In questa pagina è disponibile un fac simile di accordo di collaborazione tra associazioni in formato Word. Il modello può essere utilizzato da due associazioni che intendono realizzare insieme un progetto, un evento, un’attività culturale, sociale, sportiva o un’altra iniziativa coerente con i rispettivi scopi statutari, mantenendo ciascuna la propria autonomia.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati degli enti, l’obiettivo della collaborazione, le attività assegnate a ciascuna parte, le risorse messe a disposizione e le modalità di gestione delle spese. Dopo il modello sono indicate anche le verifiche da effettuare se le associazioni sono enti del Terzo settore, utilizzano volontari oppure partecipano insieme a un progetto finanziato.
A cosa serve un accordo di collaborazione tra associazioni
L’accordo serve a mettere per iscritto come due associazioni intendono cooperare per un obiettivo comune. Può essere utilizzato, per esempio, per organizzare un evento, realizzare un progetto educativo o sociale, condividere alcuni spazi o mezzi, coordinare attività promozionali oppure presentare e attuare un’iniziativa comune.
Prima della firma occorre verificare che le attività previste siano compatibili con gli statuti di entrambe le associazioni e che chi sottoscrive disponga dei necessari poteri. A seconda dello statuto, può essere sufficiente la firma del presidente o del legale rappresentante oppure può essere necessaria una preventiva deliberazione dell’organo competente.
Il modello è un accordo generale tra due soggetti autonomi. Non costituisce automaticamente una nuova associazione, una rete dotata di propria autonomia, un’associazione temporanea, una società o un rapporto di rappresentanza reciproca. Se il progetto richiede una specifica forma di partenariato prevista da un bando o da un’amministrazione, devono essere utilizzati anche gli atti richiesti da quella procedura.
Fac simile accordo di collaborazione tra associazioni
Il modello seguente è predisposto per una collaborazione paritaria tra due associazioni. Le parti relative alla qualifica di ente del Terzo settore, ai finanziamenti esterni e ai volontari devono essere mantenute soltanto se effettivamente applicabili.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI
TRA
[DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE A], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], rappresentata da [NOME E COGNOME], in qualità di [PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE / ALTRO SOGGETTO AUTORIZZATO], munito/a dei necessari poteri in base a [STATUTO / DELIBERA DEL DATA / ALTRO TITOLO], di seguito denominata “Associazione A”;
E
[DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE B], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], rappresentata da [NOME E COGNOME], in qualità di [PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE / ALTRO SOGGETTO AUTORIZZATO], munito/a dei necessari poteri in base a [STATUTO / DELIBERA DEL DATA / ALTRO TITOLO], di seguito denominata “Associazione B”.
Associazione A e Associazione B sono di seguito denominate congiuntamente “Parti”.
QUALIFICA DEGLI ENTI
MANTENERE LE INDICAZIONI SEGUENTI SOLTANTO SE APPLICABILI.
Associazione A è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione [SEZIONE RUNTS], numero di repertorio [NUMERO].
Associazione B è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione [SEZIONE RUNTS], numero di repertorio [NUMERO].
PREMESSE
L’Associazione A persegue le seguenti finalità statutarie rilevanti per il presente accordo: [FINALITÀ].
L’Associazione B persegue le seguenti finalità statutarie rilevanti per il presente accordo: [FINALITÀ].
Le Parti intendono collaborare alla realizzazione di [DENOMINAZIONE O DESCRIZIONE DEL PROGETTO], finalizzato a [OBIETTIVO CONCRETO].
Le Parti dichiarano che la partecipazione al progetto è compatibile con i rispettivi statuti e con le deliberazioni eventualmente adottate dai rispettivi organi associativi.
Le premesse e gli allegati espressamente richiamati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 1 – Oggetto
Le Parti collaboreranno alla realizzazione delle seguenti attività: [DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ COMUNI].
I destinatari dell’iniziativa sono [DESTINATARI].
Le attività si svolgeranno presso [LUOGO O LUOGHI] nel periodo compreso tra [DATA] e [DATA], secondo il programma allegato [EVENTUALE ALLEGATO].
Sono escluse dal presente accordo le seguenti attività: [ATTIVITÀ ESCLUSE / NESSUNA ULTERIORE ATTIVITÀ].
Articolo 2 – Attività dell’Associazione A
L’Associazione A si impegna a:
[ATTIVITÀ O COMPITO A]
[ATTIVITÀ O COMPITO A]
[ATTIVITÀ O COMPITO A]
L’Associazione A mette inoltre a disposizione le seguenti risorse: [SPAZI / ATTREZZATURE / MATERIALI / PERSONE / RISORSE ECONOMICHE / ALTRO].
Articolo 3 – Attività dell’Associazione B
L’Associazione B si impegna a:
[ATTIVITÀ O COMPITO B]
[ATTIVITÀ O COMPITO B]
[ATTIVITÀ O COMPITO B]
L’Associazione B mette inoltre a disposizione le seguenti risorse: [SPAZI / ATTREZZATURE / MATERIALI / PERSONE / RISORSE ECONOMICHE / ALTRO].
Articolo 4 – Autonomia delle Parti
Ciascuna Associazione mantiene la propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale ed è responsabile delle attività assunte direttamente con il presente accordo.
Nessuna Parte può sottoscrivere contratti, assumere obbligazioni, incassare somme o effettuare dichiarazioni in nome dell’altra salvo specifico mandato o autorizzazione conferito per iscritto.
Il presente accordo non determina la costituzione di un nuovo ente né la confusione dei patrimoni delle due Associazioni.
Articolo 5 – Referenti e coordinamento
Il referente dell’Associazione A è [NOME E COGNOME O FUNZIONE].
Il referente dell’Associazione B è [NOME E COGNOME O FUNZIONE].
I referenti coordinano le attività operative mediante [RIUNIONI / REPORT / COMUNICAZIONI PERIODICHE / ALTRA MODALITÀ] e segnalano tempestivamente ai rispettivi organi competenti eventuali modifiche rilevanti del progetto.
Le decisioni che modificano oggetto, budget, durata o obblighi delle Parti devono essere approvate secondo le rispettive regole interne e formalizzate per iscritto.
Articolo 6 – Spese e risorse economiche
Ciascuna Parte sostiene direttamente le seguenti spese: [SPESE ASSOCIAZIONE A] per l’Associazione A e [SPESE ASSOCIAZIONE B] per l’Associazione B.
Le eventuali spese comuni sono le seguenti: [DESCRIZIONE]. Tali spese saranno sostenute da [ASSOCIAZIONE] e ripartite o rimborsate secondo il seguente criterio: [CRITERIO E MODALITÀ].
I rimborsi tra le Parti saranno effettuati sulla base di [DOCUMENTAZIONE E PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE] entro [TERMINE].
Eventuali spese non previste superiori a euro [IMPORTO] richiedono la preventiva approvazione scritta di entrambe le Parti.
Articolo 7 – Finanziamenti e contributi esterni
MANTENERE IL PRESENTE ARTICOLO SOLTANTO SE IL PROGETTO BENEFICIA DI FINANZIAMENTI O CONTRIBUTI DI TERZI.
Il progetto è finanziato o sostenuto da [ENTE FINANZIATORE O SOGGETTO EROGATORE] in base a [BANDO / CONVENZIONE / PROVVEDIMENTO / ALTRO DOCUMENTO].
Il soggetto indicato nei confronti dell’ente finanziatore come capofila o referente è [ASSOCIAZIONE].
Le Parti si impegnano a rispettare le condizioni del finanziamento per le attività di propria competenza e a fornire nei termini previsti documenti, giustificativi e informazioni necessari alla rendicontazione.
Le risorse assegnate al progetto saranno utilizzate esclusivamente secondo il budget approvato e le condizioni del finanziamento. La ripartizione tra le Parti è indicata nell’allegato [ALLEGATO BUDGET].
Le eventuali spese non riconosciute dal finanziatore saranno gestite secondo il seguente criterio concordato tra le Parti: [CRITERIO].
Articolo 8 – Persone impiegate nelle attività
Ciascuna Parte organizza autonomamente i propri dipendenti, collaboratori, soci e volontari e resta responsabile degli adempimenti che la normativa applicabile pone a proprio carico.
Nessuna Parte acquisisce, per effetto del presente accordo, poteri di direzione sul personale o sui volontari dell’altra Associazione.
Se per una specifica attività è prevista una diversa organizzazione delle risorse umane, questa dovrà essere disciplinata separatamente e nel rispetto della normativa applicabile.
Articolo 9 – Sedi, spazi, attrezzature e autorizzazioni
Le attività saranno svolte utilizzando i seguenti spazi e beni: [DESCRIZIONE].
La Parte che mette a disposizione uno spazio o un’attrezzatura indica le condizioni di utilizzo e le eventuali limitazioni: [CONDIZIONI].
Ciascuna Parte provvede, per le attività di propria competenza, agli eventuali titoli, autorizzazioni, comunicazioni o adempimenti richiesti dalla natura dell’iniziativa, salvo diversa ripartizione espressamente indicata nel presente accordo.
Articolo 10 – Comunicazione, nomi e loghi
Le Parti possono utilizzare denominazioni, marchi e loghi dell’altra esclusivamente per la comunicazione relativa al progetto e nel rispetto delle indicazioni fornite dal titolare.
I materiali destinati alla pubblicazione congiunta saranno approvati secondo la seguente procedura: [PROCEDURA].
La cessazione dell’accordo comporta la cessazione dell’autorizzazione all’uso dei segni distintivi dell’altra Parte, salvo diverso accordo scritto.
Articolo 11 – Materiali prodotti nell’ambito del progetto
I materiali, testi, fotografie, video, elaborati e altri contenuti realizzati durante la collaborazione saranno utilizzati secondo le seguenti regole: [TITOLARITÀ, DIRITTI DI UTILIZZO E LIMITI].
Ciascuna Parte conserva i diritti sui materiali preesistenti messi a disposizione del progetto.
Articolo 12 – Dati personali
Qualora le attività comportino raccolta, comunicazione o condivisione di dati personali, ciascuna Parte effettuerà i trattamenti di propria competenza nel rispetto della normativa applicabile.
Prima dell’avvio delle attività che prevedono condivisione sistematica o trattamento di dati per conto dell’altra Parte, le Associazioni definiranno per iscritto i rispettivi ruoli e gli eventuali ulteriori accordi necessari.
Articolo 13 – Responsabilità e assicurazioni
Ciascuna Parte risponde delle attività direttamente organizzate e delle obbligazioni assunte con il presente accordo secondo la disciplina applicabile.
Le eventuali coperture assicurative rilevanti per il progetto sono le seguenti: [POLIZZE O COPERTURE / NESSUNA POLIZZA SPECIFICAMENTE RICHIAMATA].
Il presente articolo non modifica obblighi assicurativi eventualmente previsti dalla legge per una delle Parti, per i volontari o per la specifica attività svolta.
Articolo 14 – Durata
Il presente accordo decorre dal [DATA] e termina il [DATA] oppure al completamento del progetto [DENOMINAZIONE].
La proroga richiede un accordo scritto tra le Parti e, quando necessario, l’autorizzazione dei rispettivi organi competenti.
Articolo 15 – Recesso
Ciascuna Parte può recedere dall’accordo mediante comunicazione scritta con preavviso di [NUMERO] giorni.
In caso di recesso, le Parti definiranno la gestione delle attività già avviate, delle spese già autorizzate, degli eventuali beni acquistati per il progetto e degli obblighi assunti nei confronti di finanziatori, partecipanti o altri soggetti.
Se il progetto è finanziato da terzi, il recesso resta subordinato anche alle conseguenze previste dagli atti che regolano il finanziamento.
Articolo 16 – Inadempimento
In caso di inadempimento di una Parte, l’altra potrà contestarlo per iscritto indicando gli obblighi non rispettati e, quando compatibile con la natura dell’inadempimento, assegnando un termine di [NUMERO] giorni per porvi rimedio.
Restano fermi gli ulteriori rimedi previsti dalla disciplina applicabile e dagli eventuali atti che regolano finanziamenti o progetti collegati.
Articolo 17 – Riservatezza
Le Parti non divulgheranno informazioni indicate come riservate o che, per natura e circostanze della comunicazione, debbano ragionevolmente considerarsi tali, salvo quanto necessario per l’esecuzione del progetto o richiesto dalla legge, dall’ente finanziatore o dall’autorità competente.
Articolo 18 – Modifiche e allegati
Ogni modifica del presente accordo deve risultare per iscritto e deve essere sottoscritta da soggetti muniti dei necessari poteri.
Costituiscono allegati, se presenti:
[ALLEGATO A – PROGETTO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ]
[ALLEGATO B – BUDGET E RIPARTIZIONE DELLE SPESE]
[ALLEGATO C – CALENDARIO]
[ALLEGATO D – REGOLE DI COMUNICAZIONE E UTILIZZO DEI LOGHI]
[ALLEGATO E – ALTRO DOCUMENTO]
Articolo 19 – Legge applicabile e controversie
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
Le Parti cercheranno preliminarmente di risolvere in via concordata eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione dell’accordo.
In mancanza di accordo, sarà competente il Foro di [FORO], nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
[LUOGO], [DATA]
Per l’Associazione A
[DENOMINAZIONE]
[NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE]
[QUALIFICA]
[FIRMA]
Per l’Associazione B
[DENOMINAZIONE]
[NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE]
[QUALIFICA]
[FIRMA]
Scarica il modello Word dell’accordo tra associazioni
Il file disponibile contiene il fac simile dell’accordo di collaborazione tra associazioni in formato Word. Devono essere personalizzati i dati degli enti e dei firmatari, l’oggetto del progetto, le attività di ciascuna parte, il budget, la durata, le eventuali risorse condivise e le condizioni di gestione di contributi esterni.
Il formato Word consente di eliminare gli articoli non applicabili e aggiungere gli allegati necessari. Il modello non sostituisce gli atti richiesti da un bando, da un ente finanziatore, dalla pubblica amministrazione o dagli statuti delle associazioni.
Cosa verificare prima di firmare l’accordo
Il primo controllo riguarda lo statuto di ciascuna associazione. Il progetto deve essere compatibile con le finalità e le attività consentite all’ente e il soggetto che firma deve avere il potere di impegnarlo. Non è corretto indicare automaticamente il presidente come unico soggetto competente se lo statuto richiede, per una determinata operazione, una preventiva decisione del consiglio direttivo o dell’assemblea.
È inoltre necessario descrivere l’oggetto con sufficiente precisione. Formule come “collaborazione per finalità sociali” o “realizzazione di attività comuni” dovrebbero essere integrate con destinatari, attività, luoghi, date, risultati attesi e responsabilità di ciascuna associazione.
- verificare le finalità statutarie di entrambe le associazioni;
- individuare l’organo competente ad approvare l’accordo;
- identificare il soggetto autorizzato alla firma;
- definire attività e responsabilità di ogni parte;
- indicare le risorse economiche e materiali effettivamente messe a disposizione;
- stabilire come vengono autorizzate e documentate le spese;
- individuare chi risponde ai finanziatori e chi predispone la rendicontazione;
- disciplinare la sorte del progetto se una parte recede prima della conclusione.
Come gestire spese, contributi e finanziamenti
La semplice previsione di una percentuale di “risorse” a carico di ogni associazione è normalmente troppo vaga. È preferibile indicare quali costi sostiene direttamente ciascuna parte e quali spese sono invece comuni, specificando chi le anticipa, quali documenti devono essere prodotti e come avviene l’eventuale rimborso.
Se esiste un finanziamento esterno, il contratto dovrebbe essere coordinato con il bando, il progetto approvato, la convenzione di finanziamento e il budget ammesso. Le parti non possono stabilire liberamente modalità di impiego delle somme incompatibili con le condizioni poste dal finanziatore. È utile indicare anche chi opera come capofila, chi raccoglie i documenti di spesa e come vengono gestiti eventuali costi che il finanziatore non riconosce.
Va evitata anche la formula generica secondo cui i contributi saranno semplicemente “distribuiti” tra le associazioni. La movimentazione delle risorse deve avere una causa coerente con il progetto e con la posizione fiscale e contabile dei soggetti coinvolti. Se sono previsti corrispettivi per vere prestazioni rese da un’associazione all’altra, occorre verificare separatamente la corretta qualificazione dell’operazione.
Accordo tra associazioni che sono enti del Terzo settore
Non tutte le associazioni sono automaticamente enti del Terzo settore. La qualifica di ETS presuppone il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo le particolari disposizioni transitorie o speciali applicabili.
Se una o entrambe le associazioni sono ETS, il progetto deve essere verificato anche rispetto alle attività previste dallo statuto e alla disciplina del Codice del Terzo settore. L’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 individua le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali.
Per questo nel modello la dichiarazione di iscrizione al RUNTS è opzionale. Non deve essere mantenuta se l’associazione non risulta effettivamente iscritta, né la presenza della parola “associazione” autorizza a utilizzare automaticamente qualifiche come APS, ODV o ETS.
Come gestire soci, volontari e collaboratori nel progetto comune
L’accordo dovrebbe evitare formule che creino una indistinta “squadra di volontari delle due associazioni”. Ciascun ente dovrebbe sapere quali persone utilizza nelle attività e mantenere gli adempimenti relativi ai propri soci, volontari, dipendenti o collaboratori.
Per gli enti del Terzo settore, l’articolo 17 del Codice del Terzo settore disciplina l’attività di volontariato, la registrazione dei volontari non occasionali e i criteri di rimborso delle spese. Un accordo tra due associazioni non consente quindi di trasformare il volontariato in una prestazione retribuita né di trasferire genericamente all’altra associazione la gestione dei propri volontari.
Se il progetto richiede personale messo stabilmente a disposizione dell’altra parte, prestazioni professionali o rapporti di lavoro condivisi, la relativa disciplina dovrebbe essere verificata separatamente anziché affidata a una generica clausola di collaborazione.
Collaborazione tra ETS e pubblica amministrazione
Un accordo privato tra due associazioni non deve essere confuso con gli strumenti attraverso i quali gli enti del Terzo settore collaborano con una pubblica amministrazione. L’articolo 55 del Codice del Terzo settore disciplina, nel proprio ambito di applicazione, co-programmazione, co-progettazione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche.
Se due associazioni partecipano insieme a un procedimento di co-progettazione, l’accordo tra loro può essere utile per disciplinare i rapporti interni, ma non sostituisce gli atti della procedura amministrativa. Lo stesso principio vale per bandi che richiedono una specifica associazione temporanea di scopo, una rete, un mandato alla capofila o una dichiarazione di partenariato secondo un modello predisposto dall’ente finanziatore.
Uso di loghi, fotografie e dati personali
Se entrambe le associazioni promuovono l’iniziativa, l’accordo dovrebbe stabilire chi può utilizzare nomi e loghi e per quali materiali. L’autorizzazione può essere limitata alla durata e alla comunicazione dello specifico progetto, evitando che una parte continui a presentarsi come partner dopo la conclusione della collaborazione.
Anche la gestione di fotografie, iscrizioni agli eventi, mailing list e altri dati personali deve essere definita sulla base delle attività reali. Non è sufficiente inserire una frase generica secondo cui “le parti rispettano il GDPR” se una associazione raccoglie dati per conto dell’altra o entrambe decidono congiuntamente finalità e modalità del trattamento. In questi casi i ruoli devono essere valutati e documentati in modo coerente.
Quando questo modello non è adatto
Il fac simile è pensato per due associazioni che collaborano conservando la propria autonomia. Se invece una associazione incarica l’altra di eseguire una prestazione specifica dietro corrispettivo, il rapporto può richiedere un contratto costruito come prestazione di servizi anziché come collaborazione paritaria.
Se una delle due parti è un’impresa, può essere più pertinente la convenzione tra associazione e azienda. Quando invece entrambe le parti sono società o imprese che perseguono un progetto commerciale, è disponibile anche il fac simile di accordo di collaborazione tra aziende.
Il modello generico non è inoltre sufficiente quando il bando o il finanziatore impone una forma precisa di partenariato, indica un proprio schema obbligatorio oppure richiede mandato, procura, responsabilità specifiche della capofila o altre condizioni non contenute in un normale accordo bilaterale.
Errori da evitare nell’accordo tra associazioni
- indicare automaticamente entrambe le associazioni come enti del Terzo settore senza verificarne l’iscrizione;
- far firmare il documento a un soggetto che non dispone dei poteri richiesti dallo statuto;
- descrivere l’oggetto soltanto come “collaborazione per finalità comuni”;
- ripartire genericamente le risorse con percentuali senza precisare spese, apporti e procedure di rimborso;
- considerare i contributi ricevuti per un progetto come somme liberamente distribuibili tra i partner;
- omettere le regole del bando o del finanziatore nella gestione del budget;
- attribuire a una associazione il potere di impegnare l’altra verso terzi senza uno specifico mandato;
- non stabilire chi gestisce persone, spazi, autorizzazioni e materiali utilizzati nelle attività;
- inserire una “clausola compromissoria” che in realtà prevede soltanto un foro competente e nessun arbitrato;
- utilizzare il modello come sostituto degli atti obbligatori richiesti da una procedura pubblica.
Domande frequenti sull’accordo di collaborazione tra associazioni
Chi deve firmare l’accordo?
Deve firmare il soggetto che può validamente impegnare ciascuna associazione secondo lo statuto e le eventuali deliberazioni degli organi sociali. Spesso si tratta del presidente o del legale rappresentante, ma non è una regola da applicare senza verifiche. Se lo statuto richiede una preventiva approvazione del consiglio direttivo o di un altro organo, è opportuno adottare la relativa delibera prima della sottoscrizione.
Serve una delibera del consiglio direttivo?
Dipende dallo statuto, dalla ripartizione interna dei poteri e dal contenuto dell’accordo. Una collaborazione che comporta impegni economici rilevanti, utilizzo di beni dell’associazione o partecipazione a un progetto pluriennale può rientrare nelle competenze di un organo collegiale. Il fac simile prevede quindi un campo nel quale indicare l’eventuale delibera, senza presentarla come requisito obbligatorio in ogni associazione.
L’accordo deve essere registrato?
Non esiste un obbligo generale di registrazione derivante dal solo fatto che il documento sia denominato “accordo di collaborazione tra associazioni”. Il trattamento fiscale e gli eventuali obblighi di registrazione dipendono dal contenuto concreto dell’atto, dalle prestazioni previste e dalla situazione delle parti. In presenza di trasferimenti economici rilevanti o clausole particolari, è opportuno verificare separatamente la disciplina applicabile.
Le associazioni possono dividere un contributo ricevuto per un progetto?
La risposta dipende dalle condizioni del finanziamento. Se il contributo deriva da un bando, da una convenzione o da un altro atto, le somme devono essere impiegate e rendicontate secondo quelle regole. L’accordo interno può stabilire il budget attribuito a ciascun partner, ma non può autorizzare utilizzi incompatibili con il progetto approvato o con le condizioni poste dal soggetto finanziatore.
Il modello va bene anche per due APS o due ODV?
Può essere utilizzato come base se entrambe le associazioni conservano la propria autonomia e l’attività comune è coerente con i rispettivi statuti. Devono però essere mantenute le indicazioni relative al RUNTS e al Codice del Terzo settore soltanto quando effettivamente applicabili. Per progetti con volontari, finanziamenti pubblici o procedimenti di co-progettazione possono inoltre essere necessari ulteriori documenti e adempimenti specifici.