreta deve permettere di identificare il dichiarante e di conservare una copia completa e leggibile.
Se la dichiarazione viene firmata a mano e trasmessa senza la presenza del destinatario, è utile allegare una copia leggibile del documento di identità del firmatario. Se viene utilizzata una firma digitale valida, l’identificazione è collegata al certificato di firma e la copia del documento può non essere necessaria.
La dichiarazione non deve essere normalmente inviata in anticipo alla banca per modificare il bonifico già eseguito. Viene conservata dal contribuente e presentata al CAF, al professionista abilitato o agli uffici dell’Agenzia delle Entrate quando richiesta nell’ambito della verifica della detrazione.
Errori da evitare nella dichiarazione
- intestare il documento al contribuente invece che all’impresa percettrice;
- richiamare soltanto l’articolo 46 del DPR 445/2000;
- omettere il numero della fattura o gli estremi del pagamento;
- non indicare l’importo effettivamente accreditato;
- dichiarare genericamente che il pagamento è regolare senza attestare la contabilizzazione;
- indicare che la dichiarazione corregge materialmente il bonifico bancario;
- promettere automaticamente il riconoscimento della detrazione;
- utilizzare il modello anche se il pagamento può essere restituito e ripetuto senza difficoltà;
- far firmare un soggetto che non rappresenta l’impresa;
- inserire dati contabili non verificati dal titolare o dal responsabile amministrativo;
- confondere questa dichiarazione con quella per l’IVA agevolata sui lavori;
- non conservare fattura, ricevuta del bonifico e documentazione dell’intervento.
Fac simile autocertificazione per bonifico parlante errato
Il modello seguente deve essere rilasciato dall’impresa che ha ricevuto il pagamento. Prima della firma occorre verificare che gli estremi della fattura, dell’accredito e della registrazione contabile coincidano con i documenti dell’impresa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
PER BONIFICO PARLANTE ERRATO O NON DEDICATO
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], in qualità di [TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE] dell’impresa [DENOMINAZIONE], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE IMPRESA], partita IVA [PARTITA IVA], PEC [PEC],
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che l’impresa sopra indicata ha emesso nei confronti di [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CLIENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE DEL CLIENTE], la fattura numero [NUMERO FATTURA] del [DATA FATTURA], relativa a [DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE, DEI LAVORI O DELLA FORNITURA], eseguiti o forniti con riferimento all’immobile situato in [INDIRIZZO DELL’IMMOBILE, SE PERTINENTE];
che l’importo della fattura è pari a euro [IMPONIBILE], oltre IVA pari a euro [IVA], per un totale di euro [TOTALE FATTURA];
che il corrispettivo di euro [IMPORTO PAGATO] è stato versato da [NOME E COGNOME DELL’ORDINANTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], mediante bonifico [ORDINARIO O ERRONEAMENTE COMPILATO] disposto in data [DATA BONIFICO] e identificato dal codice CRO, TRN o altro riferimento [IDENTIFICATIVO DEL PAGAMENTO];
che il bonifico presentava la seguente anomalia: [DESCRIZIONE PRECISA DELL’ERRORE, PER ESEMPIO UTILIZZO DI BONIFICO ORDINARIO, MANCANZA DELLA CAUSALE O OMISSIONE DI UNO DEI DATI RICHIESTI];
che la somma di euro [IMPORTO ACCREDITATO] è stata effettivamente accreditata all’impresa in data [DATA DI ACCREDITO] sul rapporto intestato a [DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA];
che il predetto corrispettivo è stato incluso nella contabilità dell’impresa nel periodo d’imposta [ANNO] ai fini della sua concorrenza alla corretta determinazione del reddito;
che l’accredito sopra descritto si riferisce alla fattura numero [NUMERO FATTURA] del [DATA FATTURA] e alla prestazione indicata nella presente dichiarazione.
La presente dichiarazione viene rilasciata su richiesta di [NOME E COGNOME DEL CONTRIBUENTE] affinché possa conservarla unitamente alla fattura, alla ricevuta del bonifico e agli altri documenti relativi alla detrazione fiscale richiesta.
La dichiarazione attesta esclusivamente i fatti relativi all’accredito e alla contabilizzazione del corrispettivo da parte dell’impresa e non certifica la sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la specifica agevolazione fiscale.
Allegati:
copia della fattura numero [NUMERO] del [DATA];
copia della contabile o della documentazione relativa all’accredito;
copia del documento di identità del dichiarante, se necessaria in base alla modalità di sottoscrizione;
[ALTRO DOCUMENTO].
[LUOGO], [DATA]
Il dichiarante
[NOME E COGNOME]
[QUALIFICA]
[FIRMA]
Scarica il modello Word dell’autocertificazione per bonifico parlante errato
Il file Word contiene una dichiarazione sostitutiva modificabile con gli spazi per i dati dell’impresa, del legale rappresentante, del contribuente, della fattura, dell’intervento, del bonifico e dell’accredito. Il testo comprende l’attestazione relativa alla corretta inclusione del corrispettivo nella contabilità dell’impresa.
Prima dell’utilizzo devono essere sostituiti tutti i segnaposto e devono essere controllati gli importi e gli identificativi del pagamento. La dichiarazione deve essere firmata dal soggetto che può attestare i fatti contabili per conto dell’impresa e conservata con la documentazione della detrazione.
Domande frequenti sul bonifico parlante errato
Chi deve fare l’autocertificazione del bonifico errato?
La dichiarazione deve essere rilasciata dall’impresa che ha ricevuto il pagamento e lo ha contabilizzato. Firma il titolare, il legale rappresentante o un soggetto munito dei necessari poteri. Il contribuente può fornire il fac simile e i dati della fattura, ma non può dichiarare personalmente come il corrispettivo sia stato registrato nella contabilità del fornitore.
È sempre necessario rifare un bonifico parlante sbagliato?
No. Occorre prima verificare la natura dell’errore e se la banca abbia potuto applicare la ritenuta al fornitore. Un semplice riferimento nella causale a una diversa agevolazione edilizia non rende sempre necessario un nuovo pagamento. Se invece l’errore ha impedito il trattamento del bonifico come pagamento agevolato, la soluzione ordinaria consiste nella restituzione della somma e nella ripetizione corretta del bonifico.
La dichiarazione garantisce il riconoscimento della detrazione?
No. Il documento attesta soltanto che il corrispettivo è stato ricevuto e contabilizzato dall’impresa. Il contribuente deve comunque dimostrare di possedere i requisiti per la detrazione, che i lavori siano agevolabili, che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e che siano stati rispettati gli altri adempimenti eventualmente richiesti.
La dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate?
Non è previsto un invio autonomo e preventivo della dichiarazione. Il contribuente deve conservarla e consegnarla al CAF o al professionista che predispone la dichiarazione dei redditi. Dovrà inoltre esibirla agli uffici dell’Agenzia delle Entrate se viene richiesta durante un controllo sulla spesa detratta.
Serve l’autocertificazione se il bonifico non compare nel 730 precompilato?
Non necessariamente. L’assenza di una spesa dalla dichiarazione precompilata non dimostra da sola che il pagamento sia errato o non detraibile. Bisogna controllare la ricevuta del bonifico, i dati trasmessi dall’intermediario, la fattura e i requisiti del contribuente. Se la spesa è corretta, può essere inserita nella dichiarazione conservando la documentazione necessaria.